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Disposizioni urgenti in materia di locazioni per
fronteggiare il disagio abitativo
Decreto legge 25 febbraio 2000, n. 32
GU 46 del 25/02/2000
[Testo coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2000, n.
97 ed eventuali successive modifiche]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Visti...)
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6,
comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non può comunque essere inferiore
a nove mesi, fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di cui al
medesimo articolo 6, comma 5.
2. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già
emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
è differita di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000.
3. Le disposizioni di cui ai primo periodo del comma 1
dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpretano nel senso
che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere
effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data
anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge. Ai fini
dell'esecuzione di tali provvedimenti di rilascio, il locatore dell'immobile
rende, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita
dichiarazione in carta libera, contenente gli elementi conoscitivi di cui al
predetto articolo 7, che deve essere notificata all'intimato e consegnata
all'ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto.
4. I contributi integrativi per il pagamento dei canoni
di locazione, a valere sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati
prioritariamente ai conduttori in possesso dei requisiti individuati con il
decreto emanato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 11, nei confronti dei
quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano
proceduto, o che procedano entro il 15 maggio 2000, a stipulare nuovo contratto
di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla stessa legge 9
dicembre 1998, n. 431.
A tale fine i comuni, acquisite le risorse dalle
regioni sulla base del segnalato fabbisogno finanziario per soddisfare i
conduttori in possesso dei richiamati requisiti, provvedono ad assegnare i
contributi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Sono fatte salve le procedure già avviate dalle regioni
ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque
consentano l'attribuzione delle risorse ai comuni entro il 30 giugno 2000.
5. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di
centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e
dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è differita al
31 ottobre 2000.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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