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Circolare n. 9/E del 26 gennaio 2001 contenente le
risposte ai quesiti fornite in occasione della videoeconferenza del 18 gennaio
2001, in materia di Onlus e Fiscalità internazionale
Circolare Agenzia Entrate n. 9 del 26.01.2001
Si riportano qui di seguito le risposte ai quesiti formulati in occasione
della videoconferenza del 18 gennaio 2001, in materia di Onlus e fiscalità
internazionale.
1 ONLUS
1.1 Acquisti delle organizzazioni di volontariato
D. La circolare n. 3 del 25 febbraio 1992
aveva precisato che la cessione, effettuata nei confronti delle organizzazioni
di volontariato, di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, di
"beni mobili registrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di
soccorso", in considerazione della loro sicura utilizzazione nell'attività
sociale, era esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.
Con la circolare n. 217/E del 30
novembre 2000 il ministero delle Finanze ha modificato il menzionato
orientamento, chiarendo che le predette operazioni devono assoggettarsi all'Iva.
Quanto sopra premesso si chiede di conoscere se la nuova interpretazione possa
avere effetto dal giorno di emanazione della medesima circolare n. 217/E.
R. Le motivazioni che hanno indotto
l'amministrazione finanziaria a modificare l'orientamento espresso con la
circolare n. 3 del 1992 sono state esaurientemente rappresentate nella circolare
n. 217/E del 2000.
Ciò premesso, si fa presente che la legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante "disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente" consente soltanto, in caso di oggettiva incertezza normativa
oppure in caso di riesame di indicazioni già espresse dall'amministrazione
finanziaria, la non applicazione delle sanzioni nonché, eventualmente, degli
interessi moratori.
In particolare, il comma 3 dell'articolo 10 della citata legge, che ripropone in
sostanza il contenuto dell'articolo 6,
comma 2, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, stabilisce, tra l'altro, che le
sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione è determinata da
oggettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione
della norma tributaria.
Il comma 2 del medesimo articolo 10 dispone, inoltre, che non sono irrogate
sanzioni né richiesti interessi moratori qualora il contribuente si sia
conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria,
ancorché successivamente modificate dalla stessa amministrazione, o qualora il
suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente
conseguenti a ritardi, omissioni od errori della medesima amministrazione.
Ciò posto si precisa che nei confronti dei contribuenti che si sono attenuti
strettamente alle istruzioni impartite con la citata circolare n. 3 del 1992 non
saranno comminate sanzioni né richiesti interessi moratori in conseguenza di
quanto chiarito con la circolare n. 217/E
del 2000.
2 FISCALITA' INTERNAZIONALE
2.1 Redditi di imprese estere partecipate
D. Nell'ambito delle modifiche apportate
all'articolo 76 del Tuir in materia
di indeducibilità dei costi nell'ipotesi in cui siano intrattenuti rapporti con
soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, come deve
essere inteso il riferimento all'attività industriale o commerciale effettiva
nel mercato del paese dove ha sede il soggetto non residente?
R. Il comma 7-ter dell'articolo 76 Tuir, introdotto dall'articolo
1
della legge n. 342 del 21 novembre 2000, nel descrivere le condizioni esimenti
rispetto alle disposizioni del comma 7-bis dello stesso articolo usa
l'espressione "industriale e commerciale" per indicare l'attività
svolta dalle imprese estere domiciliate in Stati e territori a regime fiscale
privilegiato che svolgono operazioni con imprese italiane.
Identica espressione si rinviene nelle disposizioni del comma 5 del nuovo
articolo 127-bis in materia di
controllate estere, introdotto dalla stessa legge, nel quale si prevede la
possibilità di non applicare il cosiddetto "regime Cfc" nei casi in
cui il contribuente dimostri che il soggetto collocato nello Stato a regime
privilegiato eserciti una effettiva attività industriale o commerciale nello
Stato ove ha sede.
Per attività commerciali o industriali si devono intendere quelle indicate
dall'articolo 2195 del codice civile, il quale esplicitamente prevede che le
disposizioni di legge che fanno riferimento alle attività commerciali si
applicano a tutte le attività indicate nell'articolo stesso: attività
industriali dirette alla produzione di beni e servizi, attività intermediarie
nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per
aria, attività bancarie ed assicurative, nonché altre attività ausiliarie
delle precedenti.
Di questo avviso, d'altra parte, era anche la Camera dei Deputati la quale ha
impegnato il Governo, nella seduta del 4 ottobre 2000, ad esercitare il potere
regolamentare ad esso attribuito intendendo la locuzione "industriale o
commerciale" contenuta nel comma 5 dell'articolo 127-bis
"come comprensiva di ogni attività d'impresa".
Tuttavia per un ulteriore e definitivo chiarimento sul punto che, di riflesso,
chiarirebbe anche la portata dell'espressione del comma 7-ter dell'articolo 76
Tuir, si ritiene opportuno attendere l'emanazione del decreto previsto dal comma
8 dell'articolo 127-bis Tuir.
D. Un contribuente controlla un'impresa
situata nei cosiddetti paradisi fiscali, la quale ivi svolge a sua volta
un'effettiva attività e sul punto ottiene il salvacondotto
dell'amministrazione, dopo aver avanzato l'interpello. Tale contribuente può
stare sicuro circa l'inapplicabilità nei suoi confronti della disposizione che
vieta la deducibilità dei costi anche se la partecipata non opera sul mercato
di residenza? In buona sostanza, la norma di cui al nuovo articolo 127-bis
del Tuir prevale su quella dell'articolo 76?
R. Come chiarito dalla circolare 207/2000 in
relazione al comma 7-quater dell'articolo 76
del Tuir, l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 7-bis e 7-ter
dell'articolo 76 è alternativa a
quelle di cui all'articolo 127-bis:
in tutti i casi in cui risulti applicabile il regime di cui all'articolo 127-bis,
non si applicano le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 76
del Tuir, concernenti il trattamento fiscale dei componenti negativi di reddito
derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi
regimi fiscali privilegiati.
Pertanto, nel caso prospettato, anche quando l'Amministrazione finanziaria, in
risposta all'interpello di cui al comma 5 dell'articolo 127-bis
del Tuir, abbia ritenuto non applicabile il regime previsto dal medesimo
articolo, il contribuente non è autorizzato a ritenere non operanti le
disposizioni del comma 7-bis dell'articolo 76
del Tuir, atteso che le condizioni per ottenere tale inapplicabilità appaiono
sostanzialmente diverse da quelle indicate dal comma 5 sopra indicato.
Infatti a norma del comma 5 dell'articolo 127-bis
Tuir il contribuente deve dimostrare:
1) che la società o altro ente
non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua
principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;
oppure
2) che, dalla partecipazione in
tali soggetti, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o
territori in cui tali redditi sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
Per il comma 7-ter dell'articolo 76
Tuir il contribuente invece deve fornire la prova che le imprese estere svolgono
principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del
Paese nel quale hanno sede.
2.2 Redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero
D. In caso di dipendente distaccato in
Usa, per il quale versiamo i contributi in Italia, dobbiamo calcolare le
imposte, a far data dal 01/01/01, sulla retribuzione convenzionale?
R. Sì, se il dipendente è residente in
Italia e il contratto prevede che il dipendente presti il lavoro all'estero, in
via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, per un periodo
superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi, ai sensi del comma 8-bis
dell'articolo 48 Tuir.
D. Abbiamo stipulato apposito "contratto" con alcuni
dipendenti iscritti all'Aire (il cui nucleo familiare risiede in Italia), per lo
svolgimento della loro prestazione di lavoro dipendente in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, presso società del Gruppo con
sede in Francia e Regno Unito, dal mese di agosto 2000 al febbraio 2002.
É corretto applicare nei confronti di tali dipendenti il comma 8-bis
dell'articolo 48 del Tuir per
l'anno 2001 e per i primi due mesi dell'anno 2002?
R. Atteso che, come precisato nella
circolare 207/2000, le
disposizioni contenute nel comma 8-bis dell'articolo 48
del Tuir si rivolgono ai lavoratori che, pur svolgendo attività lavorativa
all'estero, continuano ad essere qualificabili come residenti fiscali in Italia
in base a quanto disposto dall'articolo 2
del Tuir, si ritiene vada preliminarmente verificata la sussistenza di tale
requisito. Al riguardo si rinvia a quanto disposto dalla circolare 304 del
02.12.97 in materia di "Attività di controllo nei confronti di cittadini
italiani fittiziamente emigrati all'estero - Accertamento dei requisiti per la
qualificazione di soggetto "fiscalmente residente" in Italia".
Dalla lettura di tale circolare si evince che deve considerarsi fiscalmente
residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza
all'estero e svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale,
mantenga il "centro" dei propri interessi familiari e sociali in
Italia. Tale circostanza si concretizza, ad esempio, nel caso in cui "la
famiglia dell'interessato abbia mantenuto la dimora in Italia durante
l'attività lavorativa all'estero" o, comunque, nel caso in cui
"emergano atti o fatti tali da indurre a ritenere che il soggetto
interessato abbia quivi mantenuto il centro dei suoi affari e interessi"
(Risoluzione 14 ottobre 1988, n. 8/1329).
Verificato il requisito dell'esistenza del mantenimento del domicilio di tali
lavoratori nel territorio dello Stato, come evidenziato dalla circolare, occorre
verificare se sia integrato l'ulteriore requisito della permanenza all'estero
del lavoratore per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi.
Infatti solo in questo caso è possibile applicare il particolare regime
convenzionale.
Atteso che nel caso proposto il lavoratore presta la sua attività all'estero
dall'agosto 2000 al febbraio 2002, il regime convenzionale di cui al comma 8-bis
dell'articolo 48 Tuir sarà
applicabile nei suoi confronti sia per l'anno 2001 (anno di entrata in vigore
della norma in esame) che per l'anno 2002. Infatti la circolare n. 207/2000
chiarisce che il periodo di 183 giorni deve esser calcolato su dodici mesi
complessivi anche se a cavallo di due anni solari.
2.3 Collaboratore coordinato e continuativo residente all'estero
D. Quale deve essere, a partire dal 1^
gennaio 2001, il trattamento fiscale (e previdenziale) di un collaboratore
coordinato e continuativo che presta la propria attività in Italia a società
Italiana, ma risiede ed è fiscalmente domiciliato all'estero (Slovenia)?
R. Nel caso in cui la prestazione svolta
rientri fra quelle indipendenti, secondo la definizione rinvenibile nelle
Convenzioni contro le Doppie Imposizioni Italia - Jugoslavia e, per lo
svolgimento di tale attività, il soggetto non utilizzi una base fissa in
Italia, o non permanga in Italia più di 183 giorni, il suo reddito sarà
imponibile solo nello Stato di residenza.
Tuttavia:
1) se il soggetto svolge
un'attività indipendente in Italia per più di 183 giorni il reddito ricavato
da tale attività sarà imponibile in entrambi i Paesi;
2) se dispone di una base fissa
per lo svolgimento dell'attività (ipotesi che sembra attagliarsi al caso
proposto), il reddito attribuibile a tale base fissa sarà imponibile in
entrambi i Paesi;
3) se la prestazione svolta non
rientra fra quelle indipendenti il reddito sarà imponibile, in via generale, in
entrambi i Paesi, salva l'eventuale applicazione del paragrafo 2) dell'articolo
15 della Convenzione sopra citata.
In particolare, negli esempi proposti, l'imposizione in Italia sarà pari al
30%, a titolo d'imposta, così come disposto dall'articolo 24
del Dpr 600/73.
2.4 Reddito di lavoro autonomo prodotto fuori dall'Italia da soggetto non
residente
D. Qual è il trattamento fiscale in
relazione a provvigioni per mediazioni effettuate nel proprio paese in base ad
un contratto annuale (che fissa la percentuale provvigionale sul giro d'affari
prodotto nell'anno) da un soggetto estero (ex Jugoslavia-est Europeo) non
titolare di attività d'impresa? Si tenga presente che i pagamenti vengono fatti
in Italia su conto bancario intestato soggetto estero.
R. Il comma 1, lettera d) dell'articolo 20
del Tuir dispone che si considerano prodotti nello Stato, ai fini
dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, i redditi di
lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.
Pertanto, dato che il soggetto in questione non svolge alcuna attività nel
territorio dello Stato, il reddito oggetto della richiesta non sarà sottoposto
ad imposizione in Italia.
2.5 Dividendi corrisposti a socio non residente
D. Qual è il trattamento fiscale di
dividendi pagati da società italiana a socio residente e fiscalmente
domiciliato in Slovenia, il quale detiene una partecipazione qualificata? Quali
sono le modalità di versamento delle eventuali ritenute e/o imposte?
R. Sui dividendi distribuiti al soggetto
residente in Slovenia la società italiana potrà applicare una ritenuta, agendo
come ordinario sostituto d'imposta, pari al 10%, come stabilito dall'articolo 10
della Convenzione contro le Doppie Imposizioni fra Italia e Jugoslavia.
L'applicazione della misura del 10% è, in ogni caso, subordinata alla
circostanza che la società acquisisca un'attestazione da parte del soggetto non
residente, effettivo beneficiario degli utili, con la quale egli dichiari i suoi
dati identificativi, la sussistenza delle condizioni previste dalla Convenzione
per usufruire dell'agevolazione e il non possesso in Italia di una stabile
organizzazione o di una base fissa. L'attestazione dovrà altresì essere
corredata dalla dichiarazione di residenza, così come definita dalla
Convenzione, rilasciata dalle Autorità dello Stato di residenza dell'effettivo
beneficiario degli utili. (cfr. Risoluzione n. 68 del 24/05/00, per quanto
applicabile).
L'aliquota convenzionale è altresì applicabile, con le similari modalità
previste dall'articolo 27-ter del
Dpr 600 del 1973, anche nel caso in cui le azioni siano state depositate presso
la Monte titoli Spa.
2.6 Addebito di costi sostenuti da società italiana nei confronti di
società non residente
D. Una società italiana riaddebita ad
una società inglese e ad una svizzera parte dei costi sostenuti, compresi
rimborsi spese a piè di lista, per un proprio dipendente relativamente alle
prestazioni da questo effettuate in loro favore nell'ambito di rapporti
commerciali, consistenti prevalentemente in vendite da parte della società
italiana di merci ai sensi degli articoli 8
del Dpr 633 del 1972 e 41 del Dl 331 del 1993. Che regime Iva dovrà applicare
la società italiana nei confronti delle due altre società?
R. Dal tenore della domanda sembra evincersi
che la società italiana, oltre a porre in essere cessioni intracomunitarie
(articolo 41 Dl 331/93) nei confronti di una società inglese e cessioni
all'esportazione (articolo 8 Dpr
633/72) nei confronti di una società svizzera, renda alle stesse, tramite un
proprio dipendente, altri tipi di prestazioni riaddebitandone parte dei costi,
compresi i rimborsi spese a piè di lista.
Dette prestazioni potrebbero configurarsi o come "spese inerenti
all'esecuzione" rientranti nella base imponibile delle operazioni cui si
riferiscono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 13
del Dpr 633/1972, ovvero quali prestazioni accessorie ai sensi dell'articolo 12
del Dpr 633/1972, che sono assoggettate allo stesso regime delle operazioni
principali cui afferiscono.
Pertanto, quale che sia la qualificazione giuridica delle predette operazioni,
si ritiene che, in base a quanto esposto, il riaddebito dei costi andrà a
confluire nella base imponibile delle cessioni intracomunitarie e delle cessioni
all'esportazione; tali costi saranno assoggettati al medesimo regime di non
imponibilità.
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