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Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività. (12G0009)
Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
GU 19 del 24/01/2012 - SO n.18
[ Testo coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 ]
--> parte seconda: art. da 41 a 98
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Visti...)
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I Concorrenza
Capo I Norme generali sulle liberalizzazioni
Art. 1
Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione
degli oneri amministrativi sulle imprese
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di
libertà di
iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e
del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione
europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del
presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di
un'attività economica non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio
di proporzionalità;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle
attività
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche
perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e
programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle
finalità pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove
attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici
ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e
servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità,
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori
nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni
caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i
quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari
opportunità tra tutti i soggetti, presenti
e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli
necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana e possibili contrasti con l'utilità
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i
criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed
ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o
più regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le
attività per le quali permane l'atto preventivo di
assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per
l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e
regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate
a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere
obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del
principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo
stesso si intende rilasciato positivamente.
4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si
adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il
31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai
sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno
2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione
della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti
che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal
presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine
di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.
4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012».
4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012».
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i
servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a
regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.
Art. 2
Tribunale delle imprese
1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione delle
sezioni specializzate in materia di impresa»;
2) al comma 1, le parole: «proprietà industriale ed intellettuale»
sono sostituite dalla seguente: «impresa»;
3) è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia
di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel
capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al
comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallè d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate
presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il
tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni
organiche»;
b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti
tra i magistrati dotati di specifiche competenze»;
c) all'articolo 2, comma 2, le parole: «proprietà industriale ed
intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»;
d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) -
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo
10 febbraio2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10
ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa
antitrust dell'Unione europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente
alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle
società di cui al regolamento (CE) n.
2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003,
nonché alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle
società che rispetto alle stesse
esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le
cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti
l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di
responsabilità da chiunque
promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il
direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni
derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della
società che ha conferito l'incarico e nei confronti
dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma,
2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma,
e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i
diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli
regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di
responsabilità promosse dai
creditori delle società controllate contro le società che le
controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma,
numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del
codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o
forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse
partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del
giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2»;
e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Competenza territoriale delle sezioni). - 1. Le
controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle
normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono
assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni
specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie
che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei
rispettivi distretti di corte d'appello».
2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
le parole: «alla corte d'appello competente per territorio» sono
sostituite dalle seguenti: «al tribunale competente per territorio
presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive
modificazioni».
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di
cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive
modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis».
4. Il maggior gettito derivante dall'applicazione della
disposizione di cui al comma 3 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro 600.000 per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa
presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto
dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono
state istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo
istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare
del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle
nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista
dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle
predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse
da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei
Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 3
Accesso dei giovani alla costituzione
di società a responsabilità limitata
1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile,
dopo l'articolo 2463 è aggiunto il seguente:
«Articolo 2463-bis. (Società a responsabilità limitata semplificata).
La società a responsabilità limitata semplificata
può essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che
non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della
costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in
conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di
società
a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della
società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e
inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla
data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo
comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di società a
responsabilità limitata
semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la
sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della
società e nello spazio elettronico destinato
alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i
requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla
società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del
presente capo in quanto compatibili».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, viene
tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i
criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
3.L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono
esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari
notarili.
4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e
tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul
proprio sito istituzionale.
Art. 4
Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle amministrazioni pubbliche
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri raccoglie le
segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento
dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei Ministeri e normative in
attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione.
2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie
già disponibili a
legislazione vigente.
Capo II Tutela dei consumatori
Art. 5
Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:
«Art. 37-bis. - (Tutela amministrativa contro le clausole
vessatorie). - 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a
livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni,
d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi,
dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le
modalità previste dal regolamento di cui al comma 5.
In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensidell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione
fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola
è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione
del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante
ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di
informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma,
l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. L'imprese interessate hanno facoltà di interpellare
preventivamente l'Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i
consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5.
L'Autorità si
pronuncia sull'interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite
risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le
clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono
essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui
al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei
professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti
dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.
5. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura
istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nei rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo
stesso regolamento l'Autorità disciplina le modalità di
consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a
livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito internet di cui al
comma 2 nonché la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo,
l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i
professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio
interessate o le loro unioni.
6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.»
Art. 5 bis
Finanziamento e risorse dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato
1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il
comma 7-bis sono inseriti seguenti:
«7-ter. All'onere derivante dal funzionamento
dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50
milioni di euro, fermi restando i
criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme
di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma
241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima
applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente
all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30
ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il
contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le
modalità determinate dall'Autorità medesima
con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate
dall'Autorità
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente
all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter».
2. A far data dal 1° gennaio 2013:
a) all'articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, le parole da: «nei limiti del fondo» fino a: «e
dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del
contributo di cui al comma 7-ter»;
b) il comma 7-bis dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, è abrogato;
c) all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «e»;
d) all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole da: «Gli importi da» fino a: «specifiche esigenze
dell'Autorità» sono soppresse.
3. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato in base agli articoli 1, 5, 25, 62 e 86 del presente decreto, la pianta organica
dell'Autorità è incrementata di venti posti. Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al comma 7-ter dell'articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di un contingente di personale in posizione di comando o di
distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla
richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti.
Art. 5 ter
Rating di legalità delle imprese
1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali,
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le
modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori,
nonché di
procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione di un rating di
legalità per le
imprese operanti nel territorio nazionale; del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte
delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.
Art. 6
Norme per rendere efficace l'azione di classe
1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite
le seguenti: «nonché gli interessi collettivi»;
b) al comma 2, alinea, sono premesse le seguenti parole:
«L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della
responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori.»;
c) al comma 2, lettera
a), la parola: «identica» è sostituita
dalla seguente: «omogenea»;
d) al comma 2, lettera
b), la parola: «identici» è sostituita
dalla seguente: «omogenei» e dopo la parola: «prodotto» sono inserite le seguenti: «o servizio»;
e) al comma 2, lettera
c), la parola: «identici» è sostituita
dalla seguente: «omogenei»;
f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di difensore» sono
inserite le seguenti: «anche tramite posta elettronica certificata e
fax»;
g) al comma 6, secondo
periodo, le parole: «l'identità dei
diritti individuali» sono sostituite dalle seguenti: «l'omogeneità dei diritti individuali»;
h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non
superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo,
sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo.
Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme
dovute ai singoli aderenti».
Art. 7
Tutela delle microimprese da pratiche commerciali
ingannevoli e aggressive
1. All'articolo 18, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) "microimprese": entità, società o associazioni, che, a
prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci
persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».
2. All'articolo 19, comma
1, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, dopo le parole: «relativa a un prodotto» sono aggiunte, infine, le seguenti: «,
nonché alle pratiche commerciali scorrette
tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in
materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa
illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.».
Art. 8
Contenuto delle carte di servizio
1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti
i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di
attività di impresa o per l'esercizio
di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.
2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei
servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e
l'economicità delle relative prestazioni, le Autorità indipendenti
di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali,
definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o
l'infrastruttura definiscono autonomamente.
Capo III SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 9
Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di
centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare
l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei
decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati
nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso
è previamente resa nota al cliente con in preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i
primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al
comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non
può essere superiore a diciotto mesi; per i primi
sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate»
sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e
dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari»;
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono
soppressi;
c) la lettera d) è abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9 bis Società tra professionisti
1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre»;
b) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere
tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce
causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale
è iscritta la società
procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci
professionisti nel termine perentorio di sei mesi»;
c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura
dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati
ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale»;
d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
socio professionista può opporre agli altri soci il segreto
concernente le attività professionali a lui affidate»;
e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli societari ed
associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve le associazioni
professionali, nonché i diversi modelli societari».
Art. 10
Estensione ai liberi professionisti della possibilità
di partecipare al patrimonio dei confidi
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si
applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai
sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni».
Art. 11
Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica,
accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina
della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni
in materia sanitaria
1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da
parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché
di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi
farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul
territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n.
475, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti
dai seguenti:
«Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia
una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al
secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso»;
b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in
base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio
autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione,
purché non sia già aperta una
farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie
di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purchè non sia già aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri»
c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in
rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore
accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti
l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente
per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove
farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo
altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità
del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune
è sottoposto a
revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate
dall'Istituto nazionale di statistica».
2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1,
individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio
territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la
conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1
o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di
prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio dei
dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per
la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata
già espletata o siano state già
fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea, iscritti all'albo professionale:
a) non titolari di
farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino;
b)
titolari di farmacia rurale sussidiata;
c) titolari di farmacia
soprannumeraria;
d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono
partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di
società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui
alle lettere b) e c).
4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a
concorso ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di
Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura
delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le
disposizioni del presente articolo.
5. Ciascun candidato può partecipare al concorso per
l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province
autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di età alla data di
scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel
concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi
farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298:
a) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale
sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal
farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le
maggiorazioni;
b) l'attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni.
6. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria
unica. A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, approvata la
graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali entro quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la sede, pena
la decadenza della stessa. Tale graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il
criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche
eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai
vincitori di concorso.
7. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, di
età non superiore ai 40 anni, in possesso dei
requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata,
sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della
preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età
dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino
vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi
vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta
salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.
8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente normativa non impediscono l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata
informazione alla clientela.
9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle
nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del
presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano
nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso
straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione
dell'amministrazione
inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del
presente articolo.
10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1,
lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la
titolarità o la gestione
delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla
titolarità di
una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.
11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
e successive modificazioni, le parole: «due anni dall'acquisto medesimo » sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi dalla
presentazione della dichiarazione di successione ».
12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base
della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi
uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione,
modalità di rilascio e dosaggio unitario
uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non
sostituibilità del farmaco
prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo,
è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando
nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente
comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza in
commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo
più
basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, nel secondo periodo, dopo le parole: «è possibile» sono
inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell'assistito e».
Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona,
nonché al fine di rendere maggiormente
efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare
adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della
salute, revisiona le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali,
anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare.
Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto
delle diverse tipologie di confezione.
13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: «che ricadono nel territorio di comuni aventi
popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori
delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali,»
sono soppresse.
14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
è sostituito dal seguente:
«1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è
effettuata
soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come
obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa
per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni».
15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti,
sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni
galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta
medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea
ufficiale italiana o nella farmacopea europea.
16. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e successive modificazioni, è stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale,
nonché ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di
personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento
della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
17. La direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2
aprile 1968, n. 475, può essere mantenuta fino al raggiungimento del
requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale.
Art. 12
Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti
1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei
notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della
giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale
n. 292 del 16 dicembre 2011, è aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi,
secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 16
febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto
direttoriale del 28 dicembre 2009, nonché dei concorsi per la nomina
a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi
posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Tale
concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla
data di pubblicazione del bando. Entro il 31 dicembre 2014 è bandito
un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro
un anno dalla data di pubblicazione del bando. All'esito della
copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile
che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti
d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. A
decorrere dall'anno 2015, è comunque bandito un concorso annuale, da concludere con la nomina dei notai entro l'anno successivo alla data
di pubblicazione del relativo bando, per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:
«Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di
Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti,
registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo
studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni
quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto
il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la
sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del
distretto notarile in cui trovasi la sede stessa».
5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
è sostituito dal seguente:
«Egli non può esercitarlo fuori del territorio della Corte
d'Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede.».
6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole «stesso distretto» aggiungere: «di Corte d'Appello».
7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
«a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui
circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per
il quale si procede è stato commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui
ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede
è stato commesso. Se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, l'iniziativa spetta al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa
delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo
156 bis, comma 5.».
8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1°
agosto 2006, n. 249, le parole «di cui all'articolo 153, comma 1,
lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «in cui il notaio ha sede».
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 13
Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale
per i clienti vulnerabili
1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore
del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i
clienti vulnerabili di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, ai valori europei,
nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei
costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce
progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto
l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente
crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa
dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma
1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da
considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.
Art. 14
Misure per ridurre i costi di approvvigionamento
di gas naturale per le imprese
1. Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio
strategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché delle nuove modalità di
calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri
determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese
industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti
esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto
di gas naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli
approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonché alle
imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di
rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi
imprevedibili.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti dalle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato, in base a
modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1.
3. Le eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale
disponibili non assegnate ai sensi del comma 1 sono assegnate secondo
le modalità di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo
periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle
rideterminazioni di cui al comma 1 è ceduto dalle imprese di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la
riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale, il
Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto, monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione
di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la allocazione coordinata delle
capacità lungo tali gasdotti e ai loro
punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti autorità dell'Unione europea e dei Paesi terzi interessati.
6. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 15
Disposizioni in materia di separazione proprietaria
1. Al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di
trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione dalle altre
attività della relativa filiera svolte in concorrenza,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono
disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità, cui si conforma la società SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della direttiva 2009/73/CE.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la piena terzietà della
società SNAM S.p.a. nei confronti della maggiore
impresa di produzione e vendita di gas, nonché delle imprese
verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua la regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di effettuare
le notifiche per le certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
Art. 16
Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche
1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo
delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel rispetto del dettato dell'articolo 117 della Costituzione, dei
principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini e
di tutela della qualità ambientale e paesistica, di rispetto degli
equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori e più
avanzati standard internazionali di qualità e sicurezza e con
l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo maggiori
entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le
modalità di
destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di
progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori
di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonché ogni altra disposizione attuativa occorrente all'attuazione
del presente articolo.
2. Le attività di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme
vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.
Art. 17
Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che
siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore
nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che
prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche
e l'uso del marchio.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l'efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni
contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e i
gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a
14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono sostituiti dai seguenti:
«12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge 5
marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e
fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso
delle parti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel
rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra
organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati
inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro
trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui
al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi
novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra
potrà essere inclusa anche
quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai
gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della
sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni
economiche per la remunerazione degli investimenti e dell'uso del
marchio.
12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle
clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12,
sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di
distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità
di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di
trasporto dei medesimi.
12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi,
sono altresì stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato
all'ingrosso dei carburanti.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli
stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per
l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già
pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al
gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento».
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare,
in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà
attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9
della legge 18 giugno 1998, n. 192.
4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Al fine di incrementare la
concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di
distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi,
nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che
disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente
lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi
il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale»;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza
dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette
attività. Limitatamente alle aree di servizio
autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali
attività si svolgano in locali diversi da quelli
affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono
fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso
alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con
procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate
secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214 »;
c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di
autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'adeguamento di cui al comma 5
è consentito a condizione che
l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti l'adeguamento ha luogo entro il 31dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una
sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un
massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune
competente».
5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «o che prevedano
obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo
obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non
proporzionali alle finalità dell'obbligo».
6. Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.
7. Agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si
applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell'articolo
83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, stabilisce i principi generali per
l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli
impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell'autonomia
delle regioni e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di adeguate
reti di gasdotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di
distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.
9. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di
biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche in
realtà geografiche dove la
rete del metano non è presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la
possibilità di
autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli
impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità
del biometano.
10. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea
nonché nel rispetto
dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalità per:
a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del
metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di
metano;
b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi
(metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto.
11. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, coerentemente con
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché nei codici di rete e di distribuzione di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di
distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di
allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata,
nonché per la riduzione delle penali
per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.
12. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva
o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della
stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella
indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non
superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella
carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni
di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva
o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della
stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella
indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui
al comma 3»;
c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un
articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa
è calcolata separatamente
tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma
2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.»;
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa
ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento
più una
tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla
carta di circolazione».
13. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis è abrogato.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni
da esse dipendenti o controllati e i gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della sostituzione del rispettivo parco
autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 18
Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati
fuori dei centri abitati
1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola «dipendenti» sono aggiunte le parole «o
collaboratori» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli
impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti
vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la
modalità di rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.».
Art. 19
Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei
carburanti
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
è definita la nuova metodologia di
calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai
sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e
della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26
luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità
di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante
per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le
modalità
attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo
15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso
ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in
modalità non
servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti,
secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle
altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di
rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento
rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresì, le
modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti,
delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero
intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3
sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi
dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.
Art. 20
Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti
1. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1, le parole «in misura non eccedente il venticinque per cento
dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato» sono
abrogate, le parole «due esercizi annuali» sono sostituite dalle
parole «tre esercizi annuali» e il comma 2 è sostituito dal
seguente: «2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo
di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di
impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della
densità territoriale degli impianti all'interno
del medesimo bacino di utenza».
Art. 21
Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza
e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica
1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed
ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile non
programmabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, emana indirizzi e modifica per quanto di competenza le disposizioni attuative di cui
all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualità
delle forniture di energia elettrica, anche attraverso il ricorso a
servizi di flessibilità, nel rispetto dei criteri e dei principi di
mercato.
2. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono premesse le seguenti parole: «Per la prima volta
entro il 30 giugno 2012 e successivamente» e nel medesimo comma 2
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In esito alla predetta analisi,
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta con
propria delibera, entro i successivi sessanta giorni, le misure sui
sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie
per garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di
sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile».
3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, allo scopo di conferire maggiore flessibilità e sicurezza al sistema elettrico,
può essere rideterminata la data per la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature
utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,
recante «Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa
fra 100 e 1000 volt».
5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione
dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI
8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza
della legge 1° marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle
infrastrutture di rete di interesse nazionale, su richiesta motivata
dei concessionari l'Autorità per l'energia elettrica e il gas
istruisce la domanda ricevuta circa l'individuazione dei singoli asset regolati, definendo la relativa remunerazione entro novanta
giorni dal ricevimento della stessa richiesta.
Art. 22
Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati
dell'energia elettrica e del gas
1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia
elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, è finalizzato anche alla
gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del
medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti
di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i
dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adegua i propri
provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa
e l'accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal Sistema
informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione
di cui al comma 1 da parte degli operatori è sanzionato da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas secondo le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23
Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di
sviluppo
della rete di trasmissione nazionale
1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di
valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93, il medesimo Piano è sottoposto annualmente alla verifica di
assoggettabilità a procedura VAS di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed
è comunque sottoposto a
procedura VAS ogni tre anni.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilità a procedura VAS di cui al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il
collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di
dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.
Art. 24
Accelerazione delle attività di disattivazione
e smantellamento dei siti nucleari
1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti
nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da
almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. A tal fine, le osservazioni delle Amministrazioni previste dalle normative vigenti sono formulate all'ISPRA entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su
motivata richiesta dell'Amministrazione interessata, il termine di
cui al primo periodo può essere prorogato dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri
entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo
economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta
giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo
restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la Sogin S.p.A. segnala entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
al Ministero dello sviluppo economico e alle amministrazioni competenti, nell'ambito delle
attività richieste ai sensi
dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e
dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta
prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione. Entro
trenta giorni, il Ministero dello sviluppo economico, sentito ISPRA per le esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, valuta le
priorità proposte e convoca per esse la conferenza dei servizi di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la
procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico
richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché le autorizzazioni
di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere.
Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture
impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del
comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al
presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo
economico, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista. In caso di mancata pronuncia nel termine
indicato al periodo precedente, si applica la procedura di cui al
comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi. La regione
competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per
individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui al
presente comma che insistono sul sito già interessato dall'impianto non necessitano di variante agli strumenti urbanistici ove
compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella
prima seduta successiva al rilascio dell'autorizzazione stessa, informandone il Ministero dello sviluppo economico.
5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è quella di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le
disponibilità correlate a detta componente
tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e
le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli
impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle
attività connesse e conseguenti, mentre per le
altre attività sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo
delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti.
6. Il comma 104 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
è sostituito dal seguente:
«104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni
dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le modalità tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi
dell'organismo per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 21, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
7. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modificazioni, dopo le parole: «Parco
Tecnologico» sono inserite le seguenti: «entro sette mesi dalla
definizione dei medesimi criteri».
Art. 24 bis
Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas
1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:
«19-bis. All'onere derivante dal funzionamento
dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione
e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede
mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi
stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo
1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite
all'Autorità
per l'energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta organica
dell'Autorità è incrementata di quaranta posti.».
Art. 24 ter
Gare per le concessioni idroelettriche
1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e successive modificazioni, le parole: «il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 aprile 2012».
Capo V SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 25
Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali
1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello
svolgimento dei servizi pubblici locali). - 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio,
entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore
almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da
quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi
di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle
caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai
sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma,
è fatta salva l'organizzazione di
servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche
direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle
disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di
ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle
indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato,
il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed
economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad
evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione
costituisce elemento di valutazione dell'offerta.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento
dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e
comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della
virtuosità degli stessi ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri,
nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine
perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.
4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi
pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su
risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di
governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad
evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la
qualità del
servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa.
5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di
stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente
locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle
società di cui al periodo precedente
dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime
società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi
nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché delle disposizioni
che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: «libera prestazione dei
servizi,» sono inserite le seguenti: «dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e
universale»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000
abitanti, la delibera di cui al comma 2 è adottata previo parere obbligatorio
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua
assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla
correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una
pluralità di servizi pubblici locali. La
delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori
modalità idonee»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2,
è effettuato
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli
enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della
gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera,
l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo»;
4) al comma 11:
4.1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata
dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di
efficientamento relativi al personale;»;
4.2) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi
aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di
valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela
dell'occupazione»;
5) al comma 13, le parole: «somma complessiva di 900.000 euro
annui» sono sostituite dalle seguenti: «somma complessiva di 200.000
euro annui»;
6) al comma 32:
6.1) alla lettera a), in fine, le parole: «alla data del 31 marzo
2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione
può avvenire a favore
di un'unica società in house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in
economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo
3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica azienda in capo alla
società in house devono essere
perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio
dovrà prevedere indicazioni puntuali
riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e
obbiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il
rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono
sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione
di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda
risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui alla
presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che
già prevedano procedure di
affidamento ad evidenza pubblica.»;
6.2) alla lettera b), in fine, le parole: «alla data del 30
giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 marzo
2013»;
7) dopo il comma 32-bis è inserito il seguente:
«32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria
continuità nell'erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo
attività di gestione dei
servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle
attività medesime anche oltre le scadenze ivi
previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri
atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e
comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo
può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo»;
8) al comma 33-ter le parole: «Ministro per i rapporti con le
regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio
2012» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012»;
9) al comma 34:
9.1) sono soppresse le parole: «il servizio di trasporto
ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422»;
9.2) dopo le parole: «il servizio di distribuzione del gas
naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto dal comma
33»;
9.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo al
trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di
validità, gli affidamenti e
i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.»;
10) il comma 34-bis è abrogato;
11) al comma 35 sono premessi i seguenti:
«34-ter. Gli affidamenti diretti, in materia di trasporto
pubblico locale su gomma, già affidati ai sensi dell'articolo 61
della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformità all'articolo 8
del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza prevista
nel contratto di affidamento.
34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture
ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi co-finanziati con risorse dell'Unione europea cessano con la
conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di
esercizio».
2. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza
Stato-Città
ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i
propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle
predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché
le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti
locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli
amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del
presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma
aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.»;
b) al comma 8 dopo le parole: «seguenti atti» sono inserite le
seguenti: «da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.».
3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si applicano i principi di garanzia previsti dall'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
b) all'articolo 15, comma 10, la parola: «gare» è sostituita
dalle seguenti: «prime gare successive al periodo transitorio, su
tutto il territorio nazionale».
4. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della
normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:
a) la gestione ed erogazione del servizio che può
comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e
l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e
assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di
titolarità di soggetti diversi dagli enti locali
di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a
tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e
capacità necessarie a soddisfare le esigenze di
conferimento indicate nel piano d'ambito.
5. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: «svolto in regime di privativa dai comuni» sono
sostituite dalle seguenti: «svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148».
6. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti
locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo
servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio
esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i
bandi.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine
di sessanta giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di
informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su
richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.
Art. 26
Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi
e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento
della raccolta e recupero degli imballaggi
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche
a) all'articolo 221,
1) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a)
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale»;
2) al comma 5,
2.1) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono sostituite
dalle seguenti «acquisiti i»
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle domande
disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e
le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere
intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per
l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato
nella presente norma.»
3) (soppresso).
b) all'articolo 265, il comma 5 è soppresso
c) all'articolo 261, comma 1, le parole «pari a sei volte le somme
dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: da 10.000 a 60.000 euro».
Capo VI Servizi bancari e assicurativi
Art. 27
Promozione della concorrenza in materia di conto corrente
o di conto di pagamento di base
1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 è abrogato;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei
prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di
pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano
entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione
alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della
necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto
che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari,
distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al
valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle
transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle
spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per
gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando
l'onerosità di eventuali servizi aggiuntivi
richiesti dal titolare »;
c) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di
cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca
d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In
caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al
comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato»;
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la
valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9
ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad
applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183»;
e) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
«c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo
con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione
n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello
dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della predetta
raccomandazione».
2. La delibera dei CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117-bis del
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è adottata entro il
termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in
vigore non oltre il 1° luglio successivo.
3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
delibera CICR di cui al comma 2, con l'introduzione di clausole
conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del
medesimo decreto legislativo.
4. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono abrogati.
Art. 27 bis Nullità di clausole nei contratti bancari
1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano
commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee
di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza
di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
Art. 27 ter
Cancellazioni delle ipoteche perenti
1. All'articolo 40-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di
cui all'articolo 2847 del codice civile»;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
cancellazione d'ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile».
Art. 27 quater
Organi delle fondazioni bancarie
1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «prevedendo modalità di designazione e di nomina» sono inserite le seguenti: «, ispirate a
criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di
onorabilità e professionalità,» e dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui
alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di
direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di
società del suo gruppo».
Art. 27 quinquies
Termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento
1. Il comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
è sostituito dal
seguente:
«7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il
termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto
importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute
al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a
risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del
finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta
ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul
mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili».
Art. 28
Assicurazioni connesse all'erogazione
di mutui immobiliari e di credito al consumo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera
dell'ISVAP di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari
finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione
sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche,
agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il
cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla
vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare
o del credito al consumo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ISVAP definisce i contenuti
minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, dopo le parole: «alla sottoscrizione di una
polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o
intermediario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario».
Art. 29
Efficienza produttiva del risarcimento diretto
1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato
dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali
vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.
1-bis. L'ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce
annualmente il limite alle compensazioni dovute.
2. (soppresso).
Art. 30
Repressione delle frodi
1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il
ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'ISVAP, pena l'applicazione di una sanzione
amministrativa definita dall'ISVAP, con cadenza annuale, una
relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso
con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione
contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è
ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al
rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti
penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti
elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui
al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive
modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza
dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei
sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma 1 comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP di una sanzione da un minimo di
10.000 ad un massimo di 50.000 euro.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo
responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2,
comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale
e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri
derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
Art. 31
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti
di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilità civile
verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge, avvalendosi anche dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS), definisce le
modalità per la progressiva
dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione
con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con
banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli,
dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al
primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali
sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della
sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di
dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi
dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano
coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i
terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione dei periodi di sospensiva dell'assicurazione regolarmente
contrattualizzati. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli
nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi
siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Gli iscritti nell'elenco hanno 15 giorni di tempo
per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di
quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno
regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle
forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al
comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del
relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice
esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne
ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o
contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.
3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati,
anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle
violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai
sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato,
nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito
dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate
alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti
illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del
veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano
utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi
è l'obbligo di contestazione immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti
l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche
dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le
modalità di attuazione
del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 32
Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio,
liquidazione dei danni
1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Le imprese possono richiedere
ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del
periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle
tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui
l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici
che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o
equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico i costi di installazione,
disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono a
carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo
periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i
parametri stabiliti dal contratto».
1-bis. Con regolamento emanato dall'ISVAP, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei
dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini
tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al
comma 1, nonché le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da
parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.
1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico
comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo
dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al
quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni
dalla sua emanazione.
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono
comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. La consegna
dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e
1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui
all'articolo 135»;
c) al comma 2, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede»; d) il comma 4
è sostituito dal
seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della
stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato,
è acquisita direttamente dall'impresa
assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135».
3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l'ispezione
diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla
ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula
al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti
nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle
cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo
precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore,
ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in
cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano
state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria,
effettuerà le proprie valutazioni
sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il
diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non
procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni
fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione
della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e qualora dal
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due
parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può
decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la
necessità di condurre ulteriori approfondimenti in
relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale
è anche trasmessa
la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro
trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa
deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in
merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può
non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui
è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni
entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue
determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti
dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere
l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il
caso di presentazione di querela o denuncia»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in
pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non
può rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei
termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora
ciò accada, i termini per l'offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».
3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le parole: «Banca dati sinistri» sono
aggiunte le seguenti: «e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati»;
b) al comma 1, le parole: «è istituita» sono sostituite dalle
seguenti: «sono istituite» e dopo le parole: «ad essi relativi» sono aggiunte le seguenti: «e due banche dati denominate "anagrafe
testimoni" e "anagrafe danneggiati"»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le
modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma
1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità
giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e
di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche
dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti
dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la
protezione dei dati personali».
3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto il legislativo 7 settembre
2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni
caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a
risarcimento per danno biologico permanente».
3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a
seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o
strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.
3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di
assicurazione deve praticare identiche offerte.
Art. 33
Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da
incidenti
1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidità» è sostituita dalla seguente:
«invalidità»;
2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano
falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi
il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la
disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;
c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite
dalla seguente: «invalidità».
1-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le
parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti:
«da uno a cinque anni».
Art. 34
Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla
circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della
sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre
condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi
delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di
aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha
conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questa, di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito dall'articolo
324 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209.
3-bis. L'ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno
standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3-ter. L'ISVAP predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui al presente
articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.
Art. 34 bis
Disposizioni in materia di contratti
di assicurazione dei veicoli
1. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La predetta variazione in
diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le
migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in
rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed
esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della
disposizione ai cui al presente comma comporta l'applicazione, da
parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a
50.000 euro».
Art. 34 ter
Certificato di chiusura inchiesta nell'assicurazione obbligatoria
per i veicoli a motore
1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 150 è aggiunto il seguente:
«Art. 150-bis. (Certificato di chiusa inchiesta). - 1. E' fatto
obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno
derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla
richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto
salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di
cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che
il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso
è effettuato
previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta».
Art. 35
Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei
debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica.
1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e
forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui
passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi
perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente
degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012,
mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Le
assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare, secondo i criteri di
contabilità
nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31
dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere
estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie
di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui
alla presente lettera può essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti e sono
stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione nonché
le modalità di versamento al titolo IV
dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei
titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilità di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla
presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative a
consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il
cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, secondo le medesime modalità di cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
è incrementato, per l'anno 2012, di
un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni
delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilità
speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», e di euro
260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante
dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa.
3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235
milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la
disposizione di cui al comma 4.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo,
sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le
rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della
compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche
mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni,
cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo
precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.
4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa
sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, concernenti l'aumento
dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa
sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e
Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementato di 235 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito
pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio
dello Stato.
5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima
flessibilità organizzativa, le stesse possono derogare a quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralità finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa
compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque
ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la
flessibilità organizzativa e la continuità delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice
di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 e successive modifiche, nonché per le ipotesi di assenza o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo
determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, è soppresso.
8. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e
del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il
regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo
agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica
ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative
norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione
della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni
altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in
conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle
regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
9. Alla data del 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti
ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle
disponibilità liquide esigibili depositate presso
gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive
contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte
presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 16 aprile 2012. Gli eventuali
investimenti finanziari individuati con decreto del Ministero
dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare
entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative
risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la
tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i
tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi
dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012. Sono fatti salvi eventuali versamenti
già effettuati alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento.
10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria
operatività alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n.
720, e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle
disponibilità previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento i
predetti tesorieri e cassieri continuano ad adottare i criteri
gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
è abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai
dipartimenti e ai centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai
commi 8 e 9 del presente articolo e, fino al completo riversamento
delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, i
tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le
risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli
eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la
tesoreria statale.
12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide delle
università, comprese quelle dei dipartimenti e
degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa,
sono gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i
contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al
comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie,
ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno
diritto di recedere dal contratto.
Capo VII Trasporti
Art. 36
Regolazione indipendente in materia di trasporti
1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di
pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito
denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorità è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il
termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del presente
articolo, il collegio dell'Autorità è costituito entro il 31 maggio
2012. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in
conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di
sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui
alla medesima legge.
1-bis. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente
e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo
2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai
funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un
segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto
dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e
indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei
settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna
attività
professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di
soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di
qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici,
nè avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della
medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti
dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non
possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina
dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.
2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento
dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di
accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in relazione alla
mobilità dei passeggeri e delle merci in
ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni,
aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli
mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per
la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,
le imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti
interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di
qualità dei servizi di
trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e
offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle
diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei
confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la
protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la
nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale,
l'Autorità verifica che nei relativi bandi di
gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di
discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi,
all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto
mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione
del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio;
g) con particolare riferimento al settore autostradale, a
stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi
basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore
di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per
le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione
plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a
svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza
istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1
del 2012 in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'infrastruttura ferroviaria, a
svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui
all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione
delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o
di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione
dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri,
può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie
determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio
dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità. Tali
progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e
verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio
taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze
dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità
degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze,
provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei
seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di
realtà europee comparabili, a seguito di
un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di
mobilità ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga
ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio,
a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare
ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il
relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande,
uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata,
che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I
proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che
sono già titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una
maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per
fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile
incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il
taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore
libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente
pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità
per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per
percorsi prestabiliti;
4) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando
criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli
operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla
conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della
normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e
adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), l'Autorità può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del
Lazio.»;
b) al comma 3, alinea, sono soppresse le parole: «individuata ai
sensi del medesimo comma»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali,
nonché gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono
all'Autorità le delibere che possono avere un impatto sulla
concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso
alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'Autorità di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione
economica»;
d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole:
«individuata ai sensi del comma 2»;
e) al comma 6:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorità e dal suo funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di
euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica»;
2) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;
3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del
presente articolo, l'Autorità provvede al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta
unità, e nei limiti
delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da
garantire la massima neutralità e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato
dall'Autorità è comandato da altre pubbliche
amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla
lettera b), il predetto personale è immesso nei ruoli dell'Autorità nella qualifica assunta in sede di selezione»;
f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Nelle more dell'entrata in
operatività dell'Autorità, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze
attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad
essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti
nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data,
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura
corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale soppressi. Sono, altresì, soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle
finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di
programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento
ai profili di finanza pubblica».
2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di
licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi
quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di
organizzazione del servizio»;
b) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno
rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati»;
c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno
integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i
requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa
vigente».
3. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera c), sono soppresse le parole: «stradale ed»;
2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale
è demandata la loro successiva
approvazione»;
3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari,
delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio
delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del
traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della
sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime»;
b) al comma 3:
1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonché svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n. 143»;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la
rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a
pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di
pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in
materia di espropriazione per pubblica utilità».
Art. 37
Misure per il trasporto ferroviario
1. L'Autorità di cui all'articolo 36 nel settore del trasporto
ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti
del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. L'Autorità, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche
dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e
l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare l'utenza
pendolare del servizio ferroviario regionale. In esito all'analisi, l'Autorità predispone, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una
relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento.
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «ed i contratti collettivi nazionali di settore»
sono soppresse e la parola: «applicati» è sostituita dalla seguente:
«applicate»;
b) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
«b-bis) regolazione dei trattamenti di lavoro del personale
definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale».
Capo VIII Altre liberalizzazioni
Art. 38
Liberalizzazione delle pertinenze delle strade
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole «sono previste» inserire le parole «, secondo le
modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le
infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».
Art. 39
Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e
periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto
d'autore.
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede
qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce
venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita
e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al
distributore;
d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti
a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti
disposizioni in materia;
d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed
edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono
nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il
contratto cui accedono.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori,
mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo
maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti,
l'attività di
amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma
attuata, è libera;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto
sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.
Art. 40
Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di
anagrafe degli italiani residenti all'estero e di attribuzione del
codice fiscale ai cittadini iscritti.
1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e
definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni
identificati con il medesimo decreto, della carta d'identità
elettronica sul territorio nazionale».
2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da
ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2, terzo periodo, le parole: «rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite
della fotografia e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche»
b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai
minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a
richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della
carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in
compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga
menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o
della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione
è convalidata dalla questura o dalle autorità
consolari in caso di rilascio all'estero.».
3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la
circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di
consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate
la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica,
all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.».
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
apportate le necessarie modifiche per armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il
«Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)», con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali
prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti
nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga
richiesta per pubbliche finalità ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nell'INA, il Ministero dell'interno - Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali può stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni.
6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da
utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di
cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l'amministrazione
finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini
iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai
quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici
in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe
tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del
domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune di
iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalità i comuni trasmettono
all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie
anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta
attribuzione d'ufficio del codice fiscale.
9. Alle attività previste dal presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
Art. 40 bis
Misure per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
il comma 5 è abrogato.
--> parte seconda: art. da 41 a 98
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