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Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 -
Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione di successione
– Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 31
Risoluzione Agenzia Entrate n. 8 del 13.01.2012
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente
la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
QUESITO
TIZIO è deceduto in … il 12/04/1995.
Il de cuius, titolare di alcuni beni immobili nel
comune di … , lasciava quale unico erede del proprio patrimonio il
contribuente istante, CAIO. Quest’ultimo conferiva una procura generale allo
zio SEMPRONIO, affinché provvedesse alla redazione e presentazione della
dichiarazione di successione nonché alla gestione dei beni da lui ereditati.
Dopo la morte dello zio, l’interpellante, rientrato nella gestione dei beni,
ha rilevato che la dichiarazione di successione, a suo tempo presentata,
conteneva degli errori.
Alcuni beni di proprietà del de cuius risultavano
omessi nella dichiarazione e, fa presente l’istante, un cespite indicato per
un valore di lire 12.000.000 aveva, in realtà, un valore effettivo di gran
lunga inferiore rispetto a quanto riportato in successione, pari a lire 500.000.
Il contribuente chiede, quindi, di conoscere se sia
possibile procedere alla variazione in diminuzione del valore del bene indicato
in misura errata.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che sia possibile modificare il
valore del cespite indicato in modo errato nella dichiarazione di successione,
presentando una dichiarazione modificativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni
approvato con Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS), la
dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della
successione (nel 1995, data di apertura della successione di TIZIO, tale termine
era fissato in sei mesi).
Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce, inoltre,
che fino alla scadenza del termine di presentazione, la dichiarazione di
successione può essere modificata.
Tale disposizione consente, pertanto, ai contribuenti
che hanno compiuto errori nella dichiarazione di successione di presentare una
nuova dichiarazione, modificativa della precedente, nel termine di un anno dalla
data di apertura della successione.
In ordine all’ipotesi di emendabilità della
dichiarazione di successione oltre il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di fornire
chiarimenti, tra l’altro, con la risoluzione 18 giugno 1999, n. 101.
Nella richiamata risoluzione, che esaminava la
possibilità di procedere alla presentazione di una dichiarazione rettificativa,
oltre il termine di presentazione della dichiarazione, per modificare in
diminuzione il valore di un cespite, veniva rilevato che il principio dettato
dall’articolo 31, comma 3, del TUS deve essere coordinato con la previsione
dettata dall’articolo 33, comma 2, del medesimo TUS secondo cui “in sede di
liquidazione l’Ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile”.
Dal combinato disposto delle richiamate norme,
concludeva la risoluzione, si desume che “al di fuori delle ipotesi di errore
materiale o di calcolo che emergono ‘ictu oculi’, eventuali precisazioni o
rettifiche per poter essere prese in considerazione dall’ufficio devono essere
effettuate nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per la
dichiarazione che si intende correggere”.
Di fatto, la richiamata risoluzione riconosce la
possibilità di procedere alla rettifica della dichiarazione anche oltre il
termine previsto dall’articolo 31 nei soli casi di errori materiali o di
calcolo, ovvero di errori che “siano riconoscibili, incontestabili e
oggettivamente desumibili in modo evidente dallo stesso contesto della
dichiarazione e quindi rilevabili d’ufficio”.
I chiarimenti forniti dall’amministrazione
finanziaria con la richiamata risoluzione trovavano il proprio fondamento nei
principi affermati dalla Corte di Cassazione che, ad esempio, con la sentenza 5
febbraio 1996, n. 946 precisava che “sono correggibili gli errori materiali o
di calcolo contenuti nelle dichiarazioni tributarie, quando essi emergono ‘ictu
oculi’ dalla dichiarazione stessa”.
Il tema della emendabilità della dichiarazione di
successione è stato, tuttavia, oggetto di successivi pronunciamenti da parte
della Suprema Corte che, come rilevato dalla stessa Corte di Cassazione, sez. V,
con la sentenza 20 giugno 2002, n. 8972, hanno condotto talvolta le diverse
sezioni della Corte a formulare interpretazioni discordanti.
Detto contrasto interpretativo è stato, infine,
definito con la sentenza emanata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite il 27
luglio 2004, n. 14088. Nella richiamata sentenza, i giudici di legittimità
hanno preliminarmente rilevato la specificità della dichiarazione di
successione, disciplinata dagli articoli 27 e seguenti del TUS, rispetto ad
altre dichiarazioni fiscali. Fa presente, infatti, la Corte che, al di là della
previsione dettata dall’articolo 31 del TUS che consente la modificabilità
della dichiarazione di successione entro la scadenza del termine di
presentazione, non si rinvengono nel TUS “elementi testuali riguardanti
eventuali errori del contribuente. Da un lato, infatti, l’articolo 31, comma 3
ammette la modificabilità – dichiarazione modificativa propriamente detta -
fino alla scadenza del termine; dall’altro, la dichiarazione sostitutiva e
quella integrativa nell’articolo 28, comma 6, si atteggiano come materia di
vero e proprio obbligo, condizionato al sopravvenire di eventi che diano luogo a
mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione
dell’imposta in misura superiore. Nè sovviene la disciplina dei rimborsi,
mancando ogni collegamento col peculiare sistema di riscossione mediante ‘autotassazione’”.
Tenuto conto di tali peculiarità, la Corte di
Cassazione nella richiamata sentenza ha, quindi, affermato un principio di
emendabilità e di ritrattabilità della dichiarazione di successione, “sottratte
al termine fissato per la dichiarazione medesima (art. 31 cit.)”. Il termine
di presentazione della dichiarazione “attiene alle modalità di adempimento di
un obbligo e non all’esercizio di un potere – onde il mancato rispetto non
inciderà sull’efficacia della dichiarazione, potendo solo comportare l’applicazione
delle sanzioni corrispondenti”.
A parere della Corte, la dichiarazione di successione
costituisce un momento dell’iter procedimentale finalizzato all’accertamento
dell’obbligazione tributaria che “si conclude con l’emissione, da parte
dell’ufficio, dell’atto impositivo, sulla base dei dati emergenti dalla
dichiarazione, che avrà, per ciò stesso, esaurito la sua funzione. …Da ciò
consegue che la dichiarazione di successione è emendabile finché non
intervenga un avviso di accertamento di maggior valore”.
Tale principio, che trova applicazione sia nel caso di
correzioni in aumento, che in diminuzione, dei valori inizialmente dichiarati,
è stato più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di
Cassazione 25/09/2009, n. 20629, 6 agosto 2008, n. 21196, 15 maggio 2006, n.
11143, ecc.).
Si rammenta, da ultimo, la sentenza 18 novembre 2011,
n. 24265, con la quale è stato precisato che la Corte di Cassazione “con
indirizzo ormai consolidato” ha condivisibilmente affermato che “la
dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere
ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell’art.
31 D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346? (con la precisazione che l’eventuale “mancata
osservanza” di tale termine potrà comportare solo l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 50 e ss.), “purché prima della notificazione dell’avviso
di rettifica e liquidazione della maggiore imposta”.
In considerazione del mutato orientamento dei giudici
di legittimità, espresso nelle richiamate sentenze, deve ritenersi che i
contribuenti possano procedere alla rettifica di errori contenuti nella
dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e gli
uffici dell’Agenzia sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che
tali modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell’avviso di
rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del
termine ultimo previsto dall’articolo 27, comma 3, del TUS, per la notifica
del medesimo (due anni dal pagamento dell’imposta principale).
In tal senso, devono, quindi ritenersi superati i
chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione 18
giugno 1999, n. 101.
Fatte tali opportune premesse, si precisa, con
riferimento all’ipotesi prospettata dal contribuente, che non è possibile
procedere alla modifica in diminuzione del valore dell’immobile inserito nella
dichiarazione di successione presentata il 30/10/1995, in quanto risulta ormai
decorso il termine ultimo per la notifica dell’avviso di rettifica e
liquidazione della maggiore imposta.
Sulla base dei principi affermati dalla Corte e
condivisi dalla scrivente, infatti, la dichiarazione rettificativa dei valori
dichiarati deve essere presentata entro il termine previsto per l’accertamento
dell’obbligazione tributaria, e cioè prima della notifica dell’avviso di
rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero, in mancanza della
notifica dello stesso, entro il termine previsto per la sua notificazione.
Considerato che la dichiarazione di successione che si
chiede di rettificare è stata presentata il 30/10/1995 e che la relativa
procedura di accertamento è ormai conclusa, si ritiene che la soluzione
proposta dall’interpellante non possa essere condivisa.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi
enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano
puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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