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Circolare INPS n. 9 del 17.01.2003
Docum. n. 4600
Titolo/Oggetto Circolare INPS n. 9 del 17.01.2003
Descrizione Modalità di ripristino pagamento contributi sospesi
Pubblicato in sito INPS
Sezione Circolari I.N.P.S. > Cir.INPS 2003
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Modalità di ripristino pagamento contributi sospesi
Circolare INPS n. 9 del 17.01.2003

SOMMARIO: 1.Premessa. 2.Gestione domande. 3.Modalità di pagamento 3.1 Notifica provvedimento. 3.2 Disposizioni particolari

1. Premessa.
     Con circolari n. 158 del 23 ottobre 2002, n. 165 del 6 novembre 2002, n. 172 del 22 novembre 2002 e n. 183 del 16 dicembre 2002 sono state fornite le disposizioni normative, organizzative e procedurali inerenti l’acquisizione e la gestione delle domande di sospensione per calamità, con riserva di precisare le modalità di recupero rateizzato dei contributi sospesi, a partire rispettivamente:
       dal 16 gennaio 2003 per l’emergenza BSE
       dal 16 gennaio 2003 per il sisma delle Regioni Marche ed Umbria
       dal 16 giugno 2002 per eventi calamitosi che hanno interessato le Regioni Campania, Calabria, Liguria Toscana e provincia di Potenza
       dal 16 dicembre 2002 per eventi calamitosi verificatisi nella Regione autonoma della Valle d’Aosta, le Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Provincia autonoma di Trento.
     Al riguardo si annota che il termine per il pagamento delle singole rate è fissato alla data del giorno 16 di ciascun mese, in armonia con le analoghe scadenze formalizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’INAIL per i pagamenti effettuati con il modello F24.

2. Gestione domande.
     Si ricorda che nelle citate circolari le Sedi sono state invitate ad acquisire le diverse tipologie di domande di sospensione utilizzando la procedura “gestione ex SCAU” – opzione 26 – che, di recente, è stata implementata con le ulteriori funzioni che consentono la stampa del provvedimento e del prospetto riepilogativo degli importi rateizzati che le aziende devono versare mensilmente, alle scadenze previste, con riferimento al numero delle rate richieste o secondo il massimale previsto dai decreti legislativi e dalle Ordinanze Ministeriali.

3. Modalità di pagamento.
     Nel ricordare alle Sedi di procedere con immediatezza all’acquisizione delle domande ed alla notifica dei provvedimenti di accoglimento, si sottolinea che le aziende, in caso di tardiva notifica del citato provvedimento, sono tenute a versare, in occasione del primo pagamento, fissato per il giorno 16 del mese successivo alla notifica, tutte le rate già scadute senza applicazione di somme aggiuntive.
     Come precisato al punto 5 della citata circolare n. 183/2002 il mancato versamento non comporta decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma concretizza esclusivamente una omissione contributiva relativa alla singola e/o singole rate scadute, salvo che l’azienda abbia provveduto “sua sponte” a predeterminare l’importo della rata ed ad effettuare autonomamente il pagamento.
     A tale proposito sarà necessario acquisire comunque la domanda e invitare l’azienda ad effettuare i successivi pagamenti seguendo le istruzioni contenute nella lettera di accoglimento a partire dalla prima scadenza utile.

3.1. Notifica provvedimento.
     A scioglimento della riserva contenuta al punto 2.3 della circolare n. 158/2002, come evidenziato al precedente punto 2, la procedura è stata aggiornata al fine di consentire l’elaborazione e la stampa del provvedimento di accoglimento e/o di reiezione delle domande presentate dalle aziende.
     Il provvedimento si compone di una lettera indirizzata all’azienda esplicativa delle modalità di recupero e di un prospetto “dettaglio codeline per i versamenti” con la prestampa della denominazione dell’azienda, il numero progressivo, il codice fiscale, il numero delle rate richieste e la decorrenza.
     Il prospetto è completato con l’indicazione:
       Periodo :                       anno e/o trimestre sospeso
       Categoria dell’azienda :  cd/cm, oti, otd ….
       Tipo di contributo :         ivs, ssn
       Codice di sede :            codice istat
       Causale :                      laa, las ….
       Codeline :                     da riportare per esteso sul modello F24
       Periodo :                       dal ….. al …….
       Importo in Euro :            mensile di riferimento uguale per tutte le rate
     Considerato che nei periodi, oggetto di sospensione, ricadono uno o più trimestri relativi alle dichiarazione presentate dalle aziende assuntrici di manodopera e/o una o più rate relative alla tariffazione delle aziende autonome, nel prospetto è riportato il dettaglio degli importi mensili rateizzati per singolo trimestre e/o singola rata per anno di competenza.
     Nella fattispecie il soggetto contribuente dovrà esattamente riportare alla sezione INPS del modello F24 alcune specifiche (Codice Sede – causale - codeline – periodo – importo) per un limite massimo di quattro registrazioni .
     Per eventuali registrazioni eccedenti tale limite dovrà essere utilizzato un secondo modello F24.
     Ai fini di facilitare la compilazione del modello F24 nell’ipotesi di pagamento contestuale della rata in scadenza e di rate pregresse, le aziende dovranno riportare gli elementi comuni per ciascuna registrazione: codice sede – causale – codeline – periodo. L’importo complessivo da indicare è dato dalla sommatoria dell’importo della rata corrente e degli importi relativi alle rate scadute.

3.2. Disposizioni particolari.
     Come già precisato nelle circolari di riferimento la decorrenza della rateizzazione è differenziata per quanto attiene la ripresa dei pagamenti in ordine alle diverse tipologie di calamità.
     A tale proposito si ricorda che per le aziende ubicate nelle province di Salerno, Avellino, Caserta, Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca, Prato, Potenza e Cosenza interessate dall’ordinanza del Ministero dell’Interno del 14 dicembre 2000 n. 3098 (vedi circolare n. 172/2002) la decorrenza del recupero della contribuzione sospesa è stata fissata a partire dal mese di giugno 2002.
     Ne consegue che in occasione del pagamento della prima rata devono essere onorate tutte le rate pregresse senza aggravio di somme aggiuntive.
     Analogamente dovranno comportarsi le aziende ubicate nella Regione autonome della Valle d’Aosta, le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Provincia autonoma di Trento ( vedi circ. n. 183/2002) che in occasione del versamento della prima rata sono tenute a versare, senza aggravio di somma aggiuntive, le rate nel frattempo scadute a partire dal 16 dicembre 2002, nonché le aziende interessate dall’emergenza BSE (vedi circ. n. 158/2002) e dal sisma delle Regioni Marche ed Umbria ( vedi circ. n. 165/2002) per le quali la prima rata è scaduta il 16 gennaio 2003.

 





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