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Modalità di ripristino pagamento contributi sospesi
Circolare INPS n. 9 del 17.01.2003
SOMMARIO: 1.Premessa. 2.Gestione domande.
3.Modalità di pagamento 3.1 Notifica provvedimento. 3.2 Disposizioni
particolari
1. Premessa.
Con circolari n. 158 del 23 ottobre 2002, n. 165
del 6 novembre 2002, n. 172 del 22 novembre 2002 e n. 183 del 16 dicembre 2002
sono state fornite le disposizioni normative, organizzative e procedurali
inerenti l’acquisizione e la gestione delle domande di sospensione per
calamità, con riserva di precisare le modalità di recupero rateizzato dei
contributi sospesi, a partire rispettivamente:
dal 16 gennaio 2003 per l’emergenza BSE
dal 16 gennaio 2003 per il sisma delle
Regioni Marche ed Umbria
dal 16 giugno 2002 per eventi calamitosi
che hanno interessato le Regioni Campania, Calabria, Liguria Toscana e provincia
di Potenza
dal 16 dicembre 2002 per eventi calamitosi
verificatisi nella Regione autonoma della Valle d’Aosta, le Regioni Piemonte,
Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia,
Puglia e Provincia autonoma di Trento.
Al riguardo si annota che il termine per il pagamento
delle singole rate è fissato alla data del giorno 16 di ciascun mese, in
armonia con le analoghe scadenze formalizzate dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze e dall’INAIL per i pagamenti effettuati con il modello F24.
2. Gestione domande.
Si ricorda che nelle citate circolari le Sedi sono
state invitate ad acquisire le diverse tipologie di domande di sospensione
utilizzando la procedura “gestione ex SCAU” – opzione 26 – che, di
recente, è stata implementata con le ulteriori funzioni che consentono la
stampa del provvedimento e del prospetto riepilogativo degli importi rateizzati
che le aziende devono versare mensilmente, alle scadenze previste, con
riferimento al numero delle rate richieste o secondo il massimale previsto dai
decreti legislativi e dalle Ordinanze Ministeriali.
3. Modalità di pagamento.
Nel ricordare alle Sedi di procedere con
immediatezza all’acquisizione delle domande ed alla notifica dei provvedimenti
di accoglimento, si sottolinea che le aziende, in caso di tardiva notifica del
citato provvedimento, sono tenute a versare, in occasione del primo pagamento,
fissato per il giorno 16 del mese successivo alla notifica, tutte le rate già
scadute senza applicazione di somme aggiuntive.
Come precisato al punto 5 della citata circolare n.
183/2002 il mancato versamento non comporta decadenza dal beneficio della
rateizzazione, ma concretizza esclusivamente una omissione contributiva relativa
alla singola e/o singole rate scadute, salvo che l’azienda abbia provveduto
“sua sponte” a predeterminare l’importo della rata ed ad effettuare
autonomamente il pagamento.
A tale proposito sarà necessario acquisire comunque la
domanda e invitare l’azienda ad effettuare i successivi pagamenti seguendo le
istruzioni contenute nella lettera di accoglimento a partire dalla prima
scadenza utile.
3.1. Notifica provvedimento.
A scioglimento della riserva contenuta al punto 2.3
della circolare n. 158/2002, come evidenziato al precedente punto 2, la
procedura è stata aggiornata al fine di consentire l’elaborazione e la stampa
del provvedimento di accoglimento e/o di reiezione delle domande presentate
dalle aziende.
Il provvedimento si compone di una lettera indirizzata
all’azienda esplicativa delle modalità di recupero e di un prospetto “dettaglio
codeline per i versamenti” con la prestampa della denominazione dell’azienda,
il numero progressivo, il codice fiscale, il numero delle rate richieste e la
decorrenza.
Il prospetto è completato con l’indicazione:
Periodo
:
anno e/o trimestre sospeso
Categoria dell’azienda : cd/cm, oti,
otd ….
Tipo di contributo
: ivs, ssn
Codice di sede
: codice istat
Causale
:
laa, las ….
Codeline
:
da riportare per esteso sul modello F24
Periodo
:
dal ….. al …….
Importo in Euro
: mensile di
riferimento uguale per tutte le rate
Considerato che nei periodi, oggetto di sospensione,
ricadono uno o più trimestri relativi alle dichiarazione presentate dalle
aziende assuntrici di manodopera e/o una o più rate relative alla tariffazione
delle aziende autonome, nel prospetto è riportato il dettaglio degli importi
mensili rateizzati per singolo trimestre e/o singola rata per anno di
competenza.
Nella fattispecie il soggetto contribuente dovrà
esattamente riportare alla sezione INPS del modello F24 alcune specifiche
(Codice Sede – causale - codeline – periodo – importo) per un limite
massimo di quattro registrazioni .
Per eventuali registrazioni eccedenti tale limite
dovrà essere utilizzato un secondo modello F24.
Ai fini di facilitare la compilazione del modello F24
nell’ipotesi di pagamento contestuale della rata in scadenza e di rate
pregresse, le aziende dovranno riportare gli elementi comuni per ciascuna
registrazione: codice sede – causale – codeline – periodo. L’importo
complessivo da indicare è dato dalla sommatoria dell’importo della rata
corrente e degli importi relativi alle rate scadute.
3.2. Disposizioni particolari.
Come già precisato nelle circolari di riferimento
la decorrenza della rateizzazione è differenziata per quanto attiene la ripresa
dei pagamenti in ordine alle diverse tipologie di calamità.
A tale proposito si ricorda che per le aziende ubicate
nelle province di Salerno, Avellino, Caserta, Imperia, Savona, Genova, La
Spezia, Lucca, Prato, Potenza e Cosenza interessate dall’ordinanza del
Ministero dell’Interno del 14 dicembre 2000 n. 3098 (vedi circolare n.
172/2002) la decorrenza del recupero della contribuzione sospesa è stata
fissata a partire dal mese di giugno 2002.
Ne consegue che in occasione del pagamento della prima
rata devono essere onorate tutte le rate pregresse senza aggravio di somme
aggiuntive.
Analogamente dovranno comportarsi le aziende ubicate
nella Regione autonome della Valle d’Aosta, le regioni Piemonte, Liguria,
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Puglia e
Provincia autonoma di Trento ( vedi circ. n. 183/2002) che in occasione del
versamento della prima rata sono tenute a versare, senza aggravio di somma
aggiuntive, le rate nel frattempo scadute a partire dal 16 dicembre 2002,
nonché le aziende interessate dall’emergenza BSE (vedi circ. n. 158/2002) e
dal sisma delle Regioni Marche ed Umbria ( vedi circ. n. 165/2002) per le quali
la prima rata è scaduta il 16 gennaio 2003.
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