|
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie
Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331
GU 203 del 30/08/1993
[ segue art. 61-70 ]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti...
EMANA
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
Armonizzazione della disciplina delle accise su oli
minerali, alcole,bevande alcoliche e tabacchi lavorati, nonché altre
imposizioni i indirette sui consumi
CAPO I
Regime generale, detenzione, circolazione e
controlli dei prodotti i soggetti ad accise
Art. 1. Prodotti soggetti ad accise. Definizione
1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi
lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente
decreto.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi
prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di
fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di
consumo;
b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate,
trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in
regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite
dall'Amministrazione finanziaria;
c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della
gestione del deposito fiscale;
d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla
fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla
circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento
dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta,
prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi
comunitari, extra-comunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non
può detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di
accisa;
f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica
autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.
3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel
territorio della Comunità economica europea, come definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo
1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si intendono inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg
(Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece
esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il territorio
di Bùsingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.
Art. 2. Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa
1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa
al momento della fabbricazione o della importazione.
2. L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione in consumo anche:
a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non
ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui
all'articolo 5;
b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;
c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di
fuori di un regime sospensivo.
3. E' obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale
dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui
confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta o che
si è reso garante di tale pagamento.
Art. 3. Accertamento, liquidazione e pagamento
1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per
quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette.
2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla data
dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si
effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita
al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale
momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.
3. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese,
entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese
successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 5 per
cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari
al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine non è consentita l'estrazione dal deposito
fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti di importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini
previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto
per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui
tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303.
Art. 4. Regime del deposito fiscale
1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti
ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale.
2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle singole imposte di
fabbricazione o di consumo. Per il vino e per i depositi di birra e di
prodotti alcolici intermedi si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti.
L'esercizio del deposito è subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza
fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali
di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di
deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i magazzini di
commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale è
attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario autorizzato è obbligato:
a) a prestare cauzione, secondo le modalità e nelle misure vigenti,
a garanzia dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che
possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di
commercianti all'ingrosso di spiriti e di prodotti alcolici la cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i
depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni caso l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare
dell'imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il pagamento dell'imposta. In presenza di apposita cauzione prestata dal
proprietario della merce, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Per il gas metano la cauzione è prestata secondo le misure
previste dall'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102. Resta
ferma la facoltà per l'amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilità;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze
- Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel
deposito fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a
controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono
assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza deve assicurare,
tenendo conto della operatività dell'impianto, la tutela
fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con
l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i
corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua
richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.
5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti
tassati su base forfetaria. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi di oli minerali di capacità
superiore a 3000 metri cubi, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti
petroliferi di capacità inferiore quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento. Nei recinti dei depositi fiscali non
possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta.
Art. 5. Abbuoni per perdite e cali
1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si
trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando è provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta
per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati,
i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.
2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute, in regime
sospensivo, durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui è già sorta
l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti previsti
dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste
dalla normativa doganale.
4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea
di prodotti in regime di sospensione di accisa.
Art. 6.
Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa
1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad
accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8.
2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del
pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati, secondo modalità
che saranno definite dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. In attesa di tale decreto, restano in vigore le modalità di garanzia per il trasporto spiriti in cauzione d'imposta, vigenti al 31
dicembre 1992. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri
della Comunità economica europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del
destinatario.
3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa
deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con l'osservanza delle modalità previste dai
competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze - Dipartimento
delle dogane e delle imposte indirette, può disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o dei mezzi di trasporto utilizzati.
4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad
accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad un
regime doganale comunitario diverso da quello dell'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco.
5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa, effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi
EFTA,
vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del
documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto
dal comma 3; in tale ipotesi dal documento amministrativo unico deve
risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti
assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati
ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta
sui prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per il rimborso si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel territorio
nazionale, le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa
si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello Stato dei
prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 7.
Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa
1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti l'esigibilità dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di prodotti
in sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto previsto
per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono
reato, le seguenti disposizioni:
a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è
resa garante per il trasporto;
b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato;
c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio
nazionale e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello
Stato;
d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a
destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in
cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio nazionale e si procede alla riscossione dei
diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione
dei prodotti, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione
ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente
commessa fuori dal territorio dello Stato;
e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di
accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato
membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi legali dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso.
2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o
infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, il
Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è tenuto ad informare le competenti autorità del Paese di
provenienza.
Art. 8.
Operatore professionale
1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere
un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio dell'attività economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della
merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza
competente per territorio.
2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere
la prescritta contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o
accertamento.
3. Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta e a titolo
occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima
della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio e
garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce
ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di
finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del
prodotto.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo
le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a
quello di arrivo.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 9 non si
applicano ai prodotti indicati nell'articolo 27, comma 1.
Art. 9.
Rappresentanza fiscale
1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato membro,
il titolare del deposito fiscale mittente può designare un rappresentante
fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia titolare di deposito fiscale, agli adempimenti
previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.
2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
a) garantire il pagamento dell'accisa secondo le modalità in materia
vigenti, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che
effettua la spedizione o del trasportatore;
b) pagare l'accisa al momento dell'arrivo delle merci secondo le
modalità previste e nel termine stabilito;
c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare
all'ufficio finanziario competente gli estremi di queste ed il luogo in cui
sono consegnate le merci.
3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale
devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio nel luogo
ove ha sede il destinatario. Si prescinde da tale autorizzazione per gli
spedizionieri doganali abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991,
n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.
Art. 10.
Circolazione di prodotti assoggettati ad accise e già immessi in
consumo in altro Stato membro
1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati
membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio nazionale.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un
documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa
comunitaria, con l'osservanza delle modalità di applicazione
stabilite dai competenti organi comunitari.
3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto
che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere
presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, e
deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve
avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve
sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.
4. Quando l'accisa è a carico del venditore e in tutti i casi in cui
l'acquirente non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, nè quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve
essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'articolo 9.
Art. 11.
Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro
Stato membro e acquistati da privati
1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro
Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e
trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi:
a) sigarette, 800 pezzi;
b) sigaretti (di peso non superiore a 3 g/pezzo), 400 pezzi;
c) sigari, 200 pezzi;
d) tabacco da fumo, 1 kg;
e) bevande spiritose, 10 litri;
f) prodotti intermedi, 20 litri;
g) vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante), 90 litri;
h) birra, 110 litri.
3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti
stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e
per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai
privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dal
serbatoio di alimentazione o dall'eventuale bidone di scorta, di
capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento effettuato con mezzi diversi
dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.
Art. 12.
Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
1. I prodotti assoggettati ad accisa devono essere custoditi, contabilizzati e devono circolare con un documento di accompagnamento
analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per i tabacchi
lavorati si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro
circolazione e detenzione nel territorio nazionale.
2. Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia degli impianti
che custodiscono prodotti assoggettati ad accisa e per il rilascio delle
licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.
Da tali adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di oli
minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso industriale, di capacità non superiore a 25 metri cubi, ad eccezione di quelli
afferenti a distributori automatici di carburante.
3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto- legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75, si applica in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 75 del 1993, a norma
dell'articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale.
4. Non sono tenuti all'obbligo di scorta di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, i depositi
commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi per prodotti di cui
alle categorie a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Art. 13.
Prodotti muniti di contrassegno fiscale
1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio
nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui
questi sono prescritti.
2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale
con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali.
3. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste
dall'articolo 6.
Art. 14. Rimborso dell'accisa
1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo
a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono destinati al consumo in
un altro Stato membro o all'esportazione.
2. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di
dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso dell'imposta per
importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento
dell'imposta.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni previsti dall'articolo 13,
nonché le modalità per l'effettuazione dei rimborsi e dei controlli in
conformità alle disposizioni comunitarie.
Art. 15. Esenzione
1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa
quando sono destinati:
a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o
consolari;
b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette
organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del
trattato del Nord Atlantico ed a quelle nazionali inquadrate in ambito NATO, nonché alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE
del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti;
d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi
terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le
modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La
stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunità
economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.
Art. 16.
Regimi particolari
1. I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia
e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità economica europea.
2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di provenienza del
territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere
perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon
vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.
3. Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti
in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel
bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro
con un volo o una traversata marittima intracomunitaria.
4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono
dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli
connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni
intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989,
pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L106
del 18 aprile 1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del
registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo
produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola.
CAPO II
Struttura e aliquote delle accise sugli oli minerali
Art. 17.
Prodotti soggetti ad accisa
1. Sono assoggettati ad accisa i seguenti prodotti petroliferi:
a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35), benzina senza piombo
(codice NC 2710 00 33), oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69), gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione e
per combustione (1) con le aliquote stabilite dall'articolo 18 del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;
b) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55):
1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri;
2) per riscaldamento: lire 625.620 per 1000 litri;
c) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1000 kg
(2):
1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno
per cento: lire 45.000 per 1000 kg;
d) gas metano (codice NC 2711 29 00):
1) per autotrazione: aliquota zero;
2) per combustione:
usi civili (3) (4);
usi industriali: lire 20 al mc (5).
2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come
combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:
a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707
91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano
chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712
90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902
30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;
m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo
in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota
d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro
idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della
lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o
del gas naturale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di
oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come
additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il biodiesel è esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 125.000 tonnellate.
Entro tale data saranno definiti con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, le caratteristiche merceologiche del biodiesel, i requisiti degli
operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in
regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) N. 334/93 della
Commissione, del 15 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del
contingente tra gli operatori che avranno presentato istanza di produzione ed
immissione in consumo. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato
al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'articolo 29. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione
del biodiesel si applica il regime concessorio e autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8
febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. In prima
applicazione, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15› Celsius.
5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunità europee ed i
riferimenti ai capitoli e codici della nomenclatura combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre
1992.
6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini
dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per
gli adempimenti affidati a tale ufficio.
7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono
soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti
stabiliti nei commi 2 e 3.
NOTE:
(1) L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatto impiegati negli usi di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è dovuta
nella misura del 40 per cento fino al 31 dicembre 1993, nella misura
dell'80 per cento dal 1› gennaio 1994 ed in misura intera dal 1› gennaio
1995. L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.
(2) L'aliqota di lire 90.000 per 1.000 kg si riferisce agli oli
combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per
la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono
tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle
miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75
per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30
per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli
oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V)
superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una
viscosità (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se
hanno una viscosità (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli
che hanno una viscosità (V) inferiore a 21,2 centistokes.
(3) Per il gas metano usato come combustibile per usi civili fino al 31 dicembre 1993, si applicano le aliquote previste dalla legge 28
novembre
1980, n. 784 e dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, dal decreto-legge 7
marzo 1991, n. 68, convertito dalla legge 29 aprile 1991, n. 139, e dal
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Dal 1 gennaio 1994 si applicano le
aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993,
n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
(4) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi
del gas metano e del GPL come combustibile negli esercizi di ristorazione e
nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta
l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma
per la cessione a terzi per usi civili. Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.
(5) Devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi
del gas metano e del GPL come combustibile nel settore alberghiero o nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno
le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 11, comma 2, lettera
b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze
civili, e in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi,
e nelle attività artigianali ed agricole.
Art. 18.
Fatto generatore dell'accisa
1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 2, l'obbligo del pagamento
dell'accisa sorge anche:
a) quando si verificano i casi previsti nell'articolo 17, commi 2 e 3;
b) quando viene accertato che non si sono verificate le
condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.
2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore
d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi con la
produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta
l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente
necessarie
per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.
3. Le variazioni di aliquota possono essere applicate anche agli oli
minerali già immessi in consumo con l'osservanza delle modalità stabilite
con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 19.
Definizione di stabilimento di produzione
1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'articolo 17, commi 1
e 2, sono fabbricati o sottoposti a "trattamento definito" ai sensi della
nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di
loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di
produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di
uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento conredazione di un bilancio fiscale unico.
2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di
produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati
solo prodotti non soggetti all'accisa.
3. Non si considera produzione di oli minerali:
a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via
accessoria piccole quantità di oli minerali;
b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale
recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non
sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;
c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre
sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito
fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla
miscela non
sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli
componenti.
Art. 20. Impieghi agevolati
1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 15 e le altre
norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente decreto sono
ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con
l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle
finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può
essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14.
La predetta tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23
ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.
2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o
assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme
comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli
impianti gestiti in regime di deposito fiscale.
3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli
impieghi elencati nella tabella A, n. 6, allegata al presente decreto, per
lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la
dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
CAPO III
Struttura e aliquote delle accise sull'alcole e
sulle bevande alcoliche
Art. 21. Birra
1. La birra è assoggettata ad accisa con l'aliquota di lire 2.710 per
ettolitro e per grado-Plato di prodotto finito, alla temperatura di 20 gradi
Celsius.
2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o
qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevand non alcoliche
di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.
Art. 22. Vino
1. Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad accisa con aliquota
riferita ad ettolitro di prodotto finito. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica l'aliquota zero.
2. Si intendono per:
a) "vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad
eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera b), aventi:
1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non
superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel
prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non
superiore al 18 per cento in volume, purchè siano stati prodotti senza
arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
b) "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21
10, 2204 29 10 e 2205, che:
1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo"
tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento
ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel
prodotto finito derivi interamente da fermentazione.
3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo
stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che
non formi oggetto di alcuna attività di vendita.
Art. 23.
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino,
riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate
diverse dal vino e dalla birra.
2. Si intendono per:
a) "altre bevande fermentate tranquille" tutti i prodotti di cui ai
codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 22 ed i prodotti
di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate
definite alla successiva lettera b) del presente articolo, ed esclusi i
prodotti previsti all'articolo 21, che abbiano:
1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non
superiore al 10 per cento in volume;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non
superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;
b) "altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui al codice
NC 2206 00 91, nonché i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10,
2204 29 10 e 2205, non previsti all'articolo 22, che soddisfano le seguenti
condizioni:
1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo"
tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta
all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma
non superiore al 13 per cento in volume;
3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento,
ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel
prodotto derivi interamente da fermentazione.
3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e gassate,
fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari
o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.
Art. 24.
Prodotti intermedi
1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con l'aliquota di lire 96.000 per ettolitro di prodotto finito.
2. Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici
NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli articoli 21, 22 e 23, aventi un
titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 22 per cento in volume.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, è considerata "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui
all'articolo 23, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva
interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata
di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 23, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non
deriva interamente da fermentazione.
Art. 25.
Alcole etilico
1. L'alcole etilico è soggetto ad accisa con l'aliquota di lire
1.249.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20 gradi Celsius.
2. Per alcole etilico si intendono:
a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo
superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e
2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della
nomenclatura combinata;
b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo
superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204,
2205 e 2206;
c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in
soluzione.
3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate,
della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del
siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum,
l'aliquota di accisa è ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.
4. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e della sovrimposta di confine sull'alcole e sulle bevande alcoliche verso i
cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tali
tributi, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio
generale, con il medesimo ordine del privilegio previsto dall'articolo 18,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui beni mobili del debitore, limitatamente ad un importo
corrispondente all'ammontare dei tributi anzidetti, qualora questo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione.
Art. 26. Esenzioni
1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono:
a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle
finanze ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al
consumo umano alimentare;
c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;
d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la
definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965;
e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto
finale non contenga alcole;
f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla
preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;
g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti
semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni
o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5
litri di alcole puro per 100 kg di prodotto per il cioccolato e a litri
5 di alcole puro per 100 kg di prodotto per altri prodotti;
h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione
necessarie o a fini scientifici;
i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad
accisa ai sensi del presente decreto.
2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo, anche mediante restituzione dell'imposta pagata che può essere
effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresì, le condizioni e le modalità per il
rimborso delle accise pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato
perchè divenuti non idonei al consumo umano.
3. Nell'ambito delle modalità e condizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fino al 31 luglio 1996, l'alcole
impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, è assoggettato ad
un'accisa con aliquota di lire 500.000 per ettolitro anidro
alla temperatura di 20 gradi Celsius.
CAPO IV
Struttura e aliquote delle accise sui tabacchi
lavorati
Art. 27.
Progetti soggetti ad accisa
1. Sono considerati tabacchi lavorati:
a) i sigari e i sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le
sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo.
2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
" c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le
sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo";
b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2) è aggiunto il
seguente: "2-bis) è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel
quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una
larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.".
3. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è
sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede
all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le
relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai
fabbricanti e dagli importatori.".
4.(Comma abrogato)
4-bis. (Comma abrogato)
5. (Comma abrogato)
6. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve essere
svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio autorizzato, con divieto
di consegna a domicilio e con la sola pubblicità dell'esposizione della
targa regolamentare.
7. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo la parola: "dispone" è sostituita dalle
seguenti: "può disporre";
b) nel secondo periodo le parole: "è raddoppiata" sono
sostituite dalle seguenti: "può essere raddoppiata".
Art. 28. Aliquote
1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati
di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come
segue:
a) sigarette 58,5 per cento;
b) sigari e sigaretti ... 23 per cento;
c) (abrogata)
d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le
sigarette ed altro tabacco da fumo 56 per cento;
e) tabacco da masticare 24,78 per cento;
f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso
dell'accisa sui tabacchi lavorati
nei seguenti casi:
a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;
b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove
relative alla qualità dei prodotti;
d) prodotti riutilizzati dal produttore.
CAPO V
Altre imposte indirette
Art. 29.
Criteri generali
1. L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di
fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1 gennaio 1993 e con
le seguenti modalità:
a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato
interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene
effettuata l'immissione in consumo;
b) obbligato al pagamento dell'imposta è:
1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio
nazionale;
2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti
di provenienza comunitaria;
c) l'immissione al consumo si verifica:
1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti
consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne
effettuano la rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del
ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si
considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a
privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di
un'impresa, arte o professione;
3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali
non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro
constatazione;
d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti
di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti
al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente
per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata
ai fini del pagamento dell'imposta;
e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi
richiesti dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle
dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle
dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le
modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi l'imposta è dovuta
dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine.
3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento
dell'imposta e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti
a tassazione.
4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le
disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.
5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti
di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al diritto erariale
speciale dovuto sugli alcoli denaturati provenienti, allo stato tal quale o
contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di
presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si
applicano anche all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere d) ed
e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e
alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Il diritto erariale per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del
siero
o del permeato di siero di latte è dovuto nella stessa misura prevista per
l'alcole denaturato proveniente dal melasso.
7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del
Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati
all'estero da privati e da essi trasportati.
[Art. 29 - bis soppresso]
Art. 30.
Imposizioni sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio
1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la
tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.040.000 per tonnellata, anche quando sono
destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni
lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente a contenuto di olio
lubrificante.
2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta
nella misura di lire 60.000 per tonnellata.
3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i criteri
stabiliti nell'articolo 29, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e del pagamento dell'imposta entro il mese
successivo a quello cui si riferisce. Le stesse formalità devono essere osservate per l'imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria
contenenti gli anzidetti prodotti.
4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di
lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella
produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la
fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche
e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui
all'articolo 18, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista
di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i
carburanti.
5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base
minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in
misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta
può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare
competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale,
l'invarianza del gettito
sugli oli lubrificanti da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli
minerali contenuti nei residui di lavorazione e gli oli usati, se destinati alla combustione, non sono soggetti a tassazione.
6. Ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, gli oli
minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri
poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati alla medesima
imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi
utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per
i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia
elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile
destinato a tali impieghi.
8. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di
idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento
di sintesi, liquide alla temperatura di 15 gradi Celsius, contenenti anche
impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.
CAPO VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 31.
Mutua assistenza per recupero crediti
1. Il primo comma dell'articolo 346-quater del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli articoli
346- bis e 346- ter si applicano ai crediti relativi:
a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno
parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da
riscuotere nel quadro di tali misure;
b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della
decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'articolo 128, lettera a),
dell'atto di adesione;
c) ai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della
decisione richiamata dalla precedente lettera e dell'articolo 128, lettera
b), dell'atto di adesione;
d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali,
sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;
e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti
sopraindicati.".
Art. 32.
Compiti del Dipartimento delle Dogane e imposte indirette vigilanza su
alcoli superiori e sanzioni
1. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso
soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie.
2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno
1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono,
a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei
prescritti registri, deve essere effettuata con riferimento alla
documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.
3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, per le irregolarità ed
infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo si applica
la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni.
4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1 possono essere
esercitati, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di
finanza, anche dalla Guardia di finanza.
5. Il personale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette che
espleta i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa si avvale del segnale di cui all'articolo 24 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
6. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli
19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni, i funzionari doganali possono
svolgere le predette attività anche nei luoghi previsti dall'articolo 20- bis del medesimo decreto.
7. Alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto
dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali,
durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i
membri stessi. I componenti sono rieleggibili.";
b) nell'articolo 13, primo comma, dopo le parole: "consigli
compartimentali" sono aggiunte le seguenti: "ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi."; i commi secondo e terzo sono
soppressi.
Art. 33.
Disposizioni transitorie
1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto
lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito fiscale.
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto
esercitano una attività per la quale è prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente decreto, la licenza fiscale devono
farne la richiesta entro trenta giorni dalla predetta data. La licenza è rilasciata entro i successivi quindici giorni, previo
pagamento da parte dell'obbligato del diritto di licenza.
3. Le disposizioni relative alla colorazione o denaturazione dei prodotti
ammessi ad usi agevolati continuano ad applicarsi fino alla emanazione
di disposizioni comunitarie in materia.
4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e
naftenici, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, fino alla emanazione del decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 17, comma 7,
del presente decreto, devono essere osservate le disposizioni del decreto
del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di provenienza comunitaria
sono assimilati, a tal fine, ai prodotti nazionali e devono essere
assunti in carico, nei prescritti registri, con riferimento alla
eventuale documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole
partite di prodotti.
5. Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo periodo del
comma 7 dell'articolo 29, gli oli lubrificanti e gli altri prodotti
di cui all'articolo 30, di provenienza comunitaria, devono essere assunti
in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che ne effettua
l'immissione al consumo sulla base della documentazione commerciale emessa
per la scorta delle partite di tali prodotti.
6. Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal presente
titolo continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai
decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7. Non si fa luogo a recuperi d'imposta per il biodiesel immesso in consumo
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito del contingente stabilito dall'articolo 17, comma 3, le ditte
che intendono produrre ed immettere in consumo biodiesel in esenzione da accisa devono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, istanza al Ministero delle finanze
dichiarando le quantità di biodiesel già immesse in consumo e quelle da immettere in consumo fino al 31 dicembre 1993, allegando la
documentazione dalla quale risulti che trattasi di produzione preventivamente autorizzata dagli organi competenti ed una
fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 20 per cento dell'accisa gravante sul prodotto petrolifero complessivamente sostituito.
7-bis. L'alcole etilico denaturato, da usare in esenzione dalla accisa e
dai diritti erariali speciali in miscela con la benzina come carburante
per autotrazione, non è soggetto al trattamento fiscale previsto
dall'articolo 17, comma 3, del presente decreto limitatamente a programmi sperimentali autorizzati dal Ministero dell'ambiente nelle
zone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 272 del 18 novembre 1992, e successive modificazioni, per un quantitativo massimo di 100.000 ettanidri di alcole etilico denaturato, e
fino al 31 dicembre 1993; l'onere relativo, pari a lire 9 miliardi e 600 milioni per il 1993, è posto a carico dei fondi recati dalla
legge 10 luglio 1991, n. 201.
Art. 34.
Adeguamenti alla normativa comunitaria
1. Le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunità
economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il presente decreto, anche con riferimento
ad adeguamenti delle aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del
loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU
rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 35.
Soppressione d'imposta
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono soppresse le seguenti imposte:
a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sullo
zucchero, istituita con l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di
carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dello
zucchero, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio
1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924;
b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sul
glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui al testo unico
delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con il
decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924;
c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli
oli di semi, istituita con l'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;
d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla
margarina, istituita con l'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e
successive modificazioni;
e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle
armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n.
393, e successive modificazioni;
f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle
pellicole e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206;
g) imposta di consumo sul caffè, istituita con l'articolo 1
dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, e successive modificazioni;
h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli
accendigas, istituite, rispettivamente, con il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e
con il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198, e
successive modificazioni;
i) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e
cinefotoottici, istituita con l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.
53.
2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e
successive modificazioni, è soppresso dal 1 luglio 1996.
3. Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di zucchero detenute
in quantità superiore a 10 tonnellate alla data del 1 gennaio 1993 dagli esercenti magazzini commerciali, si applicano le disposizioni
dell'articolo 14. Il rimborso è dovuto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 1 febbraio 1993
all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.
4. E' ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai fini
del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze, nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici detenuti per uso commerciale alla data del 1
gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati direttamente
dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della
categoria 12A; 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. Per ciascuna categoria, marca e tipo
si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Possono usufruire del credito d'imposta i soggetti che abbiano presentato entro il 1
febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio,
apposita istanza anche se prodotta con riserva di integrazione della
relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992. Non viene presa in
considerazione ai fini della concessione del credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore. In caso
di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la
sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento
dell'imposta.
5. Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n. 344, contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffè
nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23, 24 e 25 del
decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, recanti disposizioni per il
pagamento differito per le imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto. Sono
inoltre soppresse le licenze previste all'articolo 3 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
1971, n. 376, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1
ottobre 1971, n. 1198 e sono abrogate le disposizioni del regio
decreto-legge 2 febbraio 1993, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1993, n. 353, e successive modificazioni, relativamente agli estratti ed essenze
non contenenti alcole, destinati alla preparazione di liquori.
6. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio
e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data del 1 gennaio
1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del
Ministro delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'11 febbraio 1972, è dovuto il
rimborso
dell'imposta assolta dai soggetti interessati che abbiano presentato
all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per
territorio, istanza di rimborso entro il 15 maggio 1993. Per i distributori all'ingrosso di accendigas non obbligati alla tenuta del
registro di carico e scarico il rimborso dell'imposta assolta è dovuto
nella misura dell'otto per cento dell'imposta gravante su ogni singola fattura di acquisto effettuato nell'anno 1992.
7. Per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sulle giacenze di oli di
semi sia tal quali che in semi oleosi, detenute alla data del 1 gennaio 1993
in quantità superiore alle 10 tonnellate negli stabilimenti di disoleazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il
rimborso, nella misura di lire 1.000 per 100 kg di olio di semi raffinato
e di lire 800 per 100 kg di olio di semi greggio o contenuto nei semi oleosi, è corrisposto sulla base delle istanze e della allegata documentazione
presentate entro il 31 luglio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente
per territorio.
8. La messa in libera pratica di residui di operazioni di importazioni di cacao, effettuate fino al 31 dicembre 1992, in
sospensione temporanea della relativa imposta erariale di consumo è
effettuata, a partire dal 1 gennaio 1993, in esenzione dal pagamento della imposta stessa.
TITOLO II
Armonizzazione della disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto
CAPO I
Armonizzazione delle aliquote
Art. 36.
Modifiche di talune aliquote
1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 36) è sostituito dal seguente:
"36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed
alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume
di alcole (v.d. ex 22.05);".
2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i
numeri 24), 25), 37), 38) e 41- bis ) sono sostituiti dai seguenti:
"24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni,
e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis), e per la realizzazione
degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello
stesso articolo e, fino al 1996, quelli relativi agli interventi per il recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici
del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984;
25) fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti
inteventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso
articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense
aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le
somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante
distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;
41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese
da cooperative sociali e loro consorzi;".
2-bis. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"41-ter. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi
ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche".
3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95),
96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);
b) i numeri 24), 80), 103), 104), 123), 124), 127-terdecies) e
127-quaterdecies) sono sostituiti dai seguenti:
"24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03);
80) preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (v.d. ex
21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso
di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche,
editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di
distribuzione per essere successivamente erogati;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia
elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili
fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di
prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili
diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere
nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati
provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio
o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali
in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 ›C, nei quali il distillato a 225 ›C sia inferiore
al 95 per cento in volume ed a 300 ›C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti
cittadine di distribuzione;
123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali elencati al n. 4
della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, spettacoli di burattini e marionette ovunque
tenuti e attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi
attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del
pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)
del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli
impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies); 127-quaterdicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero
127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies);
c) sono aggiunti i seguenti numeri:
"127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi
domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla
tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite
reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli
liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;
127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle
imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia
di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate
nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato
dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso;
impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di
depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui
all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai
fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, ceduti da imprese costruttrici;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui
al numero 127-quinquies);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di
accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto- legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;
127-novies) prestazioni di trasporto aereo di persone;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di
francobolli".
c-bis) dopo il numero 127-quaterdecies) è aggiunto il seguente:
"127-quinquiesdecies) opere, impianti ed edifici di cui al numero
127-quinquies) sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle
imprese che hanno effettuato gli interventi".
4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura
del 16 per cento:
a) per le cessioni e le importazioni di:
1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);
2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi
diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con
alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli
contenenti più del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di
piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);
4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);
5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione
dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);
8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
9) pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle specie bovina,
ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);
10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili
(v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke
di petrolio (v.d. 27.14 - B);
11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;
12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e
grado di lavorazione;
13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla
ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1› giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni;
15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti,
quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche
refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e
laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri
composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma,
pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico,
piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per
tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;
16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al
consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai
collaboratori delle aziende agricole;
b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:
1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti
cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui
all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni;
2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso,
svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23
marzo 1981, n. 91;
3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte
delle associazioni sportive dilettantistiche.
5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. E'
soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Per le cessioni e le importazioni
degli acciai impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento (vv. dd. ex 72.13; ex
72.14.20; ex 72.15; ex 73.14).
6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate nè sono consentite le variazioni
di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
7. Al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo sono soppresse le parole "ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del
trentotto per cento" e, nel secondo periodo, le parole "per 138 quando
l'imposta è del trentotto per cento".
8. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
" d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici
pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque
effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione
da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base
dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli
articoli 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo e della legge 29 gennaio 1992, n. 58;";
b) la lettera e-bis) è abrogata.".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 10:
1) il n. 6) è sostituito dal seguente:
"6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie
nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e
delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive
modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;";
2) il n. 18) è sostituito dal seguente:
"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese
alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro delle finanze";
3) è aggiunto il numero 27-ter):
"27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza
sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in
genere".
b) nell'articolo 19, al quarto comma, le parole: "di quelle indicate ai
nn. 6, 10 e 11 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "di quelle indicate al n. 11 dell'articolo 10".
10. Per le cessioni e le forniture allo Stato di armamenti terrestri, comprese le munizioni, di automezzi militari ed altre
attrezzature militari, fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
entro il 31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell'articolo 8-bis,
commi primo e secondo, dello stesso decreto.
11. Gli aumenti di aliquote disposti nei commi precedenti non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31
dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che
siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello
stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.
11-bis. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto
gli interventi di recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non si applica alle operazioni
dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi
degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre
1993.
12. Ai fini del completamento della ricostituzione e della ristrutturazione degli edifici e delle opere pubbliche e di pubblica utilità
distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e
Puglia, concesso, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti
danneggiati, risultanti dalle attestazioni rilasciate dal comune
competente, un contributo nella misura massima del 19 per cento
commisurato ai corrispettivi, al netto dell'I.V.A., relativi all'acquisto di beni utilizzati ed alla prestazione di servizi ricevuti,
anche in dipendenza di contratti d'appalto, nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati. Il
contributo, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta
a titolo di I.V.A., non compete sui corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 13,
comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive proroghe,
nè compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La distruzione o il danneggiamento deve risultare dall'attestazione prevista
dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1980, n. 875. L'effettiva utilizzazione del materiale e dei servizi nella
costruzione, ricostruzione o riparazione dell'edificio dovrà
risultare da analoga attestazione. Con decreto del Ministro competente, secondo il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, di concerto con
il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di applicazione del presente comma.
12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla
ricostruzione, alla ristrutturazione, delle opere pubbliche e di pubblica
utilità conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e
degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli
articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.
13. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, relativo alla proroga
dell'agevolazione ai fini dell'I.V.A. prevista all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è differito al 29 agosto 1993. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo dell'agevolazione recata dalle suddette disposizioni è riconosciuto,
fino al 31 dicembre 1996, all'avente diritto, un contributo nella misura
massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto. All'applicazione della presente
disposizione provvede, con proprio decreto, il Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro.
14. All'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le
parole: "La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale
dell'ufficio competente" sono sostituite dalle seguenti: "La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza
dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato".
15. Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i modelli per la delega prevista dall'articolo 38, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per evidenziare l'ufficio ricevente.
16. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è
soppresso.
17. All'articolo 74, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo
è aggiunto il seguente: "Lo stesso regime si applica nei confronti del
soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di
provenienza comunitaria".
18. All'articolo 9, primo comma, n. 9), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "o nazionalizzati" sono sostituite dalle seguenti: "nazionalizzati o comunitari".
19. All'onere derivante dai commi 12 e 13 del presente articolo, valutato
complessivamente in lire 35 miliardi per il 1993, in lire 40 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed in lire 20 miliardi per il 1996, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente decreto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19-bis. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via
espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta
fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di
imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
19-ter. Al comma 12-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già
pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succesive
modificazioni.
CAPO II
Disciplina temporanea delle operazioni
intracomunitarie e dell'im posta sul valore aggiunto
Art. 37.
Operazioni intracomunitarie
1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi
con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul
valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie
secondo le disposizioni di cui al presente titolo.
Art. 38. Acquisti intracomunitari
1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato
nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti,
associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro
diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio
dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) (soppressa)
b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto
di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel
territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso
soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre
organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi
d'imposta;
d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei
soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza
importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi
trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è
soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di
trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli
aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli
con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni
destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad
operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui
all'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila
chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione
in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato
per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri
o di altri provvedimenti equipollenti.
4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici,
l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti
dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas
fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di
operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi,
rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e
dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al
committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di
provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio
della Comunità; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se
importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale
dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una
cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati
dal fornitore o per suo conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da
quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3,
lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente
indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori
agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo
degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non
ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non
è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti dimezzi di
trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di
prodotti soggetti ad accisa;
c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas
mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di
raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro
dell'esonero disposto per le piccole imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti
ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti
intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione,
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente
ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque
anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto,
se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è
esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al
compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, semprechè ne permangano i presupposti; la revoca deve
essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante
lettera raccomandata entro il termine di presentazione della
dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.
7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro
Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e
spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati,
designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.
Art. 39.
Effettuazione dell'acquisto intracomunitario
1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel
momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per
suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel
momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso.
Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono
tali
effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni
ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simii, l'acquisto di essi si
considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza
del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che
siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.
2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è
ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo
l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo
fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del
pagamento.
Art. 40.
Territorialità delle operazioni intracomunitarie
1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello
Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato
istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.
2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo
che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in
altro Stato membro di destinazione del bene. E' comunque effettuato senza
pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di
successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il
cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.
3. In deroga all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a
cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei
confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti
intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal
caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma
importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da
installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad
accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso
dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e semprechè tale limite non
sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro
Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel
territorio dello Stato.
[4-bis. abrogato]
[5. abrogato]
[6. abrogato]
[7. abrogato]
[8. abrogato]
[9. abrogato]
Art. 41.
Cessioni intracomunitarie non imponibili
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel
territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di
enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per
conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti
soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati
dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari
effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per
l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti
in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni
diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o
per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di
cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti
intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La
disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di
beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La
disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni
effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero
l'eventuale minore
ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso
è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della
prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1 gennaio dell'anno in corso
e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno
solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata
all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato,
nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
a) (lettera abrogata);
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui
all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai
cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate
nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è
oggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante
trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli
indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni
di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le
cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo
mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i
beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di
perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5,
lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di
prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8- bis e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui
ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini
della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.
Art. 42.
Acquisti non imponibili o esenti
1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti
intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o a norma degli articoli 8, 8-bis, 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto.
2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo
comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
Art. 43.
Base imponibile ed aliquota
1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è
determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in
dipendenza dell'acquisto.
2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo
periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato
membro di destinazione del bene.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le
spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo
il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.
4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per
gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è
costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei
beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni.
5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa
ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 44.
Soggetti passivi
1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai
precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e gli
acquisti intracomunitari. L'imposta
è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario
designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
[b) abrogata]
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto
passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti
dall'applicazione del presente decreto sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi
dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante residente nel territorio
dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 17 del medesimo decreto. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili,
esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta,
la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui
all'articolo 46, nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi
di cui all'articolo 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli
obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto,
identificato ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi
dell'articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto.
Art. 45 .Detrazione
1. E' ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le
limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni.
Art. 46.
Fatturazione delle operazioni intracomunitarie
1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata
e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la
base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché
dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto
intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il
titolo unitamente alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 deve essere
emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con
l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile, con la specificazione della relativa
norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato
membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura
emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in
altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di
identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione
dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati
dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2,
lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche
l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale
Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si
applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo
38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata
nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura
l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,
lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve
emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione,
attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura
indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla
registrazione della fattura originaria.
Art. 47.
Registrazione delle operazioni intracomunitarie
1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma del
primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal
ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di
cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del
corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione.
Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai
precedenti periodi, anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto
decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese
di emissione.
2. I contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al
comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine
ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi
d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le
fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto
e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero
nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'articolo 46, comma 5.
4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui
all'articolo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma
4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
Art. 48. Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale
1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33
e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è
computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile
e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a
cadenza trimestrale.
2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni intracomunitarie
registrate a norma dell'articolo 47, commi 1, 2 e 4, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità
stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonero di
cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto articolo 28.
Art. 49.
Dichiarazione e versamenti dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad
accisa
1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per
i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in via telematica ed entro
ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformita' al modello approvato con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello
dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata,
a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati
nel mese.
3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti
ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5,
lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente
all'accisa.
4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio dell'attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre
organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati nell'articolo 38, comma
1, si applicano le disposizioni del presente articolo, dell'articolo 46, comma 5, e dell'articolo 47, comma 3.
Art. 50.
Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera
a), e 2, lettera c), sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei
cessionari che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.
2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la
validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o
committente da altro Stato membro della Comunità economica europea,
nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti all'imposta deve comunicare
all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni
intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di
acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. La dichiarazione e' presentata, in via telematica, anteriormente
all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in
conformità ad apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati
al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.
La
dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a
seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa
dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei
titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono
essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli
articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti
passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter,
comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti
intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi
stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al
secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non e' dovuta
l'imposta.
6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle
richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica.
6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane di
concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche
tecniche per la trasmissione, nonché le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna
o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte
il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la
consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
8. (soppresso)
Art. 50 - bis.
Depositi fiscali ai fini IVA
1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali
depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto
nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le
imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale,
quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono
altresì considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni» per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali di cui all'articolo 525, secondo paragrafo,
del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio
1993, e successive modificazioni, compresi quelli per la custodia e la lavorazione
delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934,
relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni
doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del
direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e
comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle
finanze, da emanare entro il 1 marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati.
L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarità
nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si
intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per
conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata,
a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica
per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad
essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente
all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita
comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della
garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi
dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro
che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972;
deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un
esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo
periodo, e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti
durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro
delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto
registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni
dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le
seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in
un deposito IVA;
b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari
destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata
all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i
soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive
modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro
Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente
decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei
confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con
spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello
Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o
spedizione fuori del territorio della Comunità europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e
le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche
se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi
semprechè, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non
superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio
doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza
sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate
indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del
Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi
relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.
6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato
può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti
dell'IVA iscritti alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino
regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non
assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal
corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali
prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto
durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal
soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche
intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere
alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in
aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni
dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo
decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino
all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche
dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione
comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla
liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini
dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto
con il direttore dell'Agenzia delle entrate.
7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori
dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni
concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano già nominato
un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al
presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non
residenti da essi rappresentati.
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto
passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite
con il decreto di cui al comma 3.
Art. 51. Disposizioni relative ai prodotti agricoli
1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica
secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto.
2. Per le cessioni di cui all'articolo 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), si applicano
anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori
agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34 per l'applicazione dell'imposta
nel modo normale.
Art. 52.
Concessioni ai viaggiatori
1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato
membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate
negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona
e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità
previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la
Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta
l'imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti
quantitativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del presente articolo.
Art. 53.
Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi
1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti
nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai
sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso
cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di
acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe
applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello
Stato.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento
dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera e), nonché
le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di
cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso
comma.
3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti
equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38,
comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici
uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini
dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini
dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i
mezzi di trasporto.
4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di
acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno
Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento
dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al
punto 3) dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.
5. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dopo le parole: "formalità doganali" sono inserite le seguenti: "o a
quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto- legge 30 agosto 1993,
n. 331".
[Art. 54. Sanzioni - soppresso]
Art. 55. Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
con la Amministrazioni degli altri Stati membri
1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre
l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi,
ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.
Art. 56.
Norme applicabili
1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
CAPO III
Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto connesse al regime temporaneo degli scambi intracomunitari
Art. 57.
Adeguamento dell'imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
A) nell'articolo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Agli effetti del presente decreto:
a) per 'Stato' o 'territorio dello
Stato' si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno
e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per 'Comunità' o 'territorio della
Comunità si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato
istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti
esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte
Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il
territorio di Bùsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna,
Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel
territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato
se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione,
esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato
dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate
nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di
passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello
Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo
punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.";
B) nell'articolo 8, primo comma, lettere a) e b), le parole
"all'estero o comunque fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole "fuori del territorio della Comunità economica europea";
C) nell'articolo 8, primo comma, lettera b), le parole: "nei bagagli
personali fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole: "nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica
europea" e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lettera c) dopo le parole: "che intenda esportarli" sono aggiunte le seguenti: "o
destinarli a cessioni intracomunitarie" e dopo le parole: "inerente
all'attività di esportazione" sono aggiunte le seguenti: "o a quella
diretta a scambi intracomunitari";
D) nell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o
trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere
impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la
manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la
realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma";
E) nell'articolo 9, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il
seguente:
"7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie
di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea.";
F) nell'articolo 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonché delle fatture relative a cessioni intracomunitarie"; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono
aggiunte le seguenti parole: "; con lo stesso decreto può essere
disposta anche la presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.";
G) l'articolo 38-quater è sostituito dal seguente:
"Art. 38-quater (Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri).
- 1. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della
Comunità economica europea di beni di corrispettivo complessivo
superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della
Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma
dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto
o di altro documento equipollente. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio
doganale di uscita dalla Comunità, entro tre mesi dall'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve
procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia
avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente
l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi
dall'effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della
corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.";
H) nell'articolo 53, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"o da atto registrato presso l'ufficio del registro.";
I) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
"Art. 67 (Importazioni). - 1. Costituiscono importazioni le seguenti
operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della
Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese
membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo
comma, lettera b):
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del
pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire
verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere
immessi in un deposito non doganale autorizzato;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera
b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni,
destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della
esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni
provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali
autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a).
2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di
reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni
precedentemente esportati fuori della Comunità medesima."; L) nell'articolo 68 la lettera e) è soppressa;
M) nell'articolo 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è
eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione
intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.";
N) nell'articolo 73- bis, secondo comma, primo periodo, dopo le parole
"o dall'importatore" sono aggiunte le parole "ovvero da chi effettua acquisti
intracomunitari" e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole "o importatori" sono aggiunte le parole "ovvero agli acquirenti
intracomunitari";
O) nell'articolo 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole
"L'imposta afferente l'importazione" sono inserite le parole "o l'acquisto
intracomunitario".
2. Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9, e all'articolo 58
concorrono a formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell'articolo 30, comma terzo, lettere
b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 58.
Operazioni non imponibili
1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari,
effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente,
anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La
disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
2. (soppresso)
Art. 59.
Rimborsi a soggetti non residenti e controlli dell'esportazione
[1. abrogato]
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo
l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è
inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità
di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro
delle finanze.".
Art. 60.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.
2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto previsto al comma
4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1 gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed
assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto
dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo
nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di
altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.
3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'articolo 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo
vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati
anteriormente al 1 gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano
reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si
applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo
comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972.
4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:
a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della
Comunità economica europea;
b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime
di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che sono rispediti o
trasportati verso lo Stato membro di provenienza;
c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di
ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che risultino
acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le
disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della
loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera
in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di
immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1985 ovvero se
l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.
5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello
Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorché anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia
stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si
applicano l'articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di
cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai fini
della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti.
6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in
altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia
stata emessa fattura anteriormente al 1 gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, semprechè le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'articolo 41 del
presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui
all'articolo 50, comma 6, ancorché le relative fatture siano state
registrate anteriormente al 1 gennaio 1993.
[ segue art. 61-70 ]
|