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Classificazione previdenziale ed assistenziale
a norma dell’art. 49 legge n. 88/89 delle imprese di restauro artistico e
delle Federazioni sportive nazionali
Circolare INPS n. 41 del 16.02.2001
SOMMARIO: Integrazioni e precisazioni in merito
ai criteri classificatori delle imprese esercenti l’attività di restauro
delle opere d’arti e delle Federazioni sportive
Con circolare n.70 del
30 marzo 1998 sono state diramate disposizioni per la classificazione delle
imprese di restauro artistico e delle Federazioni sportive.
Con la presente circolare, le suddette disposizioni
vengono integrate, precisate e modificate come di seguito indicato.
1) Imprese di conservazione e restauro di opere d’arte.
Con la succitata
circolare n.70 del 30 marzo 1998 è stato disposto che "le imprese
esercenti tali attività devono essere classificate con riguardo al materiale da
restaurare (legno, pietra, metallo, carta, tela, ecc.), secondo i criteri che
stabiliscono, in base alla prevalenza, l’inquadramento in settori diversi:
industria/artigianato edile, lapideo, del legno".
Quanto sopra, con la finalità di individuare – in
mancanza di norme di riferimento – un più esatto inquadramento per le imprese
che effettuano restauri su diverse tipologie di opere d’arte, all’interno
del criterio generale, già esistente, di ricondurre al settore artigianato o
terziario, tra le attività professionali ed imprenditoriali non altrove
classificabili (ISTAT 1991 74.84.6. csc 7.07.06/4.16.01), il restauro di dipinti
su tela, libri, pergamene, ecc.
L’applicazione dei suddetti criteri, pur essendo gli
stessi ispirati ad una puntuale applicazione del disposto del primo comma dell’art.
49 legge n. 88/89 e della prassi amministrativa dell’Istituto, si è peraltro
dimostrata problematica, sia per le Agenzie che per le imprese interessate,
nella gestione degli obblighi previdenziali a ragione non solo della difficoltà
di individuare di volta in volta la prevalenza del tipo di materiale sul quale
interviene il restauro, ma anche la instabilità, nel tempo, di tale prevalenza,
a causa della tipologia dei lavori commissionati alle imprese.
Il sopravvenuto Decreto del Ministero per i beni e le
attività culturali del 3 agosto 2000, recante il "Regolamento
concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici", pubblicato sulla G.U. del
20 ottobre 2000 n. 246, costituisce ora uno strumento normativo utile anche ai
fini della classificazione previdenziale delle imprese di restauro artistico,
tale da far ritenere superate le indicazioni di cui alla citata circolare n. 70
del 30 marzo 1998 e da consentire il riesame dell’eventuale contenzioso
pendente determinatosi al riguardo.
Il suddetto Regolamento, infatti, all’art. 2 comma 2)
dispone che l’iscrizione nel Registro istituito presso la competente CCIAA,
debba essere conseguita nella specifica attività economica di "conservazione
e restauro di opere d’arte", come prescritto dall’art.17 comma 1)
del DPR 25 gennaio 2000, n. 34.
In relazione a quanto sopra, d’intesa con il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alle aziende suddette,
qualificate dall’iscrizione nel Registro istituito presso la competente CCIAA
come esercenti attività di "conservazione e restauro di opere d’arte",
dovrà essere attribuita la seguente classificazione ai fini previdenziali ed
assistenziali:
-nel settore artigianato con csc 4.16.01 (codice ISTAT
1991 74.84.6 attività di servizi non altrove classificate) qualora le stesse
siano iscritte all’Albo delle imprese artigiane in base all’art.5 comma 4)
legge n.443/85;
-nel settore terziario con csc 7.07.06 (codice ISTAT
1991 74.84.6 corrispondente al codice 74.84.A all’Anagrafe tributaria) qualora
le imprese non siano artigiane.
Per quanto attiene invece le imprese che, pur
dichiarando di effettuare attività di restauro, non risultino iscritte al
citato Registro, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al
punto 6) della circolare n.70/98.
2) Federazioni sportive nazionali
Il Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a
norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato sulla
G.U. n.176 del 29 luglio 1999, all’art.15 comma 2) stabilisce che: "Le
federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità
giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono
disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal
codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo".
In relazione all’attività sportiva dalle stesse
svolta, indicata dal comma 1) dello stesso art.15 del citato D.lgs., le
Federazioni sportive nazionali dovranno essere pertanto classificate quali
organismi privati, con attribuzione di codice ISTAT 1991 92.62.3., csc 1.18.08,
e non più in base all’art.49 comma 2) legge n.88/89, quali enti pubblici (csc
2.01.01).
Le stese dovranno essere assoggettate a tutte le
contribuzioni stabilite per il settore di appartenenza, con obbligo contributivo
IVS all’ENPALS del personale dipendente, con esclusione di quello dipendente
dal CONI (ente con personalità giuridica di diritto pubblico) impiegato presso
le federazioni sportive nazionali alla data del gennaio 1999, come previsto dall’art.17
del citato D.lgs. n. 242/99. Gli effetti derivanti dalla variazione della
classificazione decorreranno, in applicazione dell’art.3 comma 8) legge n.
335/95, dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della presente
circolare.
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