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Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Maggiorazione sociale dei
trattamenti pensionistici
Circolare INPS n. 9 del 16.01.2001
SOMMARIO: L’articolo 69, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
prevede l’aumento dell’importo della maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici di cui all’articolo 1 della legge n. 544 del 1988 e l’estensione
del diritto ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive
dell’assicurazione generale obbligatoria
1 - Premessa
Sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2000 è stata pubblicata
la legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente per oggetto "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)", che, all’articolo 69, commi 3 e 4, innova la disciplina della
maggiorazione sociale prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988,
n. 544 (allegato 1).
In particolare, l’articolo 69, comma 3, aumenta, a far tempo dal 1° gennaio 2001, l’importo della
maggiorazione sociale per i pensionati ultrasessantenni ed
ultrasessantacinquenni ed introduce un importo di maggiorazione più elevato per
i pensionati ultrasettantacinquenni.
Il comma 4
stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la maggiorazione sociale spetta,
alle medesime condizioni previste dalla legge n. 544, anche ai titolari di
pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione
generale obbligatoria.
Secondo quanto
stabilito in via generale dall’articolo 1 della legge n.544 (le cui istruzioni
applicative sono state fornite con la circolare n.35 del 15 febbraio 1989) la
maggiorazione sociale spetta, a domanda, a condizione che i pensionati:
- abbiano compiuto
60 anni di età;
- non posseggano
redditi di qualsiasi natura, personali e cumulati con quelli del coniuge non
legalmente ed effettivamente separato, superiori a determinati limiti (v.
successivi punti 4 e 5).
Con la presente
circolare si illustrano le innovazioni introdotte dalla legge finanziaria 2001 e
i conseguenti riflessi in materia di maggiorazione sociale.
2 - Importo della maggiorazione sociale
Ai sensi dell’articolo 69, comma 3, lettere a) e b), della legge in esame, a decorrere dal 1º gennaio
2001 la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici è
elevata di lire 20.000 mensili per i titolari di pensione con età compresa tra
60 e 65 anni, di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età
compresa tra 65 e 75 anni, e di lire 100.000 mensili per i pensionati con età
pari o superiore a settantacinque anni.
Dal 1° gennaio 2001
pertanto l’importo mensile della maggiorazione in parola:
- aumenta da lire
30.000 a lire 50.000 per i pensionati ultrasessantenni
- aumenta da lire
80.000 a lire 160.000 per i pensionati ultrasessantacinquenni
- aumenta da lire
80.000 a lire 180.000 per i pensionati ultrasettantacinquenni.
Le variazioni di
importo sono attribuite a partire dal mese successivo a quello di compimento
dell’età.
Secondo quanto
stabilito dalla legge n. 544 la maggiorazione sociale spetta per tredici
mensilità ed è corrisposta in misura intera o ridotta in relazione alla
specifica situazione reddituale dell’interessato e del coniuge (v. successivo
punto 4).
3 - Trattamenti pensionistici su cui spetta la maggiorazione
sociale
Come detto in
premessa, il comma 4 dell’articolo 69
stabilisce che, a far tempo dal 1°
gennaio 2001, la maggiorazione sociale, nei nuovi importi previsti, spetta anche
ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione
generale obbligatoria alle medesime condizioni previste dall’articolo 1 della
legge n. 544 del 1988.
Con riferimento ai
Fondi gestiti dall’Istituto si precisa che la maggiorazione sociale può
essere attribuita, sussistendone le condizioni, ai titolari di pensione a carico
del Fondo Volo, del Fondo Dazio e dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici (i
quali conservano la disciplina propria dei Fondi sostitutivi), nonché ai
titolari di pensione a carico del Fondo speciale pensioni dipendenti dalla
FF.SS. Spa.
4- Limiti di reddito e misura della maggiorazione sociale
Si ricorda che:
- nel caso di
pensionato non coniugato, ovvero effettivamente e legalmente separato, la
maggiorazione sociale spetta a condizione che lo stesso possegga redditi propri
per un importo inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo
del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in
relazione all’età del pensionato;
- nel caso di
pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, per il diritto
alla maggiorazione sociale è richiesto, oltre al non superamento del limite di
reddito personale del richiedente, anche che il reddito del pensionato, cumulato
con quello del coniuge, sia inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale
prevista in relazione all’età del pensionato e dell’ammontare annuo dell’assegno
sociale (che ha sostituito, dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale).
Si riportano in
allegato 2 i limiti di reddito valevoli per l’anno 2001, calcolati in via
previsionale.
Relativamente alla
misura della maggiorazione sociale, si ricorda che:
- nel caso di
pensionato non coniugato la maggiorazione sociale spetta in misura intera (nell’importo
previsto in relazione all’età) a condizione che i redditi personali non
eccedano l’importo annuo del trattamento minimo di pensione dei lavoratori
dipendenti. Qualora i redditi posseduti eccedano tale importo, ma siano
inferiori al limite di reddito personale stabilito nell’anno, la misura annua
della maggiorazione sociale sarà determinata dalla differenza tra tale limite e
il reddito proprio posseduto nell’anno;
- nel caso di
pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, la maggiorazione
sociale spetta in misura intera (nell’importo previsto in relazione all’età
del pensionato) a condizione che i redditi personali non eccedano l’importo
annuo del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti e che i
redditi cumulati con quelli del coniuge non eccedano la somma degli importi
annui del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti e dell’assegno
sociale. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, ma il reddito proprio e
quello cumulato siano rispettivamente inferiori al limite di reddito personale e
al limite di reddito cumulato stabiliti nell’anno, per determinare la misura
annua della maggiorazione sociale occorrerà procedere distintamente al calcolo
dei seguenti importi:
- differenza tra il
limite di reddito personale e il reddito personale posseduto;
- differenza tra il
limite di reddito cumulato e il reddito cumulato posseduto.
La maggiorazione
sociale spetterà in misura pari al minore dei due importi così determinati.
L’importo annuo
così determinato diviso per tredici dà l’importo mensile della maggiorazione
sociale.
5 - Redditi da considerare
Secondo quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 544, per l’accertamento
del diritto e della misura della maggiorazione sociale devono essere presi in
considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.
Devono essere
valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od
organismi internazionali. Deve essere altresì valutato il reddito della casa di
abitazione, ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo
10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall’articolo
2, comma 1, lettera a) della legge
n. 388 del 2000.
Non devono essere
considerati, oltre ai trattamenti di famiglia, i redditi:
- delle pensioni di
guerra, (v. circolare n.268 del 25 novembre 1991);
- delle indennità
di accompagnamento di ogni tipo (v. messaggio n.38607 del 22 gennaio 1993);
- dell'indennità
prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n.
508 e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali
dall'articolo 4 della stessa legge (v. messaggio n.14878 del 27 agosto 1993);
- dell’indennizzo
previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, in favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati (v. circolare n. 203 del 6
dicembre 2000);
- delle 200.000 lire
di rimborso forfettario per l’anno 2000 di cui all’articolo 1 bis del
decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23 novembre
2000, n.354;
- delle 300.000 lire
di importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge
23 dicembre 2000, n.388.
Non devono essere
altresì computati nel reddito i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti
erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni
personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità
(v. messaggio n. 362 del 18 luglio 2000).
6 – Attribuzione della maggiorazione sociale
6.1 – Attribuzione degli aumenti d’ufficio
Per coloro che sono
già titolari della maggiorazione sociale di cui alla legge n. 544, gli aumenti
stabiliti dalla legge n.388 vengono posti in pagamento d’ufficio con effetto
dal 1° gennaio 2001.
6.2 – Attribuzione degli aumenti a domanda
Coloro che non
sono titolari della maggiorazione sociale, e che potrebbero beneficiarne a
seguito dell’elevazione dei limiti di reddito derivante dai nuovi importi,
ovvero a seguito dell’estensione alle forme di previdenza per le quali in
precedenza non era prevista la maggiorazione sociale, devono presentare apposita
domanda corredata da dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e
contenente la comunicazione dei redditi posseduti nell’anno della domanda dal
richiedente e dall’eventuale coniuge non legalmente ed effettivamente separato
redatta sul modello RED di cui al messaggio n. 502 del 22 dicembre 2000.
La maggiorazione
decorre, come previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 544 del 1988,
dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Peraltro, secondo
quanto stabilito dall’articolo 78, comma 10, della legge
n. 388 (allegato 1),
per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all’articolo 1 della
legge n. 544 del 1988, come modificato dai commi 3 e 4 dell’articolo 69,
presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione sociale decorre dal
1° gennaio 2001 o dal mese successivo a quello di compimento dell’età
prevista, qualora quest’ultima ipotesi si verifichi in data successiva.
Si impegnano le Sedi
a definire con la massima celerità le domande in argomento, attesa la
particolare rilevanza sociale degli interventi disposti dalla legge finanziaria
2001 per le categorie di pensionati destinatari dei benefici in parola.
Allegato 1
Vedi art. 69 e 78 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Allegato 2
LIMITI DI REDDITO VALEVOLI PER L'ANNO 2001
(valori previsionali)
Pensionati ultrasessantenni
|
Pensionato non coniugato |
Pensionato coniugato |
|
Limite di reddito personale (1)
Lire 10.255.700 |
Limite di reddito personale (1)
Lire 10.255.700
Limite di reddito cumulato (2)
Lire 18.831.150 |
|
(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo di
lire 9.605.700 e dell’importo annuo della maggiorazione sociale di lire
650.000.
(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo dell’assegno
sociale di lire 8.575.450 |
Pensionati ultrasessantacinquenni
|
Pensionato non coniugato |
Pensionato coniugato |
|
Limite di reddito personale (1)
Lire 11.685.700 |
Limite di reddito personale (1)
Lire 11.685.700
Limite di reddito cumulato (2)
Lire 20.261.150 |
(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo di lire 9.605.700
e dell’importo annuo della maggiorazione sociale di lire 2.080.000
(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo dell’assegno
sociale di lire 8.575.450 |
Pensionati ultrasettantacinquenni
|
Pensionato non coniugato |
Pensionato coniugato |
|
Limite di reddito personale (1)
Lire 11.945.700 |
Limite di reddito personale (1)
Lire 11.945.700
Limite di reddito cumulato (2)
Lire 20.521.150 |
|
(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo di
lire 9.605.700 e dell’importo annuo della maggiorazione sociale di lire
2.340.000
(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo dell’assegno
sociale di lire 8.575.450 |
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