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Contratti di riallineamento. Art. 75, legge
23.12.1998, n. 448. Chiarimenti
Circolare INPS n. 115 del 16.06.2000
SOMMARIO: Indicazioni integrative a quelle
fornite con circolare n. 59 del 6.3.2000 in materia di contratti di
riallineamento
In seguito ad
approfondimenti condotti su alcune problematiche riguardanti le disposizioni in
oggetto, si è reso necessario fornire ulteriori indicazioni, che vengono di
seguito riportate, così da consentirne una più corretta applicazione.
Termini
Si precisa che
l'autorizzazione della Commissione Europea n. SG(99)D/2482 (Aiuto di Stato n.
545/98) relativa all'applicabilità della normativa sulla contrattazione da
riallineamento, rilasciata in data 8.4.1999, non si estende alla ulteriore
proroga dei termini disposta dall'art. 63
della legge 23.12.1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).
Pertanto, in attesa che sia completato il procedimento
per il rilascio dell'ulteriore, necessaria, autorizzazione da parte della
Commissione Cee, dovranno essere tenuti in sospeso gli effetti dei contratti di
riallineamento e dei verbali di recepimento stipulati successivamente al
31.12.1999.
Conseguentemente, le Sedi si asterranno per il momento
dall'avvio di eventuali azioni di recupero.
Contratti di riallineamento e aziende di nuova
costituzione.
Con Nota Prot.
n. 6/PS/53602/p.t.P. del 15.3.2000 il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale ha fornito delle precisazioni in merito all'applicabilità dei contratti
di riallineamento anche alle aziende di nuova costituzione.
Il citato Dicastero ha riconsiderato il proprio
precedente orientamento, favorevole all'applicabilità, tra l'altro, anche alle
aziende di nuova costituzione dell'art. 5 della legge n. 608/96 e successive
modificazioni ed integrazioni (cfr. circolare n. 59 del 6.3.2000), in
considerazione di quanto emerso nell'ambito della Commissione CEE. Quest'ultima
ha infatti puntualizzato che tali contratti costituiscono uno strumento
finalizzato esclusivamente all'emersione dell'occupazione sommersa e che
l'applicazione di essi da parte di aziende che siano state costituite dopo la
stipula integrerebbe gli estremi di "aiuti al funzionamento" alle
imprese non compatibili con la normativa comunitaria.
Da ciò consegue che il ricorso alla contrattazione da
riallineamento può essere consentito solo alle aziende che alla data della
stipula dei contratti provinciali risultavano già costituite o comunque
operanti.
Retribuzione di riferimento ai fini della
regolarizzazione.
In base al
dettato del co. 4 dell'art. 5 della legge n. 608/1996, introdotto dall'art. 23
della legge n. 196/1997, la retribuzione da prendere a riferimento per il
calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella fissata dagli
accordi di riallineamento e non inferiore al 25% del minimale e, per i periodi
successivi, al 50%, da adeguare entro 36 mesi al 100% dei minimali di
retribuzione giornaliera di cui all'art.1, co.2, del D.L. 9.10.1989, n. 338,
convertito in legge 7.12.1989, n. 389.
Tale disposizione è definita di interpretazione
autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla
determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'art.1, co.1 e
dell'art. 6, co. 9, lett. a), b), c) e 11 della legge n. 389/1989.
Il co. 3 dello stesso art.5 della legge n. 608/1996, a
sua volta, stabilisce che l'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale
comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive
ed a titolo di fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a
ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi.
In base al combinato disposto di tali norme si evince
chiaramente che deve ritenersi consentito attuare, per i periodi pregressi alla
stipula dell'accordo provinciale, la sanatoria delle contribuzioni omesse o
versate in misura ridotta, senza oneri accessori e che il livello retributivo di
riferimento per la determinazione della contribuzione previdenziale ai fini
della regolarizzazione deve essere determinato appositamente dal contratto di
riallineamento, nel rispetto del minimale del 25% di retribuzione giornaliera.
Tale interpretazione dei disposti normativi ha trovato
conferma nel co. 3sexies del richiamato art. 5 della legge n. 608/1996, che è
stato successivamente aggiunto dall'art. 75 della legge n. 448/1998. Questa
norma non individua una possibile, ulteriore forma di sanatoria in aggiunta a
quella già prevista dal citato co.3, ma specifica unicamente alcune condizioni
aggiuntive che devono sussistere ai fini dell'applicazione della sanatoria per i
contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore ( cfr. circolare n. 59 del
6.3.2000, par. 5).
Sul fronte della retribuzione di riferimento ai fini
della regolarizzazione, peraltro, la norma ribadisce che l'adempimento degli
obblighi contributivi relativi ai periodi precedenti l'accordo di recepimento
deve avvenire nella misura della retribuzione fissata dal contratto di
riallineamento e comunque non inferiore al 25% del minimale contributivo
medesimo.
Si precisa in proposito che se la retribuzione
corrisposta nei periodi pregressi ai lavoratori che si intendono regolarizzare
superava il limite del 25%, l'obbligo contributivo deve essere assolto in
relazione alla retribuzione all'epoca effettivamente corrisposta, in quanto
dall'operazione di regolarizzazione non possono scaturire rimborsi per le
aziende (cfr. circolare n. 59 del 6.3.2000).
Inoltre, nel caso in cui il contratto provinciale non
preveda una retribuzione di riferimento ai fini della regolarizzazione, dovrà
essere preso come riferimento il livello retributivo iniziale valido per i
periodi successivi al recepimento dell'accordo provinciale, che non può essere
inferiore, come noto, al 50% del minimale sopra individuato.
Tale criterio deve essere applicato anche alle
sanatorie avviate precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 75 della legge
n. 488/1998.
Adempimenti delle Sedi.
Per esigenze
connesse ad una più precisa rilevazione quantitativa del fenomeno le Direzioni
regionali dovranno comunicare trimestralmente alla Direzione Centrale delle
Entrate Contributive, oltre ai dati già richiesti con circolare n. 59 del 6
marzo 2000, anche il numero delle aziende ed il numero dei lavoratori che hanno
recepito i contratti di riallineamento in base al disposto dell'art.5, co. 4,
della legge n. 608/1996, secondo lo schema che si allega. (omissis)
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