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Disposizioni in materia di sanatorie fiscali. Legge 27 dicembre 2002, n.
289 (legge finanziaria per il 2003) e successive modifiche apportate con il
decreto – legge del 24 dicembre 2002, n. 282
Circolare Agenzia Entrate n. 12 del 21.02.2003
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7 DEFINIZIONE AGEVOLATA AI FINI DELLE IMPOSTE DI
REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E SULL’INCREMENTO DI
VALORE DEGLI IMMOBILI
La legge 27 dicembre 2002, n. 289 all’articolo 11 regola la definizione
agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni, sull’incremento di valore degli immobili e di altri tributi indiretti.
La norma disciplina sia l’integrazione della base imponibile (commi da 1
a 3) sia gli adempimenti omessi (comma 4). Questo articolo è stato modificato dall’articolo 5-bis, lettera e), del decreto legge del 24 dicembre 2002, n. 282.
In particolare:
• è stata sostituita l’originaria rubrica con la seguente: “Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili. Proroga di termini”;
• nel comma 1 e nel comma 4, le parole “16 marzo 2003” sono state sostituite con “16 aprile 2003”, pertanto, la presentazione dell’istanza di
definizione agevolata (comma 1), nonché i termini per corrispondere il tributo ed adempiere le formalità omesse, senza il pagamento di sanzioni
ed interessi (comma 4) sono stati procrastinati di un mese;
• è stato precisato che la condizione dell’assenza di notifica dell’avviso di
rettifica deve sussistere “alla data di entrata in vigore della presente legge”;
• sono stati prorogati di due anni i termini, a disposizione dell’ufficio, per
la rettifica e liquidazione della maggiore imposta;
• è stata introdotta la definizione agevolata delle violazioni relative all’applicazione dei benefici fiscali delle imposte su atti, scritture,
denunce e dichiarazioni;
• è stata estesa la definizione agevolata, prevista per l’omessa registrazione e mancata presentazione delle dichiarazioni e denunce,
anche agli omessi versamenti annuali dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione pluriennali.
7.1 Ambito di applicazione
7.1.1 Tributi ammessi alla definizione
L’articolo 11, commi da 1 a 3, della finanziaria 2003, prevede la
definizione agevolata ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili:
• dei valori, nonché degli incrementi di valore dichiarati, soggetti a rettifica (commi 1, 2 e 3);
• delle violazioni in materia di agevolazioni tributarie (comma 1-bis)
Tra i tributi ammessi alla definizione agevolata è da ricomprendere anche
l’imposta sostitutiva dell’INVIM di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto
legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140), poiché la stessa sostituisce l’imposta comunale sull’incremento di valore degli
immobili nei trasferimenti per successione di diritti di proprietà e diritti reali di
godimento sugli immobili.
Il comma 4 di più ampia portata, come specificato al paragrafo 7.4.,
consente la definizione agevolata anche per altri tributi indiretti.
7.1.2 Definizione dei valori dichiarati
Il comma 1 consente al contribuente, che presenti apposita istanza entro
il 16 aprile 2003, di definire, con l’aumento del 25 per cento, i valori nonché gli
incrementi di valore dei beni, assoggettabili a procedimento di valutazione, dichiarati negli atti ovvero nelle denunce o dichiarazioni.
Il beneficio tributario trova applicazione anche nell’ipotesi in cui nell’atto o nella denuncia non sia indicato il corrispettivo o il valore imponibile e
vi abbia provveduto, a norma di legge, l’ufficio; il valore determinato da quest’ultimo è da ritenere, infatti, sostitutivo di quello omesso dal contribuente.
I rapporti tributari interessati sono quelli relativi ad atti pubblici formati e
scritture private autenticate entro il 30 novembre 2002, a scritture private non
autenticate registrate e a dichiarazioni e denunce presentate entro la stessa data.
Il criterio di definizione automatica stabilito dal comma 1 riguarda
soltanto il valore dei beni (nonché l’incremento di valore) per il quale l’ufficio
può esercitare l’attività di accertamento ed emettere, quindi, l’avviso di rettifica e
di liquidazione della maggiore imposta previsto dalle singole leggi d’imposta:
testo unico dell’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 52, comma 1; testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, articolo 34, comma 1; testo unico delle imposte ipotecaria e
catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, articolo 13,
comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, articolo 20, comma 1
(INVIM).
La definizione automatica spetta anche se chiesta per alcuni dei beni,
oggetto dell’atto o della dichiarazione, assoggettabili a valutazione (ad esempio
se in una successione sono presenti diversi terreni edificabili e un’azienda, la
definizione agevolata può essere chiesta anche per uno solo dei
terreniedificabili).
7.1.3 Valori non ammessi alla definizione
Restano esclusi dalla definizione agevolata i valori dei beni non
suscettibili di accertamento da parte degli uffici impositori e, quindi, quelli determinati con criteri automatici. Più in particolare è escluso il valore degli
immobili non ancora iscritti al catasto edilizio e urbano con attribuzione di rendita, per i quali il contribuente abbia chiesto l’applicazione del criterio
tabellare di determinazione del valore - mediante l’utilizzo delle rendite catastali
– ed eseguito tutti gli adempimenti in applicazione dell’articolo 12 del decreto
legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154.
Causa di tale esclusione è l’assenza del giudizio di stima (procedimento di
valutazione), poiché l’ufficio delle entrate non esercita il potere di accertamento
della base imponibile – discrezionalità tecnica - ma si limita – eseguendo mere
operazioni aritmetiche - a chiedere al contribuente la maggiore imposta dovuta a
seguito della determinazione del valore sulla base della rendita catastale, attribuita all’immobile dagli uffici del catasto. Lo stesso principio è stato
costantemente affermato dall’Amministrazione finanziaria (circolare 24 marzo 1995 n. 88/E; circolare 17 aprile 1997, n. 112), dalla Corte di Cassazione
(sentenza n. 6345 del 3 maggio 2002; sentenza n. 8418 del 13 giugno 2002,) e dalla Corte Costituzionale( sentenza n. 463 del 1995).
7.1.4 Condizioni per accedere alla definizione
Condizione per accedere alla definizione agevolata è che non sia stato
notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
Il termine “precedentemente”, utilizzato nell’articolo 11 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 per fissare il limite per fruire del regime di favore, è stato
meglio precisato dal decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282, articolo 5-bis lettera
e) punto 2; pertanto, la condizione temporale necessaria per accedere alla definizione agevolata è “…che non sia stato notificato avviso di rettifica e
liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente
legge”. La modifica apportata dal legislatore con l’eliminazione del vocabolo
‘precedentemente’ e l’aggiunta del riferimento alla data di entrata in vigore della
legge, ha dissipato i possibili dubbi interpretativi connessi con la precedente formulazione.
Pertanto, il limite temporale, della notifica dell’avviso di rettifica e
liquidazione della maggiore imposta, per usufruire del regime di favore, è da individuare nella data del 1° gennaio 2003 - entrata in vigore della legge in
commento (articolo 95, comma 3). Del resto, nell’ipotesi in cui l’avviso di rettifica e liquidazione sia stato notificato prima di tale data:
• si applica la definizione prevista dall’articolo 15 della finanziaria 2003
qualora “… non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso…”
(cfr. paragrafo 10);
• si applica la definizione di cui all’articolo 16 nel caso di lite fiscale pendente
(cfr. paragrafo 11).
Inoltre, un diverso termine - successivo al 1° gennaio 2003 -
comporterebbe che gli atti per i quali l’avviso di accertamento fosse notificato
prima del 16 aprile 2003, ma dopo l’entrata in vigore della legge in commento sarebbero esclusi dalla definizione agevolata, stabilita dall’articolo 11, comma 1,
nonché dalla definizione degli accertamenti prevista dal successivo articolo 15,
comma 1, della finanziaria 2003, che riguarda gli avvisi di accertamento notificati prima dell’entrata in vigore della presente legge, per i quali alla stessa
data non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso.
Infine, con riferimento alla stessa tipologia di atti, dichiarazioni e
denunce sopra precisati, qualora, entro il 31 dicembre 2002, il contribuente abbia
ricevuto invito al contraddittorio, per il quale alla stessa data non sia ancora
intervenuta la definizione (articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218), si applica l’articolo 15 della finanziaria 2003, poiché lo stesso espressamente detta le regole nel caso in cui sia stato avviato un procedimento di
accertamento con adesione (cfr. paragrafo 10).
7.1.5 Definizione delle violazioni alle agevolazioni tributarie
Una rilevante novità è stata introdotta dall’articolo 5-bis lettera e), punto
3 del decreto legge n. 282 del 24 dicembre 2002, che ha aggiunto all’articolo 11
delle finanziaria 2003 il comma 1-bis. Questo comma consente la definizione agevolata - con il pagamento della sola maggiore imposta, senza sanzioni ed
interessi - ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, delle violazioni in materia
di agevolazioni tributarie (es. prima casa) inerenti ad atti pubblici formati e a
scritture private autenticate entro il 30 novembre 2002, a scritture private non
autenticate registrate e a dichiarazioni e denunce presentate entro la stessa data.
Il termine sopra precisato consegue dal rinvio al comma 1, operato dal
comma 1-bis laddove dispone: “Le violazioni relative all’applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni
di cui al comma 1…”.
Questa definizione riguarda le violazioni per le quali l’ufficio può
recuperare la differenza d’imposta tra gli importi determinati applicando il regime ordinario e quelli calcolati in regime agevolato. Pertanto, rientrano i casi
in cui:
• fin dall’origine non sussistevano i requisiti previsti dalla legge per fruire
dell’agevolazione richiesta;
• successivamente si è verificata una causa di decadenza dai benefici.
Condizione per accedere al condono delle violazioni in materia di
agevolazioni tributarie è che “…il contribuente provveda a presentare entro il 16
aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non voler beneficiare dell’agevolazione precedentemente richiesta” (comma 1-bis, articolo 11, legge n.
289 del 2002).
L’istanza di definizione agevolata deve, quindi, essere presentata con le
modalità che saranno di seguito precisate (paragrafo 7.2 della presente circolare)
e, inoltre, contenere la dichiarazione del soggetto interessato di non voler beneficiare delle agevolazioni in precedenza richieste. E’ opportuno precisare che
quest’ultima dichiarazione deve necessariamente essere resa nella stessa istanza
di definizione, visto che il comma 1-bis ne prevede la contestualità.
Altra condizione per accedere alla definizione agevolata è che “…alla
data di entrata in vigore della presente legge…” non sia stato notificato avviso
di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte. Il termine individuato dal comma 1-bis è il 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore della legge n. 289 del
2002; pertanto, possono avvalersi della definizione delle violazioni - tramite pagamento della sola maggiore imposta, senza sanzioni e interessi - coloro ai quali non sia stato notificato, entro il 31 dicembre 2002, avviso di liquidazione
delle maggiori imposte per diniego o decadenza delle agevolazioni tributarie
7.1.6 Versamento delle maggiori imposte
Le maggiori imposte, calcolate dagli uffici delle entrate - sia a seguito
delle istanze di integrazione della base imponibile (comma 1), sia per quelle relative ad agevolazioni tributarie (comma 1-bis) - devono essere versate entro 60
giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione. L’omesso pagamento entro tale
termine comporta l’inefficacia della domanda (comma 3).
Da ciò consegue che, anche nell’ipotesi in cui il contribuente impugni
l’avviso di liquidazione relativo all’istanza di condono, deve versare tutte le
imposte richieste entro il termine previsto, per evitare che la domanda di definizione perda di efficacia.
In considerazione che, tra le finalità delle disposizioni del capo II della
finanziaria 2003, vi è quella sottesa a definire i rapporti tributari pendenti, la
definizione agevolata conseguente al versamento dei tributi richiesti dall’ufficio
ha efficacia nei confronti di tutti i coobbligati per i medesimi tributi; la pretesa
tributaria, quindi, deve ritenersi soddisfatta nei confronti di tutti i coobbligati,
anche quando l’istanza di condono sia stata presentata e assolta la relativa imposta da uno solo dei coobbligati.
7.2 Adempimenti del contribuente
Il contribuente, che intende definire i valori ai sensi dell’articolo 11,
comma 1, ovvero che intenda sanare le violazioni connesse alla fruizione di agevolazioni deve:
• presentare apposita istanza, in carta semplice, o spedirla in plico, senza busta, raccomandato, con avviso di ricevimento, entro il 16 aprile 2003
all’Ufficio delle entrate competente – quello presso il quale è stata presentata la dichiarazione o registrato l’atto, in relazione al quale è
prodotta l’istanza;
• indicare i dati anagrafici (nome, cognome, denominazione sociale, luogo e data di nascita, residenza, sede legale, codice fiscale e partita IVA);
• indicare gli elementi identificativi dell’atto o della dichiarazione (estremi di registrazione dell’atto, notaio, data di stipula, repertorio,
estremi di presentazione delle dichiarazioni);
• richiedere la definizione agevolata mediante l’aumento del 25 per cento del valore dichiarato in atto, specificando i beni per i quali si intende
addivenire alla definizione agevolata, il valore degli stessi e i tributi interessati; in proposito, è opportuno precisare che la definizione
agevolata dell’imposta di registro è inscindibile da quella concernente le imposte ipotecaria e catastale, così come la definizione agevolata
dell’imposta di successione è inscindibile da quella concernente l’imposta sostitutiva
dell’INVIM e le suddette imposte ipocatastali.
Viceversa, per gli atti a titolo oneroso è possibile definire l’imposta
INVIM separatamente dalle imposte di registro e ipocatastali. Pertanto, il venditore deve precisare nell’istanza di condono per quali tributi
intende chiedere la definizione agevolata;
• richiedere la definizione agevolata delle violazioni connesse alla fruizione di benefici fiscali, specificando i beni per i quali si intende
chiedere la sanatoria. L’istanza deve, altresì, contenere la dichiarazione del soggetto interessato di non voler beneficiare delle agevolazioni in
precedenza richieste. Anche in questo caso valgono le precisazioni contenute al precedente paragrafo;
• dichiarare di non aver ricevuto alla data del 31 dicembre 2002 avviso di accertamento e liquidazione delle imposte o invito al contraddittorio -
nell’ipotesi che l’istanza sia diretta all’integrazione dei valori – ovvero
nel caso di istanza diretta a definire violazioni relative all’applicazione delle agevolazioni di non aver ricevuto avviso di liquidazione;
• firmare l’istanza e apporre la data;
• versare l’imposta entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta.
N.B. Un fac-simile dell’istanza e le relative istruzioni è reperibile sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate – www.agenziaentrate.it - tuttavia, si precisa, che non è obbligatorio il suo utilizzo.
7.3 Adempimenti dell’ufficio
L’ufficio, ricevute le istanze di definizione, nel minor tempo possibile
deve:
• liquidare e notificare l’avviso di liquidazione delle imposte dovute –
per la definizione agevolata dei valori e delle violazioni relative all’applicazione delle agevolazioni tributarie - tenendo conto di quanto
corrisposto in via principale, senza applicare sanzioni ed interessi (articolo 11, comma 2, finanziaria 2003);
• porre in essere tutti gli adempimenti, previsti per il recupero delle maggiori imposte nonché relative sanzioni e interessi, dovute a seguito
del procedimento di valutazione o di decadenza dalle agevolazioni, qualora la domanda di definizione sia divenuta priva di effetti, per
l’omesso pagamento dell’imposta entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.
Il decreto legge n. 282 del 2002, tra le altre modifiche recate al comma 1
dell’articolo 11 della finanziaria 2003, ha introdotto, per gli stessi tributi, la
proroga di due anni dei termini per la rettifica e liquidazione della maggiore imposta “…qualora l’istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia
priva di effetti, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212…”.
Questa disposizione, sostanzialmente, consente agli uffici locali
dell’Agenzia di svolgere la normale attività di accertamento e liquidazione sugli
atti, denunce e dichiarazioni per i quali è ammessa la definizione agevolata ai fini
delle imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e
sull’INVIM. Pertanto, il termine di decadenza dell’azione dell’Amministrazione
finanziaria, di due anni dal pagamento dell’imposta principale, per provvedere
alla notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione, stabilito dalle singole leggi
d’imposta (articolo 76 del testo unico dell’imposta di registro approvato con
D.P.R 26 aprile 1986, n. 131, e articoli 27 e 60 del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con d.lgs 31 ottobre 1990, n. 346) è prorogato di due anni.
Gli uffici, quindi, entro tale termine devono notificare l’avviso di rettifica
e liquidazione per i valori ammessi alla definizione agevolata per i quali i contribuenti non hanno presentato l’istanza, ovvero, se presentata, la stessa abbia
perso efficacia per l’omesso pagamento delle maggiori imposte entro il termine
di sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso di liquidazione.
La proroga di due anni dei termini dell’azione della Finanza opera, anche
per le violazioni relative all’applicazione, con agevolazioni tributarie, delle
imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni per le quali è ammessa la definizione agevolata di cui al comma 1-bis.
La proroga, pur non essendo espressamente prevista al comma 1-bis, per
interpretazione logico-sistematica e teleologica, si estende all’ipotesi dello stesso
comma. Infatti, la norma stabilisce genericamente la proroga “ Per gli stessi tributi, qualora l’istanza non sia stata presentata o, ai sensi del comma 3 sia
priva di effetti …”. Orbene, il comma 1-bis, rinviando alle previsioni del comma
1, permette di individuare con chiarezza i tributi interessati dalla definizione
agevolata delle violazioni dei regimi di favore degli stessi. Inoltre, i criteri e le
modalità per fruire del condono sono analoghi per la definizione dei valori e per
le violazioni alle disposizioni agevolative. Tutto ciò comporta che la proroga dei
termini opera per entrambe le fattispecie di condono.
7.4 Adempimento delle formalità omesse
Il comma 4 dell’articolo 11 stabilisce: “Se alla data di entrata in vigore
della presente legge (1° gennaio 2003) sono decorsi i termini per la registrazione
ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l’esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell’articolo 17 del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (…) non sono dovuti
sanzioni ed interessi” qualora il contribuente provveda all’adempimento delle
formalità omesse ed al pagamento dei relativi tributi entro il 16 aprile 2003.
La possibilità di corrispondere il tributo e di adempiere alle formalità
omesse, senza sanzioni e interessi, comporta la riapertura dei termini, così che
possono usufruire di tale agevolazione tutti coloro che al 1° gennaio 2003 non hanno ancora adempiuto alle formalità di registrazione o alla presentazione delle
dichiarazioni e denunce e provveduto ad eseguire il relativo pagamento.
Rientrano in tale previsione soltanto quegli atti, dichiarazioni e denunce
per i quali alla data di entrata in vigore della legge in commento, risulta
omessa la formalità della registrazione o la presentazione (ed il pagamento della relativa
imposta), pertanto sono esclusi quelli già presentati agli uffici entro il 31 dicembre 2002.
Il comma 4 in esame non individua espressamente i tributi per i quali è
possibile adempiere alle formalità omesse senza il pagamento di sanzioni ed interessi. Tuttavia, proprio la genericità della disposizione, porta a ritenere che la
definizione agevolata riguarda non soltanto le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, sull’incremento di valore degli immobili
- indicate in rubrica -, ma anche gli altri tributi indiretti per i quali è prevista la
presentazione di una dichiarazione o denuncia, quali ad esempio l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e delle tasse
sulle concessioni governative, dovuta per le operazioni di finanziamento a medio
e lungo termine (articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601), il bollo pagato in modo virtuale (articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), l’imposta sulle assicurazioni (legge 29 ottobre 1961 n. 1216).
Per beneficiare di tale previsione occorre che il contribuente abbia
provveduto al versamento di tutti i tributi dovuti alla registrazione o presentazione, entro il 16 aprile 2003. Pertanto, non deve versare entro tale
termine i tributi da corrispondere a seguito di avviso di liquidazione dell’ufficio.
Un’ulteriore possibilità di definizione agevolata è quella prevista dal
comma 4, come modificato dal decreto legge n. 282 del 2002, articolo 5-bis, lettera e) punto 4, che consente al contribuente, nel caso di mancato pagamento
dell’imposta da assolvere annualmente per i contratti di locazione di durata pluriennale, di cui all’articolo 17, comma 3, del testo unico dell’imposta di
registro, di beneficiare della definizione agevolata versando, entro il 16 aprile
2003, la sola imposta relativa ad una o più annualità per le quali, al 1° gennaio
2003 (data di entrata in vigore della finanziaria 2003), risultava omesso il versamento.
Anche per la fattispecie in esame valgono gli stessi principi sopra esposti
con riferimento alle formalità omesse.
8 DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI
L’articolo 12 della finanziaria 2003 consente la possibilità di definire in
maniera agevolata i rapporti derivanti dalla richiesta di pagamento di somme incluse in ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione entro il 31 dicembre 2000.
L’estinzione dei debiti iscritti a ruolo è condizionata al pagamento di una
somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni) e
delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese dallo stesso
sostenute per l’espletamento di procedure esecutive; non sono dovuti gli interessi
di mora maturati.
Il contribuente dovrà versare entro 16 aprile 2003 almeno l’80% delle
somme dovute; l’importo residuo dovrà invece essere pagato entro il 16 aprile
2004.
8.1 Ruoli ammessi alla definizione
Quanto all’ambito di applicazione della definizione in argomento, si
evidenzia che la stessa concerne tutte le tipologie di ruoli – ivi compresi, ad
esempio, quelli con i quali si chiede il pagamento di sanzioni non correlate ai tributi, quelli oggetto di provvedimenti di sospensione della riscossione, quelli
emessi a seguito di liquidazione delle imposte ai sensi dell’articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché quelli emessi a
seguito di controllo formale delle dichiarazioni ex articolo 36-ter del medesimo
decreto - affidati ai concessionari entro il 31 dicembre 2000.
Attesa l’ampia formulazione dell’articolo 12 in esame, le relative
disposizioni trovano applicazione anche con riguardo a ruoli oggetto di controversie definibili ai sensi del successivo articolo 16.
In particolare, ove il contribuente non intenda fare ricorso alle
disposizioni concernenti la chiusura della lite e opti per la definizione del ruolo,
l’esito della controversia sarà diverso a seconda che abbia ad oggetto lo stesso
ruolo definito ai sensi dell’articolo 12 in esame ovvero l’atto di accertamento in
base al quale è stato formato il ruolo definibile. Nel primo caso, per effetto della
intervenuta definizione, dovrà dichiararsi l’estinzione della controversia.
Nell’altro caso la controversia proseguirà il suo iter nei modi ordinari e ai fini
della liquidazione delle somme eventualmente dovute all’esito del procedimento,
gli importi iscritti nei ruoli definiti ai sensi dell’articolo 12 si considerano
interamente versati.
In nessun caso il contribuente potrà chiedere la restituzione degli importi
previsti per effetto della disposizione in esame. Per espressa disposizione dell’articolo 12, comma 2-bis, sono comunque dovute per intero le somme
relative ai dazi, costituenti risorse dell’Unione Europea.
8.2 Modalità per la definizione
Per avvalersi delle disposizioni agevolative in commento, gli interessati,
oltre a pagare l’importo dovuto direttamente agli sportelli dei concessionari ovvero a mezzo di apposito bollettino, dovranno sottoscrivere e consegnare, o
spedire a mezzo posta o via fax, al competente concessionario un apposito modello, in corso di approvazione con atto del direttore dell’Agenzia delle
entrate.
8.2.1 Ruoli consegnati ai concessionari tra il 1° gennaio 1997 e il 31
dicembre 2000
Per i ruoli consegnati ai concessionari tra il 1° gennaio 1997 e il 31
dicembre 2000, saranno gli stessi concessionari ad inviare al debitore un invito
ad avvalersi dei benefici previsti dal citato articolo 12, unitamente al bollettino di
pagamento da utilizzare.
8.2.2 Ruoli affidati anteriormente al 1° gennaio 1997
Per i ruoli affidati anteriormente al 1° gennaio 1997, invece, la norma
non prevede iniziative analoghe a quelle indicate al paragrafo precedente a carico
dei concessionari. Laddove, pertanto, questi ultimi non provvedano ugualmente all’invio dell’invito sopra menzionato, i debitori dovranno recarsi direttamente
presso gli sportelli delle società concessionarie, dove potranno provvedere agli
adempimenti necessari al perfezionamento della definizione.
8.2.3 Comunicazioni al debitore
La comunicazione che sarà inviata dal concessionario al debitore
elencherà, analiticamente, gli importi iscritti a ruolo e non pagati; il bollettino di
pagamento accluso riporterà l’importo risultante dall’applicazione alle posizioni
insolute dei criteri stabiliti dalla legge.
Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della disposizione
agevolativa in commento, solo limitatamente ad alcuni degli addebiti ivi contemplati, ovvero fra gli stessi ve ne siano alcuni di natura fiscale per i quali
risulta pendente una lite ed in quanto tali definibili solo ai sensi dell’articolo 16,
il debitore dovrà, necessariamente, recarsi presso gli sportelli del concessionario
per sottoscrivere l’atto ed effettuare il versamento.
In ogni caso, al fine di consentire agli interessati l’acquisizione di
informazioni in ordine alla propria situazione debitoria, i concessionari potranno
essere contattati anche attraverso appositi centri di assistenza telefonica.
8.3 Maggiori rateazioni
Si osserva, inoltre, che nelle ipotesi di maggiore rateazione in atto ovvero
di effettuazione di pagamenti parziali delle somme iscritte a ruolo, la definizione
in argomento trova applicazione limitatamente agli importi ancora da pagare alla
data del versamento effettuato ai sensi dell’articolo 12 della finanziaria 2003.
Con specifico riferimento alle maggiori rateazioni, si precisa, infine, che:
• nel computo delle somme dovute per la definizione agevolata, non dovranno, naturalmente, essere considerati gli importi relativi al carico
residuo di interessi calcolati ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
• le garanzie eventualmente prestate, a fronte del rilascio della dilazione, potranno essere svincolate previo assenso dell’ufficio che ha emesso il
ruolo, cui dovrà essere fornita l’attestazione del concessionario circa il corretto assolvimento degli obblighi connessi alla definizione.
Si fa presente, infine, che, a seguito del versamento del debitore, il
concessionario dovrà sospendere la riscossione del residuo importo iscritto a ruolo, nell’attesa che il competente ufficio provveda all’annullamento di tale
residuo.
9 REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI
L’articolo 14 della finanziaria 2003 disciplina ulteriori effetti rilevanti ai
fini della determinazione del reddito d’impresa, connessi con l’integrazione degli
imponibili per gli anni pregressi (articolo 8) e la definizione automatica per gli
anni pregressi (articolo 9). La medesima disposizione, in particolare, si occupa
degli effetti fiscali delle dichiarazioni integrative e delle modalità con le quali i
contribuenti titolari di reddito d’impresa che si siano avvalsi delle disposizioni
prima richiamate possono regolarizzare le scritture contabili.
La predetta regolarizzazione delle scritture contabili viene partitamente
esaminata con riguardo alle imprese che si siano avvalse:
a) dell’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi ai sensi
dell’articolo 8 (c.d. dichiarazione integrativa);
b) dell’integrazione con riferimento a redditi ed imponibili conseguiti
all’estero, sempre ai sensi dell’articolo 8;
c) della definizione automatica per gli anni pregressi ai sensi dell’articolo 9
(c.d. condono tombale).
L’articolo 14 in esame presenta molti punti di contatto con le analoghe
disposizioni contenute nell’articolo 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In
assenza di uno specifico rinvio a tale ultima disposizione, anche se nel prosieguo
vengono ripresi, parzialmente e con le opportune modifiche, i chiarimenti già forniti nella circolare n. 12 del 9 maggio 1992, la stessa non può trovare
applicazione.
La regolarizzazione delle scritture contabili è consentita alle imprese che
abbiano presentato dichiarazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 e non anche agli imprenditori che si sono avvalsi della definizione automatica di cui all’articolo 7.
9.1 Effetti fiscali delle dichiarazioni integrative
Il comma 1 dell’articolo 14 prevede che le società di capitali ed enti
equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad
esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, che presentano le dichiarazioni
integrative ai sensi dell’articolo 8, possano specificare in un apposito prospetto i
nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi da cui
derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle
dichiarazioni integrative.
Il comma 1 si applica, quindi, a tutti i titolari di reddito d’impresa che
hanno integrato i relativi imponibili ai sensi dell’articolo 8, indipendentemente
dal regime contabile adottato. Il prospetto deve, separatamente per ogni dichiarazione integrativa presentata, indicare in modo distinto i nuovi elementi
attivi e passivi e le variazioni di elementi attivi e passivi già esistenti da cui
originano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite, nonché evidenziare la correlazione esistente tra le predette attività e gli imponibili. Tale
prospetto può essere redatto in forma libera.
La predisposizione del prospetto è una facoltà concessa dalla norma ed è
finalizzata ad ottenere il riconoscimento fiscale dei nuovi valori attivi e passivi in
esso specificati. Se il contribuente non individua analiticamente nel prospetto gli
elementi attivi e passivi correlati agli imponibili integrati, la dichiarazione integrativa non può avere effetti sui periodi d’imposta successivi e non consente
alcuna regolarizzazione delle scritture contabili.
Si osserva, al riguardo, che non sempre l’integrazione degli imponibili,
effettuata in un determinato periodo d’imposta, produce effetti nei periodi d’imposta successivi, in quanto l’integrazione può essere riferita ad eventi che
hanno un diverso impatto sui successivi periodi d’imposta. In particolare è possibile distinguere:
• eventi che esauriscono i loro effetti nell’ambito del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione integrativa. Ad esempio, ricavi non
contabilizzati, recupero di spese indeducibili o non documentate;
• eventi che manifestano i loro effetti nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione integrativa ed in quelli successivi, come ad esempio, le
variazioni delle rimanenze di magazzino.
Nel caso in cui l’integrazione effettuata in un periodo d’imposta, ad
esempio il 1999, si riferisce ad eventi che esplicano effetti per i periodi d’imposta
2000 e 2001, ma non per il 2002, il contribuente non potrà ovviamente effettuare
alcuna regolarizzazione contabile con riferimento a tale ultimo esercizio, ma potrà essere interessato al riconoscimento fiscale dei nuovi o maggiori valori
correlati agli imponibili integrati nel 1999. Di conseguenza, evidenziando nel prospetto tali valori, il contribuente ne potrà tenere conto in sede di integrazione
dei periodi d’imposta 2000 e 2001.
Si precisa che ove i nuovi elementi attivi e passivi non derivino in tutto o
in parte dall’analitica contrapposizione con i componenti positivi e negativi risultanti dall’apposito prospetto, la differenza costituirà sopravvenienza da
evidenziare nel prospetto stesso e da includere nell’imponibile della dichiarazione integrativa.
In sostanza, nel caso in cui il contribuente faccia emergere un’attività,
dovrà evidenziare nel prospetto la correlazione esistente tra la stessa ed i redditi
che la hanno generato e che hanno già formato oggetto di regolarizzazione.
Diversamente, l’importo dell’attività, per la parte che non è correlata ai redditi
regolarizzati, costituisce reddito imponibile da indicare nella dichiarazione integrativa del periodo d’imposta d’emersione.
A titolo esemplificativo si ipotizzi la seguente fattispecie.
Per il periodo d’imposta 2001 s’intende far emergere un’attività
finanziaria di 1000 costituita con fondi non tassati in esercizi precedenti. Qualora
nei periodi d’imposta definibili vengano dichiarati complessivamente redditi per
800 che hanno generato o incrementato l’attività – compresi eventualmente i
frutti della stessa -, la differenza pari a 200 costituisce sopravvenienza attiva da
includere nell’imponibile da integrare.
L’integrazione dovrà, quindi, riguardare sia la consistenza dell’attività
stessa nel periodo d’imposta in cui s’intende farla emergere, sia, separatamente
ed analiticamente, i relativi frutti conseguiti nei periodi d’imposta definibili.
La compilazione del prospetto prima richiamato ha efficacia fiscale, alle
condizioni di seguito illustrate, indipendentemente dalla regolarizzazione delle
scritture contabili. Tale regolarizzazione, da intendere come facoltà concessa dalla norma, ha effetti esclusivamente civilistici e presuppone in ogni caso la
specificazione nel prospetto delle quantità e dei valori sui quali è basata.
Dopo le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto - legge 282/2002 la
regolarizzazione delle scritture contabili è ammessa sia per i contribuenti tenuti
alla redazione dell’inventario, rendiconto o bilancio a norma del codice civile, sia
per quelli obbligati esclusivamente a tenere gli altri libri e registri previsti dalla
normativa vigente.
Per quanto riguarda gli effetti fiscali, la norma specifica che, con
riferimento agli imponibili, maggiori imponibili o minori perdite dichiarati, non
si applicano il comma 4 dell’articolo 75 del TUIR ed il terzo comma dell’articolo
61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In sostanza, quando l’integrazione effettuata è il risultato della differenza tra
componenti positivi e negativi di reddito a suo tempo non imputati al conto economico, i relativi costi ed oneri assumono rilevanza fiscale
indipendentemente dalla loro originaria iscrizione nelle scritture contabili.
L’ultimo periodo del comma in esame prevede che il prospetto deve
essere conservato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fino al 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Considerato che la dichiarazione integrativa deve essere presentata entro
il 16 aprile 2003, il prospetto deve essere conservato fino al 31 dicembre 2007 ed
eventualmente esibito o trasmesso all’amministrazione finanziaria su richiesta
dell’ufficio competente.
Le quantità ed i valori evidenziati nel prospetto, ai sensi del secondo
periodo del comma 2, sempre che non esauriscano i propri effetti nei periodi d’imposta di riferimento, si considerano fiscalmente riconosciuti ai fini delle
imposte dirette e dell’IRAP nei periodi d’imposta successivi con esclusione di
quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi
dell’articolo 8.
Si precisa, tuttavia, che i nuovi o maggiori valori delle poste attive e
passive evidenziati in un periodo d’imposta possono essere riconosciuti fiscalmente anche in un periodo d’imposta non consecutivo, purché il
contribuente dimostri, mediante le annotazioni nei prospetti, che dette poste non
hanno subito variazioni nei periodi intermedi ovvero indichi le variazioni intervenute dalle quali, comunque, non sono emersi imponibili da integrare. Solo
in tal caso il riconoscimento dei valori fiscali nei periodi d’imposta successivi
può prescindere dalla continuità delle dichiarazioni integrative.
Inoltre, come espressamente previsto dalla norma, il riconoscimento
fiscale dei maggiori valori, anche in assenza di continuità di dichiarazioni integrative, opera comunque nel caso di accertamento o rettifica d’ufficio. In
sostanza, nel caso di accertamento relativo ad un periodo d’imposta non definito,
l’ufficio deve tenere conto dei nuovi o maggiori valori indicati nei prospetti
relativi ai periodi d’imposta precedenti, qualora tali valori possano avere effetti
sul periodo d’imposta accertato.
Le disposizioni dell’articolo 14 in commento consentono, quindi, al
soggetto che ha presentato la dichiarazione integrativa prevista dall’articolo 8, di
specificare le varie operazioni fiscalmente irregolari, con conseguente rilevanza
fiscale delle poste attive e passive correlate ai nuovi elementi di reddito - anche
di quelli che rivestono, come si è detto, natura di costi od oneri - non solo relativamente al periodo di imposta a cui le variazioni apportate si riferiscono,
ma anche a quelli successivi, alle condizioni prima specificate.
Pertanto, al momento di redigere le singole dichiarazioni integrative, il
contribuente deve tener conto di tutte quelle variazioni che, non esaurendo i loro
effetti fiscali nell’ambito del periodo d’imposta cui si riferiscono, vanno ad
incidere sul reddito del periodo d’imposta successivo.
In sostanza, la singola dichiarazione integrativa deve recepire le
eventuali variazioni provenienti dalle integrazioni apportate al periodo d’imposta
precedente e, a sua volta, deve proiettare i propri effetti fiscali - che possono
derivare da variazioni che si riferiscono sia allo specifico periodo d’imposta sia a
quelli precedenti - sul periodo d’imposta immediatamente successivo e quindi sulla relativa dichiarazione integrativa.
Se l’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata
dichiarazione integrativa è l’ultimo definibile in via agevolata (periodo d’imposta
2001 se coincidente con l’anno solare), ovvero se il contribuente indica nel prospetto che in relazione ad esso non esistono imponibili da integrare, le poste
attive o passive sono fiscalmente riconosciute, anche per i periodi d’imposta successivi.
Qualora, nel periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2002 o in corso a
tale data, il contribuente abbia proceduto anche alle rettifiche contabili sulla base
dei valori e delle quantità evidenziate nel prospetto, tali effetti sono assicurati
dalla corrispondenza tra i valori civilistici e quelli fiscali. Diversamente, in
assenza di regolarizzazione delle scritture contabili, gli effetti fiscali dell’integrazione sono evidenziati
extra-contabilmente, attraverso le relative variazioni in aumento e in diminuzione dell’imponibile da indicare nelle
dichiarazioni dei redditi.
Per questi costi, rinviati da esercizi oggetto di integrazione, ma che non
hanno riflessi sul bilancio del 2002, il contribuente dovrà in ogni caso operare le
variazioni in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.
9.2 Regolarizzazione contabile per i soggetti che hanno presentato le
dichiarazioni integrative
Come detto, il comma 2 dell’articolo 14 prevede la possibilità di
regolarizzare senza ulteriori oneri le scritture contabili, sulla base delle quantità e
dei valori evidenziati nel prospetto di cui sopra e correlati agli imponibili, maggiori imponibili o minori perdite oggetto di integrazione. Dopo le modifiche
introdotte in sede di conversione del decreto - legge 282/2002, la norma è ora rivolta a tutti i contribuenti indipendentemente dal regime contabile adottato.
La regolarizzazione delle scritture contabili riguarda i casi in cui, in un
determinato periodo d’imposta oggetto di dichiarazione integrativa, il contribuente abbia omesso di registrare in contabilità, o abbia registrato
irregolarmente, un’operazione i cui effetti si riflettono ancora sulle scritture
contabili del periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2002 o in corso a tale data.
In tal caso il contribuente può procedere “ad ogni effetto” alle rettifiche
delle scritture contabili, nel senso che la regolarizzazione produce l’effetto di
sanare tutte le irregolarità, connesse alla tenuta delle scritture contabili, dalle
quali possono derivare responsabilità di natura penale o patrimoniale in capo all’imprenditore o agli amministratori.
La regolarizzazione operata con riferimento alle scritture contabili ed al
bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002, o in corso a tale data, produce, senza soluzione di continuità anche la regolarizzazione di tutte le
scritture e di tutti i bilanci precedenti, a partire da quello nel quale si è verificata
l’omessa o irregolare registrazione di un’operazione.
La regolarizzazione delle scritture contabili è, dunque, un’ulteriore
facoltà per il contribuente, finalizzata ad assicurare principalmente effetti civilistici e, in ogni caso, presuppone la specificazione nel prospetto delle
quantità e dei valori, correlati ai maggiori imponibili dichiarati, che danno origine alle variazioni nelle scritture contabili.
Il riconoscimento fiscale degli elementi attivi e passivi emersi in sede di
dichiarazione integrativa, come chiarito sopra, è invece collegato esclusivamente
alla loro specificazione nell’apposito prospetto di cui al comma 1 e non alle rettifiche contabili.
Per quanto riguarda i contribuenti tenuti alla redazione dell’inventario,
rendiconto o bilancio a norma del codice civile, cioè quelli in regime di contabilità ordinaria, essi apportano le variazioni nei predetti documenti con
riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002, o in corso a tale data.
Tali operazioni potranno essere correttamente eseguite anche in relazione
all'esercizio chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002, se il relativo bilancio è
approvato dopo l’entrata in vigore della finanziaria 2003.
Si precisa che le rettifiche contabili devono essere effettuate con
riferimento alla situazione patrimoniale iniziale relativa all’esercizio che forma
oggetto delle regolarizzazioni, quindi per i soggetti con esercizio coincidente con
l’anno solare le rettifiche devono essere apportate alla situazione patrimoniale al
1° gennaio 2002.
Per effetto delle modifiche apportate al comma 2 dell’articolo 14 dal
decreto - legge 282, come sopra accennato, la possibilità di procedere alle regolarizzazioni contabili è estesa anche ai contribuenti ammessi a tenere
esclusivamente gli altri libri e registri previsti dalla normativa vigente, cioè alle
imprese minori in regime di contabilità semplificata, ai sensi dell’articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 73, e c.d. super-semplificata,
ai sensi dell’articolo 3, commi 165 e 166 della legge 662 del 1996.
Tali contribuenti, in sostanza, apportano le variazioni nei libri e registri
tenuti ai fini dell’IVA, annotandole nelle scritture relative al periodo d’imposta
chiuso al 31 dicembre 2002.
Per questi contribuenti, attesa l’irrilevanza ai fini civilistici delle scritture
contabili tenute, la regolarizzazione svolge principalmente una funzione di raccordo tra gli elementi attivi e passivi specificati nel prospetto e le scritture
medesime, ovviamente nella misura in cui tali elementi abbiano ancora riflessi sul periodo d’imposta 2002.
Per assicurare la continuità delle medesime scritture, le variazioni
apportate devono essere riferite alla consistenza al 1° gennaio 2002 degli elementi iscritti o variati.
A titolo esemplificativo, potranno essere annotate nei registri tenuti ai
fini IVA le variazioni delle consistenze del magazzino, di ratei e risconti, dei beni
materiali e immateriali e dei relativi fondi di ammortamento.
Il contribuente potrà effettuare le regolarizzazioni iscrivendo,
eliminando, o modificando attività e passività, in conseguenza delle integrazioni
degli imponibili effettuate. Dette variazioni non fanno emergere componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito del periodo d’imposta
nel quale le regolarizzazioni contabili sono effettuate.
Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio l’iscrizione, eliminazione
o modifica di attività e passività, secondo i principi contabili nazionali, comportano contabilmente l’emersione di componenti straordinari di conto
economico. Tali componenti, in quanto originano da operazioni già sanate dal punto di vista fiscale con le dichiarazioni integrative, non dovranno influenzare il
reddito imponibile del periodo d’imposta. Di conseguenza, a fronte di essi sarà
necessario operare in sede di dichiarazione dei redditi variazioni in aumento o in
diminuzione dell’imponibile.
L’utile che eventualmente si genera è liberamente distribuibile ed è
accompagnato dal credito d’imposta nei limiti delle imposte memorizzate nei canestri. A tal proposito, si ricorda che le imposte liquidate ai sensi dell’articolo
8 sono memorizzate nel “canestro A”.
Si fa presente che, anche se l’iscrizione di nuovi elementi attivi o la
diminuzione di elementi passivi è effettuata direttamente tramite l’iscrizione di
una riserva di patrimonio netto, come previsto dai principi contabili internazionali, il trattamento fiscale è uguale a quanto sopra descritto.
Al riguardo si precisa che tale riserva non è rilevante ai fini della
DIT. Infatti, a seguito delle modifiche normative recate all’agevolazione DIT dall’articolo 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, la base di riferimento per il
calcolo dell’agevolazione è costituita esclusivamente dagli incrementi patrimoniali, conferimenti in denaro ed accantonamenti di utili a riserva,
effettuati entro il 30 giugno 2001.
La regolarizzazione contabile disciplinata dall’articolo 14 si effettua nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 2002. Quindi, solo in sede di approvazione di tale
bilancio si possono considerare formate le riserve emerse, direttamente o indirettamente, a seguito delle regolarizzazioni contabili. Di conseguenza si tratta
di incrementi patrimoniali realizzati dopo il 30 giugno 2001 che non possono rilevare ai fini
DIT.
9.3 Ulteriori regolarizzazioni contabili: eliminazione di attività e
passività fittizie
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 14, i contribuenti individuati al
comma 1, possono anche procedere ad eliminare le attività e passività fittizie,
inesistenti o indicate nelle scritture contabili per valori superiori a quelli effettivi,
anche nel caso in cui tale eliminazione non sia collegata all’integrazione del
reddito imponibile di un determinato periodo d’imposta oggetto di definizione.
Tali eliminazioni possono essere eseguite, senza ulteriori oneri,
intervenendo nell’inventario, bilancio o rendiconto chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, ovvero per i soggetti in regime semplificato nelle scritture
contabili del periodo d’imposta 2002.
La norma disciplina ipotesi di regolarizzazioni contabili ulteriori rispetto
a quelle eseguibili ai sensi del precedente comma 2, nel senso che esse possono essere effettuate indipendentemente dagli elementi attivi e passivi specificati nel
prospetto di cui al comma 1 in sede di integrazione dell’imponibile.
Dette regolarizzazioni possono essere operate, infatti, da tutti i soggetti
che abbiano presentato dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 8 anche per
un solo periodo d’imposta.
La norma consente di eliminare le attività e le passività fittizie,
inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Si può trattare di
elementi dell’attivo, quali beni materiali e immateriali, costi pluriennali capitalizzati, giacenze di magazzino, crediti, ratei e risconti attivi, ed elementi del
passivo, quali debiti, ratei e risconti passivi, fondi di accantonamento ed ammortamento.
L’eliminazione delle predette poste non fa emergere componenti positivi
o negativi ai fini della determinazione del reddito d’impresa del periodo d’imposta nel quale è eseguita la regolarizzazione (ovvero il periodo d’imposta
2002). Inoltre, nel caso in cui venga operata una riduzione di un fondo di ammortamento e/o di accantonamento, che abbia ripercussione sugli esercizi
futuri, la norma stabilisce l’indeducibilità delle quote di ammortamento o di
accantonamento imputate negli esercizi stessi fino a concorrenza della riduzione
operata.
Le predette eliminazioni, tuttavia, potrebbero legittimare la rettifica
dell’imponibile dei periodi in cui tali poste furono iscritte in contabilità, nella
misura in cui le operazioni da cui esse originano abbiano comportato effetti fiscali, tanto ai fini delle imposte dirette che indirette e dei contributi.
In sostanza, l’eliminazione può legittimare una rettifica da parte degli
uffici nei seguenti casi:
• se la posta eliminata si è formata, in tutto o in parte, in un periodo d’imposta non definito, salvo che non si tratti di poste formatesi in
periodi d’imposta ormai non più accertabili;
• se la posta eliminata si è formata in un periodo d’imposta definito, nel caso in cui, in relazione agli importi eliminati, l’imponibile esposto nelle
dichiarazioni integrative si riveli incongruo;
• se la posta eliminata abbia comportato effetti ai fini delle imposte dirette,
indirette e dei contributi, mentre l’integrazione operata per quel periodo d’imposta ha riguardato solo una di dette imposte o solo i contributi.
Valgano al riguardo i seguenti esempi:
• eliminazione di rimanenze di magazzino, che risultano iscritte in eccesso per quantità o per valore o per entrambi. Se tali rimanenze in eccesso si
sono formate in periodi d’imposta definibili, questi ultimi devono essere inclusi nella dichiarazione integrativa. L’integrazione, poi, deve aver
interessato tutti i tributi e contributi dovuti. Un’integrazione ai soli fini delle imposte dirette, ad esempio, non impedirebbe l’eventuale rettifica
ai fini IVA, salvo che per questo tributo il contribuente abbia contemporaneamente effettuato la definizione automatica per gli anni
pregressi ai sensi dell’articolo 9;
• eliminazione di un fondo costituito fittiziamente con accantonamenti dedotti ai fini delle imposte dirette. Se il contribuente non provvede ad
integrare il reddito nei vari periodi d’imposta in cui il fondo è stato costituito, l’ufficio può procedere a rettifica. In questo caso, l’operazione
non ha riflessi sulle imposte indirette.
La correlazione, nel senso sopra chiarito, tra imponibili integrati ed
attività e passività eliminate, assume inoltre rilevanza al fine di garantire, anche a
seguito di tali regolarizzazioni contabili, l’esclusione della punibilità per i reati
tributari ed extratributari prevista dal comma 6 dell’articolo 8.
Si ipotizzi il caso dell’iscrizione in contabilità nel 1999 di un cespite
sovrafatturato rispetto al costo effettivo. Il contribuente regolarizza le imposte,
dirette e indirette, ed i contributi omessi in relazione a tutti i periodi d’imposta
definibili, avuto riguardo alle quote di ammortamento dedotte in eccesso e alla detrazione dall’imposta sul valore aggiunto non spettante. Se al 2002 il cespite ha
ancora un valore residuo da ammortizzare, la riduzione del valore del cespite e del relativo fondo di ammortamento potrà essere di importo superiore agli
imponibili integrati ai fini delle imposte dirette.
Ciò che rileva ai fini dell’esclusione della punibilità, quindi, è la
circostanza che il contribuente abbia presentato dichiarazioni integrative tali da
sanare, dal punto di vista fiscale, le operazioni originariamente irregolari da cui si
sono originati gli elementi attivi e passivi eliminati, in tal modo precludendo l’azione accertatrice degli uffici.
Diversamente, si determinerebbe un’evidente disparità rispetto alla
medesima regolarizzazione contabile posta in essere nell’ipotesi di definizione
automatica ai sensi dell’articolo 9. Si osserva al riguardo che l’eliminazione di
attività e passività fittizie è consentita anche ai contribuenti che si avvalgono
delle disposizioni dell’articolo 9, ma in questo caso l’esclusione della punibilità
per i reati tributari ed extratributari opera senza collegamento alcuno con gli importi pagati. Di conseguenza appare corretto che a fronte della medesima
regolarizzazione contabile sia consentito, anche per i soggetti che si avvalgono
delle disposizioni dell’articolo 8 ed alle condizioni sopra specificate, di ottenere i
medesimi effetti in ordine all’esclusione della punibilità.
Ai fini della regolarizzazione contabile in esame, infine, si ritiene
opportuno che i differenti valori civilistici derivanti dall’eliminazione di attività e
passività rispetto a quelli fiscali siano distintamente evidenziati redigendo un
apposito prospetto per ciascun periodo d’imposta in cui permangono tali differenze. Sulla base dei dati del prospetto si procederà conseguentemente
all’eliminazione di dette attività e passività dall’inventario, rendiconto o bilancio.
Anche questo prospetto deve essere conservato fino al 31 dicembre 2007 ed
eventualmente esibito o trasmesso all’amministrazione finanziaria su richiesta
dell’ufficio competente.
9.4 Regolarizzazione contabile delle attività detenute all’estero
nell’ambito dell’integrazione degli imponibili.
Il comma 4 dell’articolo 14 consente ai soggetti che hanno presentato le
dichiarazioni integrative di cui all’articolo 8 con riferimento a redditi ed imponibili conseguiti all’estero, di effettuare la regolarizzazione contabile delle
corrispondenti attività detenute all’estero.
In sede di conversione del decreto - legge 282 il testo della norma è stato
modificato nel senso che il richiamo prima operato all’articolo 8, comma 4 è ora
correttamente riferito al comma 5 del medesimo articolo. Si tratta di una modifica di mero carattere formale.
Si ricorda che ai sensi del comma 5 dell’articolo 8 per sanare i redditi e
gli imponibili conseguiti all’estero, il contribuente è tenuto al pagamento di
un’imposta sostitutiva delle imposte ordinarie nella misura del 6 per cento.
L’emersione in contabilità delle attività detenute all’estero si correla a
corrispondenti componenti positivi di reddito - sopravvenienze attive secondo i principi contabili nazionali – che costituiscono oggetto dell’integrazione di cui
all’articolo 8, comma 5. Al riguardo si veda anche quanto indicato nel paragrafo
di commento all’articolo 8, comma 5.
In ogni caso, il contribuente dovrà evidenziare nell’apposito prospetto di
cui al comma 1 gli elementi emersi.
La norma specifica, inoltre, che a differenza delle attività detenute in
Italia il valore delle attività oggetto di regolarizzazione si considera fiscalmente
riconosciuto a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello chiuso o
in corso al 31 dicembre 2002 e quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal periodo d’imposta che inizia il 1° gennaio
2005.
Dopo le modifiche introdotte dal D.l. 282/2002 si deve ritenere che la
norma in esame operi per tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime contabile adottato.
Anche i contribuenti in contabilità semplificata, come specificato nel
paragrafo sopra richiamato, possono pertanto iscrivere le attività detenute all’estero al 31 dicembre 2001 nei registri obbligatori tenuti nell’ambito della
contabilità semplificata. Di conseguenza, la risposta al quesito 9.3, contenuta
nella circolare n. 7/E del 2003 deve ritenersi superata.
9.5 Regolarizzazioni contabili dei soggetti che hanno aderito al
condono tombale
Il comma 5 dell’articolo 14 consente ai soggetti – sempre titolari di
reddito d’impresa - che hanno aderito al condono tombale ai sensi dell’articolo 9
di procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili.
La regolarizzazione può riguardare l’eliminazione di attività e passività
fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi, oppure può
riguardare l’iscrizione di attività in precedenza omesse. Dopo le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto - legge 282/2002, la norma è rivolta
a tutti i contribuenti indipendentemente dal regime contabile adottato.
In particolare, le imprese in contabilità ordinaria effettuano le
regolarizzazioni nel bilancio, inventario o rendiconto chiuso al 31 dicembre 2002
o in quello in corso a tale data. Le imprese minori, in regime di contabilità semplificata e
super-semplificata, procedono alle regolarizzazioni negli altri libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni.
Si precisa che l’iscrizione di attività deve riferirsi ad “attività in
precedenza omesse” e comporta l’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 6
per cento sui “nuovi o maggiori valori dei beni iscritti”. Il riferimento ai maggiori
valori, contenuto nella norma, deve essere inteso nel senso che l’iscrizione di
attività in precedenza omesse può riguardare anche l’ipotesi di iscrizione di
maggiori quantità di una categoria di beni già iscritta in bilancio, il cui valore
complessivo, per effetto dell’iscrizione delle quantità omesse, risulta ora maggiore. La norma, dunque, non consente in alcun caso la rivalutazione di beni
già iscritti.
Come già accennato, si ricorda che le attività in precedenza omesse, nel
momento in cui sono iscritte nel bilancio o rendiconto dell’imprenditore, determinano l’insorgere, secondo i principi contabili nazionali, di un componente
straordinario di conto economico di pari importo, che per effetto dell’assoggettamento ad imposta sostitutiva non rileverà nei modi ordinari ai fini
della determinazione del reddito di impresa. Di conseguenza, a fronte di esso sarà
necessario operare in sede di dichiarazione dei redditi una variazione in aumento
dell’imponibile.
Se l’iscrizione di nuovi elementi attivi è effettuata direttamente tramite
l’iscrizione di una riserva di patrimonio netto, come previsto dai principi contabili internazionali, il trattamento fiscale di tale riserva è uguale a quanto
descritto nel paragrafo 9.2.
La riserva, pertanto, è liberamente distribuibile e non rileva ai fini
DIT.
Si precisa, inoltre, che l’imposta del 6 per cento, in quanto sostitutiva
anche dell’IRAP e in mancanza di specifica previsione normativa, non affluisce
ai canestri.
L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 aprile 2003. Posto
che la regolarizzazione delle scritture contabili può considerarsi un’appendice
delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo 9, i relativi adempimenti del
contribuente non possono essere trattati e disciplinati diversamente. Si ritiene,
pertanto, che l’imposta sostitutiva in esame possa concorrere con le somme dovute ai sensi del citato articolo 9 ai fini dell’eventuale rateazione degli importi
complessivamente dovuti. Di conseguenza, nel caso in cui gli importi da versare ai sensi della norma in esame, unitamente a quelli dovuti ai sensi dell’articolo 9,
eccedano complessivamente i 3.000 euro per le persone fisiche o i 6.000 euro per
gli altri soggetti, l’eccedenza può essere rateizzata con le modalità indicate nel
comma 12 dell’articolo 9.
L’imposta sostitutiva, di cui all’articolo 14, comma 5 è dovuta anche in
relazione alla regolarizzazione delle attività detenute all’estero al 31 dicembre
2001; ciò tuttavia nel solo caso in cui le attività detenute all’estero siano state
costituite con redditi non “conseguiti” all’estero e, quindi, diversi da quelli
trattabili con la dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 8, comma 5.
Nel caso, invece, di iscrizione in bilancio di valori riferiti ad attività
detenute all’estero al 31 dicembre 2001, che siano state generate da redditi “conseguiti” all’estero, i contribuenti dovranno presentare la dichiarazione
prevista dall’articolo 8, comma 3, o - in alternativa - quella prevista dal comma 4
del medesimo articolo, posto che, ai sensi del citato articolo 9, comma 1, non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi conseguiti all’estero.
L’imposta sostitutiva sul valore delle attività iscritte non è pertanto dovuta nel
caso in cui il contribuente abbia già assolto, sulle sopravvenienze attive corrispondenti al valore delle attività detenute all’estero oggetto di
regolarizzazione, l’imposta sostitutiva del 6 per cento ai sensi dell’articolo 8,
comma 5.
L’imposta da versare è sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e
dell’IVA ed è indeducibile ai fini delle predette imposte sui redditi e dell’IRAP.
Sulla base del disposto della norma, i valori iscritti sono riconosciuti ai
fini di queste ultime imposte a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, a condizione che i soggetti si siano
avvalsi delle disposizioni di cui all’articolo 9 relativamente al settore delle
imposte dirette e assimilate, mentre non opera nel caso di soggetti che se ne sono
avvalsi ai soli fini dell’IVA.
Resta inteso che la regolarizzazione delle scritture contabili, qualora non
si accompagni anche alla definizione automatica per il settore dell’IVA, consente
all’Amministrazione finanziaria di utilizzare i relativi elementi in sede di accertamento delle annualità non condonate ai fini dell’IVA.
Il riconoscimento fiscale dei valori iscritti opera, ordinariamente, a
decorrere dal periodo d’imposta che inizia il 1° gennaio 2005.
Si ritiene, comunque, che il differimento degli effetti fiscali
dell’iscrizione delle nuove attività non operi con riferimento ai beni costituenti
oggetto dell’attività dell’impresa valutabili e, di fatto valutati, per massa e non a
costi specifici (magazzino), per i quali il riconoscimento del valore fiscale non
può che operare fin dal periodo d’imposta chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.
Diversamente, infatti, nel caso di iscrizione di tali rimanenze di merci,
valutati per massa e che si rinnovano normalmente nell’arco di uno o due esercizi, quindi prima del riconoscimento fiscale del valore delle attività iscritte,
la norma non potrebbe trovare applicazione. La valorizzazione per masse, infatti,
rende impossibile seguire le vicende delle attività iscritte, le quali – come si è
detto – sono normalmente cedute prima del verificarsi degli effetti fiscali della
norma.
Il differimento degli effetti fiscali opera, invece, sia con riferimento alle
attività immobilizzate sia con riferimento a quelle costituenti magazzino, ma valutate al costo specifico. In tutti questi casi la norma risulta, infatti,
concretamente applicabile.
Si ritiene, inoltre, che la ratio del differimento degli effetti fiscali sia
volta a scoraggiare l’iscrizione solo temporanea di beni plusvalenti al solo scopo
di cederli immediatamente realizzando un notevole risparmio d’imposta. Intento
che non può essere esteso, in genere, ai beni costituenti il magazzino che, nella
logica dell’attività d’impresa, sono naturalmente destinati a rinnovarsi nell’arco
di poco tempo.
L’iscrizione delle attività deve avvenire nel rispetto dei principi civilistici
di redazione del bilancio. Di conseguenza, per quanto concerne i valori ai quali
devono essere iscritte le nuove attività, si applicano le regole previste dall’articolo 2426 del codice civile; più precisamente, per quanto riguarda gli
immobili, gli impianti, i macchinari e i mobili, detti beni devono essere iscritti al
prezzo di costo quale risulta da idonea documentazione. L’iscrizione deve avvenire tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione del cespite.
Si precisa peraltro che, ai fini tributari, i valori stessi saranno assunti nei
limiti in cui risultano compatibili con le regole del capo sesto del TUIR e ciò
anche ai fini del loro successivo riconoscimento fiscale.
Il comma 6 dell’articolo 14, interamente sostituito in sede di conversione
del decreto - legge n. 282 del 2002, prevede che, nel caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo e destinazione a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa dei beni cui tali attività si riferiscono, prima della decorrenza del
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti, al contribuente è riconosciuto
un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata su quel maggior valore.
È appena il caso di precisare che, a norma dell’articolo 55 del TUIR, tale
credito d’imposta genera un componente positivo irrilevante ai fini fiscali, in
quanto conseguito a fronte di un onere, l’imposta sostitutiva, che è indeducibile
per disposizione di legge.
Il contribuente, quindi, ricorrendo tali ipotesi dovrà far concorrere al
reddito d’impresa l’intero importo del corrispettivo della cessione del bene (o il
suo valore normale nei casi diversi dalla cessione) senza tenere conto del valore
di iscrizione del bene, in quanto non ancora riconosciuto fiscalmente.
Si precisa, infine, che a seguito della sostituzione del comma 6
dell’articolo 14, la possibilità di adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui
all’articolo 59 del TUIR, già prevista dal precedente testo del comma 6 per i
soggetti che aderiscono al concordato disciplinato dall’articolo 7, non è più
attuabile.
10 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI, DEGLI INVITI AL
CONTRADDITTORIO, DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
L’articolo 15 contiene disposizioni sulla definizione degli accertamenti,
degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione notificati al
contribuente.
10.1 Ambito di operatività
10.1.1 Presupposti soggettivi
Dal punto di vista soggettivo, la definizione di cui all’articolo 15 in
esame, in generale, interessa tutti i contribuenti ai quali sia stato notificato uno
dei suddetti atti.
Non può avvalersi della definizione di cui all’articolo 15 chi, alla data di
perfezionamento della definizione, ha avuto formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000.
S’intende che la causa ostativa in oggetto si riferisce ad una fase del
procedimento penale successiva rispetto a quella dell’iscrizione del soggetto nel
registro degli indagati, di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, ciò
in quanto l’esercizio dell’azione penale (articolo 405 c.p.p.) consiste nella
richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero in sede di apertura
dell’udienza preliminare (articolo 416 c.p.p.), ovvero nella richiesta di giudizio
immediato, di giudizio direttissimo, di decreto penale o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
Il momento in cui l’azione penale si considera esercitata coincide con il
deposito della predetta richiesta da parte del pubblico ministero nella cancelleria
del giudice; in tale momento, infatti, l’indagato assume la qualità di imputato.
L’accesso alla definizione è consentito, pertanto, anche a coloro che,
trovandosi nel registro degli indagati per uno dei reati di cui al decreto legislativo
n. 74 del 2000, non hanno ancora ricevuto la formale imputazione per uno di essi.
171
Infatti, al momento della formulazione dell’imputazione - che, come si è
detto, costituisce l’esercizio dell’azione penale - è possibile delineare gli elementi
probatori, in possesso della pubblica accusa, attraverso i quali si è in grado di
stabilire concretamente l’offensività del fatto, tale da giustificare l’esercizio
dell’azione penale nei confronti del contribuente, non più indagato bensì imputato.
La causa ostativa in esame deve essere presente al momento in cui la
definizione si perfeziona, con il pagamento dell’intera somma dovuta ovvero della prima rata qualora il soggetto sia ammesso alla rateazione.
Per ragioni di sostanziale uniformità di applicazione delle norme, si
ritiene altresì che possono avvalersi della definizione anche coloro nei cui confronti, pure in un momento successivo alla richiesta di rinvio a giudizio, sia
stata emessa sentenza di assoluzione ex articolo 530 c.p.p. o sentenza di non doversi procedere ex articolo 529 c.p.p.
Le stesse considerazioni valgono nel caso in cui, all’esito dell’udienza
preliminare, il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere ex articolo 425
c.p.p. In tali ipotesi, infatti, il soggetto non ha più la qualità di imputato.
10.1.2 Presupposti oggettivi
Dal punto di vista oggettivo la definizione, ai sensi del comma 1
dell’articolo 15, interessa gli atti di seguito elencati:
1. avvisi di accertamento notificati entro la data di entrata in vigore della
finanziaria 2003 (1° gennaio 2003) che, alla medesima data, non si sono resi definitivi né risultano interessati da ricorso giurisdizionale; per
avvisi di accertamento devono intendersi, naturalmente, anche quelli riguardanti gli accertamenti parziali di cui all’articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelli di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, recapitati al contribuente entro la data di entrata in vigore della finanziaria 2003 (1° gennaio 2003) per i quali, alla
medesima data, non si sia ancora perfezionata la definizione. Ciò comporta che, dopo il perfezionamento della definizione
dell’accertamento con adesione (che si verifica con il versamento delle somme dovute ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 218 del
1997), non è più possibile avvalersi della definizione di cui all’articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002;
3. processi verbali di constatazione, notificati entro la data di entrata in
vigore della finanziaria 2003 (1° gennaio 2003), relativamente ai quali, alla medesima data, non sia ancora stato notificato avviso di
accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio; per processo verbale di constatazione deve intendersi il documento redatto dai
verificatori a seguito dell’ultimazione delle operazioni di ispezione e verifica e notificato al contribuente, mediante il quale è effettuata la
constatazione delle violazioni delle norme tributarie ascrivibili al contribuente. Tale documento va tenuto distinto dai verbali giornalieri
nei quali vengono descritte le sole operazioni quotidianamente compiute dai verificatori; questi verbali giornalieri non rientrano nell’ambito
applicativo della definizione in esame.
Sono oggetto di definizione gli atti sopra elencati riferiti a tutte le
tipologie di imposte per le quali la finanziaria 2003 prevede la possibilità di
definizione, vale a dire:
• le imposte sui redditi e le relative addizionali;
• le imposte sostitutive;
• l’imposta regionale sulle attività produttive;
• l’imposta sul patrimonio netto delle imprese;
• l’imposta sul valore aggiunto;
• le altre imposte indirette (diverse dall’IVA).
Con esclusivo riferimento agli avvisi di accertamento e agli inviti al
contraddittorio è possibile definire anche i contributi previdenziali e i contributi
al servizio sanitario nazionale.
Considerato che la definizione è riservata agli avvisi di accertamento, la
norma in esame non è applicabile agli avvisi di liquidazione di cui all’articolo 36
– bis, agli atti di controllo formale di cui all’ articolo 36 – ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed agli atti di liquidazione
di cui all’articolo 54 – bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
10.2 Condizioni per accedere alla definizione
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 15, comma 1, e 16, comma
3, lett. a), qualora alla data di entrata in vigore della finanziaria 2003 (1° gennaio
2003) sia stato proposto ricorso contro l’avviso di accertamento, è possibile
utilizzare esclusivamente la procedura di definizione prevista dall’art 16 per la
chiusura delle liti fiscali pendenti.
10.3 Modalità di calcolo delle imposte dovute
Le modalità per la definizione di cui all’articolo 15 variano in relazione
all’ammontare del maggior debito tributario accertato dall’ufficio o indicato
nell’invito al contraddittorio e nel processo verbale, distinguendo altresì secondo
la tipologia dell’atto oggetto di definizione.
10.3.1 Avvisi di accertamento e inviti al contraddittorio
Per quanto concerne gli inviti al contraddittorio e gli avvisi di
accertamento, il comma 2 dispone che la definizione si perfeziona con il pagamento entro il 16 aprile 2003 delle somme determinate secondo un
procedimento a scaglioni, applicati alle maggiori imposte, ritenute e contributi
complessivamente accertati o indicati negli inviti a comparire, in base a quanto
riassuntivamente previsto nella seguente tabella:
Maggiori imposte ritenute e contributi
complessivamente accertati o indicati
negli inviti al contraddittorio |
Aliquota
(per
scaglioni) |
Importi dovuti
sull’ammontare
massimo dello
scaglione |
Importi dovuti sui
redditi intermedi
compresi negli
scaglioni |
| Fino a 15.000 euro |
30% |
4.500 |
30% sull’intero importo |
| Da 15.000 a 50.000 euro |
32% |
15.700 |
4.500 + 32% sulla parte
eccedente 15.000 |
| Oltre 50.000 euro |
35% |
|
15.700 + 35% sulla
parte eccedente 50.000 |
Presupposto logico della definizione ed elemento caratterizzante degli
atti in esame, rilevante anche ai fini della possibilità di accedere alle sanatorie di
cui agli articoli 7, 8 e 9, è la esposizione nei medesimi di elementi utili ai fini
dell’applicazione delle aliquote riportate nel prospetto di cui sopra. In assenza di
tali elementi, così come viene meno la possibilità di definire i relativi atti, non
sussistono le cause di esclusione previste agli articoli 7, 8 e 9. Ai fini della
definizione si ritiene sufficiente, in particolare, l’esposizione degli elementi
necessari per la determinazione della maggiore imposta.
Sono definibili gli inviti al contraddittorio, di cui agli articoli 5 e 11 del
decreto legislativo n. 218 del 1997, per i quali alla data di entrata in vigore della
finanziaria 2003 (1° gennaio 2003) non è ancora intervenuta la definizione.
Pertanto sono esclusi gli inviti al contraddittorio, derivanti da istanza del
contribuente e quegli inviti perfezionatisi, alla data sopra indicata, ai sensi dell’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 218.
Ne deriva che gli inviti al contraddittorio inviati dall’ufficio in
applicazione dell’articolo 6, comma 4, e dell’articolo 12, comma 3 del decreto
legislativo citato, a seguito di istanza del contribuente, rispettivamente ai sensi
del comma 2 dell’articolo 6 e del comma 1 dell’articolo 12, non rientrano nella
previsione dell’articolo in esame.
In tali casi, infatti, l’articolo 15 trova applicazione con riferimento
all’avviso di accertamento che ha indotto il contribuente ad attivare il procedimento di adesione.
Si fa presente, invece, che tra gli inviti definibili ai sensi dell’articolo 15
devono essere ricompresi anche gli inviti predisposti sulla base di un processo verbale di constatazione con riferimento al quale il contribuente, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 218 del 1997, abbia chiesto all’ufficio la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale
definizione.
La circolare 235/E del 1997, al riguardo, afferma che “la presentazione
dell’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 6 costituisce un impulso all’attività di
accertamento degli uffici finanziari”, i quali, “prima di attivare il procedimento di
definizione con l’invio al contribuente dell’invito di cui all’articolo 5” dovranno
esaminare non solo gli elementi contenuti nel processo verbale, ma anche altri eventuali elementi disponibili.
Si evidenzia inoltre che il comma 7 dell’articolo 12 della legge n. 212 del
2000 (statuto del contribuente) prevede che dopo il rilascio della copia del processo verbale a seguito di accessi, ispezioni e verifiche, il contribuente può
comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici
impositori.
Nella prassi sono riscontrabili casi in cui il contribuente utilizzi in un
unico atto le facoltà previste dal citato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 218 e dall’articolo 12, comma 7, della legge 212 a seguito delle quali
l’ufficio formuli la proposta di accertamento e inviti il contribuente ai sensi
dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 218.
Nei casi di specie si ritiene che la previsione dell’articolo 15, comma 1,
che esclude la definibilità dei processi verbali per i quali il contribuente alla data
di entrata in vigore della finanziaria 2003 ha ricevuto l’invito al contraddittorio,
comporti la definibilità sulla base del contenuto dell’invito.
L’articolo 15 in commento non pone ulteriori condizioni per la
definibilità dell’invito al contraddittorio. In particolare, non essendo prevista dal
decreto legislativo n. 218 del 1997 alcuna specifica modalità di invio dell’invito,
è sufficiente che il contribuente alla data del 1 gennaio 2003 ne abbia avuto conoscenza.
Anche per quanto riguarda le caratteristiche degli inviti di cui ai citati
articoli 5 e 11, il decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997 non prevede uno
specifico contenuto.
La circolare 235/E del 1997 dispone tuttavia che, per garantire la
necessaria trasparenza dell’azione amministrativa, nell’invito devono essere
esplicitati gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.
Il comma 2 dell’articolo 15 a sua volta fa riferimento alle maggiori
imposte e contributi “indicati” nell’invito al contraddittorio.
Sono pertanto definibili, ai sensi del citato articolo 15, gli inviti che
abbiano il contenuto previsto dalle norme stesse restando esclusi dal procedimento in argomento gli atti carenti di tali elementi.
Al riguardo si evidenzia che le procedure informatiche realizzate
nell’ambito del Sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, a supporto della
complessiva procedura di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, permettono la stampa dell’invito e del prospetto di dettaglio dei maggiori
imponibili, delle imposte e dei contributi (contraddittorio ai fini IIDD, contraddittorio ai fini IVA, contraddittorio ai fini Registro e procedimenti
particolari di contraddittorio sulla base degli studi di settore e dei parametri).
Si ritiene, comunque, che, nel caso in cui l’invito al contraddittorio
contenga dati ed elementi (maggiore imponibile e/o maggiore aliquota, rispetto al
dichiarato) sufficienti per la quantificazione della maggiore imposta e dei maggiori contributi, l’invito stesso sia definibile con le modalità previste
dall’articolo 15 in argomento.
In conclusione si evidenzia che l’articolo 15 in argomento considera
l’invito al contraddittorio quale atto unilaterale, proveniente dall’ufficio,
preliminare e diverso da eventuali atti successivi posti in essere nel procedimento
di adesione, disciplinato dal decreto legislativo n. 218 del 1997.
Pertanto, l’atto oggetto di definizione ai sensi dell’articolo 15 è l’atto
unilaterale inviato al contribuente con qualsiasi modalità, purché risultante agli
atti, con il quale l’ufficio invita al contraddittorio muovendo da una predeterminata pretesa tributaria.
In tal senso sono del resto le istruzioni di prassi amministrativa contenute
nella circolare n. 235/E del 1997.
Nelle ipotesi, del tutto residuali, in cui il procedimento di definizione
previsto dal decreto legislativo n. 218 sia stato attivato dall’ufficio senza un
“invito” avente le caratteristiche formali e di contenuto sopra indicate, si ritiene
che sia definibile ai sensi dell’articolo 15 in argomento la proposta di accertamento per la prima volta formalizzata in sede di contraddittorio.
E’ di tutta evidenza che ciò è possibile se dagli atti di ufficio risulta la
formalizzazione di tale proposta, ad esempio in un processo verbale di contraddittorio, portata a conoscenza del contribuente entro la data di entrata in
vigore della legge n. 289 del 2002.
Ne consegue che in tali ipotesi assume rilevanza esclusivamente la prima
proposta sulla base delle pretese originarie dell’ufficio, rimanendo escluse eventuali successive formalizzazioni, compresa l’eventuale proposta di adesione
sottoscritta dal contribuente ma non definita per mancanza del pagamento di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 218.
Inoltre, il comma 3 precisa che la definizione degli avvisi di
accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 2 è possibile anche
nell’ipotesi di rettifiche delle perdite dichiarate, qualora da tali atti emergono
maggiori imposte o contributi dovuti. In tale ipotesi, la “base imponibile” per
determinare l’importo dovuto ai fini della definizione è costituita dalle maggiori
imposte e contributi indicati nell’atto accertativo o nell’invito. Per effetto della
definizione, le eventuali perdite riportate nell’esercizio successivo saranno riconosciute solo nella misura risultante dagli avvisi di accertamento e nei limiti
previsti dalla legge.
Di conseguenza, qualora la perdita dichiarata sia stata riportata nell’anno
d’imposta successivo, nell’ipotesi di definizione di tale annualità mediante
l’articolo 9, il contribuente deve determinare gli importi da versare, ai fini della
definizione automatica, rideterminando l’imposta lorda, di cui all’articolo 9,
comma 2, lett. a) ai fini delle imposte sui redditi ed assimilate, tenendo conto
delle perdite non spettanti, così come emergono dagli atti di cui al comma 1 dell’articolo in commento.
Per quanto concerne gli avvisi di accertamento parziale di cui agli
articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per essi valgono le modalità di definizione di cui all’articolo 15,
previste per la generalità degli accertamenti a condizione che si tratti ovviamente
di atti notificati al contribuente entro il 31 dicembre 2002 e per i quali, alla data
del 1° gennaio 2003, siano pendenti i termini per la proposizione del ricorso; con
il perfezionamento della definizione, il contribuente rimuove anche l’ostacolo
che si frappone ai fini dell’attivazione della procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9.
In ogni caso, restano esclusi dall’applicazione delle disposizioni contenute nella
legge n. 289 del 2002 gli avvisi di accertamento anche parziali notificati dopo il
1° gennaio 2003. Detti atti impositivi, infatti, non costituiscono causa ostativa ai
fini delle sanatorie di cui agli articoli 7, 8 e 9.
Gli avvisi di accertamento parziale divenuti definitivi alla data del 1°
gennaio 2003, invece, non possono essere definiti con le modalità dell’articolo
15; ai sensi degli articoli 7, comma 4, prima parte; 8, comma 10, lett. a); 9, comma 14, lett. a), gli stessi rilevano come causa ostativa al perfezionamento
delle sanatorie di cui agli articoli 7, 8 e 9 se il contribuente non versa, entro la
prima data di pagamento degli importi dovuti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9, le
maggiori imposte accertate, con esclusione di sanzioni ed interessi. La prima data
di pagamento di cui sopra è il 16 aprile 2003: entro tale data occorre effettuare il
versamento dell’intera somma dovuta a titolo di definizione, ovvero dell’importo
non rateizzato.
10.3.2 Atti di contestazione e avvisi di irrogazione sanzioni
Il comma 3-bis aggiunge nel novero degli atti oggetto di definizione già
previsti dal comma 3 dell’articolo 15 gli atti di contestazione e gli avvisi di
irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 16 del riferito decreto legislativo n.
472 del 1997 per i quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002,
cioè al 1° gennaio 2003, non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del
ricorso.
In tal caso, la definizione avviene con il pagamento di una somma pari al
10 per cento dell’importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
Qualora contro l’avviso di irrogazione sia stato proposto ricorso alla
Commissione tributaria, tale atto potrà essere definito esclusivamente con la procedura prevista dall’articolo 16 della legge n. 289, concernente la definizione
delle liti pendenti.
Si ricorda che ai sensi del richiamato articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997 gli uffici notificano gli atti di contestazione delle violazioni
amministrative e delle sanzioni accessorie al fine di consentirne la definizione
mediante pagamento di un importo pari a un quarto della sanzione indicata (e comunque non inferiore a un quarto dei minimi
edittali); se il trasgressore non aderisce alla definizione, l’atto di contestazione si converte in avviso di
irrogazione.
L’ambito applicativo della disposizione in esame interessa gli atti di
contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per violazioni formali, non
collegate al tributo. In presenza, invece, dell’avviso di accertamento del tributo,
le sanzioni collegate restano assorbite dalla definizione effettuata ai sensi del
precedente comma 2 mediante pagamento di una somma commisurata all’entità del tributo stesso.
10.3.3 Processi verbali di constatazione
L’articolo 15 prevede diverse modalità di definizione dei processi verbali
di constatazione a seconda del tipo di tributo oggetto dei rilievi verbalizzati. In
particolare:
• se il verbale ha per oggetto le imposte sui redditi, relative addizionali ed
imposte sostitutive, la definizione si perfeziona con il pagamento di una somma pari al 18% dei maggiori componenti positivi e dei minori
componenti negativi risultanti dallo stesso verbale (comma 4, lett. a));
• se il verbale riguarda l’IVA, l’IRAP e le altre imposte indirette, è dovuto
il pagamento di un importo pari alla metà dell’aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal verbale di constatazione. Il che significa, ad
esempio, che se è stata rilevata un’operazione imponibile ai fini IVA ad aliquota ordinaria (20%), il processo verbale può essere definito
mediante il pagamento dell’imposta contestata ridotta alla metà (10%) (comma 4, lett. b);
• se nel verbale si fa questione di violazioni concernenti l’omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del
sostituto d’imposta, ai fini delle definizioni richieste è dovuto il pagamento di una somma pari al 35% delle maggiori ritenute omesse
risultanti dal verbale stesso (comma 4, lett. b-ter);
• se, infine, trattasi di rilievi concernenti violazioni formali, per le quali
non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, occorre
versare il 10% delle sanzioni minime applicabili (comma 4 b-bis)).
L’articolo 15, comma 4, lett. b), per la definizione dei processi verbali di
constatazione ai fini IVA, postula la presenza di elementi normalmente necessari
per determinare la maggiore imposta correlata ai rilievi verbalizzati. Si ritiene
peraltro che rientrano nell’ambito applicativo della norma anche i processi verbali concernenti l’indebito esercizio della detrazione. In tali ipotesi, l’importo
da versare sarà pari alla metà dell’imposta illegittimamente detratta. Ad esempio,
qualora sia stata contestata una maggiore detrazione d’imposta dovuta, ad esempio, ad errato calcolo del pro rata di cui all’articolo 19-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si ritiene che anche tali verbali possano essere definiti mediante il pagamento della metà dell’imposta
erroneamente detratta.
Avuto riguardo alla ratio della disposizione in esame restano esclusi
dalla definizione i processi verbali di constatazione da cui risultino operazioni
esenti o non soggette ad IVA, sempreché i rilievi non si riflettano sull’esercizio
della detrazione e non siano constatate violazioni ai sensi dell’articolo 15, comma 4, lett. b-bis).
Parimenti non sono suscettibili di definizione i processi verbali in cui
vengono constatate operazioni non imponibili, atteso che per le stesse non vi è né
un’aliquota da ridurre né una conseguente imposta da applicare.
Sono invece suscettibili di definizione (ed introducono una causa di
preclusione per l’accesso alle sanatorie di cui agli articoli 7, 8 e 9) i processi
verbali in cui si constata la violazione di una norma tributaria comportante l’applicazione della sola sanzione.
Rientra in tale ipotesi, ad esempio, la constatazione di acquisti senza fattura di beni e servizi da parte del committente o
cessionario, punibile con la sanzione di cui all’articolo 6, comma 8 del decreto
legislativo n. 471 del 1997. In tal caso, trattandosi di sanzione non collegata al
tributo, la definizione si perfeziona con il pagamento di una somma pari al 10% della sanzione minima applicabile.
E’ il caso di rappresentare, infine, che la definizione in esame non può
interessare i processi verbali notificati dopo l’entrata in vigore della finanziaria
2003, né quelli recepiti in avvisi di accertamento notificati al contribuente entro
la medesima data.
In sintesi, la definizione dei processi verbali di constatazione si può così riassumere:
| Rilievi verbalizzati |
Somme dovute |
| Imposte sui redditi, relative
addizionali e imposte sostitutive |
18% della somma dei maggiori componenti
positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal
p.v.c. |
| IRAP, IVA e altre imposte indirette |
50% della maggiore imposta dovuta sulla base
rilievi formulati nel p.v.c. |
| Violazioni comportanti sanzioni non collegate al tributo |
10% delle sanzioni minime applicabili |
| Violazioni del sostituto di imposta per omessa
effettuazione (e versamento) di ritenute. |
35% delle maggiori tenute omesse risultanti dal
p.v.c. |
In via di interpretazione sistematica si ritiene che sia possibile definire il
processo verbale di constatazione per le singole annualità e/o singole imposte oggetto del processo verbale.
Il contribuente ha, pertanto, facoltà di scegliere se definire l’intero
processo verbale oppure una delle imposte limitatamente ad un periodo d’imposta.
Resta, comunque, inteso che il contribuente dovrà far riferimento, per le
modalità di calcolo e per la determinazione delle somme da versare, al singolo processo verbale, limitatamente alla data di rilascio della copia da parte
dell’organo verificatore.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente sia stato interessato da più
processi verbali di constatazione, relativamente alla stessa imposta e per lo stesso
periodo d’imposta, ciascun processo verbale dovrà essere considerato separatamente per le modalità di calcolo previste dall’articolo 15.
Ai sensi del comma 4, lettera b)-bis, le violazioni per le quali non è
applicabile la procedura di irrogazione immediata di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 sono definibili con il pagamento di un
importo pari al 10 per cento delle sanzioni minime applicabili. Tale disposizione
si riferisce alle sanzioni riguardanti le violazioni c.d. formali, quelle cioè che non
incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, secondo quanto precisato dalla circolare n. 180/E del 10 luglio 1998.
Le sanzioni collegate al tributo, che possono essere irrogate contestualmente (immediatamente) all’avviso
di accertamento, sono assorbite, infatti, dalla definizione basata sul tributo ai
sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 15.
Ai sensi del comma 4-bis, non sono definibili le violazioni relative
all’emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare di cui al decreto
legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
Il comma 4-ter afferma che non è possibile la definizione neppure per i
dazi doganali costituenti risorse proprie dell’Unione europea. I dazi doganali
sono le imposte dovute per l’importazione, ovvero l’esportazione di merci nel o
dal territorio dell’Unione europea, ai sensi del Regolamento del Consiglio europeo 12 ottobre 1992, n. 2913. Tali imposte confluiscono nel bilancio
dell’Unione europea quali “risorse proprie” (articolo 2 della Decisione del
Consiglio 31 ottobre 1994, n. 94/728/CE) e sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria.
Per i verbali elevati nei confronti di società di persone, di associazioni
professionali o artistiche ovvero dei titolari di imprese coniugali o familiari, la
definizione potrà interessare non solo i tributi dovuti da tali soggetti ma anche
l’IRPEF dovuta dalle persone fisiche titolari dei relativi redditi di partecipazione.
Ciò in quanto la definizione prevista per le imposte dirette, che si perfeziona con
il pagamento di una somma pari al 18% delle componenti positive e negative di reddito, non presuppone alcun riferimento alla posizione dei soci.
E’ da ritenere tuttavia che la mancata definizione dei rilievi IRPEF da
parte della società, non è di ostacolo acchè i soci possano accedere alle sanatorie
di cui agli articoli 7, 8 e 9.
10.4 Modalità di pagamento
Il comma 5 prevede che i pagamenti delle imposte dovute per effetto del
definizione devono essere effettuati entro il 16 aprile 2003, secondo le modalità
ordinarie di versamento, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, con esclusione della possibilità di effettuare compensazioni.
Quando gli importi da versare per la definizione eccedono, per le persone
fisiche, la somma di 3000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6000 euro, il
medesimo comma 5 prevede che gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali decorrenti dal 17 aprile 2003, possono essere versati in due distinte rate di
pari importo, entro:
• il 30 novembre 2003;
• il 20 giugno 2004.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 15 l’omesso versamento delle
eccedenze non determina la decadenza dai benefici previsti per la definizione. A
tal proposito, la norma prevede che gli importi non versati nei termini sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli affidati al concessionario della riscossione ai
sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
L’omesso versamento è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta
per cento delle somme non versate, ridotto alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima; sono dovuti,
inoltre, gli interessi legali.
Dall’iscrizione a ruolo consegue l’applicazione delle
regole ordinarie in materia di riscossione coattiva di cui al riferito decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1972.
Infine, entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o della
prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio competente - in base al
domicilio fiscale del contribuente – la quietanza dell’avvenuto pagamento insieme con il prospetto esplicativo delle modalità di calcolo eseguite.
Inoltre, il comma 6 prevede che la definizione non si perfeziona se è
fondata su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli avvisi di accertamento,
negli inviti a comparire e nel processo verbale di constatazione.
10.5 Effetti
Il perfezionamento della definizione, ai sensi del comma 7, comporta la
non punibilità per i reati tributari previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
legislativo n. 74 del 2000, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484,
485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale e dagli articoli 2621, 2622 e 2623
del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare
uno dei menzionati reati tributari previsti dal riferito decreto legislativo n. 74,
ovvero per conseguirne il profitto, e siano riferiti alla “stessa pendenza o situazione tributaria”.
Con disposizione inserita al secondo periodo del comma 7 è chiarito che
la definizione di cui all’articolo 15 esclude, altresì, l’applicazione delle sanzioni
accessorie previste dagli articoli 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471 e dall’articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Per quanto concerne, in particolare, la sanzione accessoria di cui
all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, che prevede la
sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero
dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi
dopo che siano state accertate tre violazioni dell’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale nell’arco di un quinquennio, si ritiene che la
stessa non deve essere applicata se per effetto della definizione del verbale avente
ad oggetto tali violazioni, viene meno il presupposto della triplice violazione nel
quinquennio.
Lo stesso dicasi qualora il contribuente, al di fuori dei casi previsti
dall’articolo 15, abbia presentato dichiarazione ai sensi dell’articolo 9: anche in
tal caso, per effetto della definizione, le violazioni dell’obbligo di emissione
dello scontrino commesse negli anni per i quali è presentata la dichiarazione non
possono essere computate tra le tre violazioni commesse nell’arco del quinquennio rilevanti ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria in
oggetto.
10.6 Sospensione dei termini
A norma dell’ultimo comma dell’articolo 15 sono sospesi, dalla data di
entrata in vigore della finanziaria 2003 (1° gennaio 2003) e fino al 18 aprile 2003, i termini:
• per proporre ricorso avverso gli avvisi di accertamento oggetto di definizione;
• per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, in relazione agli inviti al contraddittorio.
In particolare, sono sospesi i termini per la presentazione dei ricorsi
giurisdizionali avverso gli atti di accertamento e di rettifica non divenuti definitivi alla predetta data del 1° gennaio 2003. Rientrano, quindi, in tali ipotesi
gli atti notificati a partire dal 2 novembre 2002 e quelli notificati anche prima di
quest’ultima data per i quali è stata presentata istanza di adesione ai sensi
dell’articolo 6 del menzionato decreto legislativo n. 218 del 1997.
Sono, altresì, sospesi i termini per gli atti di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11 CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI
La finanziaria 2003 ha previsto all’articolo 16 la possibilità di definire le
liti fiscali pendenti.
La lett. i) dell’articolo 5-bis, recante “modifiche alla legge 27 dicembre
2002, n. 289”, inserito in sede di conversione nel decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ha apportato rilevanti modifiche al predetto articolo 16.
Con la presente circolare, che comporta una sostanziale revoca di quanto
riportato al paragrafo 10 della circolare 15 gennaio 2003, n. 3/E e nelle risposte
ai quesiti relativi all’articolo 16 riportati nella circolare 5 febbraio 2003, n. 7/E,
si forniscono chiarimenti ed istruzioni in ordine alla chiusura delle liti fiscali
concernenti rapporti tributari di competenza dell’Agenzia delle entrate in base al
testo dell’articolo 16 così come modificato per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge n. 282 del 2002.
Ai sensi dell’articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche
entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della legge di conversione.
Sono definibili le liti fiscali pendenti alla data del 1° gennaio 2003
dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio. Sono quindi incluse anche quelle pendenti
dinanzi alla Corte di Cassazione.
La definizione può essere effettuata mediante il pagamento entro il 16
aprile 2003 di una somma pari a 150 euro, se il valore della lite è di importo fino
a 2.000 euro, ovvero, per le liti di importo superiore, di una somma pari al 10%
del valore della lite in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria, al
50% di detto valore in caso di soccombenza del contribuente e al 30% nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata resa alcuna
pronuncia sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.
Per ciascuna lite l’interessato presenta, lo stesso giorno del pagamento o
successivamente, ma non oltre il 21 aprile 2003, una distinta domanda in carta libera.
Le modalità di versamento delle somme dovute per la definizione e di
presentazione della relativa domanda verranno determinate con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Il predetto articolo 16 non prevede particolari cause soggettive di
esclusione né riconnette alla chiusura della lite effetti rilevanti sul piano penale.
11.1 Ambito di applicazione
Le liti definibili sono quelle attualmente attribuite alla giurisdizione
delle Commissioni tributarie.
Le stesse categorie di liti sono definibili anche nel caso in cui siano
ancora pendenti davanti al giudice ordinario perché instaurate prima della modifica apportata all’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, dall’articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, entrata in
vigore il 1° gennaio 2002. In relazione a queste liti si rinvia ai chiarimenti forniti
con la circolare 21 marzo 2002, n. 25/E.
Sono quindi suscettibili di chiusura le liti fiscali pendenti alla data del 1°
gennaio 2003, anche a seguito di rinvio, dinanzi:
• alle Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e secondo grado di Trento e Bolzano e centrale;
• al Giudice ordinario, compresa la Cassazione.
La definizione in esame ha per oggetto esclusivamente le controversie
riguardanti rapporti tributari di competenza di uffici dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, a prescindere dalla circostanza che la lite attenga a tributi
erariali o meno. Conseguentemente non è esclusa, ad esempio, la definibilità delle controversie di competenza dell’Agenzia delle entrate in materia di IRAP e
di addizionali comunali e regionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
11.1.1 Tasse
Sono definibili anche le liti concernenti le tasse, ritenendosi che
l’articolo 16, comma 3, lett. c), utilizzi la parola “imposta”, riferendosi
genericamente alla pretesa manifestata dall’Amministrazione finanziaria e che forma oggetto della lite fiscale. Tale convincimento trova sostegno nella
circostanza che lo stesso articolo 16 utilizza – più volte - anche la parola “tributo”.
11.1.2 Contributo al servizio sanitario nazionale
Per le stesse motivazioni possono essere definite anche le controversie
riguardanti il contributo al servizio sanitario nazionale, considerato che in materia di accertamento, riscossione e contenzioso si applica la disciplina
prevista per le imposte sui redditi e che tale contributo rientra, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, nella giurisdizione delle
Commissioni tributarie.
11.1.3 Contributi e premi previdenziali ed assistenziali
Gli avvisi di accertamento relativi alle dichiarazioni dei redditi
presentate dal 1° gennaio 1999 recano, oltre alle imposte accertate, anche i contributi e premi previdenziali ed assistenziali liquidati in base al maggior
imponibile accertato. Infatti, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, detti contributi sono accertati, liquidati e riscossi secondo
le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
Nelle avvertenze riportate sugli avvisi di accertamento notificati
dall’Agenzia delle entrate è specificato che, in assenza di definizione mediante
accertamento con adesione o in caso di rinuncia all’impugnazione, “il maggior
contributo accertato, i relativi interessi, nonché le conseguenti sanzioni, saranno
dovuti sulla base di un atto emesso dall’INPS, autonomamente impugnabile”.
Ne discende che le controversie riguardanti tali contributi devono essere
instaurate nei confronti degli enti previdenziali.
Le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate pertanto non concernono i
predetti contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.
Ciò comporta che ai fini della determinazione del valore della lite fiscale
definibile ai sensi dell’articolo 16 non vanno considerati i maggiori contributi e
che la definizione non produce effetti in ordine agli stessi.
L’articolo 15 della finanziaria 2003, invece, consente espressamente di
definire gli accertamenti e gli inviti al contraddittorio anche per la parte concernente i contributi relativi al maggior imponibile accertato. Questo
differente trattamento trova giustificazione nel fatto che i tributi e i contributi
sono soggetti ad un’unitaria disciplina solo nelle fasi dell’accertamento, della
liquidazione e della riscossione, e non in quella contenziosa.
11.1.4 Tasse automobilistiche
Sono inoltre definibili le liti pendenti in materia di tasse
automobilistiche, nei casi in cui la gestione del contenzioso sia ancora attribuita
all’Agenzia delle entrate.
Come già chiarito, infatti, rientrano nell’ambito di applicazione
dell’articolo 16 le controversie “in cui è parte l’Amministrazione finanziaria
dello Stato”, a prescindere dalla circostanza che la lite attenga a tributi erariali o
meno.
11.1.5 Tributi locali
Le controversie in materia di tributi gestiti dalle regioni e dagli enti
locali sono invece disciplinate dall’articolo 13 della finanziaria 2003, recante
“Definizione dei tributi locali”.
A tale proposito si aggiunge che l’Amministrazione finanziaria dello
Stato è sempre estranea al rapporto avente ad oggetto questi ultimi tributi, per
cui essa non ha titolo per partecipare al contenzioso concernente detto rapporto
tributario, che riguarda esclusivamente l’ente locale e il contribuente. In tal senso
si è espressa la Cassazione – sezioni unite civili – con sentenza 22 ottobre 2002,
n. 14896.
Pertanto, per le liti pendenti sui tributi amministrati dagli enti locali, la
definizione prevista dall’articolo 16 in commento è inapplicabile anche nelle
ipotesi in cui sia stato instaurato un procedimento giurisdizionale avverso la decisione amministrativa emessa su ricorso gerarchico improprio, chiamando in
causa erroneamente la struttura dell’Amministrazione finanziaria che ha adottato
la decisione medesima.
In siffatti procedimenti, parte pubblica sostanziale è, infatti, il solo ente
locale titolare del tributo, alla cui gestione l’organo che ha emesso la decisione
impugnata è del tutto estraneo e, quindi, non ha alcun interesse, diretto o indiretto, all’eventuale prosecuzione della controversia.
11.1.6 Canone di abbonamento alla televisione
Ai canoni di abbonamento alla radio e alla televisione e alle relative
tasse sulle concessioni governative si applica esclusivamente la specifica sanatoria prevista dall’articolo 17, comma 1 della finanziaria 2003, la quale trova
applicazione “anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento … giurisdizionale in corso”.
Le controversie concernenti tali canoni non sono pertanto definibili ai
sensi dell’articolo 16.
11.2 Nozione di lite pendente
Sono definibili le liti fiscali pendenti, anche a seguito di rinvio, al 1°
gennaio 2003.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, perché la lite sia considerata
pendente è sufficiente che sia stato proposto il ricorso ai sensi dell’articolo 20 del
decreto legislativo n. 546 del 1992, ancorché alla stessa data non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione tributaria adita, a condizione,
s’intende, che non sia ancora decorso il termine di trenta giorni per costituirsi in
giudizio.
Anche per la definizione delle liti pendenti dinanzi all’Autorità
giudiziaria ordinaria è sufficiente che sia stato notificato l’atto di citazione.
Per quanto riguarda il giudizio di legittimità la condizione richiesta è che
alla data del 29 settembre 2002 non sia stata depositata sentenza della Suprema Corte, salvo che si tratti di cassazione con rinvio.
La definizione è ammessa anche nel caso in cui al 1° gennaio 2003
pendevano i termini per impugnare la pronuncia resa dai Giudici di merito e, inoltre, nel caso in cui una pronuncia sia divenuta definitiva nel periodo
compreso fra il 30 settembre ed il 31 dicembre 2002.
11.2.1 Liti pendenti in Cassazione
Le cause pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere
definite se alla data del 29 settembre 2002 non sia stata depositata la sentenza.
Infatti, la pubblicazione della sentenza di cassazione attraverso il deposito presso
la cancelleria individua la fase terminale del processo.
Ovviamente il giudizio si considera concluso solo se la Cassazione non
ha disposto il rinvio, trattato nel paragrafo successivo.
11.2.2 Liti pendenti a seguito di rinvio
Sono definibili anche le liti fiscali pendenti a seguito di rinvio davanti
alle Commissioni tributarie o all’Autorità giudiziaria ordinaria di merito.
Considerato che il secondo periodo del comma 6 sospende, tra l’altro, i
termini di riassunzione, si deve ritenere che è consentita la chiusura nelle ipotesi
in cui sia stato disposto il rinvio, sia da parte della Cassazione che dei giudici di
merito, anteriormente alla data del 1° gennaio 2003, qualora - alla stessa data -
non siano ancora spirati i termini per la riassunzione. Per espresso disposto normativo, infatti, la sospensione dei termini interessa tutte le controversie
suscettibili di definizione.
11.2.3 Definizione in pendenza dei termini di impugnazione
Come si desume dalla complessiva lettura delle disposizioni recate
dall’articolo 16, la lite si considera pendente se al 1° gennaio 2003 non erano
decorsi i termini di impugnazione della pronuncia resa dai Giudici di merito.
Va aggiunto che il comma 6 prevede la sospensione dei termini di
impugnazione, i quali, ove il ricorrente non definisca la lite, riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2003.
Il comma 3, lett. a), considera espressamente pendente la lite fiscale per
la quale l’atto introduttivo del giudizio, sia in primo grado sia in quelli successivi, sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non definitiva alla
data del 1° gennaio 2003.
Da tale disposto deriva che l’esistenza di cause di inammissibilità non
rileva ai fini della definibilità della lite, finché la stessa sia pendente. Più in
generale si ritiene che non è richiesta la pendenza della lite sul rapporto sostanziale, essendo ammessa la chiusura in tutte le ipotesi in cui sussista
l’obbligo per il giudice di emanare un provvedimento decisorio della lite stessa, a
prescindere dall’eventualità che l’atto introduttivo sia affetto da vizi comportanti
invalidità o inammissibilità ostative all’esame nel merito.
A tale regola fanno eccezione i casi (piuttosto rari) di inesistenza
dell’atto introduttivo per mancanza dei requisiti minimi di forma e di contenuto
indispensabili a ricondurre lo stesso nell'ambito delle previsioni delle norme processuali (v. Cass. 7 febbraio 2001, n. 1700).
In proposito si ricorda che la mancanza di sottoscrizione rientra fra le
cause di inammissibilità – e non di inesistenza - del ricorso alla Commissione
tributaria, come previsto espressamente dall’articolo 18, comma 4 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
11.2.4 Pronunce divenute definitive alla data di entrata in vigore della
finanziaria 2003.
L’articolo 16, comma 3, lett. a) ultima parte, aggiunge che “si intende,
comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia
intervenuta sentenza passata in giudicato”.
La norma in argomento, quindi, consente eccezionalmente la definizione
anche qualora sia intervenuta una pronuncia divenuta definitiva nel periodo compreso tra il 30 settembre e il 31 dicembre 2002.
Ai soli fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 16
della finanziaria 2003, il legislatore ha considerato “liti pendenti” anche quelle
aventi ad oggetto un rapporto tributario divenuto definitivo nel succitato periodo
a causa della mancata impugnazione ovvero della non impugnabilità della relativa pronuncia.
Pertanto, il valore della lite da assumere a base della liquidazione del
costo della definizione, andrà, anche in questo caso, determinato con riferimento
alla contestazione nel primo grado del giudizio.
Infatti, per consentirne la definizione, il disposto in parola ha
fittiziamente considerato le predette pronunce nella condizione in cui si trovavano alla data del 29 settembre 2002, alla quale occorre fare riferimento per
la determinazione delle somme dovute.
Sebbene il legislatore abbia utilizzato il termine “sentenza”, si esprime
l’avviso che il disposto in esame si applichi ad ogni provvedimento definitorio
del giudizio, comprese quindi le decisioni della Commissione centrale e i decreti
presidenziali non definitivi alla predetta data.
Occorre precisare che tale disposizione non comporta la riapertura dei
termini di impugnazione delle pronunce in questione, bensì soltanto un ampliamento delle liti definibili. Infatti, la sospensione dei termini di
impugnazione prevista dal comma 6 è riferibile esclusivamente a quelli pendenti
al 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore della finanziaria 2003.
11.3 Liti definibili
Possono essere definite ai sensi della normativa in commento le
controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione.
11.3.1 Silenzio-rifiuto o diniego di rimborso
Non possono essere definite ai sensi dell’articolo 16 le controversie
concernenti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi.
Il comma 5 stabilisce che le somme versate per effetto delle disposizioni
vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite si scomputano dalle somme dovute per effetto della richiesta di definizione. Inoltre, in ipotesi di pronuncia
provvisoriamente esecutiva favorevole al contribuente, vengono rimborsate le eventuali eccedenze rispetto alle somme scomputate.
Si ritiene che il disposto normativo appena richiamato non si applichi
alle somme che formano oggetto di istanze di rimborso per i seguenti motivi:
• le somme scomputabili ed eventualmente rimborsabili a cui si riferisce il comma 5 sono quelle versate dopo la notifica del provvedimento di
imposizione o di irrogazione delle sanzioni e dovute anche se lo stesso provvedimento non è divenuto definitivo. Invece, le somme richieste in
restituzione perché ritenute non dovute sono state pagate mediante versamento diretto e non in esecuzione di un provvedimento di
imposizione impugnato;
• in materia di rimborsi l’obbligo della restituzione a carico dell’Amministrazione finanziaria sorge solo in caso di soccombenza che
si sia resa definitiva, come chiarito dalla circolare 30 novembre 1999, n. 224/E. Conseguentemente non vi è interesse del contribuente a definire
una lite pendente concernente un’istanza di rimborso, considerato che solo la pronuncia favorevole definitiva costituisce titolo per la
restituzione;
• le cause di rimborso non concernono una pretesa dell’Amministrazione finanziaria di maggiori tributi o sanzioni amministrative, ma un’istanza
di restituzione di somme assunte come indebitamente versate dal contribuente.
11.3.2 Diniego o revoca di agevolazioni
L’articolo 16 presuppone che la lite definibile esprima un determinato
valore sul quale calcolare le somme dovute. Tale valore è dato dai tributi (o dalle
sanzioni quando queste non siano collegate ai tributi) accertati dall’ufficio e
contestati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Una vertenza
che riguardi esclusivamente la spettanza di un’agevolazione non può essere conseguentemente definita poiché in essa non si fa questione di un tributo preteso
dall’Amministrazione finanziaria in base al quale determinare la somma dovuta.
La lite è tuttavia definibile qualora con il provvedimento impugnato
l’Amministrazione finanziaria non si sia limitata a negare o revocare l’agevolazione tributaria, ma contestualmente abbia accertato e richiesto anche il
tributo o il maggiore tributo e/o abbia irrogato le relative sanzioni conseguentemente dovuti.
11.3.3 Avvisi di liquidazione, ingiunzioni e ruoli
Non sono definibili l’avviso di liquidazione, l’ingiunzione e il ruolo, in
considerazione della natura di tali atti, non riconducibili nella categoria degli
“atti impositivi”, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione del
tributo e degli accessori.
Gli avvisi di liquidazione, in particolare, attengono a procedimenti che
non prevedono l’autoliquidazione dei tributi. Essi non presuppongono, di norma,
operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ma si limitano a trarre le necessarie conseguenze dai dati in esse dichiarati.
Si deroga a tale principio qualora uno dei predetti atti assolva anche
funzione “impositiva”, oltre che di liquidazione e riscossione.
Non possono essere definite nemmeno le liti aventi ad oggetto gli avvisi
di liquidazione emessi ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Al riguardo, la prassi dell’Amministrazione finanziaria ha escluso la
definibilità dei predetti avvisi in quanto, non incidendo essi sulla rettifica del
valore dichiarato, assolvono una funzione meramente liquidatoria (circolare 24 marzo 1995, n. 88/E; risoluzione 4 settembre 2002, n. 288/E).
Negli stessi termini si è espressa la Corte di Cassazione in riferimento
alla chiusura delle liti fiscali pendenti disciplinata dall’articolo 2-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito
“che la norma, alla luce del testuale riferimento agli atti impositivi e alla ratio
propria di ogni disciplina di definizione agevolata (riduzione del contenzioso con
incassi per l’erario immediati, anche se eventualmente inferiori a quelli conseguibili in esito alla decisione delle cause), riguarda le liti pendenti su
pretese creditorie dell’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli discendenti
dagli elementi indicati o richiamati dallo stesso contribuente per la determinazione dell’imposta e, dunque, non trova applicazione per le contese
che investano atti liquidatori e si esauriscano in un controllo sui criteri di quantificazione dell’obbligazione tributaria”
(cfr. Cass. 19 dicembre 2000, n. 15933).
Il richiamato orientamento del giudice di legittimità è del tutto costante
(Cass. 26 giugno 1999, n. 6611; 5 gennaio 2000, n. 64; 30 maggio 2001, n. 7410; 19 marzo 2002, n. 3957; 3 maggio 2002, n. 6345).
11.3.4 Omessi versamenti di tributi
Sono parimenti escluse dalla chiusura ex articolo 16 le liti concernenti
l’omesso versamento di tributi.
In particolare, non sono definibili le liti aventi ad oggetto i ruoli emessi
per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle
dichiarazioni presentate, ma non versate. I controlli sui predetti versamenti sono
disciplinati espressamente dalla lett. f) del comma 2 dell’articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imposte
dirette e l’IRAP, e dalla lett. c) del comma 2 dell’articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l’IVA.
Il recupero delle predette imposte non versate non costituisce atto
impositivo che presuppone la rettifica della dichiarazione, ma atto di mera riscossione di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto nella dichiarazione.
11.3.5 Ruoli emessi a seguito
della rettifica delle dichiarazioni in sede di liquidazione e controllo formale
Oltre al controllo dei versamenti di cui al precedente paragrafo, le
disposizioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, disciplinanti la liquidazione e il controllo formale delle
dichiarazioni, consentono, nelle ipotesi previste, di procedere alla rettifica delle
dichiarazioni e di iscrivere a ruolo le imposte dovute in misura superiore rispetto
a quella dichiarata e liquidata dai contribuenti.
In tali casi il ruolo assolve anche ad una funzione di provvedimento
impositivo, affatto diversa dal recupero di imposte dichiarate e non versate che
rilevano come meri atti di riscossione.
Si pensi alla riduzione o all’esclusione di deduzioni e detrazioni
mediante la procedura di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ovvero alle correzioni effettuate ai
sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972.
Poiché consegue alla rettifica della dichiarazione, tale ruolo non è da
confondere con l’atto di mera liquidazione dell’imposta, quest’ultima essendo
stata già dichiarata, liquidata e versata dal contribuente.
Per le controversie concernenti i ruoli definibili ai sensi dell’articolo 16,
il contribuente che alla data di presentazione della domanda di definizione non abbia ancora pagato la cartella, acquisisce, a seguito della verifica della regolarità
della domanda, il diritto allo sgravio del ruolo.
Nel caso in cui, invece, prima della presentazione della domanda il
contribuente abbia già pagato la cartella, non vi è sostanzialmente interesse alla
definizione, in quanto, a mente del comma 5 e fatta salva l’ipotesi in cui sia già
intervenuta la soccombenza dell’Amministrazione finanziaria, non si fa luogo a
rimborso.
11.3.6 Precedenti definizioni agevolate
Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 16 i rapporti
tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate e neppure le liti connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelle
concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovvero
l’esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini della definizione agevolata.
In tal senso si è espressa la Corte di cassazione secondo cui le
disposizioni sui condoni escludono “la possibilità di fruire del beneficio in quelle
situazioni che avrebbero comportato una pura e semplice dismissione di un diritto che, quanto meno in via generale ed astratta, si presentava certo ed
esigibile” (Cass. 6 maggio 2002, n. 6462; conforme 7 maggio 1997, n. 3979).
11.3.7 Definizione nei casi di parziale acquiescenza nei confronti
dell’atto impugnato
Nel caso in cui con un unico provvedimento o con provvedimenti
separati l’ufficio abbia richiesto il pagamento del tributo e delle sanzioni amministrative ad esso collegate e il contribuente abbia prestato acquiescenza in
ordine al tributo richiesto, limitando pertanto la contestazione in primo grado soltanto alle sanzioni, per il calcolo dell’importo dovuto ai fini della definizione
occorre fare riferimento esclusivamente alle sanzioni contestate.
Sulla base di un’interpretazione conforme alla ratio della norma, sembra
corretto ammettere anche in tal caso il contribuente alla definizione della lite,
estendendo alla fattispecie in esame il trattamento proprio delle controversie riguardanti i provvedimenti di irrogazione di sanzioni non collegate al tributo.
Nel caso, invece, di acquiescenza parziale sul tributo, la chiusura può
avvenire prendendo a base l'ammontare del tributo in contestazione in primo grado, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi che allo stesso si
riferiscono.
11.3.8 Liti concernenti sanzioni amministrative collegate al tributo
Ove con provvedimento separato siano state irrogate sanzioni collegate a
un tributo non più in contestazione, perché, ad esempio, la relativa controversia
autonomamente instaurata non è più pendente, è consentito, per le stesse motivazioni esposte nel paragrafo precedente, chiudere la relativa lite avendo
riguardo all’ammontare delle sanzioni.
Si esprime lo stesso avviso in relazione al caso in cui la lite abbia ad
oggetto sanzioni amministrative collegate al tributo irrogate a soggetto diverso
dal contribuente (ad esempio, amministratore, rappresentante, dipendente).
Va tuttavia puntualizzato che, qualora venga chiusa la controversia
relativa al tributo a cui le sanzioni sono collegate, non occorre definire autonomamente la controversia relativa alle sanzioni, in quanto nella stessa, per
effetto della definizione del tributo, viene a cessare la materia del contendere.
11.3.9 Sanzioni amministrative comunque irrogate da Uffici finanziari
Si ritiene, inoltre, che siano definibili le liti pendenti dinanzi al Giudice
tributario o ordinario concernenti sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari. Si tratta - come specificato nella citata circolare n. 25/E del
2002, alla quale si rinvia - di quelle sanzioni che, anche se non strettamente correlate alla violazione di norme tributarie, sono comunque connesse con
violazioni di disposizioni riconducibili all’ordinamento giuridico-tributario e
attinenti alla gestione dei tributi.
Oltre alle controversie riguardanti le sanzioni amministrative indicate a
titolo esemplificativo nella circolare n. 25/E del 2002, si devono ritenere definibili anche quelle aventi ad oggetto le sanzioni irrogate, ai sensi dell’articolo
17, comma ottavo, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, all’azienda di credito delegata al pagamento dei tributi nel caso di tardivo versamento all’erario.
Le stesse considerazioni valgono per le sanzioni irrogate alle società per
omessa comunicazione degli utili corrisposti ai possessori dei titoli azionari delle
stesse (mod. RAD) di cui agli articoli 7 e 14 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
Restano invece escluse le penalità aventi natura privatistica previste in
convenzioni o atti negoziali.
11.3.10 Decisioni amministrative
Si ritengono definibili anche le liti, pendenti dinanzi al Giudice tributario
o a quello ordinario, originate dall’impugnazione della decisione amministrativa
adottata a seguito di ricorso gerarchico concernente tributi o sanzioni per i quali,
anteriormente alla modifica dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992
entrata in vigore il 1° gennaio 2002, era ammissibile anche la tutela dinanzi all’Autorità amministrativa. Argomenti a sostegno di tale tesi si possono trarre,
da ultimo, dalla sentenza della Corte di Cassazione 22 ottobre 2002, n. 14896.
11.4 Valore della lite e lite autonoma
Il valore della lite va individuato sulla base del tributo o maggior tributo
accertato o, nel caso di impugnazione parziale, sulla base del tributo o del maggior tributo contestato, con esclusione degli interessi, delle indennità di mora
e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento. Infatti, il valore da assumere a base del calcolo per la definizione.202
è sempre costituito dall’importo del tributo e/o delle sanzioni non collegate al
tributo nella misura in cui sono stati contestati con l’atto introduttivo del giudizio
in primo grado, a prescindere dagli ulteriori sviluppi della controversia.
Qualora l’atto impositivo rechi indicazione solo dei maggiori imponibili
(la fattispecie era ricorrente nel settore delle imposte indirette diverse dall’IVA)
il valore della lite è dato dall’imposta liquidabile sulla base dell’imponibile
accertato e delle relative disposizioni di legge.
Resta fermo quanto già chiarito nel precedente paragrafo dedicato alle liti
definibili in relazione ad alcune ipotesi particolari di contenzioso sulle sanzioni
collegate al tributo.
Ai sensi del comma 3, lett. c) dell’articolo in commento “il valore della
lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati”; alla precedente lett. b), è previsto che per lite autonoma si intende
quella relativa ad ogni singolo avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione.
Pertanto, ove con il medesimo atto introduttivo del giudizio siano stati
impugnati più provvedimenti, il valore della lite dovrà essere calcolato per ogni
singolo atto in contestazione.
Inoltre, se nel provvedimento impositivo è compresa
l’INVIM, il valore di tale imposta o maggiore imposta accertata costituisce, ai sensi dell’articolo 16,
comma 3, lett. b), oggetto di lite autonoma rispetto agli altri tributi richiesti con il
medesimo atto (imposte di registro, ipotecaria e catastale, che vanno sommate per determinare il valore della lite relativo alle stesse).
E’ altresì irrilevante l’eventuale riunione di più giudizi, in quanto il
valore da considerare è sempre quello relativo alla lite inizialmente instaurata.
La definizione ha per oggetto il contenuto complessivo di ogni singola
controversia, non essendo ammessa la definizione parziale, riferita cioè ad una
sola parte della materia del contendere, così come circoscritta dall’atto introduttivo del giudizio. Nel determinare il valore della lite occorre, in.203
particolare, tenere conto di tutti i tributi (e delle sanzioni agli stessi non collegate) in contestazione, compresi addizionali e IRAP. Rileva a tal fine anche
il contributo al servizio sanitario nazionale.
Fanno eccezione le ipotesi in cui una lite autonoma ha per oggetto sia
rapporti tributari definibili che rapporti non definibili. Esclusivamente in queste
situazioni è possibile chiudere parzialmente la lite, determinando il valore della
stessa senza considerare i tributi e le sanzioni non definibili.
In questo caso il giudizio prosegue per la parte relativa a questi ultimi.
11.4.1 Rettifica di perdite
Specifici profili problematici presenta la determinazione del valore delle
liti aventi ad oggetto la rettifica di perdite dichiarate ai fini delle imposte sui
redditi.
Qualora, a seguito della rettifica delle perdite, l’atto di accertamento
evidenzi comunque delle imposte dovute, per determinare il valore della lite si fa
riferimento alle stesse.
Ove, invece, la rettifica delle perdite non abbia comportato accertamento
di imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione è determinato
sulla base dell’imposta “virtuale”, che si ottiene dall’applicazione delle aliquote
vigenti per il periodo d’imposta oggetto di accertamento all’importo risultante
dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata. Ad esempio, in relazione ad un avviso di accertamento emesso per rettificare in diminuzione una
perdita dichiarata ai fini IRPEG da una società per azioni, l’aliquota proporzionale prevista dall’articolo 91 del TUIR per l’annualità oggetto di
accertamento andrà applicata sulla differenza come sopra determinata. Invece, nel caso in cui sia stata rettificata una perdita dichiarata ai fini IRPEF troveranno
applicazione le aliquote progressive per scaglioni previste per l’anno accertato
dall’articolo 11 del TUIR..204
Con la chiusura della lite, anche in tal caso l’avviso di accertamento
cessa di costituire causa ostativa per accedere alle definizioni di cui agli articoli
7, 8 e 9 della finanziaria 2003.
11.5 Coobbligati
Relativamente alle controversie che riguardano una pluralità di soggetti
(ad esempio, alienante e acquirente, coeredi, coniugi che hanno presentato dichiarazione congiunta) interessati dallo stesso atto impugnato o dalla stessa lite
autonomamente definibile, possono configurarsi i seguenti casi:
a. pendenza di un’unica lite nella quale siano costituiti tutti gli interessati;
b. pendenza di distinte liti aventi ad oggetto lo stesso atto, instaurate
separatamente da tutti gli interessati;
c. presentazione di ricorso solo da parte di alcuni degli interessati.
Nell'ipotesi sub a) si configura un'unica lite e, pertanto, la regolarità della
definizione da parte di uno degli interessati produce automaticamente l'effetto dell'estinzione della controversia anche nei confronti degli altri soggetti.
Nell'ipotesi sub b), pur configurandosi più liti fiscali, la regolarità della
definizione da parte di uno degli interessati produce l'effetto dell'estinzione anche
delle altre controversie. Ciò può accadere, ad esempio, in materia di imposta di
registro, nell’ipotesi in cui l’avviso di rettifica avente ad oggetto lo stesso
contratto di cessione di azienda sia stato impugnato separatamente da acquirente
e venditore, con l’instaurazione di separati giudizi pendenti.
Per quanto attiene all'aspetto processuale, l'ufficio tributario che riceve la
domanda prodotta da uno dei soggetti interessati, nel trasmettere al giudice l’elenco delle liti per le quali è stata chiesta la definizione, avrà cura di
comunicare la pendenza di altre liti aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario, specificandone la
circostanza.
Una volta verificata la regolarità della chiusura della lite, andrà richiesta
l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere anche con
riguardo alle altre controversie interessate dalla medesima definizione.
Nell'ipotesi sub c) la pretesa dell'Amministrazione finanziaria si è resa
definitiva soltanto nei confronti di uno o più dei soggetti interessati dall’atto
impugnato. In tal caso, l’effetto definitorio dell’iniziativa assunta dal ricorrente
impedisce all’Amministrazione di esercitare ulteriori azioni nei confronti degli
altri soggetti interessati, fermo restando che non si farà comunque luogo a rimborso di somme già versate.
Si precisa che le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci
sono autonomamente definibili rispetto a quelle instaurate dalla società di persone per le imposte dovute dalla stessa.
11.6 Somme dovute
Le liti fiscali si definiscono con il pagamento di un importo fisso di 150
euro se il valore della lite non supera 2.000 euro. In questo caso non rilevano le
pronunce eventualmente rese.
Qualora detto valore superi 2.000 euro, sono dovuti i seguenti importi:
a) 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell’Amministrazione
finanziaria dello Stato nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo
del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
b) 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente
nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla
data di presentazione della domanda di definizione della lite;
c) 30% del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda
ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna.206 pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero
sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.
11.6.1 Osservazioni preliminari
Preliminarmente è necessario chiarire il significato di alcune espressioni
utilizzate dal legislatore nelle disposizioni relative alle somme dovute.
11.6.2 Atto introduttivo del giudizio
Per “atto introduttivo del giudizio” si intende sia l’atto introduttivo del
giudizio in primo grado, sia le impugnazioni mediante le quali sono stati introdotti i successivi gradi del giudizio.
La predetta espressione, inserita nel contesto della lett. b) del comma 1,
assume, infatti, un significato più ampio rispetto a quello attribuibile alla medesima espressione utilizzata all’inizio dello stesso comma 1.
In quest’ultimo caso il legislatore si riferisce all’atto introduttivo del
giudizio proposto dal soggetto ammesso a presentare la domanda di chiusura della lite e, quindi, il riferimento è esclusivamente al contribuente e all’atto
introduttivo del giudizio in primo grado.
Nella lett. b) del comma 1, invece, la predetta espressione include anche
le impugnazioni mediante le quali sono stati introdotti i successivi gradi del giudizio. Diversamente non si giustificherebbe il riferimento, in specie nel
numero 1) della predetta lett. b), alla soccombenza in ordine all’ammissibilità
dell’atto introduttivo del giudizio. E’ noto, infatti, che il giudizio tributario in
primo grado viene introdotto sempre dal contribuente e che non è ipotizzabile una soccombenza dell’Amministrazione finanziaria per inammissibilità dell’atto
introduttivo del giudizio in primo grado.
Lo stesso discorso vale per il comma 3, lett. a), concernente la
definizione delle liti pendenti, in cui si parla di proposizione dell’atto introduttivo
del giudizio, riferendosi solo al primo grado, e poco dopo di atto introduttivo dichiarato inammissibile, riferendosi anche alle impugnazioni di pronunce
giurisdizionali.
Nella successiva lett. c), infine, l’espressione “atto introduttivo” torna ad
essere limitata al primo grado.
11.6.3 Pronuncia “resa”
Con riferimento alla “pronuncia giurisdizionale…resa” il legislatore
attribuisce rilevanza alla data di:
• deposito della pronuncia nel testo integrale;
• deposito del solo dispositivo, qualora sia prevista una pubblicazione dello stesso prima delle motivazioni, come è disposto per le decisioni della
Commissione tributaria centrale;
• comunicazione al contribuente di un provvedimento decisorio del giudizio, qualora non ne sia prevista la pubblicazione mediante deposito (come accade,
ad esempio, per il provvedimento presidenziale di cui al comma 1 dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 546 del 1992).
11.6.4 Pronunce cautelari
Ai fini della determinazione del costo della chiusura non assumono mai
rilevanza le pronunce giurisdizionali cautelari, come espressamente disposto dal
legislatore. Sono tali le pronunce adottate per evitare che, a causa della durata del
processo, una delle parti possa subire danni irreparabili. Un esempio è fornito
dalle ordinanze di sospensione dell’atto impugnato adottate ai sensi dell’articolo
47 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
11.6.5 Rilevanza delle pronunce rese fino alla data di presentazione
della domanda
Sempre ai fini della determinazione della somma dovuta occorre fare
riferimento all’ultima o all’unica pronuncia resa alla data di presentazione della
domanda di definizione.
Per tale motivo, qualora la causa sia stata già discussa e, quindi, è
presumibile che la stessa sia stata anche decisa, è necessario che il soggetto interessato alla definizione verifichi, prima della presentazione della domanda di
chiusura, se sia intervenuto o meno il deposito della sentenza o del dispositivo
presso la segreteria o la cancelleria dell’ufficio giudiziario. Ciò in quanto la
pubblicazione mediante deposito della pronuncia rileva anche se il contribuente non ne abbia ancora ricevuto comunicazione.
11.6.6 Soccombenza
La soccombenza è determinata dal raffronto tra quanto richiesto e quanto
deciso dall’organo giurisdizionale adito.
Pertanto, si ha “soccombenza integrale” di una parte processuale quando
nessuna delle sue domande viene accolta dal giudice.
11.6.7 Soccombenza parziale
Si ha soccombenza parziale quando, con l’ultima o unica pronuncia resa
alla data di presentazione della domanda di definizione, la parte processuale non
ottiene l’integrale accoglimento delle proprie richieste.
Considerato che le somme dovute dipendono dall’esito del giudizio e
quindi dalla soccombenza di ciascuna parte, in tal caso troveranno applicazione sia la percentuale del 10 che quella del 50 per cento.
Più precisamente, le suddette percentuali andranno applicate
proporzionalmente sul valore della lite - determinato sempre con le regole illustrate nel relativo paragrafo - in base alle seguenti modalità:
a) il 10 % sulla parte del valore della lite per la quale l’ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità, ha statuito la soccombenza dell’Amministrazione finanziaria dello Stato;
b) il 50 % sulla parte del valore della lite per la quale l’ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità, ha statuito la soccombenza del
contribuente.
Un esempio può essere utile per chiarire meglio il procedimento da
seguire.
Un contribuente ha integralmente impugnato un avviso di accertamento
recante maggiore imposta per 10.000 euro (con conseguenti sanzioni collegate all’imposta e relativi interessi, non rilevanti ai fini della determinazione del
valore della lite).
La sentenza di primo grado ha annullato parzialmente l’avviso di
accertamento, con conferma della legittimità e fondatezza della pretesa limitatamente ad un’imposta pari a 6.000 euro (più sanzioni e interessi relativi).
Il valore della lite è pari all’importo del tributo contestato con l’atto
introduttivo in primo grado, vale a dire 10.000 euro.
Il contribuente, per definire la lite, dovrà versare il 10 % di 4.000 euro
(imposta annullata dalla sentenza) nonché il 50% di 6.000 euro (imposta confermata dalla sentenza).
Pertanto, verserà complessivamente 3.400 euro (400 + 3.000).
E’ opportuno rilevare che la definizione avrebbe lo stesso costo anche se
le sanzioni, anziché essere annullate parzialmente, fossero state annullate integralmente, ferma restando la conferma dell’imposta nella misura di 6.000
euro.
Dalle disposizioni dell’articolo 16 si ricava, infatti, il principio secondo
cui non influisce sul costo della definizione la soccombenza relativa a sanzioni
collegate al tributo, interessi, indennità di mora e spese giudiziali, trattandosi di
importi che non rilevano per la determinazione del valore della lite.
11.6.8 Inammissibilità dell’atto introduttivo
La pronuncia di inammissibilità determina la soccombenza del soggetto
che ha proposto l’atto di impugnazione dichiarato inammissibile. Pertanto, nel
caso, ad esempio, di inammissibilità pronunciata nel giudizio di primo grado, la
somma comunque dovuta sarà pari al 50% del valore della lite.
Alle pronunce di inammissibilità vanno equiparati gli esiti del giudizio che
hanno una diversa denominazione, ma che producono effetti analoghi (improponibilità, irricevibilità ecc.).
11.6.9 Pronunce giurisdizionali che non determinano soccombenza sul
merito ovvero sull’ammissibilità
Considerazioni particolari meritano alcune tipologie di pronunce non
rientranti fra quelle individuate dal comma 1, lett. b), dell’articolo 16 della
finanziaria 2003. Si tratta in genere di pronunce relative a controversie per le
quali è difficilmente configurabile l’interesse del contribuente alla chiusura. Ciò
nonostante se ne fa menzione, considerata l’assenza di disposizioni che espressamente ne precludano la definizione.
In presenza di pronuncia di estinzione del processo per rinuncia agli atti
del giudizio o per inattività delle parti, le somme dovute saranno determinate in
relazione alla precedente pronuncia non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, o, in mancanza, saranno pari
al 30% del valore della lite.
Il 30%, infatti, si applica sia nel caso in cui il giudizio, alla data di
presentazione della domanda, penda ancora in primo grado sia nel caso in cui non sia stata resa pronuncia sul merito o di inammissibità alla quale fare
riferimento.
Per le pronunce di estinzione del giudizio per cessazione della materia
del contendere, le somme dovute saranno sempre pari al 30% del valore della lite. Infatti, la cessazione della materia del contendere costituisce un’ipotesi di
estinzione del processo che determina il venir meno anche delle eventuali pronunce non definitive rese nei precedenti gradi. Invero, accertando che non
sussiste più interesse alla decisione della causa nel merito, la pronuncia non acquista efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio (v.,
in tal senso, Cass., ss. uu. civ., 28 settembre 2000, n. 1048; 18 maggio 2000, n.
368).
Qualora il dispositivo contenga sia una declaratoria di parziale estinzione
(ad esempio, a seguito di parziale annullamento dell’atto da parte dell’ufficio) sia
una decisione sul merito della controversia, andranno applicate in proporzione sia
le regole illustrate per la soccombenza sia quelle per l’estinzione.
Si ribadisce infine che, come già chiarito nel paragrafo dedicato alle “liti
definibili”, non è consentito avvalersi dell’articolo 16 in caso di estinzione del
giudizio dichiarata a seguito di precedenti condoni o definizioni agevolate in genere.
11.6.10 Definizione in pendenza di giudizio di rinvio o del termine di
riassunzione
L’articolo 16 prevede, tra l’altro, la possibilità di definire le liti per le
quali pende giudizio di rinvio ovvero pende il termine per la relativa riassunzione.
In caso di rinvio al giudice di primo grado le somme dovute per la
definizione sono pari al 30 per cento del valore della lite, considerato che la pronuncia di rinvio fa venir meno quelle precedenti.
Del pari è dovuto il 30 per cento del valore della lite nell’ipotesi di rinvio
al giudice di secondo grado, in quanto “è principio fermo nella giurisprudenza di
legittimità e nella riflessione della pressoché unanime dottrina processualistica
che il giudizio di rinvio (...) costituisce una fase nuova ed autonoma, ulteriore e
successivo momento del giudizio (...) diretto e funzionale ad una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, ma statuisce
direttamente (‘per la prima volta’, così testualmente Cass. n. 5901 del 1994)
sulle domande proposte dalle parti” (Cass. 17 novembre 2000, n. 14892; conforme Cass. 6 dicembre 2000, n. 15489; 23 settembre 2002, n. 13833).
Inoltre, è orientamento consolidato del giudice di legittimità – al quale la
scrivente intende adeguarsi – quello secondo cui qualora la sentenza di appello
sia stata cassata con rinvio, “non sarà mai più possibile procedere in executivis
sulla base della sentenza di primo grado … riformata dalla sentenza
d’appello cassata, potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla
sentenza del giudice di rinvio” (Cass. 13 maggio 2002, n. 6911; in senso conforme, 9 marzo 2001, n. 3475).
11.6.11 Conciliazione giudiziale
E' ammessa la definizione delle liti pendenti interessate da conciliazione
giudiziale di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, non
ancora perfezionata alla data di presentazione della domanda di chiusura.
Si ricorda che il citato articolo 48 dispone che “la conciliazione si
perfeziona con il versamento … dell’intero importo dovuto ovvero della prima
rata e con la prestazione della … garanzia sull’importo delle rate successive”.
In tale ipotesi le somme dovute ai fini della definizione sono pari al 30%
del valore della lite.
In caso di conciliazione parziale l’articolo 16 trova applicazione per la
parte di lite non conciliata. Anche in tal caso, tuttavia, il valore della lite è dato
dal tributo contestato con il ricorso.
11.6.12 Scomputo delle somme già versate
Il nuovo comma 5 consente di scomputare dalle somme dovute quelle già
versate alla data di presentazione della domanda per effetto delle disposizioni in
materia di riscossione in pendenza di giudizio o del termine di impugnazione dell’atto o della pronuncia giurisdizionale.
Possono essere scomputate sia le somme iscritte a ruolo a titolo
definitivo sia quelle iscritte a titolo provvisorio.
Le somme scomputabili sono quelle pagate per tributo, sanzioni
amministrative, interessi ed indennità di mora di spettanza dell’Amministrazione
finanziaria, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende
chiudere.
Se le somme già versate alla data di presentazione della domanda
risultano maggiori o uguali all’importo dovuto per la definizione non occorrerà
effettuare alcun versamento.
Peraltro, in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria, il
comma 5 in esame prevede che si dia luogo alla restituzione delle somme versate per la parte eccedente rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della
definizione.
11.6.13 Versamento delle somme dovute
Il versamento delle somme dovute va effettuato entro il 16 aprile 2003
mediante versamento diretto, con esclusione della compensazione disciplinata dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
E’ prevista la possibilità di effettuare il pagamento rateale delle somme
da versare, in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo ovvero, se la somma da versare - al netto delle somme versate in pendenza di lite e scomputate
- supera 50.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, sempre di
pari importo. La prima rata deve essere versata entro il 16 aprile 2003 e le altre
entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente
(16 luglio 2003, 16 ottobre 2003, 16 gennaio 2004 e così via). La somma dovuta per ciascuna rata successiva alla prima deve essere maggiorata degli interessi
legali, con decorrenza dal 17 aprile 2003 fino alla data di pagamento.
La definizione resta efficace anche in caso di omesso o ritardato
versamento delle rate successive alla prima,
In questa ipotesi, tuttavia, oltre agli interessi legali dal 17 aprile 2003
fino alla data di effettiva riscossione, è dovuta una sanzione amministrativa pari
al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà ove il versamento venga eseguito con un ritardo non superiore ai 30 giorni successivi alla scadenza della
rata.
Gli importi dovuti a seguito dell’omesso o ritardato pagamento delle rate
(rate non versate, sanzioni ed interessi) verranno riscossi mediante iscrizione
a ruolo a titolo definitivo, salvo che vengano pagati con versamento diretto, anche
se tardivo.
Le modalità di versamento delle somme fissate dalla nuova versione
dell’articolo 16 verranno stabilite, in attuazione del comma 4, con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Per ciascuna lite, come già anticipato, l’interessato presenta, lo stesso
giorno del pagamento o successivamente, ma non oltre il 21 aprile 2003, una distinta domanda in carta libera, secondo le modalità stabilite nello stesso
provvedimento prima richiamato.
11.6.14 Pronuncia resa fra la
data di versamento e quella di presentazione della domanda
Qualora tra la data di versamento delle somme dovute per la definizione
e quella di presentazione della domanda intervenga una pronuncia giurisdizionale
non cautelare, resa sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del
giudizio, per effetto della quale le somme dovute risultino modificate, potranno
aversi le seguenti ipotesi:
a) le somme già versate risultano di ammontare superiore a quelle dovute
per effetto dell’intervenuta pronuncia: in questo caso il soggetto interessato avrà diritto, a seguito della verifica della regolarità della
chiusura della lite, alla restituzione delle somme versate in eccesso rispetto a quelle dovute in base alla nuova pronuncia;
b) le somme già versate risultano di ammontare inferiore a quelle dovute
per effetto dell’intervenuta pronuncia: in questo caso il soggetto interessato dovrà versare la differenza entro la data di presentazione
della domanda.
In considerazione di quanto sopra evidenziato si rende opportuno
presentare la domanda subito dopo l’esecuzione del versamento.
11.7 Somme versate in misura eccedente
Qualora le somme già versate in pendenza di giudizio siano di
ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la chiusura della lite, non spetta il rimborso della differenza, salvo che l’Amministrazione finanziaria sia
soccombente nelle liti di valore superiore a 2.000 euro.
Il secondo periodo del comma 5, infatti, prevede la restituzione delle
somme versate (prima della presentazione della domanda) per effetto delle disposizioni in materia di riscossione in pendenza di giudizio qualora le stesse
non risultino più dovute in conseguenza di pronuncia favorevole, in tutto o in parte, al contribuente.
Il legislatore ha disposto il rimborso delle somme versate in pendenza di
giudizio nei “casi di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria dello Stato
previsti al comma 1, lettera b)”, in tal modo riferendosi esclusivamente alle liti il
cui valore è superiore a 2.000 euro ed escludendo, quindi, la possibilità di ottenere il rimborso per le liti il cui valore non supera il predetto importo, in
quanto trattate nella precedente lett. a).
Invero, la disposizione che prevede il diritto al rimborso in caso di
sentenza favorevole al contribuente nelle liti il cui valore supera i 2.000 euro non
appare suscettibile di applicazione al di fuori dell’ipotesi tassativamente contemplata dalla norma, considerato che essa costituisce una deroga al principio
fissato dallo stesso comma 5, secondo cui non si dà comunque luogo a rimborso.
Nei casi in cui è ammessa, la restituzione delle somme versate in
pendenza di giudizio - al netto di quelle scomputate dal contribuente - verrà disposta dall’Ufficio - senza necessità di specifica istanza – previa verifica della
regolarità della definizione.
Per meglio chiarire il meccanismo di applicazione della norma
disciplinante il rimborso di somme già versate si riporta il seguente esempio relativo ad un’ipotesi di soccombenza
parziale.
Un contribuente ha impugnato un avviso d’accertamento recante
maggiore imposta per 10.000 euro, pagando a seguito d’iscrizione a ruolo a titolo
provvisorio 5.000 euro d’imposta e 1.000 euro di interessi.
La sentenza di primo grado ha annullato parzialmente l’avviso di
accertamento, con conferma della legittimità e fondatezza della pretesa limitatamente ad un’imposta pari a 3.000 euro e relativi interessi, pari a 600 euro.
Il valore della lite è pari all’importo del tributo contestato con l’atto
introduttivo in primo grado, vale a dire 10.000 euro.
Il contribuente per definire la lite dovrà versare il 10 % di 7.000 euro
(imposta annullata dalla sentenza) nonché il 50% di 3.000 euro (imposta confermata dalla sentenza).
Pertanto verserà complessivamente 2.200 euro (700 + 1.500).
Occorre quindi verificare se le somme versate in pendenza di giudizio
siano di ammontare superiore a quanto dovuto per la chiusura della lite.
Nell'ipotesi in cui le somme già versate siano inferiori all'importo dovuto per la
definizione (2.200 euro), il contribuente dovrà versare la differenza. Viceversa,
se il contribuente, come nel caso qui ipotizzato, ha versato un importo superiore a
quanto dovuto per la definizione, per stabilire se ha diritto, e in che misura, al
rimborso dell'eccedenza, si procederà a "liquidare" la sentenza. Si disporrà il
rimborso delle somme già versate nella misura in cui risultino non più dovute a
seguito dell’ultima pronuncia provvisoriamente esecutiva per legge, al netto della
parte scomputata in sede di definizione della lite.
Nel caso ipotizzato occorre procedere come di seguito:
somme iscritte a ruolo e pagate 6.000
somme dovute per la definizione
2.200
Eccedenza 3.800
imposta risultante da sentenza e interessi corrispondenti 3.600
somme da rimborsare
200
Va aggiunto, infine, che, in considerazione di quanto disposto dal comma
5, gli uffici dell’Agenzia, prima di dare esecuzione, a norma dell’articolo 68,
comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, a pronunce sfavorevoli all’Amministrazione finanziaria, avranno cura di verificare che le somme da
rimborsare non siano già state (ovvero non saranno) scomputate dal contribuente
in sede di chiusura della lite.
11.8 Acquiescenza parziale e giudicato interno
La definizione della lite produce effetti solo in relazione alle pretese
tributarie che non si siano rese definitive.
I rapporti tributari ormai esauriti, anche se per effetto di acquiescenza
parziale o di giudicato interno, non possono, invece, fruire della definizione agevolata, in quanto non si configura in tal caso una lite pendente alle date
stabilite dall’articolo 16. I relativi debiti tributari restano del tutto estranei alla
chiusura delle liti e, se già non pagati, vengono riscossi nei modi ordinari.
Conseguentemente l’articolo 16 non spiega alcuna efficacia in ordine alle
somme dovute per effetto:
a) di acquiescenza parziale sull’atto impugnato;
b) della formazione di giudicato interno.
In caso di pendenza a seguito di rinvio, si evidenzia che può formarsi
giudicato interno anche su una determinata parte della pronuncia di rinvio che, sul punto, abbia confermato le statuizioni del precedente grado di giudizio.
Qualora la pronuncia di rinvio sia stata emessa dalla Corte di Cassazione, il
rapporto diviene definitivo, alla data del deposito, sui punti della pronuncia parzialmente cassata non investiti dalla sentenza di rinvio.
Si precisa che anche in caso di giudicato interno il valore della lite è dato
dall’imposta contestata con l’atto introduttivo del giudizio in primo grado..218
11.9 Perfezionamento, efficacia e validità della definizione
La definizione si perfeziona con il versamento dell’intera somma dovuta
ovvero della prima rata - entro il 16 aprile 2003 - e con la successiva presentazione – entro il 21 aprile 2003 – della relativa domanda al competente
ufficio locale dell’Agenzia.
Quest’ultimo adempimento è essenziale ai fini del perfezionamento in
quanto, per effetto della facoltà di scomputo delle somme versate in pendenza di
lite, la stessa può definirsi, oltre che col versamento di somme inferiori alle
percentuali stabilite, anche senza alcun versamento, qualora le somme già versate
in pendenza di lite siano di ammontare pari o maggiore di quelle dovute per la definizione. In proposito va inoltre considerato che le sentenze rese fino alla data
di presentazione della domanda rilevano ai fini della definizione.
L’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima non
determina invece, come già evidenziato, l’inefficacia della chiusura della lite.
In proposito va però ricordato che, a mente del secondo periodo del
comma 8, “l’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione
degli uffici … attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento integrale di quanto dovuto”.
Da una lettura sistematica dell’articolo 16 si desume che gli uffici a cui si
riferisce il citato comma 8 sono quelli dell’Amministrazione finanziaria dello
Stato competenti in relazione al rapporto tributario oggetto di definizione e che la
predetta attestazione di regolarità potrà essere prodotta esclusivamente dopo l’integrale pagamento di quanto dovuto.
A seguito del perfezionamento della definizione, gli Uffici dell’Agenzia
disporranno, senza necessità di specifica istanza, la sospensione della riscossione
dei ruoli il cui obbligo di pagamento viene meno per effetto della chiusura della
lite; successivamente, dopo aver accertato la regolarità della definizione, procederanno allo sgravio dei predetti ruoli non pagati, sempre senza necessità di
specifica istanza. Il rimborso, invece, potrà essere disposto eccezionalmente
solo nel caso illustrato sopra nel paragrafo relativo alle somme versate in pendenza di
giudizio.
11.10 Errore scusabile
Il comma 9 dell’articolo 16 in commento stabilisce che “in caso di
pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio”.
L’errore potrà ritenersi scusabile nelle ipotesi in cui il soggetto abbia
osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel
calcolo degli importi dovuti.
Salvo il caso di scomputo di somme già versate, non potrà invece
ritenersi scusabile, ad esempio, l’errore consistente nel versamento inferiore a
150 euro, in quanto, trattandosi dell’importo minimo determinato dalla norma, appare come errore dovuto a negligenza
inescusabile.
La scusabilità dell’errore va dunque riferita alla sussistenza di condizioni
di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo ovvero alla mancanza di negligenza nella individuazione della somma dovuta, come
potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia determinato
le somme dovute senza tener conto della sentenza depositata nello stesso giorno in cui viene presentata la domanda di definizione.
I soggetti interessati ad avvalersi delle definizioni previste dalla
finanziaria 2003 possono comunque avvalersi del servizio specifico di informazione e assistenza predisposto dall’Agenzia delle entrate, secondo le
modalità illustrate nella circolare n. 4/E del 20 gennaio 2003.
Ove riconosca la scusabilità dell’errore, l’ufficio liquiderà il maggior
importo dovuto e inviterà il contribuente ad effettuare il versamento integrativo
entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Qualora la parte non provveda entro tale termine all’integrazione del
pagamento, la chiusura della lite non sarà valida.
11.11 Sospensione dei giudizi
Il comma 6 dell'articolo in esame prevede che i giudizi che possono
formare oggetto di definizione sono sospesi dal 1° gennaio al 30 giugno 2003.
Se antecedentemente al 1° gennaio 2003 la data di trattazione della lite è
stata già fissata nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni dell’articolo 16. Il
mancato esercizio di tale facoltà non comporta decadenza dal diritto di chiudere
la lite.
La richiesta può essere formulata personalmente nei giudizi in cui non è
necessaria l’assistenza di un difensore. La sospensione di cui si tratta può essere
chiesta sia oralmente in udienza, sia con istanza scritta. Si ricorda che l’istanza
scritta è soggetta all’imposta di bollo solo in caso di giudizio pendente dinanzi ad
una Commissione tributaria, poiché, con l’istituzione del contributo unificato,
tale imposta non è più dovuta nei giudizi dinanzi al Giudice ordinario.
Qualora la data di trattazione della lite sia successiva al 21 aprile 2003, il
contribuente ovviamente potrà richiedere la sospensione del giudizio solo se si è
avvalso della definizione.
Dal 1° gennaio 2003 non possono essere fissate trattazioni in date
ricadenti nel primo semestre 2003.
Le liti per le quali è stata chiesta la definizione, inserite negli elenchi che
saranno trasmessi entro il 31 ottobre 2003 dagli uffici dell’Agenzia agli organi
giurisdizionali, sono sospese fino al 31 luglio 2004.
La circostanza che la sospensione dei giudizi sia limitata al primo
semestre 2003, mentre il termine di trasmissione degli elenchi relativi alle liti con
domanda di chiusura – da cui consegue l’ulteriore sospensione fino al 31 luglio
2004 - è fissato al 31 ottobre successivo, comporta che il processo sospeso potrà
essere riattivato dal 1° luglio 2003, ma che dovrà essere sospeso nuovamente
in presenza di comunicazione che il contribuente si è avvalso dell’articolo 16.
Ovviamente se tale circostanza risulta già alla data del 1° luglio il processo non
potrà essere riattivato.
Al fine di favorire le esigenze di economia processuale gli uffici
dell’Agenzia trasmetteranno gli elenchi di cui si tratta il più celermente possibile.
Nel caso in cui venga fissata la trattazione di una controversia per la quale è stata
chiesta la definizione, l’ufficio locale comunicherà con le modalità di rito tale
fatto.
11.12 Sospensione dei termini
Inoltre, per le liti che possono essere definite, l’ultimo periodo che è
stato aggiunto al comma 6 prevede che sono sospesi, a favore di tutte le parti processuali, dal 1° gennaio al 30 giugno 2003 i termini per la proposizione di
ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in
riassunzione, nonché i termini per la costituzione in giudizio.
L’elencazione operata dal legislatore è tassativa; tuttavia si esprime
l’avviso che la sospensione opera anche a favore di quegli atti che, pur avendo
una denominazione diversa, rientrano nella stessa categoria giuridica di quelli espressamente indicati. Sulla scorta di questo principio la sospensione rileva, ad
esempio, anche per il reclamo contro i provvedimenti presidenziali di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
La sospensione dei termini così come disciplinata a seguito delle
modifiche alla finanziaria 2003 ha una portata più ampia rispetto a quella originaria di cui al soppresso comma 7 dell’articolo 16, che era limitata
all’impugnazione delle sentenze.
Questo ampliamento si ritiene che abbia effetto retroattivo, in
considerazione del fatto che si applica comunque alle liti pendenti alla data del 1°
gennaio 2003.
Al riguardo è sufficiente un solo esempio. Se un contribuente ha
notificato un ricorso il 31 dicembre 2002 la lite si considera definibile, ma
non avendo l’originario articolo 16 sospeso il termine di costituzione in giudizio, la
stessa andava effettuata, a mente dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 546
del 1992, entro il 30 gennaio 2003. Qualora il ricorrente non avesse eseguito tempestivamente il predetto adempimento, la sospensione del termine per
costituirsi in giudizio ora introdotta risulterebbe inutile se non la si ritenesse
retroattiva, considerato che la modifica entrerà in vigore dopo la scadenza del
termine.
Se non si attribuisse effetto retroattivo alla disposizione in parola
verrebbe meno la ratio della norma. In particolare, per quanto riguarda la costituzione in giudizio del ricorrente la stessa risulterebbe del tutto inutile,
considerato che il termine, come già detto, è di trenta giorni ed è cominciato a
decorrere in tutti i casi in data che non può essere successiva al 1° gennaio 2003.
L’esposto orientamento trova sostegno nelle sentenze 22 giugno 2001, n.
8578 e 22 dicembre 2000, n. 16085 della Suprema Corte, che, in relazione all’analogo disposto dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, si è espressa in
tal senso, riconoscendo efficacia retroattiva alla sospensione dei termini recata da
quella norma.
Qualora il contribuente non si avvalga della definizione, i residui giorni
dei termini processuali continueranno a decorrere dal 1° luglio 2003.
Nel caso in cui la definizione non dovesse risultare valida, l’ultimo
periodo del comma 8 dispone che la sentenza possa comunque essere impugnata, unitamente al diniego della definizione, entro sessanta giorni dalla notifica dello
stesso. Si tratta di una disposizione che deroga alla disciplina ed ai termini ordinari di impugnazione.
Diversamente, alla pronuncia divenuta definitiva nel periodo compreso
tra il 30 settembre ed il 31 dicembre 2002 non è applicabile la disposizione speciale in esame, in quanto la stessa non è impugnabile, come chiarito
precedentemente al paragrafo dedicato a tali pronunce. Solo in questo caso l’eventuale provvedimento di rigetto della definizione della lite potrà
essere impugnato, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n.
546 del 1992, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente.
Sebbene il legislatore utilizzi il termine “sentenza”, si esprime l’avviso
che il disposto di cui all’ultimo periodo del comma 8 si applichi ad ogni provvedimento definitorio del giudizio.
Non c’è analoga disposizione invece per la riassunzione e per la
costituzione in tutti i gradi del giudizio, per cui si ritiene che le stesse vanno
effettuate entro i termini ordinari, tenendo conto del periodo di sospensione dal
1° gennaio al 30 giugno 2003, previsto dal citato comma 6.
La riassunzione e la costituzione in giudizio si rendono necessarie
essenzialmente al fine di consentire l’eventuale prosecuzione del processo in caso di diniego della definizione.
11.13 Estinzione del giudizio
L’estinzione del giudizio non può essere dichiarata prima della
comunicazione di regolarità della definizione da parte dell’ufficio.
A seguito del deposito di detta comunicazione, nei giudizi pendenti
avanti le Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e secondo grado
di Trento e Bolzano verrà dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della
materia del contendere ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del
1992.
Per i giudizi pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale
l’estinzione è dichiarata con ordinanza ai sensi dell’articolo 27, primo comma,
secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Il comma 9-bis dell’articolo 16 in commento prevede che il
Presidente della commissione o della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un altro componente della commissione medesima ad
adottare la predetta ordinanza. E’ previsto, inoltre, che i termini per proporre
ricorso al collegio avverso la stessa ordinanza sono ridotti da sessanta a trenta
giorni, decorrenti dalla sua comunicazione. Anche il termine per comunicare la data dell’udienza alle parti è stato dimezzato. Per il resto restano ferme le
disposizioni di cui al citato articolo 27.
Anche nel processo civile dalla comunicazione di regolarità della
definizione da parte dell’ufficio consegue la dichiarazione di estinzione, sebbene
la cessazione della materia del contendere non sia prevista dal codice di procedura civile. Si deve ritenere, infatti, che nel caso in esame sia possibile che
il giudice dichiari l’estinzione del processo, in quanto la giurisprudenza ammette
questa possibilità nei casi in cui sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta da
entrambe le parti, che abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia perciò
fatto venir meno la necessità di una pronuncia sull’oggetto della controversia.
Considerazioni analoghe valgono per i giudizi pendenti in
Cassazione.
12 REGOLARIZZAZIONE DELLE INADEMPIENZE IN
MATERIA DI SERVIZIO PUBBLICO TELEVISIVO
L’articolo 17, comma 1, della finanziaria 2003 prevede la definizione
agevolata delle violazioni relative al canone di abbonamento al servizio pubblico
televisivo (regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni - Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni -) e alla tassa di concessione governativa sugli apparecchi
radiotelevisivi (articolo 17 della tariffa annessa al D.M. 28 dicembre 1995, - pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 1995, n. 303, Serie Generale -e successive
modificazioni); riguarda quindi tutti i soggetti che pur detenendo un apparecchio
radiotelevisivo non hanno corrisposto il canone di abbonamento e la relativa tassa di concessione governativa.
Il contribuente può definire le violazioni commesse fino al 31 dicembre
2002 con il pagamento, entro il 16 aprile 2003, di un unico importo di euro 10 per ogni annualità, per la quale è stato omesso il versamento, che si intende
definire. La definizione è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale.
Sono, pertanto, ricomprese nel condono tutte le violazioni commesse
entro il 31 dicembre 2002, per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n.
289 del 2002 (1° gennaio 2003):
•non è stata ancora notificata la cartella esattoriale;
•pur essendo stata notificata la cartella esattoriale, non è ancora decorso il termine di sessanta giorni per
l’impugnazione innanzi alle commissioni tributarie;
•a seguito di impugnazione, pende procedimento giurisdizionale oppure l’eventuale pronuncia non si è ancora
resa definitiva.
Sono invece escluse dalla possibilità di definizione le violazioni che
attengono a rapporti esauriti, vale a dire i casi in cui, alla predetta data del 1°
gennaio 2003:
•sono decorsi i termini di impugnazione della cartella esattoriale;
•è intervenuta sentenza passata in giudicato o comunque non più suscettibile di impugnazione.
Si fa inoltre presente che l’ultimo periodo della norma in questione
stabilisce che non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate.
Il pagamento deve essere eseguito con le modalità previste dall’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, vale a
dire mediante utilizzo del modello F24. Si precisa che è esclusa, in ogni caso, la
compensazione ivi prevista.
Il pagamento deve essere eseguito con le modalità previste dall’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, vale a
dire mediante utilizzo del modello F24. Si precisa che è esclusa, in ogni caso, la
compensazione ivi prevista.
13 CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE
L’articolo 5 consente ai contribuenti titolari di partita IVA che nel corso
dell’anno 2002 non hanno effettuato operazioni imponibili e non imponibili di regolarizzare la loro posizione ed estinguere in tal modo le violazioni derivanti
dall’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività.
Una disposizione analoga era già contenuta nell’articolo 2-nonies del
decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni nella legge del 30 novembre 1994, n. 656.
La norma consente, in sostanza, di chiudere quelle partite IVA cosiddette
"inattive", per le quali non sia stata presentata la dichiarazione di cessazione di
cui all’articolo 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonostante sia venuto meno lo svolgimento di qualsiasi
attività.
Possono avvalersi della sanatoria in esame i soggetti che nell’anno 2002,
anno non abbiano effettuato alcun tipo di attività rilevante agli effetti dell’IVA e
del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Possono, inoltre, essere sanate le irregolarità relative agli anni precedenti
nei quali, analogamente, non sia stata effettuata alcuna delle operazioni sopra indicate.
E’ necessario, quindi, che il requisito richiesto rappresentato dalla totale
assenza di operazioni, sussista, per gli anni precedenti il 2002, senza soluzione di
continuità, a partire dall’anno successivo a quello per il quale sia stata eventualmente presentata la dichiarazione.
Peraltro, tenuto conto che la chiusura della posizione può essere chiesta
entro il 16 aprile 2003, il presupposto (mancanza di qualsivoglia attività) per
beneficiare della regolarizzazione deve sussistere fino al momento di presentazione della formale dichiarazione di cessazione di attività.
La ratio della norma è quella di consentire la chiusura delle partite IVA
inattive, nonché di sanare le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione
delle dichiarazioni sopra indicate.
La regolarizzazione si ottiene versando entro il 16 aprile 2003, l’importo
di 100 euro, secondo le disposizioni dell’articolo 17 decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, esclusa la compensazione con eventuali crediti, ivi prevista.
Si precisa che l’importo da versare è unico, indipendentemente dalle
annualità da regolarizzare.
Mediante la chiusura di partite IVA inattive ai sensi dell’articolo 5 sono
sanate le irregolarità derivanti dall’omessa presentazione delle dichiarazioni delle
imposte sul valore aggiunto e dei redditi, limitatamente ai redditi d’impresa e di
lavoro autonomo in relazione ai quali non sono state effettuate operazioni. Non si applicano, dunque, le sanzioni di cui agli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo n. 471 del 1997.
Inoltre sono sanate le violazioni concernenti l’omessa presentazione delle
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione delle attività di cui all’articolo 5
comma 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
Con separato provvedimento del direttore dell’ Agenzia delle entrate
saranno definite le modalità applicative per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche per via telematica, della data di cessazione dell’attività e degli
estremi dell’avvenuto versamento di cui al comma 1, necessario ai fini della
regolarizzazione.
14 DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI
TASSA AUTOMOBILISTICA ERARIALE
L’articolo 5-quinquies del decreto legge n. 282 del 2002, introdotto in
sede di conversione, prevede la definizione agevolata – tramite pagamento della
sola tassa senza sanzioni ed interessi - “…delle violazioni commesse entro il 31
dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale…”. Pertanto, il contribuente che voglia fruire di questo beneficio deve
corrispondere, secondo le ordinarie modalità di versamento, entro il 16 aprile 2003, la sola tassa automobilistica il cui pagamento risulta omesso al 31
dicembre 2001.
Considerato che la disposizione in esame prevede la definizione per
mancato pagamento della tassa automobilistica soltanto erariale, consegue che sono escluse dal condono quelle non erariali.
In assenza di una normativa organica in materia di tasse automobilistiche
(erariali e regionali), è opportuno effettuare una ricognizione delle relative disposizioni allo scopo di delimitare correttamente l’ambito operativo della
norma in esame.
Fino al 31 dicembre 1992 la tassa automobilistica era erariale, nel senso
che veniva computata tra le entrate acquisite dallo Stato; l’addizionale della
stessa competeva, invece, alle regioni a statuto ordinario (v. testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 39; articolo 5, commi da 31 a 60 del decreto
legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1993, n. 53; articolo 4 delle legge 16 maggio 1970, n. 281, come
sostituito dall’articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158).
A decorrere dal 1° gennaio 1993 l’intera tassa automobilistica è stata
attribuita alle regioni a statuto ordinario, anche se, soltanto dal 1° gennaio 1999,
ne è stata demandata a tali regioni la riscossione, l’accertamento, il recupero, i
rimborsi ed il contenzioso amministrativo. Infatti, l’articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - Attribuzioni alle regioni a statuto
ordinario – al comma 2, con riferimento alla tassa automobilistica attribuita alle
regioni a statuto ordinario, precisa che essa assume “…la denominazione di tassa
automobilistica regionale…” e si applica “ai veicoli (...) per effetto della loro
iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna regione a
statuto ordinario…”.
L’articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha
inoltre disposto il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle competenze
sopra specificate relative “…alle tasse automobilistiche non erariali…”.
Inoltre, la legge provinciale n. 10 del 11 settembre 1998, della Provincia
di Trento, all’articolo 4 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la tassa
automobilistica provinciale, prevedendo la contemporanea cessazione dell’applicazione, nel territorio della Provincia, della tassa automobilistica
erariale.
Anche la Provincia di Bolzano, con gli articoli 7 e segg. della legge
provinciale n. 9 dell’11 agosto 1998, dal 1° gennaio 1999 ha istituito la tassa
automobilistica provinciale, prevedendo la contemporanea cessazione dell’applicazione, nel territorio della Provincia, della tassa automobilistica
erariale.
Dal quadro normativo, deriva che possono fruire del condono delle
violazioni alla tassa automobilistica erariale, tutti coloro che hanno commesso le
violazioni in questione:
• fino al 31 dicembre 1992, indipendentemente dalla Regione di iscrizione al P.R.A. dei veicoli;
• fino al 31 dicembre 1998 per le Province autonome di Trento e Bolzano;
• entro il 31 dicembre 2001, con riferimento ai veicoli iscritti al P.R.A. nelle Regioni a statuto speciale.
Il secondo comma dell’articolo 5–quinquies in esame stabilisce le
modalità di definizione delle violazioni alla tassa automobilistica erariale – come
sopra precisata – “qualora sia stata notificata cartella di pagamento”.
In tal caso la definizione si perfeziona “mediante il pagamento al
concessionario della riscossione della tassa medesima entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (n. 282 del
2002)”, è da ritenere che la data di entrata in vigore della legge di conversione è
il termine che permette di stabilire se, ad ogni caso concreto, è applicabile il
comma 1 o il comma 2 dell’articolo 5-quinquies.
Alla luce delle norme riportate deve ritenersi che le disposizioni del
comma in esame si applicano se alla data di entrata in vigore della legge di conversione risulta notificata cartella di pagamento relativa alle violazioni sopra
precisate.
Infine, nell’ipotesi in cui la cartella di pagamento sia stata impugnata
prima della data di entrata in vigore delle legge di conversione del decreto legge
in commento non è applicabile la definizione di cui all’articolo 5-quinquies. Tale
esclusione deriva dall’interpretazione sistematica delle norme che dettano le modalità di definizione agevolata. Infatti, l’articolo 17, comma 1 della legge n.
289 del 2002, che detta modalità di regolarizzazione delle inadempienze in materia di servizio pubblico televisivo, stabilisce espressamente “…possono
essere definite (…) anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso”, invece, l’articolo 5-quinquies
genericamente prevede l’ipotesi in cui sia stata notificata cartella di pagamento,
senza alcun riferimento ai possibili procedimenti pendenti. Il diverso comportamento del legislatore lascia intendere che sono escluse dalle ipotesi di
applicazione dell’articolo 5-quinquies i casi in cui penda un procedimento, per i
quali opera la definizione prevista dall’articolo 16 della finanziaria 2003.
15 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E DEFINIZIONE DELLE
CONTROVERSIE RELATIVE ALL’IMPOSTA UNICA DOVUTA PER LE SCOMMESSE DIVERSE DALLA SCOMMESSA TRIS E DALLE SCOMMESSE AD ESSA
ASSIMILABILI.
Le istruzioni di seguito fornite riguardano la definizione dei versamenti e
delle controversie relativi all’imposta unica disciplinata dal decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, tenuto conto delle attuali attribuzioni in materia dell’Agenzia delle entrate, fissate dall’articolo 8 del decreto-legge 24 dicembre
2002 n. 282.
Eventuali ulteriori istruzioni potranno essere fornite dalla
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per le entrate gestite da detta amministrazione.
Ciò premesso si chiarisce quanto segue.
L’articolo 5-ter, comma 1, ha abrogato con effetto dal 1° gennaio 2003
l’articolo 8, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Risultano, pertanto,
superate le istruzioni contenute nel paragrafo 12 della circolare 15 gennaio 2003,
n. 3.
Il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 289 del 2002, prevedeva su
richiesta dei contribuenti, l’integrazione o, se omessi, l’effettuazione dei
versamenti concernenti l’imposta unica dovuta ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lett. b), numero 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, per tutte le
scommesse diverse dalla scommessa TRIS e da quelle a quest’ultima assimilabile
sotto il profilo delle modalità di accettazione e di totalizzazione.
La definizione avrebbe dovuto perfezionarsi con il pagamento di un
importo pari al 20 per cento delle imposte i cui termini di versamento fossero scaduti alla data del 31 ottobre 2002 e per le quali alla data del 1° gennaio 2003
non fossero stati notificati avvisi di accertamento.
Il versamento avrebbe dovuto essere eseguito entro il termine del 16
marzo 2003.
Nel caso in cui fossero stati notificati accertamenti, ma non si fossero
ancora resi definitivi, la definizione avrebbe dovuto perfezionarsi con il versamento, entro il 16 marzo 2003, di un importo pari al 30 per cento del dovuto
o della maggiorazione accertata alla data del 1° gennaio 2003.
L’articolo 5-ter, dopo aver disposto l’abrogazione del comma 2
dell’articolo 8 della legge n. 289 del 2002, stabilisce che i versamenti eventualmente effettuati dal 1° gennaio 2003 ai sensi delle disposizioni abrogate
e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n.
282 del 2002 sono restituiti al contribuente dall’Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti
ad altro titolo.
L’articolo 5-ter, comma 2, della legge di conversione del decreto - legge
n. 282 del 2002, prevede, altresì, che sono esclusi dall’ambito di applicazione
dell’articolo 15 della legge n. 289 del 2002, come modificato dall’articolo 5-bis
della citata legge di conversione concernente la “Definizione degli accertamenti,
degli atti di contestazione, degli avvisi di irregolarità delle sanzioni, degli inviti
al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione”, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto d’imposizione o, comunque di pretesa di
pagamento, dovuta ai sensi dell’articolo 4, comma1, lett. b), numero 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e dell’articolo 8, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, per tutte le scommesse diverse dalla scommessa
TRIS e da quelle a quest’ultima assimilabile sotto il profilo delle modalità di
accettazione e di totalizzazione.
Si fa presente, infine, che l’articolo 8 del decreto-legge n. 282 del 2002,
così come modificato dalla legge di conversione, stabilisce che le funzioni dell’Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione, e
contenzioso, delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai
concorsi pronostici, alle scommesse saranno esercitate dal 1° aprile 2003 dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
La norma precisa, altresì, che restano salvi gli effetti degli atti impositivi
in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse, emanati sino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 282 del 2002, dall’Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato.
(Si segnala che quest’ultimo periodo è stato introdotto per completezza
di trattazione, ancorché esuli dall’oggetto specifico della circolare. Non si è
invece fatto cenno alla proroga per la sanatoria relativa agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, previsto dall’articolo 8, comma 1-bis della legge
di conversione, considerato che su tale materia sono stati forniti in precedenza
chiarimenti con apposita circolare: circolare 15 gennaio 2003, n. 1)
16 PROROGA DEI TERMINI PER LA REGOLARIZZAZIONE
DEGLI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO INSTALLATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003.
L’articolo 8, comma 1-bis del decreto - legge 282 del 2002 ha modificato
il secondo e terzo periodo del comma 1 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal comma
4 dell’articolo 22 della legge n. 289 del 2002. In particolare le parole “15 febbraio” sono state sostituite dalle seguenti:
“21 marzo”.
Sono pertanto prorogati al 21 marzo 2003 i termini per denunciare gli
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito di cui al comma 7 dell’articolo 110 del
TULPS, installati prima del 1° gennaio 2003. La denuncia deve essere prodotta, ai fini del rilascio dell’apposito
nulla osta, al Ministero dell’economia e delle finanze -Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Risulta altresì prorogato alla data del 21 marzo 2003 il termine per la
regolarizzazione del pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti e IVA di cui
all’articolo74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, relativamente agli apparecchi da divertimento e intrattenimento installati prima del 1 gennaio 2003.
Come chiarito con la circolare n. 1 del 15 gennaio 2003, perché la
regolarizzazione esplichi i suoi effetti anche per gli anni pregressi, sia per l’imposta sugli intrattenimenti sia per l’IVA, entrambe le imposte devono essere
calcolate sulla base degli imponibili medi annui stabiliti dall’articolo 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ancorché per l’anno 2003 il contribuente opti per la determinazione dell’IVA secondo i criteri
ordinari. Ciò ovviamente nell’ipotesi in cui per almeno uno dei due anni precedenti (2001 o 2002) il contribuente abbia applicato l’IVA secondo i criteri.236
dell’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972.
Al contrario, qualora il contribuente anche per gli anni 2001 e 2002 abbia
applicato e versato l’IVA in base ai criteri ordinari, il versamento entro il 21
marzo 2003 della sola imposta sugli intrattenimenti, secondo le modalità sopra indicate, consente la regolarizzazione per gli anni 2001 e 2002 relativamente a
detta imposta.
Si fa presente infine che l’articolo8, comma 1, del decreto-legge n. 282
del 2002, come modificato dalla legge di conversione, stabilisce che le funzioni
dell’Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione, e
contenzioso, delle entrate tributarie riferite agli apparecchi da divertimento e
intrattenimento, saranno esercitate dal 1° aprile 2003 dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Per quanto riguarda gli apparecchi da divertimento e intrattenimento
impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante si segnala che l’articolo 5-bis,
comma 1, lett. o) del decreto-legge n. 282 del 2002, come modificato dalla legge
di conversione ha aggiunto all’articolo 22, comma 5 della legge n. 289 del 2002
il seguente periodo: “Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in
relazione alle attrazioni ‘gioco a gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di
abilità, inseriti nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto
interministeriale del Ministero dell’interno e del Ministero del turismo e dello
spettacolo del 10 aprile 1991 e successive modificazioni, che risultino già installati al dicembre 2002 nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla
citata legge n. 337 del 1968.”
L’articolo 22, comma 5, della legge n. 289 del 2002 nel testo integrato
dall’articolo 5-bis in argomento è il seguente: “Per gli apparecchi per il gioco
lecito impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui agli articolo86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni ‘gioco a gettone
azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità,
inseriti nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo4 della legge 18 marzo 1968, n.
337, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell’interno e del Ministero
del turismo e dello spettacolo del 10 aprile 1991 e successive modificazioni, che
risultino già installati al dicembre 2002 nelle attività dello spettacolo viaggiante
di cui alla citata legge n. 337 del 1968.”
Riguardo al primo periodo dell’articolo 22, comma 5, in commento si
confermano le istruzioni impartite con la circolare n. 1 del 15 gennaio 2003.
In sostanza con l’anzidetta circolare è stato chiarito che l’utilizzo della
locuzione “continuano ad applicarsi…” evidenzia la natura interpretativa della
norma in esame e conferma l’intento del legislatore di riservare agli apparecchi e
congegni da divertimento o da intrattenimento “ovunque installati” lo stesso
trattamento sia ai fini della normativa di pubblica sicurezza sia ai fini tributari.
In particolare, per quanto riguarda il regime tributario, agli apparecchi e
congegni per il gioco lecito, ancorché inseriti nell’ambito dello spettacolo viaggiante, si applica l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA connessa sulla base
di imponibili medi forfetari annui determinati in funzione della tipologia di appartenenza, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 640 del 1972.
La stessa circolare n. 1 precisa, inoltre, che anche per gli apparecchi
installati nell’ambito dello spettacolo viaggiante prima del 1° gennaio 2003,
possono essere regolarizzati gli anni 2001 e 2002 effettuando, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972, il pagamento delle imposte dovute per l’anno 2003 entro il 21 marzo 2003.
Il periodo aggiunto all’articolo 22, comma 5 dalla legge di conversione
del decreto-legge in esame dispone invece che le norme recate dagli articolo 86
e 110 del TULPS nonché il regime tributario previsto dall’articolo 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1973 non si applicano alle attrezzature “gioco a gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe,
pesca verticale di abilità” già installate nell’ambito dello spettacolo viaggiante al
31 dicembre 2002.
Pertanto, tali apparecchi, agli effetti tributari devono ricondursi, se
installati entro il 31 dicembre 2002, al regime IVA per lo spettacolo viaggiante
previsto dall’articolo74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
Conseguentemente nei confronti di tale tipologia di giochi non trova
applicazione la disciplina per la regolarizzazione degli anni 2001 e 2002 di cui
all’articolo14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, in
quanto relativa all’imposta sugli intrattenimenti e alla connessa IVA di cui all’articolo 74, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972.
Allegato
STUDI DI SETTORE
MANIFATTURE
SD01A (in vigore dal 1998)
15.52.0 Fabbricazione di gelati;
15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria
conservati;
15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.
SD01B (in vigore dal 1998)
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.
SD02U (in vigore dal 1998)
15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.
SD03U (in vigore dal 1998)
15.61.1 Molitura dei cereali;
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.
SD04A (in vigore dal 1998)
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.
SD04B (in vigore dal 1998)
14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;
14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;
14.13.0 Estrazione di ardesia.
SD04C (in vigore dal 1999)
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.
SD04D (in vigore dal 1998)
14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;
14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;
14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).
SD04E (in vigore dal 1998)
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.
SD06U (in vigore dal 1999)
17.54.6 Fabbricazione di ricami.
SD07A (in vigore dal 1999)
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.
SD07B (in vigore dal 1999)
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;
17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;
17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.
SD07C (in vigore dal 1999)
18.22.1 Confezione di vestiario esterno.
SD07D (in vigore dal 1999)
18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;
18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.
SD07E (in vigore dal 1999)
18.23.0 Confezione di biancheria personale.
SD07F (in vigore dal 1999)
18.24.1 Confezione di cappelli;
18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.
SD07G (in vigore dal 1999)
18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.
SD08U (in vigore dal 1998)
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;
19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;
19.30.3 Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica.
SD09A (in vigore dal 1998)
36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e
treni;
36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.;
36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno;
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.
SD09B (in vigore dal 1998)
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.
SD09C (in vigore dal 1999)
20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;
20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati
(ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;
20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.
SD09D (in vigore dal 1999)
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).
SD09E (in vigore dal 1999)
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.
SD10A (in vigore dal 1998)
17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;
17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.
SD10B (in vigore dal 1998)
17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento.
SD12U (in vigore dal 1998)
15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.
SD13U (in vigore dal 1999) - Sperimentale
17.30.0 Finissaggio dei tessili.
SD14U (in vigore dal 1999) - Sperimentale
17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse;
17.17.0 attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
17.60.0 Fabbricazione di maglierie.
SD16U (in vigore dal 1999)
18.22.2 Confezione su misura di vestiario.
SD18U (in vigore dal 1999)
26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.
SD19U (in vigore dal 2000)
28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici;
28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana
e simili.
SD20U (in vigore dal 2000)
28.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture;
28.21.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
28.22.0 Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale
28.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento
centrale ad acqua calda;
28.40.1 Produzione di pezzi di acciaio fucinati;
28.40.2 Produzione di pezzi di acciaio stampati;
28.40.3 Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo;
28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe;
28.51.0 Trattamento e rivestimento dei metalli;
28.61.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria;
28.62.1 Fabbricazione di utensileria a mano;
28.63.0 Fabbricazione di serrature e cerniere;
28.71.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi;
28.72.0 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero;
28.73.0 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici;
28.74.1 Produzione di filettatura e bulloneria;
28.74.2 Produzione di molle;
28.74.3 Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate;
28.75.1 Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori
casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno;
28.75.2 Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche e blindate;
28.75.3 Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica;
28.75.4 Fabbricazione di armi bianche
28.75.5 Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie;
28.75.6 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.
SD21U (in vigore dal 1999)
33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali
comuni;
33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.
SD22U (in vigore dal 2000)
31.50.0 Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.
SD24A (in vigore dal 2000)
52.42.5 Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria.
SD24B (in vigore dal 2000)
18.30.B Confezione di articoli in pelliccia.
SD25U (in vigore dal 2000)
18.30.A Preparazione e tintura di pelli;
19.10.0 Preparazione e concia del cuoio.
SD26U (in vigore dal 2000)
18.10.0 Confezione di vestiario in pelle.
SD27U (in vigore dal 2000)
19.20.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria.
SD28U (in vigore dal 2001)
26.12.0 Lavorazione e trasformazione del vetro piano;
26.15.1 Lavorazione e trasformazione del vetrocavo;
26.15.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio;
26.15.3 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro ( vetro tecnico e industriale per altri lavori);
SD29U (in vigore dal 2000)
26.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia;
26.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso;
26.66.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.
SD32U (in vigore dal 2000)
28.52.0 Lavori di meccanica generale per conto terzi;
28.62.2 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili operatrici;
29.11.1 Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori,
manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada
e ad aeromobili);
29.11.2 Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono
energia meccanica compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione;
29.12.0 Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori, installazione,
manutenzione e riparazione);
29.13.0 Fabbricazione di rubinetti e valvole;
29.14.1 Fabbricazione di organi di trasmissione;
29.14.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere;
29.21.1 Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori;
29.21.2 Riparazione di fornaci e bruciatori;
29.22.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.22.2 Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;
29.23.1 Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione
e la ventilazione;
29.23.2 Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;
29.24.1 Costruzione di materiale per saldatura non elettrica;
29.24.2 Costruzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
(comprese parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.24.3 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico
n.c.a.;
29.24.4 Riparazione di altre macchine di impiego generale;
29.31.1 Fabbricazione di trattori agricoli
29.32.1 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
29.32.2 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
29.40.0 Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione
e riparazione);
29.51.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti ed accessori, installazione,
manutenzione e riparazione);
29.52.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti ed accessori,
installazione, manutenzione e riparazione);
29.53.0 Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco
(compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.54.1 Costruzione e installazione di macchine tessili: di macchine e di impianti per il trattamento
ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti ed
accessori, manutenzione e riparazione);
29.54.2 Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del
cuoio e delle calzature (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.54.3 Costruzione di apparecchiature igienicosanitarie e di macchine per lavanderie e
stirerie (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.55.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (comprese
parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche,
petrolchimiche e petrolifere (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.2 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione
e per l'imballaggio (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.3 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche
e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.4 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie
similari (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (comprese parti ed accessori, installazione,
manutenzione e riparazione);
29.60.0 Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni;
29.71.0 Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7);
29.72.0 Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione
cfr. 52.7).
SD33U (in vigore dal 2000)
27.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati;
36.22.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di
metalli preziosi;
36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale.
sD34U (in vigore dal 2001)
33.10.3 Fabbricazione di protesi dentarie;
SD35U (in vigore dal 2001)
22.11.0 Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni;
22.13.0 Edizione di riviste e periodici;
22.15.0 Altre edizioni;
22.22.0 Altre stampe di arti grafiche;
22.23.0 Rilegatura e finitura di libri;
22.24.0 Composizione e fotoincisione;
22.25.0 Altri servizi connessi alla stampa.
SD36U (in vigore dal 2001)
27.21.0 Fabbricazione di tubi di ghisa;
27.31.0 Stiratura a freddo;
27.32.0 Laminazione a freddo di nastri;
27.33.0 Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo;
27.34.0 Trafilatura;
27.35.0 Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio n.c.a. produzione di
ferroleghe non CECA;
27.51.0 Fusione di ghisa;
27.52.0 Fusione di acciaio;
27.53.0 Fusione di metalli leggeri;
27.54.0 Fusione di altri metalli non ferrosi;
SD37U (in vigore dal 2001)
35.12.0 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive;
SD38U (in vigore dal 2001)
36.12.1 Fabbricazione di mobili metallici;
SD47U (in vigore dal 2001)
21.21.0 Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone;
21.23.0 Fabbricazione di prodotti cartotecnici;
21.25.0 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone n.c.a.;
SERVIZI
SG31U (in vigore dal 1998)
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.
SG32U (in vigore dal 1998)
50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.
SG33U (in vigore dal 1998)
93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.
SG34U (in vigore dal 1998)
93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;
93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.
SG35U (in vigore dal 1998)
55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.
SG36U (in vigore dal 1998)
55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.
SG37U (in vigore dal 1998)
55.40.1 Bar e caffè;
55.40.2 Gelaterie.
SG39U (in vigore dal 1998)
70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare.
SG43U (in vigore dal 1998)
50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.
SG44U (in vigore dal 1999)
55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante;
55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante.
SG46U (in vigore dal 1998)
29.31.2 Riparazione di trattori agricoli.
SG47U (in vigore dal 1998)
50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici.
SG49U (in vigore dal 1998)
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori.
SG50U (in vigore dal 1998)
45.41.0 Intonacatura;
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri;
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.
SG51U (in vigore dal 1998)
74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.
SG56U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
85.14.1 Laboratori di analisi cliniche.
SG58U (in vigore dal 1999)
55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulottes;
55.23.1 Villaggi turistici.
SG60U (in vigore dal 2000)
92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).
SG61A (in vigore dal 1998)
51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.
SG61B (in vigore dal 1998)
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.
SG61C (in vigore dal 1998)
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce),
di calzature e di articoli in cuoio.
SG61D (in vigore dal 1998)
51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.;
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.
SG61E (in vigore dal 1999)
51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese
macchine agricole e per ufficio).
SG61F (in vigore dal 1999)
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime
tessili e di semilavorati.
SG61G (in vigore dal 1999)
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per
l’industria.
SG61H (in vigore dal 1999)
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.
SG62U (in vigore dal 1999)
55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.
SG63U (in vigore dal 1999)
55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.
SG64U (in vigore dal 1999)
55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.
SG65U (in vigore dal 1999)
55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;
55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).
SG66U (in vigore dal 2001)
72.10.0 Consulenza per installazione di elaboratori elettronici;
72.20.0 Fornitura di software e consulenza in materia di informatica;
72.30.0 Elaborazione elettronica dei dati;
72.40.0 Attività delle banche di dati;
72.50.0 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici;
72.60.1 Servizi di telematica, robotica, e eidomatica;
72.60.2 Altri servizi connessi all’informatica;
SG67U (in vigore dal 1999)
93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.
SG68U (in vigore dal 1998 e con evoluzione dal
2001)
60.25.0 Trasporto di merci su strada.
SG69A (in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.
SG69B (in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni.
SG69C (in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.
SG69D (in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche.
SG69E (in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi
45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.
SG70U (in vigore dal 1998)
74.70.1 Servizi di pulizia.
SG71U (in vigore dal 1999)
45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;
45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici.
SG72A (in vigore dal 2000)
60.22.0 Trasporti con taxi.
SG72B (in vigore dal 2000)
60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;
60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;
60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri.
SG73A (in vigore dal 2001)
63.11.3 Movimento merci relativo a trasporto terrestri;
63.12.1 Magazzini di custodia e deposito.
SG73B (in vigore dal 2001)
63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
63.40.2 Intermediari dei trasporti;
64.12.0 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali ,codice di attività.
SG74U (in vigore dal 2000)
74.81.1 Studi fotografici;
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.
SG75U (in vigore dal 2001)
45.31.0 Installazione di impianti elettrici;
45.32.0 Lavori di isolamento;
45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari;
45.34.0 Altri lavori di installazione;
45.42.0 Posa in opera di infissi in legno o in metallo;
SG88U (in vigore dal 2001)
74.83.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche;
80.41.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;
SG89U (in vigore dal 2001)
74.83.2 Dattilografia e fotocopiatura;
COMMERCIO
SM01U (in vigore dal 1998)
52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati;
52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati;
52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;
52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.
SM02U (in vigore dal 1998)
52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;
52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.
SM03A (in vigore dal 1998)
52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
52.63.3 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.
SM03B (in vigore dal 1998)
52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;
52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;
52.63.4 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.
SM03C (in vigore dal 1998)
52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per
uso domestico;
52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia
nuovi che usati;
52.62.7 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;
52.63.5 Altro commercio ambulante a posteggio mobile.
SM03D (in vigore dal 1998)
52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.
SM04U (in vigore dal 2000)
52.31.0 Farmacie
SM05A (in vigore dal 1998)
52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.
SM05B (in vigore dal 1998)
52.42.6 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;
52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.
SM06A (in vigore dal 1998)
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e materiale elettrico vario;
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;
52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri;
52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.
SM06B (in vigore dal 1998)
52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.
SM06C (in vigore dal 1998)
52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;
52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.
SM07U (in vigore dal 1999)
52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria;
52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.
SM08A (in vigore dal 1999)
52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.
SM08B (in vigore dal 1999)
52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per
il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.
SM09A (in vigore dal 1999)
50.10.0 Commercio di autoveicoli.
SM09B (in vigore dal 1999)
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).
SM10U (in vigore dal 1999)
50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.
SM11A (in vigore dal 2001)
52.46.1 Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il “fai
da te” e vetro piano;
52.46.2 Commercio al dettaglio di pitture e vernici;
52.46.3 Commercio al dettaglio di articoli igienicosanitari;
52.46.4 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione;
52.46.5 Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici;
52.48.F Commercio al dettaglio di carte da parati;
SM11B (in vigore dal 2001)
51.44.3 Commercio all’ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici;
51.53.1 Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;
51.53.2 Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione;
51.53.3 Commercio all’ingrosso di vetro piano;
51.53.4 Commercio all’ingrosso di vernici e colori;
51.53.5 Commercio all’ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione,
vetropiano, vernici e colori;
51.54.1 Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta);
51.54.2 Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento;
51.54.4 Commercio all’ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori
per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria;
SM12U (in vigore dal 2000)
52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi.
SM14U (in vigore dal 2001)
52.24.1 Commercio al dettaglio di pane;
52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria;
SM15A (in vigore dal 2001)
52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
52.73.0 Riparazione di orologi e di gioielli;
SM15B (in vigore dal 2001)
52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di
precisione;
SM16U (in vigore dal 1999)
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e
per l’igiene personale.
SM17U (in vigore dal 2000)
51.21.1 Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi;
51.21.2 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi
oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina;
51.37.1 Commercio all’ingrosso di caffè.
SM18A (in vigore dal 2000)
51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante.
SM18B (in vigore dal 2001)
51.23.1 Commercio all’ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi;
51.23.2 Commercio all’ingrosso di altri animali vivi;
SM19U (in vigore dal 2000)
51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti;
51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria;
51.41.3 Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende,
stuoie, coperte e materassi);
51.41.A Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili;
51.41.B Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di yuta e simili;
51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori;
51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili;
51.42.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature.
SM20U (in vigore dal 2000)
52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio.
SM21A (in vigore dal 2000)
51.31.0 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati).
SM21B (in vigore dal 2000)
51.34.1 Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche;
51.34.2 Commercio all’ingrosso di altre bevande.
SM21C (in vigore dal 2000)
51.39.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi;
51.39.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati,
secchi.
SM21D (in vigore dal 2000)
51.32.1 Commercio all’ingrosso di carni fresche;
51.32.2 Commercio all’ingrosso di carni congelate e surgelate.
SM21E (in vigore dal 2000)
51.33.1 Commercio all’ingrosso di prodotti caseari e di uova.
SM21F (in vigore dal 2000)
51.32.3 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;
51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari;
51.36.1 Commercio all'ingrosso di zucchero;
51.36.2 Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi;
51.37.2 Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie;
51.38.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;
51.38.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco;
51.39.3 Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini;
51.39.A Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da
cereali;
51.39.B Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari.
SM22A (in vigore dal 2001)
51.43.1 Commercio all’ingrosso di elettrodomestici;
51.43.2 Commercio all’ingrosso di apparecchi radiotelevisivi;
51.43.3 Commercio all’ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri
supporti);
51.43.4 Commercio all’ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi;
51.43.5 Commercio all’ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario;
51.43.A Commercio all’ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio,
televisori, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione
e materiale elettrico vario;
SM22B (in vigore dal 2001)
51.44.1 Commercio all’ingrosso di vetrerie e cristallerie;
51.44.2 Commercio all’ingrosso di ceramiche e porcellane;
51.44.5 Commercio all’ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, di carte
da parati;
51.54.3 Commercio all’ingrosso di coltelleria e posateria;
SM22C (in vigore dal 2001)
51.47.1 Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale;
SM23U (in vigore dal 2001)
51.46.1 Commercio all’ingrosso di medicinali;
51.46.2 Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici;
SM24U (in vigore dal 2001)
51.47.2 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria;
SM25A (in vigore dal 2000)
51.47.6 Commercio all’ingrosso di giocattoli.
SM25B (in vigore dal 2000)
51.47.7 Commercio all’ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette).
SM26U (in vigore dal 2000)
51.57.1 Commercio all’ingrosso di rottami metallici;
51.57.2 Commercio all’ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale;
51.57.3 Commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro,carta, cartoni,
ecc.).
SM27A (in vigore dal 2000)
52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura.
SM27B (in vigore dal 2001)
52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi;
SM27C (in vigore dal 2001)
52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande);
52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari;
52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili;
52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto;
SM28U (in vigore dal 2001)
52.41.1 Commercio al dettaglio di stoffe per l’abbigliamento;
52.41.2 Commercio al dettaglio di tessuti per l’arredamento e di tappeti;
52.41.3 Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa;
SM29U (in vigore dal 2001)
52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili;
52.44.4 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica;
SM30U (in vigore dal 2001)
52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
SM31U (in vigore dal 2001)
51.47.5 Commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria;
SM32U (in vigore dal 2001)
52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte, di culto e di decorazione;
SM35U (in vigore dal 2001)
52.33.1 Erboristerie;
SM36U (in vigore dal 2001)
51.47.3 Commercio all’ingrosso di libri;
SM37U (in vigore dal 2001)
51.44.4 Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia;
51.45.0 Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici;
SM40A (in vigore dal 2001)
52.48.C Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi;
PROFESSIONISTI
SK01U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.11.2 Attività degli studi notarili.
SK02U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.20.2 Studi di ingegneria.
SK03U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.20.A Attività tecniche svolte da geometri.
SK04U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.11.1 Attività degli studi legali.
SK05U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.12.A Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza
fiscale, forniti dai dottori commercialisti;
74.12.B Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza
fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali;
74.14.2 Consulenze del lavoro.
SK06U (in vigore dal 2001) - Sperimentale
74.12.C Servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale forniti da altri soggetti;
SK08U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori.
SK10U (in vigore dal 2001) - Sperimentale
85.12.1 Studi medici generici convenzionati col s.s.n;
85.12.2 Altri studi medici generici;
85.12.4 Studi di radiologia e radioterapia;
85.12.A Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi;
85.12.B Studi medici e poliambulatori specialistici.
SK16U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
70.32.0 Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi.
SK17U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali.
SK18U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.20.1 Studi di architettura.
SK19U (in vigore dal 2001) - Sperimentale
85.14.A Attività sanitarie svolte da ostetriche;
85.14.B Attività sanitarie svolte da infermieri;
85.14.C Attività sanitarie svolte da fisioterapisti;
85.14.D Altre attività professionali paramediche indipendenti;
SK20U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
85.32.B Attività professionale svolta da psicologi.
SK21U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici.
SK22U (in vigore dal 2001) - Sperimentale
85.20.0 Servizi veterinari.
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