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Disposizioni in materia di sanatorie fiscali. Legge 27 dicembre
2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) e successive modifiche apportate con il decreto – legge del 24 dicembre 2002, n.
282
Circolare Agenzia Entrate n. 12 del 21.02.2003
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INDICE
1 PREMESSA
2 INTEGRAZIONE DEGLI IMPONIBILI PER GLI ANNI PREGRESSI
2.1 Contribuenti ammessi
2.1.1 Eredi
2.1.2 Liquidatori
2.1.3 Curatori fallimentari, Commissari liquidatori, Commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza
2.1.4 Curatori dell’eredità giacente, Amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri
non ancora concepiti
2.1.5 Società trasformate
2.1.6 Società fuse
2.1.7 Società scisse
2.1.8 Dichiarazione congiunta
2.1.9 Soci di società di persone, associati di associazioni tra artisti e professionisti, coniuge che gestisce l'azienda in
comunione
2.2 Periodi d’imposta definibili
2.3 Imposte e contributi cui è riferibile l’integrazione
2.4 Imponibili oggetto di integrazione
2.4.1 Integrazione ai fini IVA per omessa osservanza dell’obbligo di emissione di autofattura
2.5 Integrazione delle ritenute
2.6 Esclusioni
2.6.1 Esclusioni derivanti dalla notifica di atti
2.6.2 Avvisi di accertamento parziale divenuti definitivi alla data del 1° gennaio
2003
2.6.3 Avvisi di accertamento diversi da quelli parziali, definitivi alla data del 1° gennaio
2003
2.6.4 Esclusioni derivanti dall’esercizio dell’azione penale per particolari reati
2.7 Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni integrative
2.7.1 Presentazione telematica diretta
2.7.2 Presentazione telematica tramite intermediari
2.8 Modalità di calcolo e di versamento delle imposte
2.8.1 versamento minimo
2.8.2 Contenuto delle dichiarazioni integrative
2.9 Dichiarazione integrativa riservata
2.10 Regolarizzazione dei redditi e degli imponibili conseguiti all’estero
2.11 Effetti della dichiarazione integrativa semplice
2.11.1 Preclusione dell’accertamento
2.11.2 Estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali
2.11.3 Esclusione della punibilità
2.11.4 Interposizione di persone
2.11.5 Effetti ai fini contributivi e previdenziali
3 DEFINIZIONE AUTOMATICA PER GLI ANNI PREGRESSI
3.1 Contribuenti ammessi
3.2 Periodi d’imposta definibili
3.3 Ambito oggettivo
3.3.1 Rapporti fra società e soci
3.3.2 Gli adempimenti dei soci
3.4 Esclusioni
3.5 Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
3.6 Modalità di calcolo e di versamento delle imposte
3.6.1 Settore imposte dirette e assimilate
3.6.2 Settore IVA
3.6.3 Studi di settore e parametri
3.6.4 Contribuenti che hanno applicato gli studi di settore
3.6.5 Contribuenti congrui
3.6.6 Contribuenti incoerenti rispetto agli studi di settore
3.6.7 Contribuenti che hanno applicato i parametri
3.6.8 Dati da prendere a base per il perfezionamento della definizione
3.6.9 Modalità applicative del comma 3-bis
3.6.10 Contribuenti che svolgono più attività o utilizzano più punti di produzione o vendita
3.7 Irrilevanza delle perdite
3.8 Dichiarazioni omesse
3.9 Effetti della definizione automatica
3.9.1 Preclusione dell’accertamento
3.9.2 Estinzione delle sanzioni amministrative tributarie
3.9.3 Effetti sul piano penale
3.9.4 Effetti sul monitoraggio fiscale
3.9.5 Disposizioni in merito al sisma che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa nel 1990
4 DEFINIZIONE AUTOMATICA DI REDDITI DI IMPRESA E DI
LAVORO AUTONOMO PER GLI ANNI PREGRESSI MEDIANTE AUTOLIQUIDAZIONE
4.1 Periodi d’imposta definibili
4.2 Contribuenti ammessi
4.3 Esclusioni
4.4 Effetti della definizione
4.4.1 Inibizione dei poteri di controllo dell’ufficio
4.4.2 Esclusione dell’applicabilità delle presunzioni di cessioni e di
acquisto
4.4.3 Definitività della liquidazione delle imposte
4.4.4 Effetti extratributari
4.5 Criteri di definizione per l’annualità 1997
4.6 Criteri di definizione per le annualità dal 1998 al 2001
4.6.1 adeguamento dei ricavi o compensi in base agli studi di settore di cui all’articolo62-bis del decreto legge n. 331 del
1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993
4.6.2 adeguamento dei ricavi o compensi in base ai parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge n. 549 del
1995
4.6.3 adeguamento dei ricavi e compensi in funzione della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o compensi e
di redditività risultanti dalle dichiarazioni
4.6.4 Criteri di definizione da parte dei soggetti congrui
4.6.5 Criteri per la definizione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma
associata
4.7 Criteri per la definizione da parte dei titolari di reddito agrario e di imprese di
allevamento
4.8 Modalità di perfezionamento della definizione automatica
4.9 Termini di versamento
4.10 Rateizzazione dei versamenti
4.11 Comunicazione della definizione
5 DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI
5.1 Definizione dei ritardati od omessi versamenti non iscritti a ruolo
5.2 Definizione dei ritardati od omessi versamenti iscritti a ruolo
5.3 Modalità di definizione
5.4 Adempimenti degli uffici
6 PROROGA DI TERMINI
7 DEFINIZIONE AGEVOLATA AI FINI DELLE IMPOSTE DI
REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E SULL’INCREMENTO DI VALORE DEGLI
IMMOBILI
7.1 Ambito di applicazione
7.1.1 Tributi ammessi alla definizione
7.1.2 Definizione dei valori dichiarati
7.1.3 Valori non ammessi alla definizione
7.1.4 Condizioni per accedere alla definizione
7.1.5 Definizione delle violazioni alle agevolazioni tributarie
7.1.6 Versamento delle maggiori imposte
7.2 Adempimenti del contribuente
7.3 Adempimenti dell’ufficio
7.4 Adempimento delle formalità omesse
8 DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI
8.1 Ruoli ammessi alla definizione
8.2 Modalità per la definizione
8.2.1 Ruoli consegnati ai concessionari tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000
8.2.2 Ruoli affidati anteriormente al 1° gennaio 1997
8.2.3 Comunicazioni al debitore
8.3 Maggiori rateazioni
9 REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI
9.1 Effetti fiscali delle dichiarazioni integrative
9.2 Regolarizzazione contabile per i soggetti che hanno presentato le dichiarazioni integrative
9.3 Ulteriori regolarizzazioni contabili: eliminazione di attività e passività
fittizie
9.4 Regolarizzazione contabile delle attività detenute all’estero nell’ambito dell’integrazione degli
imponibili
9.5 Regolarizzazioni contabili dei soggetti che hanno aderito al condono tombale
10 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI, DEGLI INVITI AL
CONTRADDITTORIO, DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
10.1 Ambito di operatività
10.1.1 Presupposti soggettivi
10.1.2 Presupposti oggettivi
10.2 Condizioni per accedere alla definizione
10.3 Modalità di calcolo delle imposte dovute
10.3.1 Avvisi di accertamento e inviti al contraddittorio
10.3.2 Atti di contestazione e avvisi di irrogazione sanzioni
10.3.3 Processi verbali di constatazione
10.4 Modalità di pagamento
10.5 Effetti
10.6 Sospensione dei termini
11 CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI
11.1 Ambito di applicazione
11.1.1 Tasse
11.1.2 Contributo al servizio sanitario nazionale
11.1.3 Contributi e premi previdenziali ed assistenziali
11.1.4 Tasse automobilistiche
11.1.5 Tributi locali
11.1.6 Canone di abbonamento alla televisione
11.2 Nozione di lite pendente
11.2.1 Liti pendenti in Cassazione
11.2.2 Liti pendenti a seguito di rinvio
11.2.3 Definizione in pendenza dei termini di impugnazione
11.2.4 Pronunce divenute definitive alla data di entrata in vigore della finanziaria
2003
11.3 Liti definibili
11.3.1 Silenzio-rifiuto o diniego di rimborso
11.3.2 Diniego o revoca di agevolazioni
11.3.3 Avvisi di liquidazione, ingiunzioni e ruoli
11.3.4 Omessi versamenti di tributi
11.3.5 Ruoli emessi a seguito della rettifica delle dichiarazioni in sede di liquidazione e controllo formale
11.3.6 Precedenti definizioni agevolate
11.3.7 Definizione nei casi di parziale acquiescenza nei confronti dell’atto impugnato
11.3.8 Liti concernenti sanzioni amministrative collegate al tributo
11.3.9 Sanzioni amministrative comunque irrogate da Uffici finanziari
11.3.10 Decisioni amministrative
11.4 Valore della lite e lite autonoma
11.4.1 Rettifica di perdite
11.5 Coobbligati
11.6 Somme dovute
11.6.1 Osservazioni preliminari
11.6.2 Atto introduttivo del giudizio
11.6.3 Pronuncia “resa”
11.6.4 Pronunce cautelari
11.6.5 Rilevanza delle pronunce rese fino alla data di presentazione della domanda
11.6.6 Soccombenza
11.6.7 Soccombenza parziale
11.6.8 Inammissibilità dell’atto introduttivo
11.6.9 Pronunce giurisdizionali che non determinano soccombenza sul merito ovvero sull’ammissibilità
11.6.10 Definizione in pendenza di giudizio di rinvio o del termine di
riassunzione
11.6.11 Conciliazione giudiziale
11.6.12 Scomputo delle somme già versate
11.6.13 Versamento delle somme dovute
11.6.14 Pronuncia resa fra la data di versamento e quella di presentazione della
domanda
11.7 Somme versate in misura eccedente
11.8 Acquiescenza parziale e giudicato interno
11.9 Perfezionamento, efficacia e validità della definizione
11.10 Errore scusabile
11.11 Sospensione dei giudizi
11.12 Sospensione dei termini
11.13 Estinzione del giudizio
12 REGOLARIZZAZIONE DELLE INADEMPIENZE IN MATERIA
DI SERVIZIO PUBBLICO TELEVISIVO
13 CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE
14 DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA
AUTOMOBILISTICA ERARIALE
15 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E DEFINIZIONE DELLE
CONTROVERSIE RELATIVE ALL’IMPOSTA UNICA DOVUTA PER LE SCOMMESSE DIVERSE DALLA SCOMMESSA TRIS E
DALLE SCOMMESSE AD ESSA ASSIMILABILI.
16 PROROGA DEI TERMINI PER LA REGOLARIZZAZIONE
DEGLI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO INSTALLATI PRIMA DEL 1° GENNAIO
2003.
Allegato:
Studi di settore
1 PREMESSA
Nel supplemento ordinario n. 240/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31
dicembre 2002 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003).
Al capo II del titolo II la richiamata legge (di seguito “finanziaria 2003”)
detta norme per agevolare la definizione delle situazioni e le pendenze in materia
di imposte sui redditi, di imposta regionale sulle attività produttive, di contributo
straordinario per l’Europa, di imposta sul valore aggiunto, di imposta sul patrimonio netto, di imposte indirette e di tributi locali.
Tali disposizioni sono state modificate per effetto della legge di
conversione del decreto - legge 24 dicembre 2002, n. 282, approvata dal Parlamento in data 18 febbraio 2003 e tuttora in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito ai diversi
criteri e modalità di definizione agevolata previsti dalla citata normativa.
In particolare, l’esame sarà esteso alle seguenti disposizioni normative:
• l’articolo 7, disciplinante la definizione automatica dei redditi d’impresa
e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione;
• l’articolo 8, che contiene disposizioni riguardanti l’integrazione degli
imponibili per gli anni pregressi;
• l’articolo 9, recante le modalità di definizione automatica per gli anni pregressi;
• l’articolo 9-bis, il quale reca le modalità di definizione dei ritardati od
omessi versamenti;
• l’articolo 10 che prevede, nei confronti dei soggetti che non si avvalgono
delle modalità di definizione di cui agli articoli 7, 8 e 9, la proroga di due anni dei termini per l’accertamento;
• l’articolo 11, disciplinante la definizione agevolata delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e
sull’incremento di valore degli immobili;
• l’articolo 12 che prevede la definizione in materia di riscossione dei carichi iscritti a ruolo;
• l’articolo 13 il quale prevede che le regioni, le province e i comuni possono stabilire la definizione dei tributi loro dovuti;
• l’articolo 14, recante disposizioni per la regolarizzazione delle scritture
contabili;
• l’articolo 15, che disciplina la definizione degli accertamenti, degli inviti
al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;
• l’articolo 16, il quale prevede le modalità di definizione delle liti fiscali
pendenti;
• l’articolo 17 che consente la regolarizzazione delle violazioni in materia
di servizio pubblico televisivo.
Una trattazione particolare, infine, viene riservata alle disposizioni, in
parte introdotte dalla legge di conversione del decreto legge n. 282 del 2002, che
interessano i seguenti aspetti:
• chiusura delle partite IVA inattive;
• definizione delle violazioni in materia di tassa automobilistica erariale;
• dichiarazione integrativa e definizione delle controversi in materia di imposta unica per le scommesse diverse dalla scommessa Tris e dalle
scommesse ad essa assimilabili.
La presente circolare, che ripropone le parti ancora attuali delle circolari
n. 3/E del 15 gennaio 2003 e n. 7/E del 2003, sostituisce queste ultime integralmente.
Per una ricognizione completa delle disposizioni disciplinanti le
sanatorie fiscali previste dalla finanziaria 2003, pertanto, dovrà farsi riferimento
esclusivamente alla presente circolare, dovendosi ritenere revocati i chiarimenti
forniti con le circolari predette.
2 INTEGRAZIONE DEGLI IMPONIBILI PER GLI ANNI
PREGRESSI
L’articolo 8 della finanziaria 2003 prevede la possibilità di integrare le
dichiarazioni relative ai periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione
siano scaduti entro il 31 ottobre 2002.
I contribuenti interessati possono altresì presentare, in relazione agli
stessi periodi d’imposta, le dichiarazioni a suo tempo omesse. Ai sostituti d’imposta è consentito integrare le ritenute d’imposta non operate.
Per integrare gli imponibili occorre presentare apposita dichiarazione entro il 16 aprile 2003.
2.1 Contribuenti ammessi
Possono avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 8 tutti
i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
Sono, in particolare, ammessi a presentare le dichiarazioni integrative i seguenti soggetti:
• le persone fisiche;
• le imprese familiari;
• le società semplici;
• le società in nome collettivo;
• le società in accomandita semplice;
• le società di armamento;
• le società di fatto;
• le aziende coniugali gestite o meno in forma societaria;
• le associazioni tra professionisti;
• le società per azioni;
• le società in accomandita per azioni;
• le società a responsabilità limitata;
• le società cooperative;
• le società di mutua assicurazione;
• gli enti commerciali;
• gli enti non commerciali;
• le società e gli enti non residenti;
• i sostituti d’imposta, ossia i soggetti obbligati ad operare ritenute alla
fonte e al versamento delle stesse, di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Sono di seguito individuati alcuni casi particolari di soggetti legittimati a
presentare la dichiarazione integrativa.
2.1.1 Eredi
Gli eredi possono presentare dichiarazioni integrative per definire la
posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d’imposta definibili secondo
la normativa in esame.
In assenza di contrarie disposizioni normative, si ritiene che gli eredi
possono avvalersi, anche ai fini della presentazione delle dichiarazioni integrative, del disposto degli articoli 65, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973 e 35-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in base ai quali sono
prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data del decesso ovvero scadenti
entro quattro mesi da essa.
Pertanto gli eredi dei contribuenti deceduti tra il 16 dicembre 2002 e il 16
aprile 2003 possono presentare la dichiarazione integrativa relativamente alla posizione fiscale del dante causa ed effettuare i relativi versamenti entro il 16
ottobre 2003.
La proroga opera anche a favore degli eredi dei soci di società di persone
per gli adempimenti, successivamente illustrati, di cui al comma 11 dell’articolo
8.
Nessuna proroga dei termini è, invece, stabilita per gli eredi dei
contribuenti deceduti entro il 15 dicembre 2002 che, se presentano le dichiarazioni integrative concernenti i redditi del de
cuius, devono farlo nei termini ordinari.
2.1.2 Liquidatori
In caso di liquidazione delle imprese individuali e delle società, i
liquidatori o, in mancanza, il rappresentante legale possono presentare dichiarazione integrativa ai fini delle imposte sui redditi e delle ritenute dovute,
sia per i periodi d’imposta antecedenti sia per quelli successivi alla messa in
liquidazione.
A tal proposito si ricorda che se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio
in cui ha avuto inizio, il liquidatore è tenuto a presentare la dichiarazione dei
redditi sia per la residua frazione di tale esercizio sia per ciascun successivo
periodo intermedio. Tali dichiarazioni intermedie, se la liquidazione non supera
tre o, nel caso di soggetti IRPEG, cinque esercizi, consentono di liquidare le imposte in via provvisoria, ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del TUIR. Ai fini
IVA i soggetti in liquidazione possono integrare sia i periodi antecedenti alla delibera di messa in liquidazione, sia quelli successivi.
2.1.3 Curatori fallimentari, Commissari liquidatori, Commissari
straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza
Ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge
fallimentare), il fallito, dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, è
privato della disponibilità dei suoi beni nonché dei poteri di amministrazione che,
a norma dell’articolo 31 del medesimo regio decreto, sono affidati al curatore
fallimentare, sotto la direzione del giudice delegato.
I curatori possono, quindi, avvalersi delle disposizioni agevolative in
argomento, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile, anche il soggetto fallito ai sensi dell’articolo 35
della legge fallimentare.
Tali soggetti, di conseguenza, sono legittimati a presentare la
dichiarazione integrativa sia per i periodi d’imposta antecedenti l’apertura della
procedura concorsuale, sia per quello relativo alla procedura medesima, ai sensi
dell’articolo 125 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Resta ferma l’autonoma soggettività passiva del fallito per i redditi
personali, attratti o meno al fallimento (cfr. risoluzione 5 giugno 2002, n. 171),
per i quali il fallito è legittimato a presentare autonomamente dichiarazione integrativa.
Analogamente sono legittimati a presentare la dichiarazione integrativa
anche i commissari liquidatori in caso di liquidazione coatta amministrativa e i
commissari dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza, previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione dell’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione.
Ai fini del perfezionamento dell’integrazione, i soggetti prima richiamati
devono provvedere al pagamento delle somme dovute entro i termini e con le modalità stabilite dalle disposizioni in commento. Al riguardo si ritiene che tali
somme, ai fini dell’ordine preferenziale di distribuzione delle somme ricavate
dalla liquidazione dell’attivo, equiparabili a quelle contemplate dall’articolo 111,
1° comma, n. 1 della legge fallimentare, debbano essere portate in prededuzione.
2.1.4 Curatori dell’eredità giacente, Amministratori di eredità devolute
sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti
Anche i curatori dell’eredità giacente e gli amministratori di eredità
devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti possono provvedere alla integrazione delle dichiarazioni dei redditi
che, per il combinato disposto degli articoli 131 del TUIR e 19 del decreto del 17
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, essi sono obbligati a presentare con riferimento ai periodi d’imposta specificati dalle norme
richiamate.
2.1.5 Società trasformate
Come è noto l’istituto della trasformazione delle società consiste nella
modificazione della forma giuridica e può, quindi, essere attuata:
• nell’ambito di uno stesso tipo di società: società di persone che si trasforma in altra società personale ovvero società di capitali che si
trasforma in altra società di capitali (c.d. trasformazione omogenea);
• in un diverso tipo di società: società di persone che si trasforma in società
di capitali ovvero società di capitali che si trasforma in società di persone (c.d. trasformazione disomogenea).
Nella prima ipotesi, poiché si realizza una continuità non solo giuridica
ma anche contabile e fiscale, la società risultante dalla trasformazione, come già
evidenziato con circolare 9 maggio 1992, n. 12, deve presentare un’unica dichiarazione integrativa. Inoltre, per i periodi d’imposta antecedenti e posteriori
alla trasformazione, devono essere scelte modalità di integrazione tra loro coerenti. Così, ad esempio, se per i periodi successivi alla trasformazione è
richiesta la definizione automatica a norma dell’articolo 9, affinché quest'ultima
sia valida, deve richiedersi la definizione automatica anche per i periodi d’imposta precedenti il cambiamento, suscettibili di definizione.
Nella seconda ipotesi, poiché la trasformazione comporta che il soggetto
- che acquista o perde la personalità giuridica - sia sottoposto a un distinto regime
fiscale, la società interessata ai fini della definizione agevolata è tenuta a
presentare due distinte dichiarazioni integrative, una per la società trasformata e
l’altra per la società risultante dalla trasformazione. Si ricorda che ai fini IVA,
invece, in caso di trasformazione da società di persone in società di capitali e
viceversa sussiste sempre continuità ai fini dell’assolvimento degli obblighi
contabili e di quelli dichiarativi.
2.1.6 Società fuse
La fusione comporta la concentrazione di due o più soggetti societari in
una sola società e la contestuale estinzione di tutte o di alcune di esse.
La fusione può avvenire, infatti, per unione, ossia attraverso la fusione di
due o più società che si estinguono costituendo una nuova società, ovvero per
incorporazione, mediante la quale una delle società partecipanti rimane in vita
incorporando le altre.
Per le società fuse o incorporate le dichiarazioni integrative devono
essere presentate dalla società risultante dalla fusione o dalla società incorporante, le quali subentrano in tutti i diritti e in tutti gli obblighi delle
società fuse o incorporate.
Poiché le singole società fuse o incorporate, ai fini della definizione delle
situazioni e delle pendenze tributarie, conservano una posizione autonoma sia tra
esse che rispetto alla società incorporante o risultante dalla fusione, quest’ultime
sono tenute a presentare distinte dichiarazioni integrative per le singole società
fuse o incorporate. Conseguentemente, possono essere presentate, ad esempio, l’istanza di definizione automatica per la società incorporante e l’integrativa
semplice per una o più società incorporate.
Parimenti ai fini IVA, poiché la società risultante dalla fusione subentra
in tutti gli obblighi e diritti delle società fuse, solo essa può presentare le
dichiarazioni integrative, sia per se medesima sia per le società fuse.
2.1.7 Società scisse
Le operazioni di scissione possono essere distinte in:
• scissione totale;
• scissione parziale.
Con la scissione totale, l’intero patrimonio di una società è trasferito ad
una o più società preesistenti o di nuova costituzione. A seguito di tale operazione la società scissa cessa di esistere. Pertanto, ai sensi dell’articolo 123-
bis del TUIR gli obblighi tributari della società scissa, afferenti periodi d’imposta
precedenti alla data in cui ha effetto la scissione, sono trasferiti alla società
beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione. Ricorrendo tale ipotesi sarà la società beneficiaria a presentare oltre le dichiarazioni integrative
riguardanti la propria posizione tributaria, anche quelle afferenti alla posizione
tributaria della società scissa.
Con la scissione parziale è trasferito ad una o più società, siano esse
preesistenti o di nuova costituzione, solo una parte del patrimonio della società
scissa. In tal caso quest’ultima continua ad esistere. Ne consegue che gli obblighi
tributari della società scissa, anche riferibili a periodi d’imposta precedenti alla
data in cui ha effetto l’operazione di scissione, sono adempiuti dalla stessa società scissa.
2.1.8 Dichiarazione congiunta
Per le dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi, l’eventuale
dichiarazione integrativa dovrà essere presentata singolarmente da ciascun coniuge. Di conseguenza la dichiarazione integrativa presentata da uno dei
coniugi avrà effetto solo nei riguardi della propria posizione tributaria e contributiva, senza coinvolgere la posizione dell’altro coniuge.
In tal caso, la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni
integrative non potrà esercitare alcuna influenza sulla compensazione eventualmente operata nella dichiarazione originaria tra crediti e debiti tributari
dei due coniugi.
2.1.9 Soci di società di persone, associati di associazioni tra artisti e
professionisti, coniuge che gestisce l'azienda in comunione
L'articolo 8, comma 11, prevede che le società e le associazioni di cui
all'articolo 5 del TUIR, e successive modificazioni, nonché i titolari delle aziende
coniugali non gestite in forma societaria e delle imprese familiari che presentano
dichiarazioni integrative devono comunicare, entro il 16 maggio 2003, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l’avvenuta
presentazione delle menzionate dichiarazioni. Ciò in quanto la norma prevede che le dichiarazioni integrative della società o associazione e dei titolari delle
aziende e imprese prima nominati producono effetti anche nei confronti rispettivamente dei soci, associati, coniugi e familiari. L'articolo 8, comma 11,
infatti, prevede che “la presentazione della dichiarazione integrativa da parte
dei soggetti … (sopra individuati) costituisce titolo per l’accertamento ai sensi
dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, … , nei confronti dei soggetti titolari di redditi di partecipazione
che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata”.
Da quanto appena evidenziato consegue che qualora i soggetti cui sono
imputati pro quota i redditi delle menzionate società o associazioni e delle aziende gestite in comunione tra i coniugi non si avvalgono della facoltà di
presentare dichiarazioni integrative semplici ai sensi dell’articolo 8 in esame, gli
Uffici potranno effettuare accertamenti parziali ai sensi dell’articolo 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sulla base dei maggiori redditi integrati dalla società o associazione.
L’obbligo di comunicazione – prima richiamato - sussiste anche nel caso
di presentazione della dichiarazione riservata di cui al comma 4 dell’articolo 8. I
soci, a loro volta, possono presentare la dichiarazione integrativa secondo le modalità ordinarie - ovvero - anch’essi in via riservata. Resta fermo, in ogni caso,
il potere dell’amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento parziale
ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973 qualora, in presenza di dichiarazione integrativa riservata presentata dalla
21 società, i soci non abbiano provveduto alla regolarizzazione della posizione
individuale.
La norma, inoltre, a beneficio dei soci, associati o partecipanti nelle
società o altri soggetti richiamati all’articolo 5 del TUIR, prevede termini più
ampi sia per la presentazione della dichiarazione integrativa sia per il pagamento
delle relative imposte. Tali soggetti, infatti, possono presentare la dichiarazione
integrativa di cui all’articolo in esame e versare le relative imposte entro il 16
settembre 2003.
Al riguardo si precisa che i soggetti titolari di redditi di partecipazione in
uno o più società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR sono ammessi a
presentare:
• entro il 16 aprile 2003 la dichiarazione con definizione automatica ai sensi dell’articolo 9, nel qual caso la situazione tributaria risulta definita;
• entro il 16 settembre 2003 la dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 8, per integrare gli imponibili originariamente dichiarati
compresi quelli di partecipazione conseguenti a quelli definiti dalla società partecipata ai sensi degli articoli 7 e 8.
Si precisa al riguardo che qualora la definizione sia anche riferita a
redditi di impresa ovvero di lavoro autonomo individuali, il contribuente dovrà
procedere, all’autoliquidazione unitaria delle complessive somme dovute in relazione a tutte le tipologie di reddito oggetto di definizione, operando il relativo
versamento entro il maggiore termine del 16 settembre 2003.
2.2 Periodi d’imposta definibili
L’articolo 8, comma 1, stabilisce che possono costituire oggetto di
integrazione le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta per i quali i termini per
la presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002.
In particolare, possono essere oggetto d’integrazione:
• ai fini delle imposte sui redditi, delle altre imposte e dei contributi, i periodi d’imposta compresi tra il 1997 e il 2001, se coincidenti con
l’anno solare;
• ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, gli anni dal 1998 al 2001.
In caso di dichiarazioni omesse sono suscettibili di definizione anche i
periodi di imposta 1996 per le imposte dirette e 1997 per l’IVA.
La data del 31 ottobre 2002, entro la quale deve cadere il termine per la
presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta oggetto di integrazione, riguarda la generalità dei contribuenti, a nulla rilevando la
circostanza che questi siano stati autorizzati a presentare la dichiarazione tramite
banca o posta ovvero in via telematica.
In merito alle dichiarazioni presentate oltre i termini ordinari, l’articolo
2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dispone che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta
giorni (le parole 90 giorni sono state sostituite alle precedenti “30 giorni”
dall’articolo 1, comma 2, lettera g), n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 in vigore dal 3 marzo 2000), dalla scadenza
del termine salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il
ritardo”. Di conseguenza, le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a
novanta giorni, si considerano valide a tutti gli effetti, e quindi produttive di
effetti anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni disciplinanti le sanatorie
introdotte dalla finanziaria 2003.
In particolare, il periodo d’imposta per il quale il termine di
presentazione è scaduto entro il 31 ottobre 2002 deve ritenersi integrabile tenendo conto dei dati indicati nella dichiarazione originaria anche se
quest’ultima sia stata presentata entro i 90 giorni successivi alla scadenza di detto
termine.
La disposizione di cui all’articolo 2, comma 7, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, trova applicazione anche ai fini della definizione automatica di cui all’articolo 9.
Con riguardo invece all’articolo 7, il tenore letterale della norma, che fa
riferimento alle “dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2002” non consente
di pervenire alla medesima conclusione. Restano quindi escluse dall’ambito applicativo della norma le dichiarazioni tardive presentate nei novanta giorni
successivi al 31 ottobre 2002.
Posto che ai fini della individuazione delle dichiarazioni oggetto di
integrazione occorre fare riferimento al termine di presentazione in via telematica
stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, deve ritenersi che per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare,
l’ultimo periodo d’imposta definibile è quello relativo all’esercizio chiuso entro
il 31 dicembre 2001. In altri termini, tali soggetti, in quanto tenuti – ai sensi
dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica – a presentare la
dichiarazione dei redditi in via telematica entro l’ultimo giorno del decimo mese
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, non possono definire periodi d’imposta chiusi dopo il 31 dicembre 2001, per i quali la data di
presentazione della relativa dichiarazione scade successivamente al 31 ottobre 2002.
2.3 Imposte e contributi cui è riferibile l’integrazione
L’integrazione ha effetto ai fini dei seguenti imposte e contributi:
• l’IRPEF le relative addizionali;
• l’IRPEG;
• le imposte sostitutive;
• l’ILOR;
• l’imposta sul patrimonio netto delle imprese;
• l’imposta sul valore aggiunto;
• l’imposta regionale sulle attività produttive;
• il contributo straordinario per l’Europa;
• i contributi previdenziali;
• il contributo al servizio sanitario nazionale;
• le ritenute alla fonte.
Con riferimento al contributo straordinario per l’Europa di cui
all’articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovuto per il periodo d’imposta 1996, si precisa che l’integrazione comporta il
pagamento di un importo pari al 40 per cento del contributo dovuto, tenuto conto
della restituzione del 60 per cento di quanto trattenuto dal sostituto d’imposta e/o
versato dal contribuente ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 2 novembre
1998, n. 378 (v. C.M. del 18 novembre 1998, n. 265).
Non possono formare oggetto di integrazione le imposte dovute a seguito
della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell’articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del medesimo decreto, nonché a seguito della
liquidazione delle dichiarazioni IVA di cui all’articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
2.4 Imponibili oggetto di integrazione
Con riguardo alle imposte sui redditi, l’integrazione può interessare tutte
le tipologie di redditi contemplate dall’articolo 6 del TUIR (redditi fondiari, di
capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e diversi), siano
essi soggetti a tassazione ordinaria ovvero a tassazione separata e anche se non
risultino indicati nella dichiarazione originaria.
Considerato che l’articolo 8 non prevede la definizione contestuale di
tutte le imposte, i contribuenti possono presentare la dichiarazione integrativa
con riferimento anche ad una sola imposta o contributo e anche per un singolo periodo d’imposta. Pertanto possono essere autonomamente integrati, ad
esempio, gli imponibili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e quelli rilevanti
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, senza peraltro dover interessare tutte le
annualità.
La dichiarazione integrativa può essere presentata anche in relazione a
periodi d’imposta in cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione originaria.
Al riguardo si rammenta che ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 “le persone fisiche non
obbligate alla tenuta delle scritture contabili, che possiedono solo redditi esenti
e redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta, redditi fondiari dell’abitazione principale e sue pertinenze” nonché “altri redditi per i quali la
differenza tra l’imposta lorda complessiva e l’ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR e le ritenute operate risulta non
superiore a euro 10,33” sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
In tutte le ipotesi in cui il contribuente sia in possesso di redditi di lavoro
dipendente e assimilati certificati dal sostituto d’imposta mediante il CUD la
dichiarazione si considera, ai fini delle sanatorie previste dalla legge n. 289 del
2002, comunque presentata in quanto le informazioni relative al reddito percepito, alle ritenute subite e alle detrazioni calcolate contenute in tale
certificazione sono portate a conoscenza della amministrazione finanziaria direttamente dal sostituto di imposta. Ciò vale anche quando il contribuente
possieda altri redditi diversi da quello dell’abitazione principale, che lo avrebbero
obbligato a presentare la dichiarazione.
Ancorché la richiamata disposizione recata dall’articolo 1, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, è riferita alle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili, titolari oltre
che di reddito di lavoro dipendente anche di altri redditi come, ad esempio, quelli
di tipo occasionale, si osserva che solo i redditi di lavoro dipendente o assimilati
sono certificati mediante il CUD nel quale il sostituto di imposta attesta non solo
i redditi corrisposti e le relative ritenute operate ma anche le detrazioni spettanti.
Ne consegue che i contribuenti in possesso di redditi di lavoro
dipendente o assimilati certificati dal CUD, che per qualsiasi motivo non hanno presentato la dichiarazione, sono tenuti in sede di integrazione a considerare tali
redditi come dichiarati. In tal caso, al fine di regolarizzare l’omessa dichiarazione
di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati certificati dal
CUD, i contribuenti dovranno ricomprendere nel reddito complessivo evidenziato nella
dichiarazione integrativa anche il reddito di lavoro dipendente, scomputando dall’imposta lorda le detrazioni e le ritenute indicate nel
CUD.
I contribuenti che intendano integrare o dichiarare un reddito soggetto a
tassazione separata ai fini IRPEF devono necessariamente avvalersi delle disposizioni disciplinanti l’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi,
stante il disposto dell’articolo 9, comma 1, secondo cui “non possono essere
oggetto di definizione automatica i redditi a tassazione separata”. Con riferimento all’annualità in cui tali redditi sono stati conseguiti, essi presentano
pertanto una dichiarazione integrativa, indicando il reddito soggetto a tassazione
separata precedentemente omesso o dichiarato in modo infedele. Ciò anche nelle ipotesi in cui lo stesso contribuente abbia presentato per la medesima annualità
dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica. In altri termini,
qualora si intenda effettuare la definizione automatica e, nello stesso tempo, integrare redditi soggetti a tassazione separata, è necessario produrre due distinte
dichiarazioni rilevanti rispettivamente ai fini dell’articolo 9 e dell’articolo 8.
Così, ad esempio, un imprenditore che abbia conseguito nell’anno 1998
una plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso di azienda posseduta da più di cinque anni, assoggettata a tassazione separata ai sensi
dell’articolo 16, lett. g), del TUIR, può integrare il relativo imponibile a suo
tempo tassato separatamente, esclusivamente con la procedura di cui all’articolo
8 della finanziaria 2003 assoggettandolo al regime di tassazione separata.
Ne consegue che per porre rimedio all'infedeltà della dichiarazione
originaria relativamente a detto reddito soggetto a tassazione separata, il contribuente deve necessariamente presentare una specifica dichiarazione
integrativa, e ciò anche nel caso in cui per l'anno 1998 abbia definito automaticamente la propria posizione tributaria con la presentazione della
dichiarazione prevista all’articolo 9.
Avendo riguardo al richiamato disposto dell’articolo 9, comma 1, deve
ritenersi ugualmente necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa
semplice tutte le volte in cui si intenda regolarizzare la omessa dichiarazione di
redditi annoverati tra quelli per i quali è consentita la tassazione separata ai sensi
dell’articolo 16 del TUIR, indipendentemente dal fatto che siano elencati tra quelli richiamati al comma 2 o 3 del predetto articolo 16.
Nel particolare caso in cui il contribuente abbia già assoggettato ad
imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 8
ottobre 1997, n. 358 una plusvalenza derivante da cessione a titolo oneroso di azienda posseduta da più di cinque anni, egli potrà integrare il relativo imponibile
ai sensi dell’articolo 8 della presente legge ovvero, in alternativa, avvalersi della
definizione automatica disciplinata dal successivo articolo 9.
Si precisa che, qualora in sede di dichiarazione integrativa intenda
rettificare in aumento un reddito dichiarato in modo infedele, il contribuente non
potrà esercitare una diversa opzione, di tassazione separata o ordinaria del reddito, rispetto a quella già operata in sede di dichiarazione originaria. Ciò in
quanto la facoltà di far valere la tassazione ordinaria per alcuni dei redditi elencati nell’articolo 16 del TUIR deve essere espressamente esercitata dal
contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è
avvenuta o ha avuto inizio la percezione dei predetti redditi. Analogamente non è
possibile assoggettare a tassazione ordinaria tutti i redditi omessi elencati dall’articolo 16 del TUIR.
2.4.1 Integrazione ai fini IVA per omessa osservanza dell’obbligo di
emissione di autofattura
L’articolo 8, comma 3, detta particolari disposizioni con riguardo
all’integrazione ai fini IVA.
In particolare, la norma consente di definire l’omessa osservanza degli
obblighi di autofatturazione (con esclusivo riferimento all’imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione) nelle seguenti ipotesi:
• mancata emissione della fattura da parte dei cessionari o dei committenti che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, hanno acquistato beni o
servizi, nel territorio dello Stato, da soggetti non residenti che non hanno provveduto a nominare un rappresentante fiscale (articolo 17, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
• mancata integrazione della fattura relativa agli acquisti di oro, argento da
investimento nonché agli acquisti di oro e di prodotti semilavorati di cui all’articolo 17, quinto comma del decreto del Presidente della
Repubblica 633 del 1972;
• mancata emissione della fattura da parte dei cessionari e committenti che, nell’esercizio di impresa, hanno acquistato beni o utilizzato servizi
da produttori agricoli esonerati dagli obblighi contabili e documentali (articolo 34, sesto comma, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972);
• mancata integrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), e alle operazioni di cui
all’articolo 46, comma 1, secondo periodo (articolo 47, comma 1, del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 ottobre 1993, n. 427).
Ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, i cessionari o i committenti
si sostituiscono ai cedenti o prestatori nell’obbligo di emissione della fattura,
ovvero hanno l’obbligo di integrare la fattura del cedente o commissionario intracomunitario emessa senza indicazione dell’imposta (articolo 47 decreto -
legge n. 331 del 1993). L’autofattura, una volta emessa, deve essere annotata tanto nel registro delle operazioni attive quanto in quello degli acquisti; in tal
modo l’imposta risulta computata sia tra quella a debito che tra quella detraibile,
fatta eccezione per le autofatture emesse ai sensi dell’articolo 34, sesto comma
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 (autofatture per conto dei produttori agricoli esonerati). Per queste ultime, infatti, la norma dispone che le
fatture siano registrate solo tra gli acquisti. La doppia registrazione neutralizza, di
norma, il debito di imposta che deriva dall’emissione della fattura in sostituzione
del soggetto normalmente obbligato.
Le registrazioni tra gli acquisti devono rispettare le regole di detraibilità
dettate dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, con la conseguenza che per alcuni soggetti (ad esempio per quei soggetti che compiono esclusivamente operazioni esenti) l’imposta sugli acquisti
può risultare del tutto o parzialmente indetraibile e, quindi, dovuta.
Nella richiamata ipotesi in cui sussistano cause di
indeatraibilità, totale o
parziale, i soggetti, che non hanno emesso autofattura per i predetti acquisti (ed
hanno quindi omesso di versare l’imposta che non avrebbero potuto portare in tutto o in parte in detrazione) possono procedere all’integrazione applicando le
disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 8.
In particolare, nell’ipotesi di preclusione totale del diritto alla detrazione,
l’integrazione deve essere operata mediante il versamento di un importo pari all’intera imposta che non avrebbe potuto essere iscritta a credito, da effettuarsi
ai sensi dell’articolo 9-bis, in conformità al disposto del comma 3 in esame.
E’ il caso in cui gli acquisti di beni e servizi:
• siano afferenti ad operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, ecc. (indetraibilità totale ex articolo 19, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633);
• si riferiscano a beni o servizi per cui l’imposta è oggettivamente indetraibile (indetraibilità oggettiva ex articolo 19 bis 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633).
Nell’ipotesi di limitazione parziale dell’esercizio del diritto alla
detrazione l’integrazione deve essere operata mediante il versamento, sempre ai
sensi dell’articolo 9-bis, di un importo pari alla parte di imposta che non avrebbe
potuto essere portata in detrazione.
E’ il caso in cui gli acquisti:
• si riferiscano a beni o servizi per cui l’imposta è oggettivamente indetraibile solo parzialmente (indetraibilità oggettiva parziale ex
articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633);
• siano compiuti da contribuenti con un pro rata di detraibilità (ex articolo
19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633) parziale.
Si precisa infine che la presentazione di una dichiarazione integrativa riferita ad altre omissioni compiute nella stessa annualità produce i suoi effetti
anche relativamente all’omissione dell’obbligo di autofatturazione che non abbia
influito sull’imposta ammessa in detrazione.
2.5 Integrazione delle ritenute
La facoltà di avvalersi dell’integrazione prevista dall’articolo 8 della
legge in esame può essere esercitata anche dai soggetti indicati nel titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, obbligati ad operare le
ritenute, ivi compresi i soggetti e gli enti, indicati all’articolo 27 del citato
decreto del Presidente della Repubblica, tenuti ad effettuare le ritenute sui dividendi.
Pertanto, possono formare oggetto della dichiarazione integrativa tutte le
ritenute che tali soggetti erano obbligati ad effettuare su qualsiasi somma o valore da essi corrisposto avente natura reddituale per il percettore, negli anni dal
1997 al 2001, e, in caso di dichiarazione omessa, anche nel 1996.
La circolare 24 giugno 1998, n. 165, e la successiva risoluzione 9 maggio
2000, n. 57, hanno chiarito che in caso di applicazione delle imposte sostitutive
sui redditi di capitale (quali, ad esempio, quelle previste dagli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461), si rendono applicabili, ove compatibili, le medesime disposizioni procedimentali relative alle ritenute alla
fonte. Pertanto, si ritiene che le imposte sostitutive sui redditi finanziari devono
essere integrate secondo le modalità previste per l’integrazione delle ritenute.
2.6 Esclusioni
L’accesso alla procedura è interdetto in talune ipotesi espressamente
individuate dalla legge, qui di seguito richiamate.
2.6.1 Esclusioni derivanti dalla notifica di atti
Ai sensi del comma 10 del citato articolo 8, non possono essere oggetto
d’integrazione le dichiarazioni riguardanti periodi d’imposta in relazione ai quali,
alla data di entrata in vigore della legge, ossia entro il 1° gennaio 2003, sia stato
notificato uno dei seguenti atti:
• processo verbale di constatazione con esito positivo;
• avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul
valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive;
• invito al contraddittorio previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, concernente disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
Ciò a condizione che relativamente agli stessi “non è stata perfezionata
la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16”.
La preclusione viene pertanto meno (e il contribuente è pertanto
ammesso a presentare dichiarazione integrativa) qualora – sussistendone i presupposti - i predetti atti siano stati definiti ai sensi dell’articolo 15. Allo stesso
modo, la causa di preclusione indotta dalla presenza di una lite avente ad oggetto
un avviso di accertamento, può essere rimossa, qualora la controversia sia definita ai sensi dell’articolo 16.
E’ opportuno evidenziare che l’impedimento ad avvalersi
dell’integrazione degli imponibili rileva con esclusivo riferimento agli imponibili, alle imposte e alle ritenute indicati negli atti amministrativi
richiamati; altri, diversi aspetti riferibili alla posizione fiscale del contribuente
possono essere, invece, trattati con la dichiarazione integrativa anche se riferibili
allo stesso periodo d’imposta e allo stesso tributo interessato dall’atto amministrativo.
Per processo verbale di constatazione deve intendersi il documento
redatto dai verificatori a seguito dell’ultimazione delle operazioni di ispezione e
verifica, mediante il quale è effettuata la constatazione delle violazioni delle
norme tributarie ascrivibili al contribuente.
I processi verbali di constatazione con esito positivo, che impediscono di
accedere alla integrazione di cui all’articolo 8, sono quelli contenenti i rilievi
suscettibili di definizione ai sensi dell’articolo 15 della finanziaria 2003, relativamente ai quali, alla data del 1° gennaio 2003, non sia stato notificato
avviso di accertamento, ovvero non si sia perfezionato l’accertamento mediante
adesione del contribuente.
Riguardo ad essi, la consegna di copia al contribuente, normalmente
effettuata al termine delle operazioni di verifica, è condizione necessaria e sufficiente perché detti processi verbali possano considerarsi notificati ai sensi
delle disposizioni recate dalla legge in commento.
Poiché la preclusione è indotta dalla presenza di un processo verbale
definibile ai sensi dell’articolo 15, al fine di poter accedere alla procedura di
integrazione prevista dall’articolo 8, è necessario definire preventivamente il
processo verbale ai sensi del predetto articolo 15.
Dall’esame comparato della norma in esame e delle disposizioni recate
dal menzionato articolo 15 sulla definizione dei processi verbali di constatazione,
traspare la volontà del legislatore di predisporre una sorta di corsia preferenziale
per la definizione dei processi verbali di constatazione relativamente ai quali alla
data del 1° gennaio 2003, sia stata notificato avviso di accertamento e, nello stesso tempo, consente di delimitare correttamente la portata della causa ostativa
in esame.
Di converso, in presenza di verbali con addebiti diversi, non definibili
con la procedura di cui all’articolo 15, non opera la preclusione e sarà consentito,
pertanto, ricorrere direttamente all’integrazione degli imponibili per gli anni
pregressi.
Pertanto, qualora sia stato notificato un processo verbale di
constatazione, sarà necessario, con riguardo ai singoli rilievi in esso contenuti,
individuare la natura di ciascuno di essi al fine di discriminare i rilievi definibili
con la procedura dell’articolo 15 dagli altri che, viceversa, non precludono l’accesso alla procedura integrativa in esame.
Il principio secondo cui la preventiva definizione mediante la procedura
dell’articolo 15 consente la successiva attivazione della procedura di integrazione
degli imponibili vale anche per la generalità degli avvisi di accertamento notificati alla data del 1° gennaio 2003 e per i quali non è ancora spirato il
termine per la proposizione del ricorso nonché per gli inviti al contraddittorio
notificati alla stessa data.
Di converso, la mancata preventiva definizione degli atti innanzi
richiamati precluderà l’accesso alla sanatoria disciplinata dalla norma in esame.
2.6.2 Avvisi di accertamento parziale divenuti definitivi alla data del 1°
gennaio 2003
L’eventuale notifica ai sensi degli articoli 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rispettivamente per le imposte
dirette e per l’IVA, di avvisi di accertamento parziale che siano divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge produce effetto ostativo
all’integrazione.
Tuttavia, a norma dell’articolo 8, comma 10, lett. a) l’integrazione
semplice è ammessa qualora il contribuente provveda, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, al versamento delle somme derivanti
dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato.
In proposito si osserva quanto segue.
1. gli accertamenti parziali in considerazione sono soltanto quelli
“divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge”. L’interpretazione sistematica della norma in esame e di quella di cui al
successivo articolo 16 conduce ad affermare che gli avvisi di accertamento parziale definibili ai sensi dell’articolo 8, attraverso il versamento delle somme
nello stesso indicate, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, sono soltanto
quelli per i quali alla data del 1° gennaio 2003 è inutilmente decorso il termine
per proporre ricorso nonché quelli che siano divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato anteriormente al 30 settembre 2002.
In questa ultima ipotesi, l’importo da pagare è dato dalle imposte che
risultano dovute a seguito delle sentenze passate in giudicato, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
Tenuto conto del disposto dell’articolo 16, comma 3, lettera a), infatti, gli
accertamenti divenuti definitivi tra il 30 settembre 2002 ed il 31 dicembre dello
stesso anno devono essere considerati liti pendenti e trattati come tali.
In sostanza, a seguito della notifica di un avviso di accertamento
parziale, possono verificarsi le seguenti situazioni:
• avvisi di accertamento relativamente ai quali, alla data del 1° gennaio 2003, non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso:
premesso che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 15, i predetti termini sono sospesi fino al 18 aprile 2003, si evidenzia che al fine dell’accesso
alla procedura in commento, è necessaria la previa definizione dell’atto ai sensi dell’articolo 15;
• avvisi per i quali, alla data del 1° gennaio 2003, è stato proposto l’atto
introduttivo del giudizio ovvero per i quali, alla stessa data, l’atto introduttivo del giudizio è stato dichiarato inammissibile con sentenza
non passata in giudicato nonché avvisi impugnati e divenuti definitivi nel periodo compreso tra il 30 settembre ed il 31 dicembre 2002: gli stessi,
in quanto “liti pendenti” vanno previamente definiti ai sensi dell’articolo
16;
• avvisi di accertamento parziale notificati in data successiva al 31 dicembre 2002: non costituiscono causa ostativa all’integrazione.
Si precisa che in relazione alle prime due ipotesi che precedono, la
mancata preventiva definizione dell’avviso di accertamento parziale costituisce
causa preclusiva dell’accesso alla procedura di integrazione degli imponibili solo
per i periodi d’imposta e per i tributi interessati dall’atto medesimo;
2. il versamento delle somme derivanti dall’accertamento parziale deve
essere effettuato entro la prima data di pagamento degli importi dovuti per l’integrazione. La tardiva effettuazione dell’adempimento rende inefficace la
definizione dell’accertamento parziale e, quindi, preclude l’accesso alla definizione integrativa, nei limiti innanzi precisati;
3. l’inciso “non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato” è
finalizzato a disciplinare le situazioni in cui l’interessato abbia già provveduto al
pagamento, in tutto o in parte, delle somme originariamente dovute in base all’accertamento parziale.
Esso deve essere interpretato nel senso che qualora l’importo già versato
sia di ammontare superiore a quello delle sole imposte risultanti dall’accertamento parziale, non si farà luogo alla restituzione dell’eccedenza;
qualora, invece, a seguito della notifica dell’accertamento parziale, sia stato già
eseguito il pagamento di un importo, ma lo stesso sia di ammontare inferiore a quello delle somme dovute per la definizione ai sensi dell’articolo 8, dovrà
comunque tenersi conto del versamento già effettuato: l’interessato dovrà quindi
procedere esclusivamente al versamento della differenza;
4. l’onere del previo pagamento delle imposte richieste con
l’accertamento parziale non è altresì condizione per accedere alla procedura in
esame qualora detto accertamento riguardi un periodo d’imposta o un tributo diverso da quello interessato dalla dichiarazione integrativa: non sussiste, ad
esempio, l’onere di eseguire il pagamento delle somme emergenti da un avviso di
accertamento parziale formato ai fini IVA ai sensi dell’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, se il
contribuente interessato intende limitare l’integrazione alle imposte sui redditi.
2.6.3 Avvisi di accertamento diversi da quelli parziali, definitivi alla
data del 1° gennaio 2003
Qualora sia stato notificato avviso di accertamento, diverso da quelli
parziali, e lo stesso sia divenuto definitivo alla data del 1° gennaio 2003, il
contribuente ha la facoltà di avvalersi delle disposizioni sull’integrazione degli
imponibili, fermi restando gli effetti dell’atto medesimo (in sostanza, fermo restando per gli uffici il potere di procedere ad iscrizione a ruolo delle maggiori
imposte, sanzioni ed interessi ovvero di escutere gli importi già iscritti).
Alla luce di quanto precede, pertanto, a seguito della notifica di un
avviso di accertamento, diverso da quelli parziali di cui agli articoli 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e relativo alle imposte
ed ai periodi impositivi definibili attraverso la procedura di integrazione semplice, possono verificarsi tre casi:
• se l’atto è divenuto definitivo perché è inutilmente decorso il termine per
proporre ricorso o perché è intervenuta sentenza passata in giudicato anteriormente al 30 settembre 2002: l’accesso all’integrativa semplice è
consentito ma gli effetti dell’atto rimangono fermi;
• se l’atto è stato impugnato ed il giudizio è pendente, ai sensi di quanto
chiarito dall’articolo 16, comma 3, lettera a) della legge 289/2002: ai fini dell’accesso alla procedura di cui all’articolo 8, occorre preventivamente
definire l’accertamento ai sensi dell’articolo 16;
• se per l’atto notificato al 1° gennaio 2003 e non interessato da ricorso giurisdizionale, non è ancora spirato il termine per presentare il ricorso:
la previa definizione del medesimo ai sensi dell’articolo 15 è condizione per accedere alla procedura dell’articolo 8.
2.6.4 Esclusioni derivanti dall’esercizio dell’azione penale per
particolari reati
Ai sensi della lettera b) del comma 10, la dichiarazione integrativa non è
ammissibile quando “è stata esercitata l’azione penale per gli illeciti di cui alla
lettera c) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa”.
In proposito si osserva quanto segue.
Gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 6 sono i seguenti reati tributari
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:
• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2);
• dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);
• dichiarazione infedele (articolo 4);
• omessa dichiarazione (articolo 5);
• occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10), nonché i seguenti reati previsti dal codice penale e dal codice civile,
quando tali reati siano stati commessi per eseguire o occultare i reati di cui ai
punti precedenti ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa
pendenza o situazione tributaria:
• falsità materiale commessa dal privato (articolo 482 c.p.);
• falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 c.p.);
• falsità in registri e notificazioni (articolo 484 c.p.);
• falsità in scrittura privata (articolo 485 c.p.);
• uso di atto falso (articolo 489 c.p.);
• soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (articolo 490 c.p.);
• falsità concernenti documenti informatici (articolo 491-bis c.p.);
• falsità concernenti copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (articolo 492
c.p.);
• false comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.);
• false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (articolo 2622
c.c.);
• falso in prospetto (articolo 2623 c.c.).
Ai fini dell’esclusione dall’accesso alla procedura di definizione, occorre
che i reati diversi da quelli tributari siano rispetto a questi ultimi in rapporto di
strumentalità, ossia che la loro commissione sia stata necessaria per eseguire o
occultare quelli tributari, ovvero per conseguirne il profitto.
Si tratta in sostanza di quella particolare ipotesi di concorso di reati
costituita dai c.d. “reati connessi”, cioè tra loro collegati da “connessione
teleologica” (quando un reato – mezzo è commesso allo scopo di eseguire un reato – fine) o da “connessione consequenziale” (allorché un reato viene
commesso per conseguire il profitto di un altro reato o per occultarlo). I reati
connessi devono inoltre riferirsi “alla stessa pendenza o situazione tributaria”;
La norma preclude l’accesso all’integrazione semplice qualora, entro la
data di presentazione della dichiarazione integrativa, in relazione alle richiamate
fattispecie criminose è stata esercitata l’azione penale della quale il contribuente
ha avuto formale conoscenza.
In proposito, si ricorda che, ai sensi degli articoli 50 e 405 del codice di
procedura penale, quando non deve richiedere l’archiviazione, il pubblico ministero esercita l’azione penale, formulando l’imputazione, secondo le forme
previste dal libro VI (articoli 444 e ss. c.p.p.) sui procedimenti speciali, ovvero
avanzando richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi degli articoli 416 e seguenti.
L’esercizio dell’azione penale è il momento che segna il passaggio dalla
fase preprocessuale delle indagini preliminari (dove la persona è semplicemente
“indagata”), alla fase processuale vera e propria, che si svolge dinanzi ad un
giudice, nel contraddittorio tra il pubblico ministero e l’“imputato”.
In particolare, assume la qualità di imputato la persona alla quale è
attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di
decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447
comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo
(articolo 60 c.p.p.).
La formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale si realizza, ad
esempio:
• nel caso in cui il pubblico ministero abbia formulato richiesta di rinvio a giudizio, con la notifica dell’avviso del giorno, dell’ora e del luogo
dell’udienza preliminare, ai sensi dell’articolo 419 c.p.p.;
• qualora il pubblico ministero abbia trasmesso richiesta di giudizio immediato, con la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato,
ai sensi dell’articolo 456 c.p.p;
• ove il pubblico ministero abbia presentato richiesta di emissione del decreto penale di condanna e questa sia stata accolta dal giudice, con la
notifica del decreto di condanna, ai sensi dell’articolo 460 c.p.p;
• nell’ipotesi che, nel corso delle indagini preliminari, sia stata avanzata al
giudice richiesta di applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, al momento della presentazione della richiesta.
In sostanza, in tutti i casi in cui, entro la data di presentazione della
dichiarazione integrativa, l’interessato abbia avuto formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale per uno dei reati innanzi elencati, lo stesso non
può accedere alla particolare forma di definizione agevolata in commento;
La causa ostativa in esame vale soltanto in relazione alle specifiche
ipotesi di reato previste tassativamente dalla legge.
Considerato che gli effetti del condono possono estendersi anche ad
annualità anteriori all’entrata in vigore del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, occorre delimitare l’ambito dell’effetto preclusivo ricollegabile
all’esercizio dell’azione penale per le fattispecie di reato di cui alla legge n. 516
del 1982.
In particolare, l’articolo 2 del codice penale, fissa il principio generale
secondo cui la norma che abolisce una precedente incriminazione ha efficacia retroattiva.
Ciò comporta che l’autore del fatto previsto dalla norma abrogata non
possa essere punito, in quanto il comportamento posto in essere non costituisce più reato.
Poiché le cause ostative all’accesso al condono valgono soltanto in
relazione alle specifiche ipotesi di reato di natura tributaria previste tassativamente dalla legge, non c’è alcuno spazio di operatività per ipotesi
criminose diverse da quelle di cui al decreto legislativo 74 del 2000.
Peraltro, a causa dell’estensione degli effetti del condono anche ad
annualità anteriori all’entrata in vigore del decreto 74, può sorgere il problema di
delimitare l’ambito dell’effetto preclusivo ricollegabile alla formale conoscenza
dell’avvio di un procedimento penale per una delle fattispecie di cui alla legge
516 del 1982.
Ne deriva che rileveranno quali cause che impediscono l’accesso alle
sanatorie soltanto quei procedimenti per i quali la fattispecie precedentemente sanzionabile si pone in posizione di continuità con le ipotesi di reato previste dal
decreto 74 del 2000.
In proposito, aderendo a recenti pronunce della Corte di Cassazione,
l’Agenzia delle entrate, con la circolare 88/E del 27 dicembre 2002, ha evidenziato i casi in cui è ravvisabile continuità normativa tra le vecchie e le
nuove figure di reato tributario.
La preclusione in esame opera con esclusivo riguardo ai periodi
d’imposta ai quali si riferiscono i procedimenti medesimi.
Tale limitazione, espressamente contemplata nel corpo delle disposizioni
disciplinanti la definizione automatica (articolo 9, comma 15), si ritiene, sulla
base di una interpretazione conforme alla ratio della norma, che possa trovare applicazione anche con riferimento alla dichiarazione integrativa.
2.7 Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni integrative
Le dichiarazioni integrative, redatte su modelli conformi a quelli
approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di
emanazione, devono essere presentate entro il 16 aprile 2003 in via telematica direttamente, avvalendosi degli intermediari abilitati di cui all’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, oppure ricorrendo all’assistenza degli Uffici locali dell’Agenzia
delle entrate.
Entro lo stesso termine del 16 aprile 2003 devono essere presentate le
dichiarazioni integrative da parte delle società o associazioni di cui all’articolo 5
del TUIR, nonché dei titolari dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell’impresa familiare, i quali sono tenuti a comunicare ai soci titolari
dei redditi prodotti in forma associata, l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine del 16 maggio 2003, anziché del 16
aprile 2003. I soci, a loro volta, possono presentare le proprie dichiarazioni integrative entro il 16 settembre 2003.
Il novellato articolo 8, con riferimento ai periodi 1996 e 1997, prevede
che la dichiarazione debba essere presentata in via telematica, uniformando in tal
modo la modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative relative a tutti i
periodi d’imposta integrabili.
La predetta semplificazione rende più agevole l’utilizzo del modello di
dichiarazione in corso di approvazione con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che permette di integrare, con un solo prospetto, più
periodi d’imposta.
Ciascun contribuente che intenda integrare anche più periodi d’imposta,
presenta, in riferimento alla propria situazione tributaria, una sola dichiarazione
integrativa, sia pure con distinta esposizione dei dati relativi a ciascun periodo
d'imposta cui la dichiarazione si riferisce. Nei casi espressamente previsti dalla
legge, determinati soggetti (eredi, società incorporanti o risultanti dalla fusione,
dalla trasformazione, ecc.) sono ammessi a presentare più dichiarazioni integrative, partitamente riferite alla propria posizione tributaria e a quella di un
soggetto diverso.
A tutela della riservatezza della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 8,
comma 4, ultimo periodo, è fatto divieto agli istituti previdenziali che, per qualsivoglia ragione, vengano a conoscenza dei dati contenuti nella predetta
dichiarazione di darne comunicazioni all’Amministrazione finanziaria.
Le modifiche relative alle modalità ed ai termini di presentazione della
dichiarazione si estendono alla definizione automatica di cui all’articolo 9.
2.7.1 Presentazione telematica diretta
I soggetti che predispongono la propria dichiarazione integrativa possono
scegliere di trasmetterla in via telematica direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato, con le medesime modalità previste per la presentazione
della dichiarazione annuale.
La prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione è data dalla
comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuta presentazione.
2.7.2 Presentazione telematica tramite intermediari
Gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 sono tenuti a trasmettere
all’Agenzia delle entrate in via telematica sia le dichiarazioni integrative da loro
stessi predisposte sia quelle compilate dai contribuenti per le quali assumono l’incarico di presentarle in via telematica.
A tal riguardo, si rammenta che gli intermediari abilitati all’invio
telematico delle dichiarazioni sono elencati nel citato articolo 3, comma 3.
Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da
loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la
metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti
iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18
febbraio 1999. Gli adempimenti degli intermediari abilitati connessi con la presentazione della dichiarazione integrativa sono gli stessi previsti per la
presentazione della dichiarazione ordinaria. Per una puntuale ricognizione di tali
adempimenti si rinvia alle istruzioni per la trasmissione dei modelli di dichiarazione annuale.
Per quanto riguarda la tempestività delle dichiarazioni presentate in via
telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni integrative trasmesse entro
i termini stabiliti dagli articoli 8 e 9 della finanziaria 2003, ma scartate dal
servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi
alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il
motivo dello scarto (in tal senso v. circolare n. 195 del 24 settembre 1999).
Per la trasmissione telematica delle dichiarazioni integrative dei soggetti
appartenenti a gruppi, e per qualsiasi altra indicazione alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, si fa rinvio alle istruzioni per la trasmissione dei
modelli di dichiarazione annuale.
2.8 Modalità di calcolo e di versamento delle imposte
Il comma 3 dell’articolo 8 prevede che l’integrazione si perfeziona con il
pagamento entro il 16 aprile 2003 dei maggiori importi dovuti (a titolo di imposte, ritenute e contributi) in base alla dichiarazione integrativa.
Ai fini del calcolo delle maggiori imposte, ritenute e contributi occorre far riferimento alle disposizioni vigenti in ciascun periodo d’imposta.
In particolare, sui maggiori imponibili devono essere calcolate le relative
imposte applicando le aliquote vigenti nei periodi d’imposta interessati dall’integrazione.
Per le dichiarazioni integrative presentate dai sostituti d’imposta le
ritenute dovute saranno calcolate sulle somme e valori indicati in dette dichiarazioni, applicando le aliquote vigenti nel periodo d’imposta interessato
dall’integrazione.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 8, sulle maggiori somme non sono
dovuti interessi e non si applicano le sanzioni amministrative tributarie.
Qualora l’importo complessivamente dovuto, per imposte e ritenute e per
tutti i periodi d’imposta integrati, ecceda la somma di:
• 3000 euro per le persone fisiche;
• 6000 euro per gli altri soggetti;
gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 e il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003.
Considerato che il 30 novembre 2003 e il 20 giugno 2004 cadono di
domenica i termini devono intendersi rispettivamente prorogati al:
• 1° dicembre 2003;
• 21 giugno 2004.
Si precisa che le somme eccedenti i limiti sopra indicati devono essere
calcolate con riferimento all’importo complessivo dovuto per tutti i periodi d’imposta interessati oggetto di definizione e non in relazione a ciascun periodo
d’imposta come originariamente previsto dal citato articolo 8.
Occorre inoltre sottolineare che ai fini del calcolo delle eccedenze
rateizzabili, rilevano anche le imposte sostitutive dovute per la definizione dei
redditi e degli imponibili conseguiti all’estero. Si ritiene, infatti, che l’integrazione avente ad oggetto i redditi e gli imponibili conseguiti all’estero
siano riconducibili alla posizione fiscale del contribuente unitariamente considerata e che i relativi adempimenti non possono essere diversamente
disciplinati.
Si ricorda, in proposito, che ai sensi del D.M. 11 dicembre 2001 la
misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è
fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, al 3 per cento annuo.
A maggior chiarimento si veda la seguente tabella:
| Soggetti |
Importi da versare |
Pagamento il 18 aprile 2003 |
Pagamento entro il 1°
dicembre 2003 |
Pagamento entro il 21
giugno 2004 |
| Persone fisiche |
Fino a 3.000 euro |
Intero importo |
- |
- |
| Oltre 3.000 euro |
3.000 euro |
Metà dell'importo
eccedente i 3.000 euro + interessi |
Metà dell'importo
eccedente i 3.000 euro + interessi |
| Altri soggetti |
Fino a 6.000 euro |
Intero importo |
- |
- |
| Oltre 6.000 euro |
6.000 euro |
Metà dell'importo
eccedente i 6.000 euro + interessi |
Metà dell'importo
eccedente i 6.000 euro + interessi |
Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare le somme dovute
in unica soluzione entro il 16 aprile 2003, ovvero in una o due rate maggiorate degli interessi.
Il calcolo degli interessi sarà effettuato secondo il metodo commerciale,
in base alla formula “C x i x g / 36.000”, dove “C” è il capitale, ossia l’importo
dovuto rateizzato, “i” è il tasso di interesse legale, del 3 per cento, e “g” è il
numero di giorni decorrenti dal 17 aprile 2003 fino al giorno di pagamento della
rata, considerando ciascun mese composto da trenta giorni. A titolo
esemplificativo, si ipotizzi che una persona fisica sia tenuta, per un determinato
periodo d’imposta, a seguito di integrazione degli imponibili, al versamento di un
importo pari ad euro 4.000. In tal caso entro il 16 aprile 2003 dovrà pagare la
somma di euro 3.000. L’eccedenza pari a euro 1.000 potrà essere versata in due
rate di euro 500 entro il 1° dicembre 2003 ed entro il 21 giugno 2004. Questi due
ultimi versamenti dovranno essere maggiorati degli interessi, a decorrere dal 17
aprile 2003. Pertanto il debitore effettuerà il pagamento della prima rata il 1°
dicembre 2003 per l’importo complessivo di euro 509,5 di cui euro 500 a titolo di
capitale ed euro 9,5 di interessi (calcolati in base alla già citata formula “C x i x g
/ 36.000” ossia 500 x 3 x 228 / 36.000). Analogamente, la seconda rata, se pagata
il 21 giugno 2004, ammonta a euro 516,7 costituita da euro 500 di capitale ed euro 16,7 di interessi (500 x 3 x 401 / 36.000).
2.8.1 versamento minimo
Il novellato comma 3 dell’articolo 8, relativamente ai versamenti,
prevede l’obbligo di indicare, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno
pari a 300 euro per ciascun periodo d’imposta.
Qualora l’ammontare dei maggiori importi dovuti sia inferiore a 300
euro, ai fini dell’efficacia dell’integrazione, è necessario, quindi, versare un
importo almeno pari a 300 euro per ciascuna annualità.
Così, ad esempio, qualora dalla dichiarazione integrativa presentata per
una annualità risultino maggiori imposte dovute pari a:
IRPEF 150 €
IRAP 70 €
IVA 50 €
TOTALE 270 €
TOTALE DA VERSARE 300 €
il contribuente deve, in ogni caso versare almeno 300 euro.
Qualora invece dall’integrazione risultino importi dovuti pari a:
IRPEF 150 €
IRAP 170 €
IVA 50 €
TOTALE 370 €
TOTALE DA VERSARE 370 €
il contribuente deve versare un importo pari a 370 euro.
Il versamento minimo è dovuto, altresì, nell’ipotesi in cui per effetto
dello scomputo delle detrazioni non utilizzate interamente nella dichiarazione originaria il debito d’imposta emergente dalla dichiarazione integrativa fosse pari
a zero.
Considerato che la definizione di cui all’articolo 8 comporta nella
sostanza una riapertura dei termini per poter integrare gli imponibili originariamente dichiarati, da cui emergono le maggiori imposte dovute, e che il
limite di versamento introdotto dal decreto di modifica costituisce una sorta di
costo forfetario da sostenersi per rendere efficace la definizione, il predetto minimo non è correlato alle risultanze della dichiarazione originaria.
Così, ad esempio, se dalla dichiarazione integrativa non emerge alcuna
imposta a debito ma solo una minore perdita rispetto a quella indicata nella dichiarazione originaria, è comunque necessario versare, ai fini dell’efficacia
dell’integrativa, l’importo minimo di 300 euro. In tal modo, il contribuente può
riportare a nuovo la minor perdita integrata.
Resta inteso che, qualora nell’esercizio successivo, il contribuente abbia
utilizzato una perdita superiore rispetto a quella spettante, sarà cura dello stesso
integrare anche tale annualità, considerato che, in caso contrario, l’amministrazione ha il potere di recuperare la maggior perdita non spettante.
Il mancato versamento in tutto o in parte di tali eccedenze alle prescritte
scadenze non determina l’inefficacia della definizione. In caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento delle somme rateizzate, queste saranno iscritte
a ruolo ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 unitamente agli interessi legali e alla sanzione amministrativa dovuta nella misura del 30 per cento delle somme non versate.
La sanzione è ridotta alla metà (pari al 15 %) se il versamento è eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza.
Posto che la norma disciplina in modo specifico gli effetti del
versamento tardivo prevedendo – come si è detto – la riduzione della sanzione in
caso di versamento tardivo effettuato entro trenta giorni, si ritiene che nel caso di
specie non possa trovare applicazione l’istituto del ravvedimento disciplinato
dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Le somme dovute devono essere versate mediante modello F24,
utilizzando un apposito codice tributo. A norma del comma 3 del citato articolo 8
i predetti versamenti non possono essere compensati ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulla necessità, ai fini
dell'efficacia dell’integrazione richiesta, che le somme dovute in base alla dichiarazione integrativa siano versate regolarmente “entro il 16 aprile 2003” –
come si evince dal comma 3, primo periodo dell’articolo 8 - non avendo alcuna efficacia l’eventuale applicazione dell’istituto del ravvedimento di cui al citato
articolo 13.
Considerato inoltre che soltanto l’omesso o carente versamento delle
“eccedenze” rateizzate non determina l’inefficacia della definizione, l’integrazione non produce effetti qualora non siano puntualmente versate le
somme dovute (anche in presenza di rateazione) entro il 16 aprile 2003.
Anche con riferimento ai redditi soggetti a tassazione separata, le relative
imposte dovute sulla base della dichiarazione integrativa, debbono essere versate
integralmente entro il 16 aprile 2003 previa autoliquidazione da parte del contribuente; considerata la peculiarità della procedura dichiarativa prevista
dall’articolo 8 e, in particolare, della dichiarazione riservata prevista al comma 4,
non sono ammesse modalità alternative di pagamento.
2.8.2 Contenuto delle dichiarazioni integrative
L’articolo 8, comma 3, prescrive che “la dichiarazione integrativa non
costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o
agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse
da quelle originariamente dichiarate”.
In particolare, la norma dispone che la dichiarazione integrativa non
consente di ottenere il rimborso di ritenute, acconti e crediti di imposta non indicati nelle dichiarazioni originarie.
Prevede, inoltre, che le detrazioni d’imposta diverse da quelle
originariamente dichiarate non possono essere riconosciute.
La dichiarazione integrativa, infine, non può costituire titolo per il
riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste nelle dichiarazioni a suo tempo prodotte. Ciò in quanto, come già precisato nella circolare n. 12 del
1992, le dichiarazioni integrative sono finalizzate esclusivamente ad integrare gli
imponibili relativi ai singoli periodi d’imposta e non possono quindi offrire occasione per conseguire altri scopi perseguibili mediante formalità a suo tempo
non espletate. Conseguentemente, la richiesta, ad esempio, evidenziata in dichiarazione integrativa di ridurre l'aliquota IRPEG, non produce alcun effetto e
deve ritenersi come non effettuata.
Alla luce della richiamata disposizione è, invece, consentito, attraverso la
dichiarazione integrativa, far valere detrazioni maggiori, non scomputate interamente in precedenza, purché non diverse da quelle indicate nella
dichiarazione originaria o nel CUD.
E’ possibile, inoltre, detrarre dall’imposta scaturente dalla dichiarazione
integrativa le ritenute, gli acconti e i crediti d’imposta non dichiarati in precedenza, nei limiti della predetta imposta, non rilevando l’eventuale credito
emergente.
La ratio della norma appena richiamata e, in modo particolare, il divieto
di compensare le imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa, enunciato
al comma 3 dell’articolo 8, inducono a ritenere che i crediti d’imposta “precedentemente non dichiarati”, che possono trovare ingresso nella
dichiarazione integrativa e, di riflesso, nel computo delle imposte dovute in base
alla medesima, sono soltanto quelli correlati ai maggiori imponibili riferiti al
periodo d’imposta oggetto di integrazione, il cui riconoscimento sia normalmente
subordinato alla dichiarazione e alla conseguente tassazione del reddito cui essi si
riferiscono. Deve ritenersi esclusa pertanto la possibilità di ridurre le imposte
dovute in base alla dichiarazione integrativa, che – è opportuno ribadire – non
possono essere compensate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997, utilizzando crediti d’imposta riconosciuti sulla base di presupposti non
direttamente correlati ai maggiori imponibili e ai periodi d’imposta oggetto di
integrazione.
Per i motivi appena rappresentati, non è consentito, ad esempio, detrarre
dalla maggiore imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa i crediti d’imposta per i datori di lavoro di cui all’articolo 7 della legge n. 388 del 2000 e i
crediti d’imposta per i soggetti che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della legge n. 388 del 2000.
Possono essere utilizzati, invece, nella dichiarazione integrativa in cui
siano indicati i redditi corrispondenti - sia pure nei limiti della maggiore imposta
dichiarata - i crediti di imposta precedentemente non dichiarati per utili distribuiti
da società ed enti, di cui all'articolo 14 del TUIR.
Posto che il comma 5 dell’articolo 8 prevede che per i redditi e gli
imponibili conseguiti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva di quelle indicate
nel comma 1, pari al 13 per cento, ne consegue l’impossibilità di operare la detrazione dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero, di cui all'articolo
15 del TUIR, ancorché precedentemente non richiesti. L’assoggettamento a tassazione sostitutiva di detti redditi rende, infatti, inattuabile il meccanismo di
calcolo previsto dal citato articolo 15, ossia il rapporto tra i redditi prodotti
all’estero ed il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi
d’imposta ammessi in diminuzione. Analogamente, lo stesso articolo 16-bis del TUIR prevede che i redditi di capitale di fonte estera, cui sia applicata l’imposta
sostitutiva di cui all’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 1
aprile 1996, n. 239, non possono avvalersi del credito d’imposta previsto per i
redditi prodotti all’estero.
E’ opportuno evidenziare che in sede di compilazione delle dichiarazioni
integrative i contribuenti, nell'indicare un maggior reddito o una maggiore imposta rispetto a quelli evidenziati nella dichiarazione originaria, possono tener
conto che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 8 in
commento, si considerano indicati nella dichiarazione originaria i redditi, le perdite, le imposte lorde e le addizionali esposti nelle dichiarazioni integrative
eventualmente presentate ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472
del 1997 e dell’articolo 2, comma 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
Al riguardo si precisa che ai fini dell’integrativa semplice in assenza di
una disposizione analoga a quella contenuta nel comma 16 degli articoli 7 e 9, si
deve tener conto della dichiarazione integrativa prodotta a proprio favore, ai sensi del menzionato articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998 anche dopo il 30 settembre 2002.
La norma, infine, specifica che la differenza tra l’importo del maggior
credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito emergente dalla dichiarazione integrativa è versata secondo le ordinarie modalità
indicate dallo stesso articolo 8.
Con una disposizione di chiusura è poi sancita l’indeducibilità delle
imposte e dei contributi versati a seguito della richiesta integrazione.
2.9 Dichiarazione integrativa riservata
Il comma 4 dell’articolo 8 prevede che, in alternativa alle modalità di
presentazione della dichiarazione integrativa e di versamento delle somme dovute, prima illustrate, i contribuenti possono presentare la dichiarazione
integrativa semplice in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (banche e Poste Italiane
S.p.A.), utilizzando lo stesso modello previsto per la dichiarazione presentata in
modo ordinario.
Questi ultimi sono tenuti:
• a rilasciare copia della dichiarazione integrativa ai contribuenti interessati comprovante l’avvenuta presentazione;
• a versare le maggiori somme dovute entro il 24 aprile 2003, senza possibilità di effettuare – anche in questo caso - le compensazioni di cui
all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
• a comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo delle somme versate senza indicazione dei nominativi dei contraenti che
hanno presentato la dichiarazione integrativa semplice.
I contribuenti sono tenuti a conservare la dichiarazione.
Per il pagamento delle somme dovute in base alle dichiarazioni
integrative non è ammesso il pagamento rateale di cui al comma 3. Pertanto i soggetti convenzionati dovranno provvedere ad effettuare il pagamento in unica
soluzione.
Sono esclusi, da questa particolare procedura, i soggetti che hanno
omesso di presentare le dichiarazioni relativamente a tutti i periodi d’imposta
interessati dall’integrazione.
2.10 Regolarizzazione dei redditi e degli imponibili conseguiti
all’estero
Il comma 5 dell’articolo 8 prevede che per i redditi e gli imponibili
conseguiti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte richiamate nel
comma 1 (imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta
sul patrimoniale sulle imprese, IVA, IRAP, contributi previdenziali, contributo al
SSN e contributo straordinario per l’Europa) dovuta nella misura del 6 per cento.
Al riguardo, si considerano conseguiti all’estero i redditi di qualsiasi
fonte, imponibili in Italia, percepiti direttamente all’estero dal soggetto che si
avvale della regolarizzazione attraverso i quali, con qualunque modalità, anche
tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, sono state costituite
all’estero attività o realizzati investimenti all’estero.
A titolo esemplificativo, rientrano in tale definizione:
• i canoni di affitto relativi a beni situati all’estero, semprechè percepiti
all’estero;
• i redditi derivanti da beni situati in Italia e accreditati su conti esteri;
• i dividendi percepiti o le plusvalenze realizzate all’estero derivanti da partecipazioni in società residenti o non residenti;
• i redditi e gli imponibili derivanti da cessioni di beni o da prestazioni di
servizi effettuati o resi da un’impresa residente se i relativi proventi sono stati accreditati su conti esteri dal soggetto che si avvale della
regolarizzazione.
Non rientrano, invece, nell’ambito della definizione le somme trasferite
all’estero costituite da redditi o imponibili realizzati in Italia e sottratti ad
imposizione (ad esempio, omessa registrazione di ricavi o imponibili in Italia e
successiva costituzione dei capitali all’estero attraverso l’esportazione della
valuta). In tal caso, infatti, si tratta di redditi e imponibili percepiti in Italia e
successivamente al loro realizzo trasferiti all’estero.
Per la dichiarazione dei predetti redditi ed il versamento della relativa
imposta sostitutiva, la norma in commento fa rinvio alle disposizioni contenute nei commi 3 e 4. Pertanto, l’integrazione si perfeziona con il pagamento
dell’imposta sostitutiva del 6 per cento entro il 16 aprile 2003 e, qualora l’importo dovuto, cumulato con le altre imposte e le ritenute dovute in base alla
stessa dichiarazione integrativa, sia eccedente gli importi indicati nel citato comma 3, si rende applicabile la rateazione del versamento dell’eccedenza, ad
eccezione dell’ipotesi in cui la dichiarazione integrativa sia presentata in forma
riservata secondo le modalità previste dal successivo comma 4; in quest’ultimo
caso è esclusa la rateazione e le imposte devono essere versate integralmente dagli intermediari abilitati entro il 24 aprile 2003.
Il perfezionamento della procedura concernente la dichiarazione dei
redditi conseguiti all’estero di cui all’articolo 8, comma 5, comporta, tra l’altro,
l’estinzione delle sanzioni previste dalle disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, soltanto ove ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 14, comma 4.
In sostanza, la dichiarazione o l’integrazione dei redditi e degli
imponibili conseguiti all’estero e il pagamento dell’imposta sostitutiva del 6 per
cento consente l’estinzione delle sanzioni relative al monitoraggio fiscale a condizione che il contribuente proceda alla regolarizzazione contabile delle
attività detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2001 ai sensi del citato
articolo 14, comma 4. Come sarà meglio specificato nel paragrafo riservato alle
regolarizzazioni contabili, la regolarizzazione in esame ha per oggetto le attività
detenute all’estero cui si riferiscono i redditi e gli imponibili oggetto di integrazione. Infatti, le attività in precedenza omesse, nel momento in cui
vengono regolarizzate, sono iscritte per la prima volta nel bilancio o rendiconto o
negli altri registri obbligatori tenuti nell’ambito della contabilità semplificata
dell’imprenditore e, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio,
tale iscrizione comporta l’emersione di una corrispondente componente positiva
di reddito costituita da una sopravvenienza attiva di pari importo.
Pertanto, i redditi e gli imponibili conseguiti all’estero e correlati alle
attività detenute all’estero al 31 dicembre 2001, che possono costituire oggetto di
integrazione ai sensi dell’articolo 8, comma 5, sono costituiti dall’intero importo
della sopravvenienza attiva che emerge nel bilancio o nel rendiconto in sede di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 14, comma 4, se tale importo è di
ammontare pari o superiore rispetto agli imponibili riferibili alla predetta attività
sottratti ad imposizione nei periodi definibili; inoltre, coerentemente con le finalità della norma, si ritiene che detta modalità (iscrizione della sopravvenienza
e definizione del reddito in misura corrispondente) si renda applicabile anche per
fare emergere attività costituite all’estero in periodi di imposta che non possono
essere più accertati da parte degli Uffici per intervenuta decadenza.
Nel caso in cui, invece, gli imponibili conseguiti in periodi di imposta
definibili fossero di ammontare superiore al valore dell’attività emersa alla quale
essi si riferiscono, l’imprenditore potrà definire gli imponibili omessi ed iscrivere
in bilancio o nel rendiconto il valore di detta residua attività.
A titolo esemplificativo:
1. un soggetto titolare di reddito d’impresa che detiene un’attività all’estero
di valore pari a euro 20.000, costituita anche mediante un reddito di euro 1.000 conseguito nel 2001 e derivante dall’impiego delle attività stesse,
qualora intenda avvalersi del beneficio della estinzione delle sanzioni previste dal decreto legge n. 167 del 1990 nonché degli altri effetti di cui
al successivo comma 7 dell’articolo 8, rilevanti ai fini penali e dell’azione accertatrice, dovrà indicare nella dichiarazione integrativa
l’intero ammontare della sopravvenienza attiva emersa (comprensiva del reddito non dichiarato) e cioè un importo pari a euro 20.000,
corrispondere la relativa imposta sostitutiva del 6 per cento e, nel contempo, effettuare la regolarizzazione contabile delle corrispondenti
attività (20.000). Da tale regolarizzazione contabile consegue il riconoscimento fiscale delle predette attività, ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IRAP, a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002;
2. un soggetto titolare di reddito d’impresa che non ha più la disponibilità
alla data del 31 dicembre 2001 delle attività detenute all’estero che, comunque, hanno dato luogo a redditi imponibili in anni precedenti pari
a euro 20.000, può procedere all’integrazione di tali redditi ai sensi dell’articolo 8, comma 5. In tal caso, la circostanza che non vi sia la
possibilità di regolarizzare contabilmente in capo alla società alcuna attività, perché ad esempio le disponibilità sono state interamente
consumate oppure sono confluite nei conti personali dei soci o degli amministratori, esclude la punibilità per i reati di cui alla lettera c) del
comma 6 dell’articolo 8. In conformità alla ratio del citato articolo 8, comma 6, lettera c), che prevede l’esclusione della punibilità ad ogni
effetto, si ritiene che il perfezionamento della procedura di integrazione di cui all’articolo 8, comma 5, da parte di un soggetto societario spiega
efficacia anche nei confronti di coloro che risultano effettivi detentori delle attività al 31 dicembre 2001. Rimane fermo che qualora l’attività
detenuta all’estero sia detenuta al 31 dicembre 2001 dai soci (o amministratori) di una società che si è avvalsa dell’articolo 8, comma 5,
ai fini della non applicazione delle sanzioni relative al monitoraggio fiscale, nonché dell’esclusione della punibilità dei reati previsti
dall’articolo 14 del decreto - legge n. 350 del 2001, i soci stessi devono avvalersi delle disposizioni relative allo scudo fiscale di cui all’articolo 6
del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, ricorrendo le condizioni ivi previste;
3. un soggetto non titolare di reddito d’impresa che detiene all’estero
un’attività finanziaria di valore pari a euro 20.000 dalla quale sia derivato un reddito di capitale pari a euro 1.000, se intende avvalersi
della procedura prevista dall’articolo 8 deve presentare la dichiarazione integrativa per un importo pari a euro 1.000 e corrispondere la relativa
imposta sostitutiva del 6 per cento. Tuttavia, trattandosi di un soggetto non tenuto alla redazione delle scritture contabili, per potersi avvalere
della non applicabilità delle sanzioni sul monitoraggio fiscale, potrà far emergere l’attività finanziaria detenuta all’estero avvalendosi
esclusivamente delle citate disposizioni relative allo scudo fiscale.
Qualora il contribuente abbia effettuato il rimpatrio delle attività, i
relativi redditi percepiti dal 31 dicembre 2001 fino alla data dell’effettivo rimpatrio possono essere determinati e sottoposti ad imposizione a
norma dell’articolo 14, comma 8, del decreto legge n. 350 del 2001 ovvero, per i medesimi redditi, con le modalità presuntive previste dal
comma 2-bis dell’articolo 1 del decreto legge n. 12 del 2002.
Come già anticipato, la contestuale regolarizzazione delle scritture
contabili nei modi appena evidenziati è configurata dalla norma come condizione
necessaria affinché la integrazione avente ad oggetto redditi di fonte estera possa
conseguire i seguenti effetti:
• estinzione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge n. 167 del 1990 (articolo 8, comma 6, lett. b);
• esclusione della punibilità per i reati di cui alla lettera c del comma 6 (articolo 8, comma 7).
Occorre, altresì, evidenziare che per i redditi in questione non è possibile
avvalersi della definizione automatica per gli anni pregressi disciplinata dall’articolo 9.
E’ appena il caso di ricordare, in ultimo, che qualora i redditi e gli
imponibili indicati nell’articolo 8, comma 5, siano stati conseguiti attraverso una
struttura fittizia non residente nel territorio dello Stato (es. una società o un ente
interposto fittiziamente) la dichiarazione integrativa deve essere presentata dal
soggetto residente interponente che è l’effettivo titolare dei redditi e delle attività
detenute all’estero.
Qualora, invece, la società o ente non residente sia un soggetto interposto
realmente nel possesso dei redditi, la dichiarazione nell’articolo 8, comma 5,
deve essere presentata da tale soggetto nel caso in cui, sulla base degli elementi
desunti dall’attività concretamente svolta, risulti che, per la maggior parte del
periodo d’imposta, egli abbia l’oggetto principale o esclusivo della propria
attività nel territorio dello Stato (articolo 87, comma 3, del TUIR) o abbia stabilito fittiziamente all’estero la propria sede legale o amministrativa al fine
specifico di fruire indebitamente di vantaggi tributari che discendono dallo status
di soggetto non residente (es. esenzione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione
di partecipazioni, esenzione sui redditi derivanti dalle obbligazioni e titoli similari ecc.).
In tale ultimo caso questi soggetti possono regolarizzare la propria
posizione fiscale presentando la dichiarazione per gli imponibili conseguiti (plusvalenze su partecipazioni, dividendi, commissioni e provvigioni attive)
realizzati nei periodi d’imposta oggetto di definizione. Naturalmente alla definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell’articolo 8, comma 5,
dovrà seguire l’istituzione dei registri contabili obbligatori e gli altri adempimenti richiesti ai fini della regolarizzazione contabile prevista
dall’articolo 14.
2.11 Effetti della dichiarazione integrativa semplice
Dal perfezionamento della dichiarazione integrativa deriva una
consistente limitazione del potere di accertamento dei tributi e dei contributi nonché l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali e
l’esclusione della punibilità per alcuni reati tributari e comuni. Poiché attraverso l’istituto in esame vengono portati a tassazione
imponibili maggiori rispetto a quelli originariamente dichiarati, i benefici connessi alla dichiarazione integrativa operano entro determinati limiti
quantitativi e temporali.
In particolare, il comma 6 dell’articolo 8 dispone che il perfezionamento
della procedura di integrazione “comporta, per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o
alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute
aumentate, del 100 e del 50 per cento” gli effetti di seguito indicati.
2.11.1 Preclusione dell’accertamento
In conseguenza del perfezionamento della procedura in esame, il potere
di accertamento nei confronti del contribuente viene subordinato al ricorrere di
precise condizioni. Il citato comma 6 dell’articolo 8 stabilisce che per ciascuna
imposta e per ciascun periodo d’imposta l’azione accertatrice può essere promossa solo:
• quando il maggior reddito imponibile accertabile superi quello derivante dal cumulo tra il reddito originariamente dichiarato ed il maggior
imponibile risultante dalla dichiarazione integrativa, aumentato quest’ultimo di una “franchigia”, per ciascun periodo d’imposta, pari al
100% del maggior imponibile integrato;
• ai fini IVA, quando la maggiore imposta accertabile supera quella indicata nella dichiarazione originaria, aumentata dell’integrazione e
della franchigia, per ciascun periodo d’imposta pari al 100% della maggiore imposta sul valore aggiunto integrata;
• per quanto concerne l’integrazione operata dai sostituti d’imposta, a condizione che le ritenute complessivamente accertabili siano superiori a
quelle dichiarate aumentate di quelle integrate e della franchigia pari al 50% delle maggiori ritenute integrate.
Ai sensi del comma 7 la franchigia non opera per i redditi e gli
imponibili all’estero oggetto d’integrazione a norma del precedente comma 5.
Il comma 6-bis dispone, inoltre, che in caso di accertamento
dell’annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte sono solo quelle calcolate sull’eccedenza dell’imponibile accertato rispetto a quello integrato
maggiorato della franchigia di cui al comma 6.
Si osservino, a titolo esemplificativo, gli esempi di seguito riportati, sia
ai fini dell’imposte sui redditi che dell’IVA.
a) IMPOSTE SUI REDDITI
- Dichiarazione con un maggior imponibile integrato
La rettifica non è ammessa se l’imponibile accertabile è inferiore o
uguale a quello dichiarato, aumentato dell’integrazione e della franchigia.
Per esempio:
Reddito imponibile indicato nella dichiarazione originaria
€ 100.000
Maggior reddito imponibile indicato nella dichiarazioneintegrativa
€ 50.000
Franchigia sul maggior reddito imponibile integrato
€ 50.000
TOTALE di riferimento
€ 200.000
Se il reddito imponibile accertabile è pari a euro 190.000, la rettifica non
è consentita dal momento che non eccede l’ammontare dell’imponibile dichiarato, aumentato dell’integrazione e della relativa franchigia (totale di
riferimento), ossia è inferiore a euro 200.000.
Pertanto, l'imponibile resta definito per un ammontare complessivo di
euro 150.000.
La rettifica non è ammessa anche nel caso in cui il reddito imponibile
accertabile coincida con il totale di riferimento, considerato che l’eccedenza è
pari a zero.
L’ufficio può effettuare l’accertamento solo qualora il reddito imponibile
accertabile superi il predetto ammontare di riferimento pari a euro 200.000.
In tale circostanza, per effetto delle disposizioni contenute nel comma 6
bis del citato articolo 8, la maggiore imposta dovuta è pari all’eccedenza rispetto
a quella corrispondente all’imponibile dichiarato aumentato dell’integrazione e
della relativa franchigia.
Così, riprendendo l’esempio di cui sopra e ipotizzando che il
contribuente sia un soggetto IRPEG, con aliquota proporzionale al 37%, avremo
Imponibile Imposta
Reddito imponibile accertato
€ 250.000 € 92.500
Reddito imponibile dichiarato aumentato
dell’integrazione e della franchigia
€ 200.000 (€ 74.000)
Maggiore imposta dovuta
€ 18.500
- Dichiarazione con una minor perdita integrata
Si ipotizzi che la dichiarazione originaria esponga una perdita pari a
(euro 500.000) rettificata, mediante la presentazione della dichiarazione integrativa, a (euro 400.000); ai fini del calcolo del limite oltre il quale è
possibile l’accertamento, l’importo integrato pari a euro 100.000 dovrà essere
maggiorato del 100 per cento a titolo di franchigia.
Perdita indicata nella dichiarazione originaria (€ 500.000)
Importo integrato indicato nella dichiarazione integrativa
€ 100.000
Franchigia sul maggior importo integrato
€ 100.000
TOTALE di riferimento (€ 300.000)
Ne consegue che l’ufficio è legittimato ad emanare l’accertamento solo
se la perdita accertabile è inferiore alla perdita dichiarata originariamente ridotta
dell’importo indicato nella dichiarazione integrativa e della franchigia, ossia è
inferiore a euro 300.000.
Le medesime condizioni valgono anche nel caso in cui dall’accertamento
emerga un maggior reddito imponibile. Si consideri, ad esempio, il caso in cui la
perdita originaria ammonti a (euro 500.000) e, per effetto di una integrazione pari
a euro 300.000, si riduca a (euro 200.000). La franchigia è pari al 100 per cento
dell’importo integrato, ossia a euro 300.000.
Perdita indicata nella dichiarazione originaria (€ 500.000)
Importo integrato indicato nella dichiarazione integrativa € 300.000
Franchigia sul maggior importo integrato
€ 300.000
TOTALE di riferimento
€ 100.000
Nel caso prospettato la rettifica è ammessa qualora il reddito imponibile
accertabile sia superiore a euro 100.000.
b) IVA
- Dichiarazione integrata con un maggior debito d’imposta
Ai fini IVA valga l’esempio di seguito illustrato.
Imposta a debito indicata nella dichiarazione originaria
€ 30.000
Maggiore imposta a debito indicata nella dichiarazione integrativa € 10.000
Franchigia sulla maggiore imposta integrata
€ 10.000
TOTALE di riferimento
€ 50.000
Così come chiarito per le imposte sui redditi, se la maggiore imposta
accertabile è minore o uguale a quella indicata nella dichiarazione originaria,
aumentata dell’integrazione e della relativa franchigia, la rettifica non è consentita e l'imposta resta definita per l' ammontare complessivo di
euro 40.000.
L’ufficio può procedere all’accertamento solo se l’imposta accertabile
risulta superiore a quella di riferimento, ossia a euro 50.000.
Anche in tal caso, se si accerta una imposta pari a euro. 60.000, la
rettifica è costituita dall’eccedenza rispetto all’imposta di riferimento.
Imposta accertabile
€ 60.000
Imposta aumentata dell’integrazione e della franchigia (€ 50.000)
Maggiore imposta accertabile
€ 10.000
- Dichiarazione con un minor credito d’imposta integrato
Si ipotizzi che la dichiarazione originaria esponga un credito pari a (euro
80.000) rettificato, mediante la presentazione della dichiarazione integrativa, a
(euro 50.000); ai fini del calcolo del limite oltre il quale è possibile l’accertamento, l’importo integrato pari a euro 30.000 dovrà essere maggiorato
del 100 per cento a titolo di franchigia.
credito indicato nella dichiarazione originaria (€ 80.000)
Importo integrato indicato nella dichiarazione integrativa € 30.000
Franchigia sul maggior importo integrato
€ 30.000
TOTALE di riferimento (IVA a debito) (€ 20.000)
Ne consegue che l’ufficio è legittimato ad emanare l’accertamento solo
se il credito d’imposta accertabile è inferiore al credito dichiarato originariamente
integrato dell’importo indicato nella dichiarazione integrativa e della franchigia,
ossia è inferiore a (euro. 20.000).
Le medesime condizioni valgono anche nel caso in cui dall’accertamento
emerga imposta a debito. Si consideri, ad esempio, il caso in cui il credito originario ammonti a (euro 80.000) e, per effetto di una integrazione pari a euro
50.000, si riduca a (euro 30.000). La franchigia è pari al 100 per cento dell’importo integrato, ossia a euro 100.000.
credito indicato nella dichiarazione originaria (€ 80.000)
Importo integrato indicato nella dichiarazione integrativa € 50.000
Franchigia sul maggior importo integrato
€ 50.000
TOTALE di riferimento
€ 20.000
Nel caso prospettato la rettifica è ammessa qualora l’imposta a debito
accertabile sia superiore a euro 20.000.
Si osserva, infine, che il calcolo della franchigia ai fini delle imposte sui
redditi, non è influenzato dal versamento minimo di euro 300 dovuto ai sensi del
comma 3 dell’articolo 8; ciò in quanto la norma prevede che la maggiorazione,
ossia la franchigia, venga calcolata sul maggior imponibile o sulla minore perdita
integrata.
Parimenti, in caso di versamento minimo di euro 300 dovuto ai sensi del
comma 3 dell’articolo 8, la franchigia deve, comunque, essere calcolata sulla maggiore IVA risultante dalla dichiarazione integrativa, e non sull’importo
versato.
Pertanto, nel caso di dichiarazione integrativa presentata ai soli fini IVA,
da cui emerga una maggiore imposta pari a 150 euro, con versamento dovuto pari a 300 euro, la franchigia è sempre pari a 150 euro (ossia al 100 per cento della
maggiore IVA pari a 150 euro).
2.11.2 Estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali
A favore dei contribuenti che accedono alla procedura della
dichiarazione integrativa è prevista, in relazione ai maggiori redditi integrati
aumentati della franchigia, per ciascuna imposta integrata e per ciascun periodo
d’imposta, l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali.
L’estinzione opera con riguardo sia alle sanzioni principali sia a quelle
accessorie.
Inoltre, qualora il contribuente provveda alla integrazione dei redditi e
degli imponibili conseguiti all’estero ai sensi del comma 5 dell’articolo 8, nonché
alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all’estero ai sensi dell’articolo 14, comma 4, non si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni
riguardanti il monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
2.11.3 Esclusione della punibilità
L’integrazione degli imponibili comporta l’esclusione, ad ogni effetto,
della punibilità per tutte le fattispecie di reato specificamente individuate al
paragrafo 2.6.4, al quale si rinvia.
Si puntualizza che l’esclusione della punibilità per i reati previsti dal
codice penale e dal codice civile opera soltanto quando detti reati siano stati commessi per eseguire od occultare i reati tributari ovvero per conseguirne il
profitto.
I reati connessi devono riferirsi “alla stessa pendenza o situazione
tributaria”. Così, ad esempio, il perfezionamento della dichiarazione integrativa
costituisce causa di non punibilità per i reati di falso da cui sia derivata una
dichiarazione fraudolenta o infedele.
L’articolo 8, comma 6, lett. c), ultimo periodo prevede inoltre che
“L’esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio
dell’azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro
la data di presentazione della dichiarazione integrativa.” relativamente ai reati
di cui alla medesima lettera.
La disposizione è pleonastica in quanto la formale conoscenza
dell’esercizio dell’azione penale comporta la preclusione alla definizione con la
conseguenza che qualora sia stata presentata istanza ad integrazione, la stesa non
produce effetti né ai fini penali né ai fini amministrativi.
Ai sensi del comma 7, per i redditi e gli imponibili conseguiti all’estero,
l’esclusione della punibilità per i reati tributari e comuni sopra individuati opera,
nel caso ricorra l’ipotesi di cui al successivo articolo 14, comma 4, a condizione
che si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all’estero
secondo le modalità ivi previste.
Coerentemente con le previsioni di esclusione della punibilità prima
richiamate, al comma 12 dell’articolo 8 si afferma che la presentazione delle dichiarazioni integrative non determina a carico dei funzionari dell’Agenzia
l’obbligo o la facoltà di elevare denuncia all’autorità giudiziaria a norma
dell’articolo 331 del codice di procedura penale. Al medesimo comma si precisa
inoltre che “l’integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato”.
2.11.4 Interposizione di persone
Gli effetti della presentazione delle dichiarazioni integrative sopra
evidenziati, in particolare quelli previsti dai commi 6 e 7 dell’articolo 8, si
applicano ai sensi del comma 8 del medesimo articolo non solo al soggetto dichiarante ma anche ai soggetti diversi da questi se considerati possessori
effettivi dei maggiori imponibili.
Tale disposizione trova applicazione, in particolare, in caso di
interposizione fittizia di persona. Si rammenta a tal proposito che l’articolo 37,
commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 consente agli uffici, in sede di rettifica o accertamento, di imputare al
contribuente i redditi di cui altri appaiono titolari, quando viene dimostrato, anche in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, che lo stesso è
l’effettivo possessore per interposta persona. In tali ipotesi, i soggetti interposti,
che abbiano pagato le imposte poi attribuite all’effettivo titolare dei redditi,
possono chiedere il rimborso, che potrà essere effettuato solo quando l’accertamento eseguito nei confronti del reale titolare dei redditi si è reso
definitivo e per l’importo non superiore all’imposta effettivamente riscossa
dall’ufficio finanziario a seguito dell’accertamento.
L'articolo 8, comma 8, dispone, con riguardo alla fattispecie in esame,
che qualora il reddito oggetto di integrazione venga attribuito ad un soggetto diverso da quello che ha presentato la dichiarazione integrativa, gli effetti
connessi con la presentazione di tale dichiarazione integrativa si trasmettono al
possessore effettivo del reddito.
2.11.5 Effetti ai fini contributivi e previdenziali
Si precisa che la dichiarazione integrativa produce effetti ai fini
contributivi e previdenziali:
• sia relativamente alla posizione individuale propria del dichiarante, qualora l’integrazione riguardi tipologie di redditi soggetti a
contribuzione (ad esempio, redditi di impresa o di lavoro autonomo);
• sia in relazione alla posizione del dichiarante – sostituto di imposta, qualora l’integrazione riguardi redditi imputabili a percipienti da
assoggettare a contribuzione previdenziale.
3 DEFINIZIONE AUTOMATICA PER GLI ANNI PREGRESSI
Con la presentazione della dichiarazione prevista dall’articolo 9 della
finanziaria 2003, i contribuenti interessati possono definire in modo automatico
tutte le imposte sui redditi e assimilate, nonché, anche separatamente, l’imposta
sul valore aggiunto, con riferimento ai periodi d’imposta per i quali i termini di
presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002.
La dichiarazione per la definizione automatica è presentata con le
medesime modalità previste per la dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8,
commi 3 e 4.
La definizione automatica, a differenza di quella integrativa prevista
dall’articolo 8 citato, non è finalizzata alla dichiarazione di maggiori imponibili
ma alla esposizione dei dati necessari per determinare le somme al cui pagamento sono subordinati gli effetti della dichiarazione.
3.1 Contribuenti ammessi
Possono avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 9 gli
stessi soggetti ammessi alla integrazione degli imponibili per gli anni pregressi
prevista dall’articolo 8, fatta eccezione per i sostituti d’imposta. Le ritenute
d’acconto, infatti, non possono costituire oggetto di definizione automatica. Si rinvia, in proposito, alle indicazioni fornite in sede di esame
dell’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 8.
Particolare menzione meritano, tuttavia, le imprese o società in
liquidazione. In proposito, si è già evidenziato che se la liquidazione si protrae
oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il liquidatore è tenuto a presentare la
dichiarazione dei redditi sia per la residua frazione di tale esercizio, sia per
ciascun successivo periodo intermedio. Tali dichiarazioni intermedie, se la liquidazione non supera i tre esercizi (o cinque per i soggetti IRPEG), valgono a
liquidare le imposte in via provvisoria ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del
TUIR. Posto che si tratta di dichiarazioni provvisorie, si ritiene che le stesse, a
differenza di quelle che determinano in via definitiva l’IRPEF e l’IRPEG, non
siano suscettibili di definizione automatica.
3.2 Periodi d’imposta definibili
Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i periodi
d’imposta oggetto di definizione automatica, ai fini delle imposte dirette e delle
altre imposte, come evidenziato con riferimento all’integrazione degli imponibili
di cui all’articolo 8, sono quelli compresi tra il 1997 e il 2001, compreso il
periodo relativo al 1996 se la relativa dichiarazione è stata omessa.
Per l’imposta sul valore aggiunto sono definibili le annualità dal 1998 al
2001, posto che per il 1997 i termini decadenziali previsti dall’’articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento sono scaduti il 31 dicembre 2002; il periodo
d’imposta 1997 rientra nella definizione solo se la relativa dichiarazione è stata
omessa.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 8, la definizione automatica deve
interessare tutti i periodi d’imposta, ivi compresi quelli per i quali è stata omessa
la presentazione della dichiarazione. In base al principio secondo cui la definizione automatica deve obbligatoriamente interessare, a pena di nullità, tutti
i periodi d’imposta considerati dalla legge, principio correlato peraltro alla natura
tipica di procedimenti definitori che – a differenza di quello previsto all’articolo
8 – non consentono di tener conto delle specifiche peculiarità della fattispecie
trattata, si ritiene, ad esempio, che debbano essere inclusi nella richiesta di definizione automatica anche i periodi d’imposta per i quali il contribuente era
legittimato a non presentare la dichiarazione stessa. Ovviamente, non sussiste l'obbligo di includere nella definizione automatica i periodi di imposta per i quali
il contribuente, persona fisica o soggetto diverso dalla persona fisica, non aveva
la soggettività passiva tributaria (si pensi, ad esempio, ai periodi antecedenti alla
costituzione di una società o successivi al suo scioglimento, nel caso di soggetti
diversi dalle persone fisiche).
Per quanto concerne i contribuenti soggetti all’imposta sul valore
aggiunto, si evidenzia che questi ultimi sono obbligati a inserire tutte le annualità
in cui sia stata esercitata un’attività rilevante ai fini IVA. Resta inteso che tali
soggetti sono tenuti ad includere nella richiesta di definizione automatica, in ogni
caso, i periodi d’imposta compresi dall’anno in cui è stato attribuito il numero di
partita Iva fino a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione
dell’attività ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972.
In relazione all’obbligo di indicare nella dichiarazione tutti i periodi
d’imposta oggetto di definizione automatica, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, si precisa che non necessariamente devono essere
inclusi i periodi d’imposta per i quali alla data del primo gennaio 2003 sia stato
notificato o comunicato uno degli atti specificati nel comma 14, lettera a), per i
quali è richiesta la preventiva definizione ai sensi degli articoli 15 e 16. La
disposizione di cui al citato comma 14 prevede, infatti, quale causa ostativa per
l’accesso alla procedura di definizione automatica la notifica, alla data del primo
gennaio 2003, di un processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero di un avviso di accertamento, nonché di un invito al contraddittorio previsto
dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente ai quali non
è stata perfezionata la definizione di cui agli articoli 15 e 16 della finanziaria
2003.
Così come, a seguito dell’avvenuta definizione dei predetti atti, il
contribuente può non estendere la definizione ai periodi d’imposta interessati dai
medesimi atti, allo stesso modo può optare – avendone interesse – a ricomprendere detti periodi nella dichiarazione.
Si precisa, altresì, che non ricorre l’obbligo di inserire nella dichiarazione
per la definizione automatica il periodo d’imposta per il quale è intervenuto
l’accertamento definitivo, in quanto a norma dell’ultimo periodo del citato comma 14, lettera a), “il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle
disposizioni del presente articolo fermi restando gli effetti dei suddetti atti”.
Parimenti, non sussiste l’obbligo di indicare nella richiesta di definizione
automatica il periodo d’imposta relativamente al quale sia stato notificato avviso
di accertamento parziale emesso ai sensi degli articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, divenuto definitivo al primo gennaio 2003. Tali avvisi di accertamento costituiscono tuttavia atti ostativi alla
definizione qualora non vengano versate entro il 16 aprile 2003 integralmente le
somme accertate, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
Ovviamente, tutte le annualità interessate da siffatti accertamenti e
legittimamente non comprese nella richiesta di definizione automatica potranno essere oggetto di ulteriori accertamenti, in presenza delle condizioni previste agli
articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 57 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Come già precisato a commento dell’integrazione degli imponibili per gli
anni pregressi di cui all’articolo 8, si ritiene che in tutte le ipotesi in cui il
contribuente sia in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, certificati
dal sostituto d’imposta, mediante il CUD, la dichiarazione si intende presentata,
in quanto le informazioni relative al reddito percepito, alle ritenute subite e alle
detrazioni calcolate, sono contenute nella dichiarazione, del sostituto d’imposta.
Ciò anche in caso di omessa dichiarazione non giustificata dai
presupposti indicati nell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973.
Ad esempio, nel caso in cui il soggetto, che intenda avvalersi della
definizione automatica ai sensi dell’articolo 9 senza aver presentato la dichiarazione dei redditi per uno dei periodi d’imposta interessati dalla
definizione, risulti in possesso, per quel periodo d’imposta, di redditi di lavoro
dipendente certificati dal CUD, dovrà versare un importo pari all’8, al 6 o al 4
per cento dell’imposta lorda risultante dal CUD, ai sensi del comma 2 dell’articolo 9.
Qualora, inoltre, il medesimo soggetto per quel periodo d’imposta era in
possesso di più di un CUD, dovrà calcolare l’importo da versare sommando le imposte lorde risultanti dai diversi
CUD. In tal caso la definizione non sana l’omessa presentazione della dichiarazione dovuta in caso di possesso di più
modelli CUD, suscettibile di recupero della maggiore imposta ai sensi dell’articolo 36-ter, comma 2, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973. Ai sensi dell’articolo 9, comma 9, infatti, la definizione automatica non preclude la possibilità di far valere gli effetti del controllo
formale ai sensi del citato articolo 36-ter.
Circa i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, in
particolare quelli che chiudono l’esercizio oltre il 31 dicembre 2001 e per i quali
i termini di presentazione della dichiarazione scadono oltre il 31 ottobre 2002, si
rinvia a quanto già illustrato nella presente circolare con riferimento all’articolo 8
(cfr. paragrafo 2.2).
3.3 Ambito oggettivo
Le imposte oggetto di definizione automatica sono:
• l’IRPEF e le relative addizionali
• l’IRPEG
• ILOR
• le imposte sostitutive delle imposte sui redditi
• l’imposta regionale sulle attività produttive
• il contributo straordinario per l’Europa
• l’imposta sul patrimonio netto delle imprese
• l’imposta sul valore aggiunto
Per la definizione delle imposte indirette diverse dall’IVA è prevista una
autonoma disciplina, contemplata all’articolo 11.
In particolare, l’articolo 9, comma 1, prescrive che, ai fini della
definizione automatica, i contribuenti interessati debbano presentare un’apposita
dichiarazione “concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d’imposta per i quali
i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31
ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al
comma 2, lettera a), nonché, anche separatamente, per l’imposta sul valore aggiunto”.
Per quanto riguarda le tipologie di imposte oggetto di definizione, il
legislatore – in conformità con quanto stabilito in occasione della definizione
prevista dalla legge n. 413 del 1991 – ha inteso affermare l’obbligo di includere
nella definizione automatica, a pena di nullità, tutte le imposte relative a ciascun
settore impositivo.
La norma, in particolare, consente la definizione agevolata per singoli
settori impositivi. Pertanto, per la definizione delle imposte sui redditi e relative
addizionali, nonché delle imposte assimilate a quelle sul reddito (imposte sostitutive, l’IRAP e l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, nonché il
contributo straordinario per l’Europa (limitatamente al periodo d’imposta 1996))
non è necessario richiedere la definizione automatica anche per l’imposta del
valore aggiunto.
Per converso, ai fini della definizione di quest’ultima non è obbligatorio
definire anche le imposte sui redditi e quelle assimilate come sopra individuate.
Si evidenzia, inoltre, che l’obbligo di richiedere la definizione per tutte le
imposte relative a ciascun settore impositivo, comporta, altresì, l’obbligo di
versare le relative imposte che ne derivano.
In proposito l’articolo 9, comma 14, lettera c), include, fra le cause
ostative per accedere alla procedura di definizione automatica, la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e
per tutti i periodi d’imposta interessati dalla procedura medesima.
Peraltro, la nuova formulazione del comma 1 consente che possa essere
richiesta la definizione agevolata per distinti settori impositivi. Dunque, la causa
ostativa data dalla mancata presentazione delle dichiarazioni, per tutti i periodi
d’imposta, dovrà essere valutata, in relazione a ciascuno dei due settori.
Così, la definizione automatica potrà essere richiesta per il settore delle
imposte sui redditi e assimilate a condizione che, per lo stesso settore sia stata
presentata almeno una dichiarazione, ancorché per il settore IVA siano state omesse tutte le relative dichiarazioni. Allo stesso modo, la definizione in materia
di IVA potrà operare indipendentemente dalle eventuali omissioni dichiarative in
materia di imposte sui redditi, purché sia stata presentata almeno una dichiarazione IVA.
Altra problematica collegata alla disposizione in questione attiene alle
dichiarazioni tardive, ossia a quelle dichiarazioni presentate oltre i termini ordinari.
Al riguardo, come già chiarito a commento dell’articolo 8, trova
applicazione anche ai fini della definizione automatica la disposizione di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998, n. 322, secondo cui sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine salva restando l’applicazione
delle sanzioni amministrative per il ritardo.
Ne consegue che, anche l’unica dichiarazione presentata tardivamente
entro 90 giorni dalla scadenza consente l’accesso alla definizione automatica di
cui all’articolo 9 per tutti i periodi d’imposta relativi allo stesso settore
impositivo.
Dal principio secondo cui la dichiarazione tardivamente presentata (entro
novanta giorni dalla scadenza del termine) è valida, ne deriva l’ulteriore conseguenza che ai fini del calcolo degli importi dovuti per la definizione
automatica, occorre far riferimento ai valori esposti in detta dichiarazione.
Ovviamente, in tale caso, non sono dovuti gli importi minimi stabiliti dal
comma 8 dell’articolo 9 per l’ omessa presentazione della dichiarazione.
In relazione al contributo straordinario per l’Europa dovuto per il periodo
d’imposta 1996, la definizione automatica rileva solo se il medesimo periodo d’imposta 1996 debba essere ricompreso tra le annualità condonabili; ciò che si
rende necessario qualora per detto periodo sia stata omessa la dichiarazione.
Detto contributo, quindi, resta assorbito dalla definizione automatica richiesta per
il settore delle imposte sui redditi e assimilate, con il pagamento dell’importo
forfetario stabilito dell’articolo 9, comma 8.
Per i periodi d’imposta chiusi in perdita o in pareggio, si precisa che, a
norma dell’articolo 9, comma 7, è dovuto “un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lett. b), per ciascuno dei periodi stessi.”
L’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9, infine, esclude dalla
definizione automatica:
• i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali può essere presentata
la dichiarazione integrativa semplice o richiesta l’estinzione dell’eventuale controversia pendente;
• i redditi e imponibili conseguiti all’estero con qualunque modalità, anche
tramite soggetti non residenti o strutture interposte, per i quali a norma dell’articolo 8, comma 5, è possibile accedere all’integrazione degli
imponibili secondo le modalità ivi indicate.
3.3.1 Rapporti fra società e soci
La definizione automatica per gli anni pregressi prevista all’articolo 9,
diversamente dalle procedure di cui agli articoli 7 e 8, non prevede per la società
che accede alla definizione alcun obbligo di comunicazione ai titolari dei redditi
prodotti in forma associata.
Questi ultimi potranno effettuare la definizione automatica in modo
autonomo e determinare gli importi dovuti sulla base delle dichiarazioni originariamente presentate.
Inoltre, diversamente da quanto previsto dai richiamati articoli 7 e 8,
secondo cui la definizione ovvero l’integrazione costituiscono titolo per l’accertamento ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 nei confronti dei soci o associati che non si siano avvalsi di uno dei procedimenti di sanatoria della legge finanziaria 2003,
l’articolo 9 non contiene un’analoga disposizione. Ciò in quanto la definizione in
argomento opera sulla base di importi determinati in modo forfetario, senza alcuna integrazione di base imponibile nei confronti del contribuente, come
invece disposto nelle procedure di cui agli articoli 7 e 8. Pertanto, non è configurabile in questo caso un accertamento parziale nei confronti del socio
volto a far emergere un reddito non dichiarato, ovvero il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, ai sensi dell’articolo 41-bis citato.
La definizione ex articolo 9, in sostanza, esplica efficacia solo nei
confronti della società o associazione e non anche dei soggetti ai quali sono imputabili i redditi della medesima in ragione della quota di partecipazione.
Pertanto, i soci o associati qualora non si avvalgano della facoltà di operare
l’integrazione o la definizione di cui rispettivamente agli articoli 8 e 9, sono
soggetti ai controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Quest’ultima
dunque, sulla base dei dati ed elementi in suo possesso, potrà sottoporre a controllo le società o associazioni che hanno chiesto la definizione automatica, ai
soli fini dell’accertamento dei redditi dei singoli soci, ad eccezione dell’impresa
familiare, posto che il maggior reddito eventualmente accertato nei confronti del
titolare non può essere attribuito pro quota ai collaboratori.
Peraltro, i titolari di redditi prodotti in forma associata possono adottare
una procedura di definizione agevolata diversa da quella scelta dalla società partecipata. La definizione automatica ex articolo 9 adottata dalla società, infatti,
lascia libero il socio di limitarsi a integrare ai sensi dell’articolo 8 le annualità in
cui era compartecipe.
La definizione operata dalla società che soddisfa i requisiti di cui al
comma 3-bis, ha luogo mediante versamento degli importi forfetari pari a 500 euro (soggetto congruo e coerente), ovvero pari a 700 euro (soggetto congruo ma
con anomalie negli indici di coerenza) ivi indicati.
Tale definizione, in analogia a quanto previsto dalla procedura di cui
all’articolo 7, limitatamente ai redditi di partecipazione derivanti dalla società
congrua, produce effetto anche sui singoli soci. Come sopra specificato, tuttavia,
essi restano soggetti all’accertamento in relazione agli altri redditi eventualmente
posseduti
3.3.2 Gli adempimenti dei soci
La definizione automatica di cui all’articolo 9 si perfeziona per la società
con il versamento degli importi determinati ai sensi del comma 2, tenuto conto dei minimi dettagliati al successivo comma 3.
Ciascun socio, a sua volta, può liberamente optare per:
• la definizione automatica ai sensi dell’articolo 9, entro il 16 aprile 2003,
per tutte le annualità definibili ai sensi della stessa norma. In questo caso dovrà versare l’importo di cui al comma 2, liquidato con riferimento
all’imposta lorda risultante dalla propria dichiarazione originaria.
Tuttavia, qualora il predetto importo risulti inferiore all’importo minimo
risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la definizione si perfeziona con il versamento di tale importo minimo;
• l’integrativa semplice ex articolo 8, entro il 16 aprile 2003, limitatamente
alle annualità in cui era compartecipe.
In altri termini, il socio che opti per la definizione automatica ex articolo
9, dovrà determinare gli importi dovuti confrontando quelli che risultano dall’applicazione delle regole del comma 2 alla propria dichiarazione originaria,
con gli importi minimi determinati ai sensi dei commi 4 e 5, e versare, quindi, l’importo maggiore.
Per quanto riguarda gli importi minimi da versare, il comma 4
dell’articolo 9 specifica che i soci devono determinarli con le modalità indicate
nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può essere inferiore a 200 euro.
Se il contribuente è titolare di soli redditi di partecipazione, quindi, non
deve tenere conto dell’importo minimo di 100 euro ai sensi della lettera a) del
comma 3, ma di quelli indicati alla successiva lettera b), in funzione dell’ammontare dei ricavi conseguiti dalla società, e rapportando tale minimo alla
propria quota di partecipazione. L’importo così determinato non può essere inferiore a 200 euro.
Se il contribuente è titolare anche di altri redditi, ad esempio anche di un
reddito di impresa, dovrà determinare separatamente gli importi minimi: per i redditi prodotti in forma associata, determina gli importi minimi nel modo sopra
descritto, per l’ulteriore reddito di impresa applicherà sempre le regole previste
dal comma 3, con riferimento ai ricavi conseguiti. Ai sensi del comma 5, il contribuente deve tenere conto del maggiore dei predetti minimi.
A titolo esemplificativo, si ipotizzi la seguente fattispecie: un soggetto
risulta contemporaneamente titolare di reddito di impresa e di reddito da partecipazione in tre distinte società di persone. Il volume dei ricavi prodotto
dall’attività d’impresa, superiore per ipotesi a 180.000 euro, comporta un debito
minimo per maggiori imposte pari a 600 euro. Il volume dei ricavi prodotto dalle
tre società partecipate dal soggetto, rapportato alle sue quote di partecipazione,
origina a sua volta un debito minimo per maggiori imposte pari a 700 euro. L’importo complessivamente dovuto dal socio, ai sensi del comma 5, è quello di
ammontare maggiore, vale a dire 700 (si veda lo schema seguente).
| |
Soc. ALFA |
Soc. BETA |
Soc. GAMMA |
Quote di partecipazione
del socio: |
50% |
60% |
30% |
| Volume d’affari delle società: |
€ 40.000 |
€ 180.000 |
€ 300.000 |
| Minimi per le società: |
€ 400 |
€ 500 |
€ 600 |
| Minimi per il socio: |
400 * 0,5 = 200
€ 200 |
500 * 0,6 = 300
€ 300 |
600 * 0,3 = 180
€ 200 |
Minimo totale per il socio
ai sensi del comma 4: |
200 + 300 + 200
= € 700 |
|
|
Importo minimo ai
sensi del comma 3: |
€ 600 |
|
|
Importo minimo ai
sensi del comma 5: |
€ 700 |
|
|
Qualora il contribuente fosse titolare di soli redditi prodotti in forma
associata, l’importo minimo, ai sensi del comma 4, sarebbe in ogni caso pari a
700 euro. In presenza di partecipazioni in più società, infatti, l’importo minimo è
pari alla somma dei minimi calcolati in relazione alle società partecipate, rapportati alle quote di partecipazione detenute dal socio.
Si precisa che in presenza di partecipazioni in società che si avvalgono
delle modalità di definizione previste dal comma 3-bis, non si applica la disposizione sull’importo minimo prevista dal comma 4. In questo caso il socio
che intende comunque definire automaticamente la propria posizione determina gli importi minimi applicando solo le regole previste dal comma 3.
3.4 Esclusioni
L’accesso alla definizione automatica è interdetto nelle stesse ipotesi già
illustrate in sede di commento all’articolo 8, ossia in presenza degli atti specificamente individuati nella lett. a) del comma 14 dell’articolo 9 ovvero
qualora sia stata esercitata “l’azione penale … della quale il contribuente ha
avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica”, per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati di cui agli articoli
482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale ed agli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per
eseguire o occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e
siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
Per tutte le considerazioni in merito a tali cause di esclusione, si rinvia a
quanto esposto con riferimento all’articolo 8.
In particolare, la notifica entro il 1° gennaio 2003 di un processo verbale
di constatazione con esito positivo, ovvero di un avviso di accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, dell’Iva, o dell’Irap, nonché di un invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997,
definibili ai sensi degli articoli 15 e 16, producono effetti preclusivi anche ai fini
della definizione automatica, sia pure limitatamente all’annualità e al settore
impositivo interessati dagli stessi atti.
L’interessato, pertanto, dovrà in questo caso avvalersi necessariamente
della definizione di cui ai citati articoli 15 e 16, con facoltà di attivare altresì le
procedure agevolative di cui agli articoli 7, 8 e 9 della finanziaria 2003. Per un
approfondimento dell’argomento si fa rinvio a quanto detto in relazione all’integrazione degli imponibili di cui all’articolo 8.
In caso di avvisi di accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 600 del 1973 ovvero dell’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 divenuti
definitivi alla data del primo gennaio 2003, la definizione automatica è ammessa
a condizione che il contribuente versi entro il 16 aprile le somme derivanti dall’accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Si
evidenzia che non si fa luogo a rimborso di quanto già eventualmente pagato.
Inoltre, relativamente ai periodi d’imposta per i quali sono divenuti
definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli parziali sopra citati, fermi
restando i l loro effetti, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi della
definizione automatica.
Una peculiare causa ostativa alla possibilità di avvalersi della definizione
automatica, ai sensi della lett. c) del comma 14 dell’articolo in esame, è costituita
dall’omessa presentazione di tutte le dichiarazioni relative al settore di riferimento della definizione (settore imposte sui redditi e assimilate per i periodi
d’imposta dal 1997 al 2001; settore IVA dal 1998 al 2001).
3.5 Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
La definizione automatica per gli anni pregressi si perfeziona con le
stesse modalità della integrazione degli imponibili di cui all'articolo 8.
Pertanto, il contribuente, al fine di beneficiare della definizione
automatica per gli anni pregressi, è tenuto a presentare, entro il 16 aprile 2003,
una dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica per tutti i
periodi d’imposta e per tutte le imposte relative a ciascun settore impositivo
(imposte sui redditi e assimilate – imposta sul valore aggiunto) e a versare, entro
la stessa data, gli importi dovuti di seguito indicati.
Per le modalità di presentazione della dichiarazione si rinvia a quanto già
illustrato a commento dell’articolo 8.
Si evidenzia che, come per la dichiarazione integrativa semplice, è
consentito presentare, in alternativa, una dichiarazione in forma riservata.
3.6 Modalità di calcolo e di versamento delle imposte
Come accennato in premessa, le somme dovute in base alla definizione
automatica non sono calcolate con riferimento a maggiori imponibili, ma sulla base di apposite regole di seguito illustrate.
Innanzitutto, le disposizioni sulla determinazione delle imposte dovute
variano a seconda che si riferiscono al settore delle imposte dirette e “assimilate”
ovvero al settore dell’IVA.
Per il settore delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle
imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta
sul patrimonio netto, la definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d’imposta di un importo pari all’8 per cento delle imposte
lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente
presentata.
Nel caso in cui ciascuna imposta lorda o sostitutiva, risultante dalla
dichiarazione originaria, sia di ammontare superiore a 10.000 euro, all’eccedenza
si applica la percentuale pari al 6 per cento. Inoltre, nell’ipotesi in cui ciascuna
imposta lorda o sostitutiva sia di ammontare superiore a 20.000 euro, sull’eccedenza si applica la percentuale pari al 4 per cento.
Si precisa che qualora sia stata presentata una dichiarazione integrativa,
ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, ovvero ai sensi
dell’articolo 2, commi 8 e 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, le aliquote per la definizione automatica saranno applicate sugli importi emergenti dalla dichiarazione integrativa, in quanto quest’ultima è
sostitutiva di quella originaria. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 9,
comma 16, i contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, possono avvalersi della
definizione automatica sulla base delle dichiarazioni originarie presentate.
Per converso, le somme dovute ai fini della definizione automatica sono
calcolate, a norma dell’articolo 9, comma 2, sulle imposte “risultanti dalla
dichiarazione originariamente presentata”, a nulla rilevando la definizione ai
sensi degli articolo 15 e 16 degli atti ostativi di cui all’articolo 9, comma 14,
lettera a).
Per l'imposta sul valore aggiunto, invece, la definizione automatica si
perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle “cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l’imposta è divenuta
esigibile nel periodo d’imposta”, nonché all’imposta “detratta”.
In relazione al primo dei due parametri di riferimento, il legislatore ha
inteso precisare che la predetta percentuale deve essere applicata esclusivamente
sull’imposta relativa alle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di
servizi) effettuate dal contribuente, con esclusione, peraltro, di quelle operazioni
che, se pure annotate nel registro di cui all’articolo 23 o 24 oltre che nel registro
di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
concretizzano in realtà degli acquisti e come tali rilevano ai fini della definizione,
solo con riferimento all’imposta detratta.
Può accadere, infatti, per effetto di particolari disposizioni, che tra le
poste a debito sia annotata anche l’imposta diversa da quella relativa alle operazioni attive effettuate, ossia, ad esempio, quella che emerge:
• dal documento emesso dai cessionari o dai committenti che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, hanno acquistato beni o
utilizzato servizi, nel territorio dello Stato, da soggetti non residenti che non hanno nominato un rappresentante fiscale (articolo 17, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
• dal documento con cui sono integrate le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), e alle
operazioni di cui all’articolo 46, comma 1, secondo periodo (articolo 47, comma 1, del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427).
L’ammontare complessivo dell’imposta relativa alle predette operazioni
deve, quindi, essere decurtato dall’imposta complessiva relativa alle operazioni
imponibili.
Del pari, si ritiene che la percentuale del 2 per cento non debba essere
applicata all’imposta relativa alle operazioni consistenti in passaggi interni di
beni e servizi ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, in quanto non si tratta di una vera e propria operazione attiva per
i fini che qui interessano,
Così, ad esempio, si ipotizzi un contribuente che abbia annotato, nei
registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi, delle operazioni imponibili
pari a euro. 144.000 (di cui imponibile per euro. 120.000 ed IVA al 20 per cento
per euro. 24.000) così distinte:
Imponibile Iva
Cessioni di beni e prestazioni di servizio € 100.000
€ 20.000
Autofatture ex articolo 17 decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/72 €
20.000 € 4.000
Totali
€ 120.000 € 24.000
Ai fini della definizione automatica il contribuente dovrà versare il 2 per
cento calcolato solo su euro. 20.000, ossia sull’imposta relativa alle cessioni di
beni ed alle prestazioni di servizio dal medesimo operate.
L’articolo 9 dispone, altresì, che l’imposta su cui applicare la percentuale
del 2 per cento deve essere quella divenuta “esigibile” nel periodo d’imposta che
si intende sanare.
L’articolo 1 della decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
modificando l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, definisce il concetto di esigibilità dell’imposta, come il momento in cui
sorge il diritto dell’Erario a percepire il tributo.
In genere il momento dell’esigibilità dell’imposta coincide con quello di
effettuazione delle operazioni, ossia, a norma dei commi da 1 a 4 del citato articolo 6, con il momento della stipulazione per i beni immobili, della consegna
o spedizione per i beni mobili, del pagamento del corrispettivo per le prestazioni
di servizio, dell’emissione della fattura se anticipata rispetto al verificarsi degli
altri eventi, ecc.
Tuttavia, il quinto comma dell’articolo 6 prevede due eccezioni alla
regola sopra descritta, nel caso di cessioni e prestazioni effettuate nei confronti
dello Stato, enti pubblici territoriali, ecc., e di quelle ammesse alla fatturazione
differita.
Per effetto delle predette disposizioni, anche se la fattura è emessa e
registrata in via definitiva nei registri IVA all’atto di effettuazione dell’operazione, l’esigibilità dell’imposta è rinviata, mediante idonee rilevazioni
contabili, al momento in cui il corrispettivo viene pagato.
Ciò premesso, l’articolo 9 prevede che debba farsi riferimento
all’imposta “esigibile”, ossia, nel caso di specie, a quella divenuta tale per effetto
del pagamento del corrispettivo, ancorché l’operazione sia stata compiuta in un
anno diverso da quello in cui avviene il pagamento. Allo stesso modo, non deve essere computata l’imposta relativa ad operazioni compiute nel periodo oggetto
di definizione, ma la cui esigibilità, ai sensi del quinto comma dell’articolo 6, è
rinviata al momento del pagamento del corrispettivo.
Da ultimo si osserva che l’articolo 9, ai fini della individuazione
dell’imposta sugli acquisti su cui applicare la percentuale del 2 per cento prevista
per la definizione, fa riferimento all’imposta “detratta” e non a quella “detraibile”.
La disposizione deve essere letta alla luce delle disposizioni contenute
nell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (così
come modificato dall’articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 313 del 1997) secondo cui il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui l’imposta
diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, nella dichiarazione relativa
al secondo anno successivo a quello in cui il medesimo diritto è sorto.
La base su cui commisurare la percentuale per determinare l’importo
dovuto ai fini della definizione automatica è, quindi, l‘ammontare dell’imposta
effettivamente detratta nell’esercizio e non quella detraibile.
Con particolare riguardo, infine, ai cessionari e ai committenti che
abbiano ricevuto una fattura con esigibilità differita, atteso che l’imposta può
essere detratta solo quando diventa esigibile, ossia all’atto del pagamento del
corrispettivo, i medesimi soggetti devono applicare la percentuale del 2 per cento
prevista dall’articolo 9 solo sull’imposta relativa agli acquisti per cui sia stato
versato il corrispettivo.
Nel caso in cui l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni
di servizio oppure l’imposta detratta siano di ammontare superiore a 200.000 euro, a ciascuna eccedenza si applica la percentuale pari all’1,5 per cento;
qualora le predette imposte siano di ammontare superiore a 300.000 euro sulle eccedenze si applica la percentuale dell’1 per cento.
Si vedano, a maggior chiarimento, le seguenti tabelle:
Aliquote applicabili per la definizione automatica (imposte sui redditi, addizionali, sostitutive, Irap, contributo straordinario per l’Europa e imposta sul
patrimonio netto delle imprese)
Imposta lorda
(per scaglioni) |
Aliquota
(per scaglioni) |
Maggior imposta dovuta
sull’ammontare
massimo dello scaglione |
Maggior imposta dovuta
sui redditi intermedi
compresi negli scaglioni |
| fino a 10.000 |
8 |
800 |
8% sull’intero importo |
da 10.000
a 20.000 |
6 |
1.400 |
800 + 6% sulla parte
eccedente 10.000 |
| oltre 20.000 |
4 |
- |
1.400 + 4% sulla parte
eccedente 20.000 |
Aliquote applicabili per la definizione automatica per gli anni pregressi (Iva)
Imposta relativa
alle cessioni e
prestazioni
(per scaglioni) |
Aliquota
(per scaglioni) |
Maggior imposta dovuta
sull’ammontare
massimo
dello scaglione |
Maggior imposta dovuta
sui valori intermedi
compresi negli scaglioni |
| fino a 200.000 |
2 |
4.000 |
2% sull’intero importo |
da 200.000
a 300.000 |
1,5 |
5.500 |
4.000 + 1,5% sulla parte
eccedente 200.000 |
| oltre 300.000 |
1 |
- |
5.500 + 1% sulla parte
eccedente 300.000 |
Imposta detratta
(per scaglioni) |
Aliquota
(per scaglioni) |
Maggior imposta
dovuta
sull’ammontare
massimo dello
scaglione |
Maggior imposta dovuta
sui valori intermedi
compresi negli scaglioni |
|
fino a 200.000 |
2 |
4.000 |
2% sull’intero importo |
da 200.000
a
300.000 |
1,5 |
5.500 |
4.000 + 1,5% sulla parte
eccedente 200.000 |
|
oltre 300.000 |
1 |
- |
5.500 + 1% sulla parte
eccedente 300.000 |
Qualora le somme complessivamente dovute risultino superiori a 3.000
euro per le persone fisiche o a 6.000 euro per le società, è possibile rateizzare
l’eccedenza in due rate, con l’applicazione degli interessi legali dal 17 aprile
2003: la prima rata, entro il primo dicembre 2003; la seconda rata entro il 21
giugno 2004. In proposito si rinvia a quanto già chiarito a commento dell’articolo
8.
Il mancato versamento di una delle due rate non incide sul
perfezionamento della definizione automatica, ma determina l’avvio del
procedimento per il recupero delle somme omesse. In tal caso si applica una
sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate e gli interessi
legali. Tale sanzione è ridotta della metà qualora il versamento sia effettuato
entro i 30 giorni successivi alle predette date di scadenza. Come per il
versamento delle imposte in caso di dichiarazione integrativa semplice, non
trova
applicazione l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 472 del 1997.
Per ciascuno dei periodi d’imposta interessati dalla definizione
automatica, l'imposta da versare non può mai essere inferiore a determinati
importi minimi, differenziati secondo il tipo d’imposta e la tipologia di
contribuente.
In riferimento alle modalità di versamento delle somme dovute, si rinvia
infine a quanto già chiarito a commento dell’integrazione degli imponibili per gli
anni pregressi. Si precisa, in particolare che tali somme, come previsto
dall’articolo 8, comma 3, non possono essere compensate ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3.6.1 Settore imposte dirette e assimilate
Ai fini del perfezionamento della definizione automatica delle imposte
sui redditi e assimilate, le persone fisiche, le società semplici, e generalmente
tutti i soggetti titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti
dall'esercizio di arti o professioni, devono comunque versare 100 euro con
riferimento a ciascun periodo d'imposta.
Le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, gli esercenti arti e
professioni, le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, i soggetti di
cui all'articolo 87, lett. a) e b) del medesimo testo unico, nonché gli enti non
commerciali e le società ed enti non residenti, di cui alle lett. c) e d) del
medesimo articolo 87, se titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo,
devono invece versare i seguenti importi minimi, anche per i periodi d’imposta
chiusi in perdita o in pareggio:
• 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a
50.000 euro;
• 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a
180.000 euro;
• 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a
180.000 euro.
3.6.2 Settore IVA
Ai fini dell’IVA, l'importo minimo è differenziato esclusivamente in
relazione al volume d'affari del contribuente:
• 500 euro per i soggetti con volume d’affari sino a 50 mila euro;
• 600 euro per quelli con volume d’affari superiore a 50 mila euro ma non
a 180 mila euro;
• 700 euro per gli altri soggetti.
Nella tabella che segue sono riportati schematicamente gli importi
minimi dovuti per la definizione automatica.
Tabella dei versamenti minimi per la definizione automatica per gli anni
pregressi (imposte sui redditi, addizionali, sostitutive, Irap, contributo
straordinario per l’Europa e imposta sul patrimonio netto delle imprese)
TABELLA DEI MINIMI
|
IMPORTO (in euro) |
SOGGETTI |
|
• 100 |
• persone fisiche e società
semplici titolari di redditi diversi
da quelli di impresa e da quelli
derivanti dall’esercizio di arti o
professioni
• soggetti IRPEG, articolo87 lett.
c) e d), del TUIR, se non titolari di
reddito d’impresa o di lavoro
autonomo |
• 400
se l’ammontare dei ricavi e dei
compensi non è superiore a 50.000
euro
• 500
se l’ammontare dei ricavi e dei
compensi non è superiore a 180.000
euro
• 600
se l’ammontare dei ricavi e dei
compensi è superiore a 180.000 euro |
• persone fisiche titolari di reddito
d’impresa
• esercenti arti e professioni
• società e associazioni di cui
all’articolo 5 del TUIR
• soggetti IRPEG articolo 87, lett.
a) e b), del TUIR
• soggetti IRPEG, articolo87 lett.
c) e d), del TUIR, se titolari di
reddito d’impresa o di lavoro
autonomo |
Tabella dei versamenti minimi per la definizione automatica per gli anni
pregressi (Iva)
TABELLA DEI MINIMI
|
IMPORTO (in euro) |
SOGGETTI |
|
• 500 |
• soggetti con volume d’affari fino a
50.000 euro |
|
• 600 |
• soggetti con volume d’affari
superiore a 50.000 euro ma non a
180.000 euro |
|
• 700 |
• soggetti con volume d’affari
superiore a 180.000 euro |
Tali importi minimi sono dovuti in misura fissa e non vanno ragguagliati
all’anno anche nell’ipotesi di periodo d'imposta superiore o inferiore a 12 mesi.
Si precisa che per ricavi devono intendersi quelli definiti come tali
nell’articolo 53 del TUIR.
Nell'ipotesi di contemporaneo possesso in un medesimo periodo
d'imposta di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, per la determinazione
dell’importo minimo da versare occorre far riferimento alla somma complessiva
dei ricavi e dei compensi.
3.6.3 Studi di settore e parametri
L’articolo 9, comma 3-bis consente agli esercenti attività di impresa e
agli esercenti arti e professioni soggetti agli studi di settore e ai parametri di
accedere alla definizione automatica mediante il pagamento di un importo
prestabilito.
Tale particolare modalità di definizione si applica ai predetti contribuenti
che hanno dichiarato ricavi o compensi “congrui”, vale a dire di ammontare non
inferiore a quello determinabile sulla base degli studi di settore o dei parametri,
indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato. I
contribuenti che si trovano in tali condizioni, anche per effetto dell’adeguamento
spontaneo operato in sede di dichiarazione dei redditi, possono definire le
annualità per le quali risultano congrui versando, per ciascuna di esse, un importo
pari a 500 euro, elevato a 700 per i contribuenti destinatari degli studi di settore
che presentano anomalie rispetto agli indici di coerenza economica di seguito
indicati come “incoerenti”;
3.6.4 Contribuenti che hanno applicato gli studi di settore
L’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha
previsto, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze, l’elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di
settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima
differito al 31 dicembre 1996 dall’articolo 3, comma 180, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall’articolo 3, comma 124,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Per il periodo 1998 – 2001 risultano in vigore i 168 studi indicati
nell’allegato nel quale è specificato l’anno a decorrere dal quale gli stessi
risultano applicabili.
I parametri risultano, invece, applicabili nei confronti dei soggetti
esercenti attività per le quali:
• non risultano approvati gli studi di settore;
• relativamente ai periodi d’imposta successivi al 1997, pur in presenza
di studi approvati, operino condizioni di inapplicabilità degli studi
stessi.
Come risulta dal predetto allegato l’ applicazione dei 168 studi è
avvenuta per:
• 45 studi a partire dal 1998;
• 43 a partire dal 1999;
• 41 a partire dal 2000;
• 39 a partire dal 2001
Può, quindi, accadere che un contribuente debba verificare la propria
congruità in alcuni anni rispetto ai parametri ed in altri rispetto allo studio di
settore successivamente approvato. In tal caso, per stabilire l’importo dovuto
dovrà essere verificato se il contribuente presenta anomalie rispetto agli indici di
coerenza economica. E’ il caso ad esempio di un contribuente che svolge
l’attività di commercio di autoveicoli (codice attività 50.10.0) per la quale lo
studio di settore è in vigore dal 1999. Questo contribuente definirà l’anno 1998
facendo riferimento alle risultanze dei parametri e negli anni successivi a quelle
dello studio di settore SM09A.
Possono fruire della definizione ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis,
anche i contribuenti esercenti un’attività per la quale è stato approvato uno studio
di settore sperimentale.
Si definiscono sperimentali gli studi che fino alla approvazione di una
nuova versione degli stessi, forniscono risultati che non possono essere usati
direttamente per l'azione di accertamento, e per i quali le indicazioni relative alla
coerenza ed alla congruità possono essere utilizzate solo per la formulazione dei
criteri di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
Possono fruire della definizione ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis,
anche i contribuenti soggetti ai regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali di cui agli articoli
13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n.388, a condizione che gli stessi risultino
congrui rispetto alla applicazione degli studi di settore.
In particolare, l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha
introdotto un regime fiscale agevolato per i contribuenti esercenti attività per le
quali risultano applicabili gli studi di settore, e che abbiano conseguito nel
periodo d'imposta precedente ricavi o compensi non superiori al limite stabilito in
appositi decreti ministeriali e, comunque, non superiori a 25.823 euro.
I ricavi e compensi rilevanti ai fini della determinazione del diritto ad
accedere e permanere nel regime agevolato sono quelli minimi derivanti
dall'applicazione del software GE.RI.CO., ridotti per tenere conto delle situazioni
di marginalità che caratterizzano il contribuente anche in riferimento agli indici
di coerenza economica. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle
attività marginali devono utilizzare i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
3.6.5 Contribuenti congrui
Le indicazioni in ordine alla congruità dei ricavi o dei compensi
dichiarati e alla coerenza degli indici economici sulla base degli studi di settore
sono forniti dall’applicazione denominata GE.RI.CO. Con riferimento ai ricavi,
la predetta applicazione fornisce due valori di adeguamento: il ricavo di
riferimento puntuale e il ricavo minimo ammissibile. La circolare n. 110 del 1998
ha precisato che i contribuenti possono provvedere all’adeguamento anche
collocandosi all’interno dei due valori (cosiddetto intervallo di confidenza)
qualora ritengano che vi siano motivi atti a giustificare minori ricavi. Tuttavia, al
fine di evitare l’accertamento basato sugli studi di settore l’adeguamento deve
avvenire tenendo conto del valore indicato dalla procedura GE.RI.CO quale
ricavo di riferimento “puntuale”. Pertanto, considerato che in sede di definizione
automatica non è possibile instaurare alcun contraddittorio, per essere
considerato congruo un contribuente deve aver dichiarato, anche per effetto
dell’adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi di ammontare non inferiore
a quelli di riferimento puntuale
3.6.6 Contribuenti incoerenti rispetto agli studi di settore
Il prodotto informatico utilizzato per l’applicazione degli studi di settore,
oltre a fornire indicazioni in ordine alla “congruità” dei ricavi o compensi
dichiarati, verifica la correttezza dei comportamenti del contribuente
segnalandone la “coerenza” economica rispetto ad indici significativi del settore
(ad esempio, produttività per addetto, rotazione del magazzino, ecc.). Tali indici
(o indicatori di coerenza economica) valutano la coerenza economica rispetto ai
valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali
degli operatori del settore, i quali svolgono la stessa attività con analoghe
caratteristiche organizzative, di processo, di prodotto, di mercato, ecc. A tal fine
il software GE.RI.CO., dopo aver calcolato i valori di ciascun indicatore, effettua
la relativa comparazione con i valori rilevati all’interno del gruppo omogeneo di
appartenenza del soggetto. Un soggetto può risultare “congruo” rispetto alle
risultanze dello studio di settore perché dichiara ricavi uguali o superiori a quelli
stimati dallo studio e, contemporaneamente, “coerente” in relazione a taluni
indici economici. Tuttavia, un soggetto “congruo” può risultare non “coerente”
perché presenta indici ritenuti anomali.
Il software di calcolo GE.RI.CO. evidenzia, in una apposita schermata, la
posizione del contribuente rispetto agli indicatori di coerenza. La non coerenza
economica si manifesta nell’ipotesi in cui il valore dell’indicatore risulta
superiore o inferiore rispettivamente al limite superiore o inferiore dell’intervallo
di coerenza assunto come riferimento.
L’articolo 9, comma 3-bis, richiede che i contribuenti congrui ma non
coerenti versino un importo pari a 700 euro per definire la loro posizione.
3.6.7 Contribuenti che hanno applicato i parametri
I parametri sono stati elaborati per tutte le attività economiche, ad
eccezione di quelle escluse in considerazione delle particolari caratteristiche del
processo produttivo o della scarsa numerosità dei contribuenti presenti nel
campione da elaborare, tenuto anche conto della impossibilità di aggregare
quest’ultimi a contribuenti appartenenti a categorie di attività con processo
produttivo similare, indicate nell’allegato n. 2 al DPCM 29 gennaio 1996.
I parametri si applicano ai contribuenti esercenti attività d’impresa per le
quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati,
operano condizioni di inapplicabilità non estendibili ai parametri individuate nei
decreti di approvazione degli stessi studi di settore. I parametri, non trovano
comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di
esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall’articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146.
I parametri sono applicati in relazione alla attività prevalente svolta dal
contribuente individuata in relazione al relativo codice di attività.
La congruità rispetto ai parametri, ai fini dell’applicazione del comma 3–
bis, si ottiene con riferimento al valore fornito dall’apposito software per
l’adeguamento spontaneo in sede di dichiarazione.
La congruità dovrà essere valutata rispetto al valore richiesto per
l’adeguamento spontaneo.
Diversamente dagli studi di settore, i parametri non consentono di
valutare se il contribuente presenta incoerenze economiche e non è, quindi,
previsto per le annualità di applicazione dei parametri il pagamento di somme
diverse da quella base di 500 euro.
3.6.8 Dati da prendere a base per il perfezionamento della definizione
Come espressamente previsto dall’articolo 9, comma 15, la definizione
automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli
presenti nella dichiarazione originaria. In applicazione di tale principio, in caso di
mancata presentazione del modello per gli studi di settore o di mancata
compilazione del quadro dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore e dei parametri, non è possibile definire le annualità interessate con le
modalità di cui comma 3-bis dell’articolo 9.
In sede di definizione non potranno essere modificate le indicazioni per
effetto delle quali in dichiarazione il contribuente si è ritenuto:
• non assoggettabile né agli studi di settore né ai parametri, per l’ esistenza
di una delle cause di esclusione indicate nell’articolo 10 della legge n.
146 del 1998, quale, ad esempio, l’inizio o la cessazione della attività. In
questi casi non è possibile definire l’annualità avvalendosi delle
disposizioni contenute nel comma 3 bis;
• assoggettabile ai parametri, perché, pur essendo stati approvati studi di
settore in relazione alla attività svolta, ha indicato la esistenza di una
causa di inapplicabilità, quale, ad esempio lo svolgimento della attività
in più punti di produzione e vendita ovvero lo svolgimento di più attività.
In questo caso le disposizioni contenute nel comma 3 bis si applicano
con riferimento ai parametri;
• assoggettabile ad uno studio di settore o a parametri previsti per un
codice di attività erroneamente indicato. In questo caso le disposizioni
del comma 3-bis si applicano in riferimento allo studio di settore
originariamente applicato.
Da tale principio discende, altresì, che la congruità del contribuente va
valutata tenendo fermi i dati necessari alla applicazione degli studi di settore e
dei parametri indicati negli appositi modelli di dichiarazione, a prescindere dalla
circostanza che tali dati siano corretti o meno. In sede di definizione non può,
quindi, essere modificato, né in senso favorevole al contribuente, né alla
amministrazione finanziaria, il valore, ad esempio, del costo del venduto che nel
settore del commercio influenza in maniera considerevole l’entità dei ricavi
stimati dallo studio di settore o dai parametri.
Per valutare la posizione del contribuente rispetto agli indicatori di
coerenza occorre riferirsi alla valutazione effettuata dal software GE.RI.CO sulla
base dei dati dichiarati dal contribuente, a prescindere dal valore
dell’adeguamento. Ciò anche nel caso in cui la valutazione della coerenza
potrebbe subire modifiche perché al numeratore dell’indicatore preso in
considerazione compaiono i ricavi. La rideterminazione del valore assunto
dall’indicatore di coerenza comporterebbe, infatti, difficoltà operative che mal si
conciliano con la natura della definizione automatica e in contrasto con la
necessità di fondare la definizione stessa sui risultati della originaria applicazione
degli studi di settore.
3.6.9 Modalità applicative del comma 3-bis
Per i soggetti che risultano congrui e coerenti rispetto agli studi di settore
e congrui rispetto ai parametri la definizione può avvenire con il versamento di
una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità.
Per i soggetti che risultano congrui ma non coerenti rispetto agli studi di
settore la definizione avviene con il versamento di una somma pari a 700 euro
per ciascuna annualità.
La definizione così effettuata ha effetto ai fini di tutte le imposte che
possono essere oggetto di sanatoria mediante la definizione automatica,
sempreché il contribuente presenti la dichiarazione integrative per entrambe i
settori impositivi. Il contribuente che richiede la definizione automatica, ad
esempio, per il solo settore delle imposte sui redditi non potrà conseguire alcun
effetto di definizione in relazione all’Iva per gli anni in cui risulti congruo e
coerente.
La definizione introdotta dal comma 3-bis può operare per tutti i periodi
d’imposta oggetto della definizione automatica ovvero soltanto per alcuni di essi,
perché solo in alcuni anni il contribuente è destinatario degli studi di settore o dei
parametri e risulta congruo rispetto alla applicazione di tali strumenti.
Ad esempio, un contribuente esercente l’attività per la quale lo studio di
settore è applicabile a decorrere dal 1998, che:
• nel 1997 ha dichiarato ricavi per un ammontare non inferiore a quello
determinabile sulla base dei parametri; (congruo);
• nel 1998 ha dichiarato ricavi per un ammontare non inferiore a quello
determinabile sulla base dello studio di settore e nei confronti dei quali
non sono stati riscontrati anomalie negli indici di coerenza economica;
(congruo e coerente);
• nel 1999 ha dichiarato ricavi per un ammontare non inferiore a quello
determinabile sulla base dello studio di settore e nei confronti dei quali
sono stati riscontrati anomalie negli indici di coerenza economica;
(congruo e non coerente);
• nel 2000 ha dichiarato ricavi per un ammontare inferiore a quello
determinabile sulla base dello studio di settore (non congruo);
• nel 2001 ha dichiarato ricavi per un ammontare superiore a euro
5.164.569,00 (non può accedere a questa modalità di definizione)
potrà effettuare la definizione automatica utilizzando le previsioni di cui
al comma 3-bis per gli anni da 1997 al 2000 e quelle di cui al comma 3 per il
2000, pagando:
• per il 1997 euro 500, con effetto per tutti i settori d’imposta;
• per il 1998 euro 500, con effetto per tutti i settori d’imposta;
• per il 1999 euro 700, , con effetto per tutti i settori d’imposta;
• per il 2000 e il 2001 l’imposta determinata applicando le percentuali
previste nel comma 2 all’imposta dichiarata per i settori delle imposte
sui redditi e dell’IVA.
Si fa presente che anche l’articolo 7, comma 6, prevede per i contribuenti
congrui e coerenti una peculiare modalità di definizione mediante il versamento
di una somma pari a 300 euro, (elevata a 600 euro per i contribuenti non
coerenti). Per effetto di tale definizione è inibito l’esercizio dei poteri di
accertamento indicati nell’articolo 7, comma 11, limitatamente all’attività di
impresa e di lavoro autonomo. Si evidenzia che la definizione operata ai sensi
dell’articolo 9, comma 3-bis, ha, invece, effetti preclusivi di ogni accertamento
tributario in riferimento a tutte le categorie reddituali previste dall’articolo 6 del
TUIR.
3.6.10 Contribuenti che svolgono più attività o utilizzano più punti di
produzione o vendita
I contribuenti che svolgono più attività o utilizzano più punti di
produzione o vendita e che fino al 2000 hanno spontaneamente provveduto ad
annotare separatamente i dati necessari per una separata applicazione degli studi
di settore o dei parametri alle diverse attività svolte o ai diversi punti di
produzione o vendita possono risultare congrui e coerenti per alcune di esse e
non per altre. La disposizione contenuta nel comma 3-bis trova applicazione solo
nei confronti di coloro che risultino congrui rispetto a tutte le attività. Anche la
coerenza potrà essere considerata esistente solo se per tutti gli studi applicati non
risultino anomalie degli indici di coerenza.
Allo stesso modo, nel caso di un contribuente che consegue sia redditi di
impresa che redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, e che è quindi
tenuto alla applicazione di distinti studi di settore e parametri, la disposizione di
cui al comma 3-bis trova applicazione solo se la congruità e la coerenza sono
verificate in relazione ad entrambe le attività.
In presenza di redditi di partecipazione, per accedere alla possibilità di
definizione prevista dal comma 3 bis è, ugualmente necessario che risulti
congrua (e coerente, affinché il contribuente non sia sottoposto alla
maggiorazione di 200 euro) sia la posizione individuale che quella delle società o
associazioni alle quale il contribuente partecipa. Ne consegue che:
• un imprenditore congruo e coerente in relazione alla propria attività
individuale che sia socio di una società che non risulta congrua non potrà
definire avvalendosi delle disposizioni contenute nel comma 3 bis;
• un imprenditore congruo e coerente in relazione alla propria attività
individuale che sia socio di una società che risulta congrua ma non
coerente potrà definire avvalendosi delle disposizioni contenute nel
comma 3 bis ma dovrà, però,corrispondere l’importo di 700 euro.
Per quanto riguarda, i contribuenti destinatari degli studi di settore che
dal 2000 erano tenuti agli obblighi di annotazione separata ed hanno compilato
gli appositi modelli denominati M ed N si precisa che:
• per l’anno 2000 non può applicarsi la disposizione di cui al comma 3-bis,
perché nei loro confronti non sono applicabili né gli studi di settore né i
parametri;
• per l’anno 2001 è invece applicabile la disposizione di cui al comma 3
bis, perché a partire da tale anno, anche per tali contribuenti, sono stati
determinati i criteri in base ai quali definire congruità e coerenza.
L'articolo 9, comma 4, fissa i criteri per la determinazione degli importi
minimi dovuti dai soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle imprese
familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, nonché dai
coniugi che gestiscono l’azienda in comunione. In particolare, per effetto di tale
disposizione, i predetti importi minimi devono essere ripartiti proporzionalmente
alla quota di partecipazione agli utili. Deve, innanzi tutto, farsi riferimento
all’ammontare complessivo dei ricavi o compensi dichiarati dalla società o
associazione e dall'imprenditore individuale (titolare dell'impresa familiare o
dell'azienda coniugale), determinando, in riferimento a tale valore, l’importo
minimo che sarà ripartito tra i soci in proporzione alla propria quota di
partecipazione. Tale importo non è dovuto se le società e gli altri soggetti
precedentemente indicati risultano congrui.
In nessun caso l'importo minimo dovuto da ciascuno di tali soggetti può
risultare inferiore a 200 euro.
Qualora il contribuente possieda, in aggiunta ai redditi di partecipazione,
redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e/o redditi di impresa per i
quali risultano applicabili importi minimi di diverso ammontare, deve essere
versato quello più elevato.
3.7 Irrilevanza delle perdite
Per i periodi d’imposta chiusi in perdita o in pareggio la definizione
automatica si perfeziona mediante il versamento degli importi minimi previsti
per le persone titolari di reddito d'impresa, gli esercenti arti e professioni, le
società e le associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, nonché i soggetti di cui
all’articolo 87 del medesimo testo unico nella misura sopra individuata.
Questa circostanza, ovviamente, si verifica solo se il contribuente, nel
periodo di imposta in cui la perdita si è formata, non ha altri redditi che possono
essere compensati. Diversamente, anche in questo caso, il contribuente dovrà
calcolare l’importo dovuto per la definizione facendo riferimento all’imponibile
dichiarato al lordo della perdita.
Ai fini della definizione automatica, l'articolo 9, comma 7, nel testo
modificato dal provvedimento di conversione del decreto-legge n. 282 del 2002,
prevede l’irrilevanza, a qualsiasi titolo, delle eventuali perdite risultanti dalle
dichiarazioni originarie, non affrancate ai sensi delle disposizioni del secondo
periodo del comma 7. Ne consegue che tali perdite non sono computabili in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi,
indipendentemente dal fatto che gli stessi periodi siano o meno oggetto di
definizione.
Qualora i successivi periodi di imposta vengano definiti, l’irrilevanza
delle perdite comporta la necessità di procedere al ricalcolo dell’imposta lorda
afferente a tali annualità: ne consegue che l’imposta lorda del periodo d’imposta
nel quale sia stata riportata una perdita generata in un precedente periodo oggetto
di definizione, dovrà essere rideterminata sommando all’imponibile l’ammontare
della perdita utilizzata.
Fanno eccezione a tale regola:
• le perdite divenute definitive, in quanto riferite a periodi d’imposta che
non possono più costituire oggetto di rettifica;
• le perdite per le quali viene pagata la somma pari al 10%, in ordine alle
quali vengono fornite di seguito ulteriori precisazioni.
L’irrilevanza delle perdite si estende anche alle perdite riportabili a
nuovo a decorrere dal primo periodo d’imposta successivo all’ultimo definibile
(nel caso di esercizi coincidenti con l’anno solare, il 2002).
Fanno eccezione a quest’ultima regola:
• le perdite derivanti dall’applicazione dell’articolo 4 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, cd. “Tremonti-bis”; per la quota di perdita generata dalla
variazione in diminuzione effettuata ai sensi della predetta legge, pertanto,
è comunque consentito il riporto agli esercizi successivi al 2001;
• le perdite formatesi in periodi d’imposta antecedenti a quelli condonabili
in base all’articolo 9, ed, in particolare, quelle generate nei primi tre
periodi d’imposta da imprese neocostituite che, come è noto, in base
all’articolo 102, comma 1-bis, del TUIR possono essere riportate in avanti
senza alcun limite temporale;
• le perdite per le quali viene pagata la somma pari al 10%. L’articolo 9,
comma 7, consente, infatti, al contribuente il riporto a nuovo delle perdite
- risultanti dalle dichiarazioni originarie oggetto di definizione automatica
ai sensi del medesimo articolo 9 - in un periodo d’imposta successivo,
mediante il versamento di una somma pari al 10% delle perdite stesse.
Tale possibilità, a ben vedere, riguarda l’utilizzo delle perdite nei periodi
d’imposta successivi a quello in cui le stesse si sono generate, perché
quest’ultimo periodo, come già precisato, si definisce (per i soggetti
IRPEG) con il versamento del minimo.
Il contribuente che voglia avvalersi di tale facoltà, può optare per
l’affrancamento dell’intera perdita ancora riportabile ovvero soltanto di una parte
di essa: in tale ultima ipotesi, il contribuente provvederà a versare la somma del
10% limitatamente alla porzione di perdita che intende rendere rilevante nei
periodi d’imposta successivi a quello di formazione (siano essi compresi o meno
nell’intervallo temporale per il quale è possibile richiedere la definizione).
Si riporta il seguente esempio riferito a soggetto IRPEG:
1998 - Perdita di periodo:
1000
- Perdita 1998 rinviata al futuro esercizio: 1000
1999 - Perdita 1998 riportata a nuovo: 1000
- Utilizzo della perdita riportata dal 1998: 50
- Perdita 1998 rinviata al futuro esercizio: 950
2000 - Perdita 1998 riportata a nuovo:
950
- Utilizzo della perdita riportata dal 1998:
0
- Perdita 1998 rinviata al futuro esercizio: 950
2001 - Perdita 1998 riportata a nuovo:
950
- Utilizzo della perdita riportata dal 1998: 250
- Perdita 1998 rinviabile al futuro esercizio: 700
La residua parte della perdita “originaria” disponibile per futuri utilizzi è,
nell’esempio, pari a 700.
Il contribuente può decidere di affrancare solo parzialmente la perdita
originaria: in particolare può scegliere se affrancare o meno (in tutto o in parte) la
perdita residua, nonché quelle che ha già utilizzato (nel precedente esempio)
negli anni 1999 e 2001.
Si supponga che il contribuente scelga di affrancare soltanto una parte
(180) della predetta perdita residua (700) dietro il pagamento della somma del
10%.
Ne consegue che:
• per l’anno 1998 si definisce con il pagamento dell’importo minimo;
• la parte utilizzata nel 1999 (50) e quella utilizzata nel 2001 (250)
comportano la necessità di rideterminare l’imposta lorda sulla quale
applicare le percentuali previste dal comma 2 dell’articolo 9;
• l’esercizio 2000, per il quale non si registra alcun utilizzo della
perdita 1998 perché, in ipotesi, esercizio chiuso in pareggio, sarà
definito con il versamento dell’importo minimo;
• la parte di perdita affrancata (180) con il versamento della somma
del 10 per cento, potrà essere liberamente utilizzata a partire dal
2002.
3.8 Dichiarazioni omesse
Il successivo comma 8 stabilisce che in caso di omessa presentazione
della dichiarazione sono dovuti, per ciascuna dichiarazione e per ciascuna
annualità, i seguenti importi:
• 1.500 euro per le persone fisiche;
• 3.000 euro per le società e associazioni di cui all’articolo 5 e per gli altri
soggetti indicati nell’articolo 87 del TUIR.
Tali importi sono dovuti dal soggetto dichiarante per ciascun settore
impositivo che si intende definire.
Se, invece, nell’ambito dello stesso settore impositivo delle imposte sui
redditi e assimilate, la dichiarazione è stata presentata per un tributo, ma è stata
omessa per altri (ad esempio, pur essendo stata presentata una dichiarazione ai
fini Irpef, è stata omessa la dichiarazione relativa all’IRAP), la definizione
concernente tale settore impositivo si perfeziona con il versamento del maggiore
degli importi calcolati distintamente ai sensi del comma 2, lett. a) (importo pari
all’8, 6 o 4 per cento dell’imposta lorda risultante dall’unica dichiarazione
presentata) e ai sensi del comma 8 in esame (importo pari a 1.500 euro, elevato a
3.000 per le società).
La definizione automatica non si perfeziona quando la dichiarazione sia
presentata da soggetti non ammessi oppure si fondi su dati che non
corrispondono a quelli indicati nella dichiarazione originaria. In questi casi non è
effettuato il rimborso delle somme versate. Gli importi corrisposti dal
contribuente, tuttavia, rilevano come acconto sulle somme eventualmente dovute
a seguito del futuro accertamento definitivo.
Nel caso in cui il contribuente abbia presentato, ai sensi dell’articolo 2,
comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, una
dichiarazione integrativa a proprio favore dopo il 30 settembre 2002, gli effetti
favorevoli della medesima si intendono rinunciati qualora egli si avvalga della
definizione automatica in esame. L’articolo 9, comma 16, infatti, chiarisce che
gli importi dovuti per la definizione sono calcolati sulla base della dichiarazione
originaria.
3.9 Effetti della definizione automatica
L’articolo 9, comma 10, riconnette al perfezionamento della definizione
significativi e vantaggiosi effetti per il contribuente.
Ai sensi del comma 9 “La definizione automatica, limitatamente a
ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla
dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate
dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni.”.
Da qui discendono due conseguenze:
• l’Amministrazione potrà procedere nei modi ordinari alla liquidazione
della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché dell’articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
• le eventuali variazioni dei dati dichiarati (ad esempio, maggiori imposte
lorde) per effetto della liquidazione della dichiarazione originaria sono
irrilevanti ai fini del calcolo delle maggiori somme dovute in sede di
definizione, che dovrà pertanto essere riferita ai dati dichiarati dal
contribuente.
La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali crediti
e rimborsi liquidati sulla base delle dichiarazioni presentate.
L’articolo 9, comma 9, inoltre, specifica che la dichiarazione integrativa
ai fini della definizione automatica non può essere utilizzata per il rimborso di
ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né per il
riconoscimento di esenzioni, detrazioni e agevolazioni non richieste in
precedenza. Nel rinviare, al riguardo, a quanto sostenuto in precedenza, si
precisa, tuttavia, che le modalità stesse di calcolo degli importi dovuti ai fini
della definizione automatica non consentono di far valere, come nella dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8, ritenute, acconti e crediti d’imposta
prima non dichiarati.
Il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata, limitatamente ai
periodi d'imposta oggetto delle definizione automatica, può opporre agli organi
che pongano in essere nei suoi confronti e dei soggetti coobbligati, accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività di controllo fiscale, gli effetti (preclusivi,
estintivi e di esclusione della punibilità) del perfezionamento della definizione
automatica, ossia la preclusione di ogni accertamento tributario, l'estinzione delle
sanzioni amministrative tributarie (comprese quelle accessorie) e l'esclusione
della punibilità per i reati sopra elencati.
3.9.1 Preclusione dell’accertamento
Ai sensi del comma 10, lett. a), il perfezionamento della definizione
automatica preclude all’amministrazione finanziaria, nei confronti del dichiarante
e dei soggetti coobbligati, ogni possibilità di esperire accertamenti in rettifica o
d’ufficio, limitatamente alle annualità ed ai tributi oggetto del condono.
E’ fatta salva la possibilità di procedere ad accertamenti relativi ai redditi
soggetti a tassazione separata, salvo che riguardo ad essi il contribuente,
avendone la facoltà, abbia optato per la tassazione ordinaria nella dichiarazione
originaria ovvero abbia, per tali redditi, presentato dichiarazione integrativa
semplice.
3.9.2 Estinzione delle sanzioni amministrative tributarie
In secondo luogo, la successiva lettera b) del comma 10, prevede che la
definizione automatica determini l’estinzione delle sanzioni amministrative
tributarie, comprese quelle accessorie, relative ai periodi d’imposta oggetto di
definizione.
3.9.3 Effetti sul piano penale
Infine, sotto il profilo penale, ai sensi della lett. c) del comma 10
dell’articolo 9 in esame, la definizione automatica, per i periodi d’imposta che ne
sono oggetto, costituisce ad ogni effetto causa di esclusione della punibilità per i
reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e per i reati
extratributari connessi, già elencati da questa circolare in sede di commento
all’articolo 8, al paragrafo 2.6.2, al quale si rinvia.
Si rileva peraltro che, in relazione al disposto dell’ultima parte della lett.
c) dell’articolo 10, l’esclusione della punibilità non opera, nell’ipotesi di
esercizio dell’azione penale, sia con riguardo ai reati tributari sia a quelli
extratributari connessi.
Inoltre, per i soggetti imprenditori, l’esclusione della punibilità,
limitatamente ai reati extratributari previsti dal codice penale e dal codice civile,
opera a condizione che questi provvedano, ricorrendone i presupposti, alla
regolarizzazione contabile delle attività, anche detenute all’estero, ai sensi
dell’articolo 14, comma 5.
Resto inteso che qualora, ad esempio, non vi sia possibilità di
regolarizzare contabilmente alcuna attività in capo ad una società, perché le
disponibilità sono state interamente consumate oppure sono confluite nei conti
personali dei soci o degli amministratori, l’esclusione della punibilità per i reati
indicati nell’articolo 9, comma 10, lettera c), si produce ad ogni effetto, e quindi
anche nei confronti di coloro che risultano effettivi detentori delle attività al 31
dicembre 2001. Si osserva ancora che qualora l’attività detenuta all’estero sia
detenuta al 31 dicembre 2001 dai soci (o amministratori) di una società che si è
avvalsa dell’articolo 9, ai fini della non applicazione delle sanzioni relative al
monitoraggio fiscale, nonché dell’esclusione della punibilità dei reati previsti
dall’articolo 14 del decreto - legge n. 350 del 2001, i soci stessi devono avvalersi
delle disposizioni relative allo scudo fiscale di cui all’articolo 6 del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, ricorrendo le condizioni ivi previste.
Come già riferito al paragrafo n 2.6.4 con riferimento all’integrazione
degli imponibili, la preclusione indotta dalla formale conoscenza dell’avvio di un
procedimento riguardante i reati tributari ed extra-tributari di cui alla lett. a) del
comma 10 opera – come si legge al comma 15 – “con esclusivo riferimento ai
periodi imposta ai quali si riferiscono … i procedimenti ivi indicati”. Ne
consegue che la definizione automatica non si estende al periodo d’imposta cui si
riferiscono i fatti oggetto del procedimento penale.
3.9.4 Effetti sul monitoraggio fiscale
Il perfezionamento della definizione automatica non esclude
l'applicazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227. Tuttavia, tali disposizioni non si applicano ai soggetti interessati alla
regolarizzazione delle scritture contabili che abbiano provveduto all'integrale
regolarizzazione di tutte le attività detenute all'estero, secondo le modalità
previste dall'articolo 14. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni sul
monitoraggio di cui al citato decreto legge n. 167 del 1990 ai menzionati
soggetti, qualora quest'ultimi abbiano provveduto alla regolarizzazione, soltanto
parziale, delle loro attività detenute all'estero.
3.9.5 Disposizioni in merito al sisma che ha interessato le province di
Catania, Ragusa e Siracusa nel 1990
L’articolo 9, comma 17, per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa,
individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo
di tributi e contributi, estende la possibilità di definizione automatica, oltre che ai
periodi d’imposta sopra indicati, anche alle annualità 1990, 1991 e 1992. In
particolare, la norma, ai fini della definizione automatica di tali periodi
d’imposta, prevede l’obbligo del versamento, entro il 16 aprile 2003, dell’intero
ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti
già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, al 10 per cento. Così, ad esempio, a
fronte di un importo complessivamente iscritto a ruolo di 1.000 e di un
pagamento parziale pari a 200, ai fini della definizione in esame è dovuta la
somma pari a 80, corrispondente al 10% della differenza tra 1.000 e 200.
Qualora gli importi dovuti complessivamente eccedano la somma di
6.000 euro, l’eccedenza può essere rateizzata, mediante un massimo di otto rate
semestrali con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003.
4 DEFINIZIONE AUTOMATICA DI REDDITI DI IMPRESA E
DI LAVORO AUTONOMO PER GLI ANNI PREGRESSI MEDIANTE AUTOLIQUIDAZIONE
Nell’ambito dei diversificati istituti di definizione previsti dalla
finanziaria 2003 , l’articolo 7 è esclusivamente rivolto:
• alle imprese e ai professionisti che hanno dichiarato ricavi e compensi nei limiti di 5.184.569 euro;
• agli imprenditori agricoli esclusivamente titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 29 del testo unico delle imposte dirette, nonché alle
imprese di allevamento di cui all’articolo 78 del medesimo testo unico.
I contribuenti interessati possono singolarmente definire le annualità dal
1997 al 2001 per le quali le prescritte dichiarazioni sono state presentate entro il
31 ottobre 2002.
Come già precisato nel paragrafo 2.2 restano escluse dall’applicazione
delle disposizioni contenute nell’articolo 7 le dichiarazioni tardive presentate nei
novanta giorni successivi al 31 ottobre 2002.
Si precisa inoltre che, per espressa previsione del comma 16, i
contribuenti che successivamente al 30 settembre 2002 hanno presentato dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, possono
effettuare la definizione sulla base della dichiarazione originariamente presentata,
rinunciando agli effetti favorevoli della dichiarazione integrativa.
4.1 Periodi d’imposta definibili
L’articolo 7 prevede la possibilità di definire i redditi di impresa e di
lavoro autonomo professionale ed artistico riguardanti le annualità d’imposta per
le quali le prescritte dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002.
Per gli stessi periodi d’imposta possono inoltre essere definiti i redditi di
partecipazione prodotti:
• dai soci di società di persone che producono redditi d’impresa e dagli associati di associazioni tra professionisti che producono redditi di
lavoro autonomo;
• dai coniugi delle aziende coniugali non gestite in forma societaria;
• dai collaboratori dell’impresa familiare;
sulla base della definizione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo
perfezionata dalle società e associazioni, ovvero dai titolari delle aziende coniugali e delle imprese familiari
Il comma 2 prevede inoltre la definizione dei redditi agrari di cui
all’articolo 29 del TUIR e dei redditi di impresa di allevamento di cui all’articolo
78 del TUIR.
4.2 Contribuenti ammessi
Sotto il profilo soggettivo rientrano, in via generale, nell’ambito
applicativo dell’istituto gli esercenti attività d’impresa ovvero arti e professioni,
indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato. In particolare:
• persone fisiche:
- imprenditori, commercianti, artigiani, intermediari del commercio;
- professionisti iscritti in Albi e altri soggetti titolari di reddito di lavoro
autonomo artistico e professionale;
- soci di società commerciali di persone ed associati di associazioni professionali e artistiche;
- coniugi delle aziende coniugali non gestite in forma societaria;
- collaboratori delle aziende familiari;
• società commerciali di persone:
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società di fatto esercenti attività commerciali, escluse le società semplici;
• associazioni tra artisti e professionisti, comprese le società semplici costituite tra persone fisiche che hanno conseguito redditi di lavoro
autonomo;
• società di capitali:
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata.
Tali soggetti sono ammessi a condizione che abbiano dichiarato ricavi o
compensi entro il limite di 5.164.569 euro, tenuto conto degli specifici criteri
previsti dal comma 1 lettere a), b), c).
Sono, inoltre, ammessi alla definizione automatica i soggetti
esclusivamente titolari di reddito agrario e d’impresa di allevamento,rispettivamente, ai sensi degli articoli 29 e 78 del TUIR.
4.3 Esclusioni
L’accesso alla procedura è interdetto in presenza delle fattispecie
previste dall’articolo 7, comma 3, alcune delle quali sostanzialmente coincidenti
con quelle già esaminate in sede di commento all’articolo 8.
La definizione automatica di cui all’articolo 7, infatti, è esclusa anche in
conseguenza della notifica, alla data del 1° gennaio 2003, di uno degli atti specificamente individuati nella lett. c) del comma 3 dell’articolo 7 (processo
verbale di constatazione con esito positivo, avviso di accertamento, invito al contraddittorio) per i quali non si è perfezionata la definizione prevista dagli
articoli 15 e 16. Peraltro, il contribuente cui sia stato notificato un avviso di
accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 o dell’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, se tale accertamento è divenuto
definitivo alla data del 1° gennaio 2003, può usufruire della definizione automatica solo a condizione che versi, entro il 20 giugno 2003, le somme
oggetto dell’accertamento stesso, al netto delle sanzioni e degli interessi.
Inoltre, la preclusione opera in relazione alla circostanza che il
contribuente abbia avuto formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale
per uno qualunque dei reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74. In ordine a tale fattispecie, si ritiene che la preclusione operi, relativamente
al periodo d’imposta cui il procedimento si riferisce, ogniqualvolta l’esercizio
dell’azione penale risulti formalmente a conoscenza dell’interessato alla data del
perfezionamento della definizione, vale a dire alla data del pagamento effettuato
ai sensi del comma 5.
Per le altre considerazioni in merito a dette cause di esclusione, si
rimanda a quanto esposto al precedente paragrafo 2.6.4.
Sono altresì previste due ulteriori cause di esclusione.
La prima, di cui alla lett. a) del comma 3 in esame, nei confronti dei
soggetti che abbiano omesso di presentare la dichiarazione, ovvero l’abbiano presentata, omettendo però di indicare il reddito di impresa o di lavoro
autonomo, nonché il reddito agrario di cui all’articolo 29 del TUIR.
La seconda, di cui alla successiva lett. b) del comma 3, concernente i
soggetti che abbiano dichiarato ricavi o compensi superiori ad euro 5.164.569,00.
In sostanza, non possono fruire della definizione in esame i contribuenti nei confronti dei quali non è applicabile la normativa in materia di studi di settore e
di parametri a causa del superamento del predetto limite.
4.4 Effetti della definizione
Il perfezionamento della definizione automatica comporta, a decorrere
dal giorno, comunque non successivo al 20 giugno 2003, in cui viene effettuato il
pagamento - totale o della prima rata - delle somme dovute, una serie di effetti
rilevanti sul piano tributario e penale, ancorché circoscritti alle categorie di
reddito oggetto di definizione.
4.4.1 Inibizione dei poteri di controllo dell’ufficio
Ai sensi dell’articolo 7, comma 11, è inibito, per qualsiasi organo
inquirente “l’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”.
E’ quindi, impedita ogni attività istruttoria (ad esempio accessi,
ispezioni, invio di questionari) ai fini dell’accertamento; l’inibizione dell’esercizio dei poteri è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli
attestati di versamento e dell’atto di definizione in suo possesso.
La preclusione in esame produce i suoi effetti limitatamente ai redditi di
impresa e di lavoro autonomo e ai periodi d’imposta oggetto di definizione.
4.4.2 Esclusione dell’applicabilità delle presunzioni di cessioni e di
acquisto
La definizione rende inapplicabili nei confronti del contribuente le
disposizioni, relative alle presunzioni di cessione e di acquisto, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Anche per
questa ipotesi è previsto il potere di opposizione di cui al paragrafo precedente.
4.4.3 Definitività della liquidazione delle imposte
Per espressa previsione del comma 12, la definizione automatica non può
essere revocata né sottoposta ad impugnazione da parte del contribuente. La medesima neppure può essere integrata o modificata da parte
dell’amministrazione.
Limitatamente a ciascuna annualità definita, ai sensi del successivo
comma 13, il perfezionamento della procedura rende definitiva la liquidazione delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’IRAP e dell’IVA
risultanti dalla dichiarazione, relativamente alla deduzioni, alle agevolazioni ed
alle esclusioni.
Va sottolineato che con la definizione non è possibile modificare
l’importo di rimborsi e crediti eventualmente risultanti dalla dichiarazione originaria.
Restano salvi gli effetti dell’attività di controllo formale posta in essere
dagli uffici ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973.
4.4.4 Effetti extratributari
Ai sensi dell’articolo 7, comma 12, la definizione automatica non rileva
ai fini penali ed extratributari.
Relativamente all’ambito penalistico, l’inciso in questione deve essere
interpretato in conformità a quanto chiarito con circolare 115/E del 1° giugno
2000, vale a dire nel senso che, fermo restando l’ordinario potere dell’autorità
giudiziaria, l’adeguamento non costituisce notizia di reato ai sensi dell’articolo
331 c.p.p., né ammissione di responsabilità penale da parte del contribuente.
In tal senso si esprime anche la prima parte del comma 11 ove, nel
disciplinare le inibizioni all’esercizio di poteri istruttori, fa salve le disposizioni
del codice penale e del codice di procedura penale.
Quanto ai profili extratributari, al principio di non rilevanza fa eccezione
il comma 9, secondo cui per il calcolo dei contributi previdenziali la definizione
rileva nella misura del 60% per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero,
nei casi in cui il reddito dichiarato è superiore al minimale, del 60% della parte
eccedente il dichiarato.
4.5 Criteri di definizione per l’annualità 1997
La definizione automatica dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo per
tale annualità, espressamente disciplinata dal comma 5, è effettuata esclusivamente con il versamento di una somma pari a 300 euro.
4.6 Criteri di definizione per le annualità dal 1998 al 2001
I contribuenti interessati alla definizione dei redditi d’impresa e di lavoro
autonomo, secondo la previsione del comma 1, lettere a), b), c), dovranno procedere all’autoliquidazione dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o
compensi determinati sulla base dei seguenti criteri.
4.6.1 adeguamento dei ricavi o compensi in base agli studi di settore di
cui all’articolo 62-bis del decreto legge n. 331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993.
Tale adeguamento dovrà essere operato in relazione alle attività
economiche esercitate ed alle annualità per le quali risulta approvato l’apposito
studio di settore.
I maggiori ricavi o compensi di riferimento per la definizione sono
determinabili attraverso il prodotto informatico GE.RI.CO.
4.6.2 adeguamento dei ricavi o compensi in base ai parametri di cui
all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge n. 549 del 1995.
Tale adeguamento dovrà essere operato per le attività economiche
esercitate e per le annualità in relazione alle quali non risultano approvati gli
appositi studi di settore ovvero in presenza di condizioni di inapplicabilità degli
studi approvati, non estensibili ai parametri.
I maggiori ricavi e compensi di riferimento per la definizione sono
determinabili sulla base dei parametri previsti dal DPCM 29 gennaio 1996, come modificato dal DPCM 27 marzo 1997, utilizzando l’apposito software distribuito
dall’Amministrazione Finanziaria.
4.6.3 adeguamento dei ricavi e compensi in funzione della distribuzione
dei contribuenti per fasce di ricavi o compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni.
Tale adeguamento dovrà essere effettuato qualora non siano applicabili
gli istituti di cui alle precedenti lettere a) e b), in relazione alle specifiche
discipline.
Al riguardo, si precisa che tale modalità di definizione dovrà essere
adottata dai soggetti che:
• si sono avvalsi del regime di determinazione forfetaria del reddito;
• esercitano attività per le quali non sono stati elaborati i parametri ovvero
gli studi di settore per le annualità oggetto di definizione automatica;
• pur esercitando, in regime di determinazione ordinaria del reddito, una delle attività assoggettabili ai parametri e agli studi di settore, sono
interessati da cause di esclusione secondo la specifica normativa.
Anche i criteri per la determinazione dei maggiori ricavi o compensi di
riferimento per la definizione sono stabiliti con decreto ministeriale previsto dal
comma 14.
Per espressa previsione del comma 5, gli importi calcolati a titolo di
maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche ed a 1.500 euro per gli altri soggetti, con riferimento a ciascuna
annualità oggetto di definizione.
I maggiori ricavi o compensi determinati con i suesposti criteri
costituiscono, di norma, base imponibile ai fini dell’IRPEF e relative addizionali
regionali e comunali, dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVA.
Per espressa previsione del comma 14, ai fini dell’autoliquidazione delle
maggiori imposte, sono applicate le aliquote ordinarie vigenti in ciascun periodo
d’imposta.
Con lo stesso decreto ministeriale previsto dal comma 14 saranno
analiticamente definiti i criteri che i contribuenti dovranno adottare per la liquidazione delle maggiori imposte.
Si precisa che il comma 8 stabilisce l’irrilevanza a qualsiasi effetto delle
perdite risultanti dalle dichiarazioni oggetto di definizione automatica.
L’istituto definitorio previsto dall’articolo 7 in commento è
esclusivamente rivolto alla definizione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo e prevede la rideterminazione del complessivo
reddito imponibile, nonché della relativa imposta lorda sulla base delle ordinarie aliquote vigenti per
ciascuna annualità oggetto di definizione.
Ne consegue, pertanto, che in presenza di perdite di esercizio ovvero a
riporto da precedenti esercizi, dedotte nella dichiarazione, i maggiori ricavi o
compensi sono aumentati delle componenti reddituali compensate dalle perdite stesse ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute a titolo IRPEF e relative
addizionali, nonché IRPEG.
In altri termini, se un soggetto, in regime di contabilità semplificata, con
riferimento al 1998 (periodo d’imposta che intende definire) ha un maggior ricavo di 2.000 ed una perdita d’impresa dichiarata pari a 1.500, occorre
distinguere se è titolare o meno anche di altre categorie di reddito:
• in presenza, ad esempio, di redditi di fabbricati pari a 1.500, l’utilizzo integrale della perdita comporta che la definizione avviene
prendendo a base l’importo di 3.500 (2.000 ricavi + 1.500 perdita utilizzata )
• nel caso in cui, ad esempio, i redditi da fabbricati sono pari a 800, l’utilizzo parziale della perdita (per 800) comporta che la definizione
avviene prendendo a base l’importo di 2.800 (2.000 ricavi + 800 perdita utilizzata)
• se, infine, a fronte della perdita di 1.500 il soggetto non ha dichiarato altri redditi, il mancato utilizzo della perdita comporta che
la definizione avviene prendendo a base l’importo di 2.000.
Ai sensi del comma 8 è escluso, e comunque è inefficace, il riporto a
nuovo delle perdite nel senso che:
• se le predette perdite sono state utilizzate in periodi di imposta oggetto di
definizione, i maggiori ricavi o compensi determinati con le modalità indicate nel paragrafo 4.6 vanno aumentati delle componenti reddituali
compensate dalle predette perdite. L’importo risultante da tale somma sarà preso a base per il calcolo delle maggiori imposte dovute a titolo
IRPEF e relative addizionali, nonché IRPEG.
• se le predette perdite sono state utilizzate in periodi di imposta per i quali
il contribuente non richiede la definizione, potranno essere recuperate a tassazione dagli uffici in sede di accertamento, con applicazione delle
sanzioni nella misura di un ottavo del minimo sulle maggiori imposte scaturenti dal recupero delle eccedenze di perdite utilizzate senza
applicazione di interessi. Per evitare tale accertamento il contribuente può avvalersi della possibilità di presentare dichiarazione integrativa ai
sensi dell’articolo 8, beneficiando delle preclusioni al potere di accertamento degli uffici previste da tale disposizione;
• non potranno essere, comunque, utilizzate in esercizi successi al 2001, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’istituto. Anche in presenza
di questo indebito utilizzo gli uffici provvederanno all’accertamento delle maggiori imposte scaturenti dal recupero delle eccedenze di perdite
utilizzate senza interessi, ma con applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo
Si fa presente che le precisazioni di carattere generale fornite in questo
paragrafo in ordine alla irrilevanza delle perdite sono applicabili anche in relazione a quanto viene successivamente chiarito con riferimento
all’applicazione di tale disposizione nei confronti dei soggetti congrui e delle
persone fisiche titolari di redditi di partecipazione.
4.6.4 Criteri di definizione da parte dei soggetti congrui
Si precisa che specifiche modalità di definizione sono previste dal
comma 6 per i soggetti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili in base ai parametri ovvero agli studi di settore.
Tali soggetti possono, infatti, effettuare la definizione automatica del
relativo reddito d’impresa e di lavoro autonomo esclusivamente con il versamento di una somma che, per ciascuna annualità interessata, è pari a:
• 300 euro se non presentano anomalie negli indici di coerenza economica
• 600 euro in presenza delle predette anomalie.
Nei confronti dei contribuenti congrui non si applica la preclusione
prevista dal comma 8 in ordine alla irrilevanza delle perdite di esercizio che si
sono generate nel periodo di imposta definito in base al comma 6. Tale ultima disposizione di carattere speciale prevale, infatti, su quella del comma 10
considerato che, in questi casi, la definizione automatica può essere effettuata
con il solo versamento delle somme precedentemente indicate.
Conseguentemente per tale periodi di imposta non occorre recuperare a
tassazione la perdita di esercizio eventualmente utilizzata.
Resta, ferma, invece, la irrilevanza delle perdite per la parte utilizzata in
successivi esercizi per i quali il contribuente non può avvalersi della possibilità di
definizione prevista dal comma 6.
Considerato che modalità di definizione analoghe a quelle previste dal
comma 6 sono contenute nel comma 5 in ordine al periodo di imposta 1997 si ritiene che anche per tale periodo di imposta si possa pervenire alle medesime
conclusioni che sono state tratte per i contribuenti congrui.
4.6.5 Criteri per la definizione da parte delle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata.
Le società, associazioni ovvero i titolari dell’impresa familiare o
dell’azienda coniugale sono tenuti a comunicare l’avvenuta definizione, entro il
20 luglio 2003, ai soci e associati, collaboratori familiari e ai coniugi delle aziende coniugali. Questi ultimi, sulla base della comunicazione ricevuta,
possono definire i relativi redditi di partecipazione per le annualità dal 1998 al
2001.
In tale comunicazione dovranno essere indicati per ciascuna annualità i
seguenti elementi:
• la quota di maggior reddito imponibile ai fini IRPEF;
• la quota di perdita di impresa o di lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione presentata;
• la data di effettuazione del versamento.
Sulla base dei suddetti elementi i contribuenti procederanno
all’autoliquidazione della maggiore imposta IRPEF e delle relative addizionali.
Qualora i contribuenti intendano definire più redditi di partecipazione
ovvero anche eventuali redditi d’impresa o di lavoro autonomo di cui siano titolari, ovviamente l’autoliquidazione dovrà essere unitariamente effettuata in
relazione alle complessive maggiori imposte dovute.
Si precisa che, per espressa previsione del comma 10, la definizione
effettuata dai soggetti partecipati e dai titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale costituisce titolo per l’accertamento ai sensi dell’articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e successive modificazioni, nei confronti dei contribuenti che non hanno definito i relativi
redditi di partecipazione.
I redditi prodotti in forma associata sono automaticamente definiti, senza
ulteriori oneri da parte di contribuenti, nei seguenti casi previsti dal comma 10:
• per il periodo d’imposta 1997 qualora i soggetti partecipati e i titolari delle imprese familiari e delle aziende coniugali abbiano definito i
redditi d’impresa o di lavoro autonomo con il versamento dell’importo pari a 300 euro previsto dal comma 5;
• per i periodi d’imposta 1998 – 2001 qualora gli stessi soggetti, congrui e
coerenti sulla base degli studi di settore ovvero congrui sulla base dei parametri, abbiano definito i redditi d’impresa o di lavoro autonomo con
il versamento dell’importo pari a 300 o 600 euro previsto dal comma 6.
La disposizione sulla irrilevanza delle perdite contenuta nel comma 8
opera anche nei confronti dei soci relativamente ai redditi di partecipazione derivanti da una società che definisce la propria posizione tributaria ai sensi
dell’articolo 7. Si deve, peraltro, tener conto anche delle peculiari modalità di
definizione che interessano il 1997 ed i periodi in cui i ricavi o i compensi risultano congrui. Come è noto, in questi casi, la definizione effettuata dalla
società definisce anche la posizione del socio senza che questi sia tenuto ad alcun adempimento. Con riferimento alla irrilevanza delle perdite generate dalla
società va osservato che:
• la perdita che si è generata nell’esercizio in cui la società era congrua per
la parte utilizzata nello stesso periodo d’imposta, è rilevante anche per i soci.
• la perdita generata dalla società in un periodo in cui era congrua e riportata dai soci in esercizi successivi nei quali la società non risulta
congrua è, invece irrilevante perché prevale la disposizione speciale contenuta nel comma 8 rispetto a quella generale contenuta nel comma
10. Tale ultima disposizione prevede, infatti, che la definizione per il 1997 e per gli anni congrui rende definitivi anche i redditi prodotti in
forma associata ma questa definitività non può essere diversa da quella assicurata all’imprenditore individuale che in situazione analoga, come
chiarito nel paragrafo 4.6.4, sarebbe, comunque, tenuto a recuperare a tassazione la perdita riportata.
4.7 Criteri per la definizione da parte dei titolari di reddito agrario e
di imprese di allevamento
La definizione automatica da parte dei suddetti soggetti è disciplinata dal
comma 2 il quale, per le specifiche metodologie di calcolo, rinvia al decreto ministeriale da emanare ai sensi del comma 14.
Tale metodologia terrà conto del volume di affari dichiarato ai fini
dell’IVA.
La definizione potrà essere effettuata, per ciascuna annualità, con il
versamento degli importi stabiliti nel citato decreto ministeriale con effetti ai fini
dell’IVA e dell’IRAP.
4.8 Modalità di perfezionamento della definizione automatica
Ai sensi del comma 5, la definizione si perfeziona per ciascuna annualità
con il versamento delle complessive somme autoliquidate sulle quali non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.
Lo stesso comma 5 prevede che le complessive maggiori imposte
relative alle annualità oggetto di definizione - dal 1998 al 2001 - sono interamente dovute fino all’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e fino
all’importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.
La parte rispettivamente eccedente tali limiti è ridotta alla metà.
Per usufruire della riduzione il contribuente deve pertanto sommare tutte
le maggiori imposte per ciascuna annualità, operando quindi la riduzione a metà
della parte di imposta eccedente i limiti sopra indicati.
L’importo risultante andrà conseguentemente sommato ai 5.000 o 10.000
euro, al fine di determinare il totale importo dovuto a titolo di maggiori imposte;
tale importo dovrà essere aumentato di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione.
Si precisa, pertanto, che tale somma aggiuntiva non deve essere inclusa
nel calcolo delle complessive maggiori imposte dovute per la determinazione della riduzione spettante.
Qualora il contribuente intenda anche definire:
• l’annualità 1997 e/o
• annualità per le quali ricorrono le condizioni previste dal comma 6 (soggetti congrui in base agli studi di settore, ovvero congrui in base ai
parametri) ai fini della determinazione delle complessive somme dovute, dovrà essere ulteriormente sommato l’importo di 300 euro (ovvero 600 euro in
presenza di anomalie negli indici di coerenza economica) per ciascuna annualità.
Per tali annualità non è ovviamente dovuto l’ulteriore aumento di 300
euro.
Per espressa previsione dello stesso comma 5, il suddetto aumento di 300
euro non è dovuto anche dai soggetti di cui al comma 2 (imprenditori agricoli e
titolari imprese di allevamento).
L’aumento in argomento non è altresì dovuto dalle persone fisiche che
definiscono unicamente redditi di partecipazione, essendo lo stesso corrisposto dai soggetti partecipati ovvero dai titolari dell’impresa familiare e dell’azienda
coniugale che definiscono i relativi redditi d’impresa e di lavoro autonomo.
4.9 Termini di versamento
Ai fini del perfezionamento della definizione il versamento delle
maggiori imposte dovute, determinate con i criteri sopra indicati, dovrà essere
effettuato entro:
• il 20 giugno 2003 dai soggetti che definiscono redditi d’impresa e lavoro autonomo, nonché dai soggetti imprenditori agricoli e dai titolari
di imprese di allevamento di cui al comma 2;
• entro il 16 settembre 2003 dalle persone fisiche che definiscono i redditi prodotti in forma associata sulla base delle comunicazioni dei soggetti
partecipati.
Si precisa al riguardo che qualora la definizione sia anche riferita a
redditi di impresa ovvero di lavoro autonomo individuali, il contribuente dovrà
procedere, come già precisato, all’autoliquidazione unitaria delle complessive
somme dovute in relazione a tutte le tipologie di reddito oggetto di definizione,
operando il relativo versamento entro il maggiore termine del 16 settembre 2003.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia, ai sensi del comma 15,
sono stabilite le modalità di versamento, secondo quanto previsto dall’articolo 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997 e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.
Il comma 4 stabilisce che, entro lo stesso termine del 20 giugno 2003, i
contribuenti, ai fini dell’ammissibilità della definizione, devono procedere al
versamento delle somme derivanti dagli accertamenti parziali divenuti definitivi
alla data del 1° gennaio 2003 se gli stessi sono stati effettuati ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in
relazione ai redditi oggetto di definizione automatica, ovvero ai sensi dell’articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
Si precisa al riguardo che il versamento dovrà essere riferito alle sole
maggiori imposte evidenziate in detti accertamenti.
Per ulteriori precisazioni in ordine al trattamento degli avvisi di
accertamento parziale si rinvia alle considerazioni svolte nel paragrafo 2.6.
4.10 Rateizzazione dei versamenti
Il comma 5 prevede la possibilità per il contribuente di effettuare
pagamenti rateizzati qualora le complessive somme dovute siano superiori, rispettivamente, all’importo di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro
per gli altri soggetti.
Le somme eccedenti tali limiti possono essere versate in due rate, di pari
importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003.
Per i soggetti che effettuano il versamento entro il 16 settembre 2003, gli
interessi legali decorrono dal 17 settembre 2003.
Qualora il contribuente opti per il pagamento rateizzato, ricorrendone i
presupposti, la definizione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, al 20 giugno ed al 16 settembre 2003.
Lo stesso comma 5 stabilisce, infatti, che l’eventuale omissione dei
successivi versamenti rateali non determina l’inefficacia della definizione automatica; sussiste pertanto titolo per il recupero delle somme non versate alle
predette scadenze.
Il recupero, come previsto dallo stesso comma, sarà effettuato con
iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell’articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e successive modificazioni.
Sulle somme non versate è dovuta la sanzione amministrativa pari al 30
per cento delle somme stesse e gli interessi legali.
In caso di tardivo versamento entro i 30 giorni successivi alle rispettive
scadenze, la sanzione è dovuta nella misura del 15 per cento.
4.11 Comunicazione della definizione
Ai sensi del comma 15, i contribuenti devono comunicare
all’amministrazione finanziaria, entro il 31 luglio 2003, ovvero entro il 31 ottobre
2003 per le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, l’avvenuta definizione.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia, da emanare ai sensi
dello stesso articolo 15, saranno definite le modalità tecniche per l’uso esclusivo
del sistema telematico ai fini della presentazione della suddetta comunicazione.
Si precisa che quest’ultima costituisce atto di definizione opponibile,
unitamente agli attestati di versamento, agli organi inquirenti ai sensi del comma
11, ai fini dell’inibizione dell’esercizio dei poteri di accertamento e verifica.
5 DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI
5.1 Definizione dei ritardati od omessi versamenti non iscritti a ruolo.
L'articolo 9-bis, comma 1, dispone che non si applichino le sanzioni
previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ai contribuenti ed ai sostituti d’imposta che entro il 16 aprile 2003 effettuino i
pagamenti delle imposte e delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni presentate
entro il 31 ottobre 2002; ai sensi del successivo comma 4, le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo d’interessi, nella misura del 3 per cento annuo.
Rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 9-bis, comma 1, le
violazioni concernenti gli omessi, i carenti o i ritardati versamenti delle imposte e
delle ritenute per le quali il termine di versamento è scaduto prima del 31 ottobre
2002 e che risultino da dichiarazioni presentate entro il medesimo termine.
Più in particolare, la disapplicazione della sanzione prevista dal
richiamato articolo 13 spetta a condizione che:
• si tratti di omessi o tardivi versamenti di imposte o ritenute risultanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente o dal sostituto d’imposta;
• le dichiarazioni da cui risultano le imposte o ritenute non versate o versate in ritardo siano state presentate entro il 31 ottobre 2002;
• il termine di scadenza dei versamenti omessi o tardivi sia scaduto prima del 31 ottobre 2002;
• entro il 16 aprile 2003 i contribuenti o sostituti di imposta abbiano versato le imposte e le ritenute non versate alla scadenza originaria,
maggiorate degli interessi pari al 3% annuo calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello (anteriore al 31 ottobre 2002) di scadenza
originaria;
• i soggetti individuati presentino una dichiarazione integrativa in via telematica ai sensi del comma 3, nella quale vanno indicate le imposte e
le ritenute dovute, distinte per ciascun periodo di imposta, e i dati del versamento effettuato.
Dall’insieme delle disposizioni prima elencate si evince che:
• il beneficio della disapplicazione della sanzione consegue al fatto obiettivo che il contribuente o il sostituto di imposta abbia versato, anche
prima dell’entrata in vigore della finanziaria 2003, le imposte o le ritenute non versate alle previste scadenze; qualora in occasione dei
versamenti eseguiti prima del 16 aprile 2003 non siano stati versati, in aggiunta alle imposte ed alle ritenute, in tutto o in parte, gli interessi
come sopra calcolati (ciò è possibile per i versamenti tardivi), per questi ultimi dovrà effettuarsi un versamento integrativo entro la predetta data
del 16 aprile 2003;
• le imposte e le ritenute, del cui versamento si tratta, devono risultare dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti, con la
conseguenza che non sono suscettibili di definizione le sanzioni correlate al tardivo o omesso versamento di imposte risultanti da dichiarazioni
periodiche;
• le imposte e ritenute risultanti dalla dichiarazione sono quelle liquidabili
in base alle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come rispettivamente modificato dall’articolo
13 e introdotto dall’articolo 14 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; per espresso disposto del comma 4 dei citati articoli, infatti, “i dati
contabili risultanti dalla liquidazione … si considerano, a tutti gli effetti,
come dichiarati dal contribuente e dal sostituto di imposta”. Nel disposto della norma rientrano pertanto non solo gli omessi versamenti di
imposte e ritenute esposte in dichiarazione direttamente dal contribuente ma anche quelli emersi a seguito della liquidazione effettuata in
conformità alle disposizioni recate dai citati articoli che, per espressa disposizione normativa, sono equiparati ai dati dichiarati o emergenti
dalla dichiarazione;
• allo stesso modo rientrano nel disposto della norma in esame le imposte e ritenute liquidate in base alla dichiarazione presentata prima dell’entrata
in vigore del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, a condizione che tali imposte e ritenute siano conseguenza delle stesse operazioni di
liquidazione previste dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 nella versione rispettivamente modificata o introdotta dal citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
• sono escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 9 bis della Finanziaria le violazioni per omesso versamento delle imposte o ritenute,
per le quali il termine del versamento viene a scadere successivamente al 30 ottobre 2002; ciò si verifica, ad esempio, con riguardo alle imposte
per le quali è stata fatta opzione di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Qualora le somme da versare eccedano, per ciascun periodo d’imposta,
gli importi di 3.000 e 6.000 euro rispettivamente per le persone fisiche e per gli
altri soggetti, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate, di pari
importo, entro il 30 novembre 2003, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 novembre 2004 (considerato che il 30 novembre 2003 cade di domenica, si
considera quale termine ultimo per l’esecuzione del versamento della prima rata
il primo dicembre 2003).
Gli importi eccedenti sono maggiorati degli interessi legali del 3 per
cento, decorrenti dal 17 aprile 2003.
In relazione agli interessi legali si precisa che gli stessi vanno calcolati
secondo il metodo commerciale, in base alla formula “C x i x g / 36.000”, dove
“C” è il capitale, ossia l’importo dovuto rateizzato, “i” è il tasso di interesse
legale, del 3 per cento, e “g” è il numero di giorni decorrenti dal 17 aprile 2003
fino al giorno di pagamento della rata, considerando ciascun mese composto da
trenta giorni.
5.2 Definizione dei ritardati od omessi versamenti iscritti a ruolo.
Il comma 2 dell’articolo 9-bis dispone che le sanzioni di cui al comma 1
non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti d’imposta che abbiano pagato o
provvedano a pagare, alle relative scadenze, le imposte e le ritenute non versate,
iscritte in ruoli già emessi, le cui rate non siano scadute alla data del 16 aprile
2003.
Ai fini dell’individuazione delle rate non scadute delle somme iscritte a
ruolo, si rammenta che l’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973 stabilisce che il pagamento della cartella deve avvenire nel termine di 60 giorni dalla notifica.
Ne consegue che, ai fini della scadenza della rata richiamata ai sensi del
comma 2 dell’articolo in commento, occorre riferirsi al 60° giorno successivo
alla notificazione della cartella stessa.
Rientra nell’ambito applicativo della norma anche l’ipotesi del
pagamento rateale disciplinato dall’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, secondo cui: “l’ufficio, su richiesta del contribuente,
può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello
stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili...”. Tali rate, ai sensi del comma 4 della
medesima disposizione, scadono l’ultimo giorno di ciascun mese.
Pertanto, in tale ipotesi, ai fini dell’individuazione della scadenza delle
rate ai sensi del comma 2 dell’articolo in commento, il termine cui fare riferimento è rappresentato proprio dall’ultimo giorno del mese.
Il beneficio in esame compete limitatamente alle sanzioni correlate ad
omessi o tardivi versamenti iscritti in ruoli, il cui termine scade non prima del 16
aprile 2003, a condizione che gli stessi siano stati già emessi (da intendere: resi
esecutivi) alla data del 1° gennaio 2003.
Ai fini del perfezionamento della definizione è necessario che, alla
prevista scadenza del ruolo (non oltre il 16 aprile 2003), il contribuente versi le
imposte o ritenute e relativi interessi ovvero, nel caso di sanzioni iscritte a ruolo
per tardivo versamento, soltanto gli interessi iscritti a ruolo.
Lo stesso comma 2 prevede, inoltre, che non sono dovute le sanzioni di
cui al comma 1, anche con riferimento alle rate già scadute alla data del 16 aprile
2003, nell’ipotesi in cui i contribuenti o i sostituti d'imposta dimostrino che il
mancato, insufficiente o tardivo versamento delle imposte e delle ritenute è stato
causato da fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria prima del 31
dicembre 2002.
Per quanto riguarda i rapporti tra la definizione in esame e quella
disciplinata dall’articolo 12, si ritiene che qualora gli omessi, carenti o tardivi
versamenti siano iscritti in ruoli affidati (da intendersi: consegnati) al concessionario per la riscossione entro il 31 dicembre 2000, il contribuente abbia
facoltà di definire il ruolo secondo le modalità indicate nel citato articolo 12.
5.3 Modalità di definizione.
Ai fini della definizione dei ritardati od omessi versamenti, iscritti o non
iscritti a ruolo, in aggiunta al pagamento dell’imposta e degli interessi come
sopra specificato, occorre presentare, in via telematica, una dichiarazione integrativa, direttamente oppure avvalendosi degli intermediari abilitati indicati
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Nella dichiarazione integrativa devono essere specificate le imposte e le
ritenute dovute, distinte per ciascun periodo d'imposta, e i dati del versamento
effettuato; nel caso di definizione di importi già iscritti a ruolo, è necessario
indicare anche gli estremi identificativi della cartella di pagamento.
5.4 Adempimenti degli uffici.
Sulla base degli importi emergenti dalle dichiarazioni integrative, gli
uffici procedono ad effettuare lo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo, ovvero al
loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento e lo stesso non è stato eseguito alla data del 16 aprile 2003 e sempre che la mancata esecuzione dello
stesso non dipenda da morosità del contribuente.
Inoltre, gli uffici provvederanno al rimborso delle sanzioni pagate a
partire dalla medesima data.
Il rimborso delle sanzioni compete anche nel caso in cui i contribuenti o i
sostituti d’imposta dimostrino che il mancato, insufficiente o tardivo versamento
delle stesse sia causato da fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria
prima del 31 dicembre 2002.
6 PROROGA DI TERMINI
L’articolo 10 dispone la proroga dei termini per l’accertamento in
materia di imposte sui redditi e dell’IVA per i contribuenti che non si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della finanziaria 2003.
In particolare, la norma, così come modificata dal decreto legge, prevede, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, il differimento di
due anni dei termini per l’accertamento di cui agli articoli 43 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 57 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
L’articolo 43 stabilisce che “gli avvisi di accertamento devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.
Analogamente, l’articolo 57 per l’imposta sul valore aggiunto dispone
che “gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti … devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione
nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Si rammenta che il citato articolo 43 nell’attuale formulazione sopra
riportata è stato modificato dall’articolo 15, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 241 del 1997 e si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere
dal 1° gennaio 1999 ossia, generalmente, alle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta 1998.
Per le dichiarazioni dei redditi presentate precedentemente al 1999,
l’accertamento poteva essere effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione ovvero, in caso di omissione, fino al 31 dicembre
del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata.
Pertanto, in considerazione che le disposizioni di cui ai citati articoli 7, 8
e 9 della finanziaria 2003 prevedono la definizione per gli anni per i quali non è
ancora spirato il termine decadenziale per l’accertamento, ai fini delle imposte
sui redditi è possibile fruire delle disposizioni agevolative anche per il periodo
d’imposta 1997 e 1996 in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
Invece, per quanto riguarda l’IVA il primo anno oggetto di definizione o
integrazione è il 1998 ovvero il 1997 in caso di omissione della dichiarazione.
In merito all’integrativa di cui all’articolo 8, tenuto conto che essa può
riferirsi a singole imposte e singoli periodi d’imposta, la proroga del termine per
l’accertamento opera nei riguardi delle imposte e dei periodi d’imposta che non
sono stati oggetto di integrazione.
La proroga dei termini per l’accertamento opera anche nei casi in cui le
definizioni di cui agli articoli 7 e 9 ovvero l’integrazione di cui all’articolo 8 non
si siano perfezionale.
Termini di accertamento per le dichiarazioni dei redditi
Periodo
d’imposta |
Anno
presentazione
della
dichiarazione |
Termine di
accertamento
Dichiarazione
presentata |
Termine
prorogato |
Termine di
accertamento
Dichiarazione
omessa |
Termine
prorogato |
| 1996 |
|
|
|
2003 |
2005 |
| 1997 |
1998 |
2003 |
2005 |
2004 |
2006 |
| 1998 |
1999 |
2003 |
2005 |
2004 |
2006 |
| 1999 |
2000 |
2004 |
2006 |
2005 |
2007 |
| 2000 |
2001 |
2005 |
2007 |
2006 |
2008 |
| 2001 |
2002 |
2006 |
2008 |
2007 |
2009 |
Termini di accertamento per le dichiarazioni iva
Periodo
d’imposta |
Anno
presentazione
della
dichiarazione |
Termine di
accertamento
Dichiarazione
presentata |
Termine
prorogato |
Termine di
accertamento
Dichiarazione
omessa |
Termine
prorogato |
| 1997 |
|
|
|
2003 |
2005 |
| 1998 |
1999 |
2003 |
2005 |
2004 |
2006 |
| 1999 |
2000 |
2004 |
2006 |
2005 |
2007 |
| 2000 |
2001 |
2005 |
2007 |
2006 |
2008 |
| 2001 |
2002 |
2006 |
2008 |
2007 |
2009 |
[ -> par. 7-16 e all. ]
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