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Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge
finanziaria per il 2003) - Art. 63: Incentivi alle assunzioni
Circolare Agenzia Entrate n. 11 del 13.02.2003
INDICE
PREMESSA
1. LA DISCIPLINA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 388
DEL 2000
2. IL MONITORAGGIO DEGLI UTILIZZI DEL CREDITO
D'IMPOSTA E LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE N. 209 DEL
2002
2.1 Determinazione del credito d'imposta
2.2 Utilizzo del bonus
2.3 Mantenimento del livello occupazionale
3. L'ARTICOLO 63 DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL
2003
3.1 Art. 63, comma 1, lettera a) - Credito d'imposta
attribuibile, per l'anno 2003, ai datori di lavoro che hanno rilevato un
incremento occupazionale rilevante alla data del 7 luglio 2002
3.2 Art. 63, comma 1, lett. b) - La nuova misura del credito
d'imposta per gli incrementi occupazionali
3.2.1 Incrementi occupazionali registrati a partire dal 1 gennaio 2003 da datori
di lavoro non in possesso di incrementi occupazionali rilevanti al 7 luglio
2002
3.2.2 Estensione del nuovo regime, a partire dal 2004, a tutti i datori di
lavoro
3.3 Art. 63, comma 2 - Termini per l'attribuzione e la
fruizione degli incentivi per l'incremento dell'occupazione
3.4 Mantenimento del livello occupazionale - Verifica
annuale
4. ART. 63, COMMA 3 - L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA PREVENTIVA
5. CODICI-TRIBUTO DISPONIBILI AI FINI
DELL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CONTRIBUTO
PREMESSA
La presente circolare fornisce chiarimenti in
merito alle disposizioni contenute nell'articolo 63 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (cd. "legge finanziaria per il 2003", pubblicata nel S.O.
n. 240/L alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002), riguardanti gli incentivi alle
assunzioni previsti dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'articolo 63, da un punto di vista temporale,
costituisce l'ultimo degli interventi legislativi in materia di incentivi per
l'incremento dell'occupazione.
Più in dettaglio, si sono succedute nel tempo le
seguenti disposizioni:
- l'art. 7, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, che ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che
sino al 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- l'art. 5, comma 1, del decreto legge 8
luglio 2002, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178) che ha introdotto disposizioni volte ad attuare il monitoraggio delle
agevolazioni concesse nella forma del credito d'imposta, stabilendo che queste
ultime possono essere fruite esclusivamente nei limiti dei relativi stanziamenti
di bilancio, delle autorizzazioni di spesa ovvero delle previsioni di minori
entrate e, comunque, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie;
- l'art. 5, comma 2, del decreto legge n.
138 del 2002, che ha disposto - a decorrere dalla data di pubblicazione del
decreto di comunicazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili -
l'impossibilità di fruire della predetta agevolazione, qualora i relativi
presupposti si siano realizzati successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto n. 138 del 2002 (8 luglio 2002);
- l'art. 2 del decreto legge 24 settembre 2002,
n. 209 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265) che
ha fatto salve le aspettative dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio
2002 hanno registrato un incremento occupazionale (rilevato secondo le modalità
di cui al predetto art. 7), stabilendo che tale incremento rappresenta la misura
massima entro cui (limitatamente al periodo 1 luglio - 31 dicembre 2002) può
maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui all'art. 7 della
legge n 388 del 2000.
- l'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, che, nel confermare e prorogare fino al 31 dicembre 2006 l'incentivo a
favore dell'incremento dell'occupazione, introduce nuove misure e nuove modalità
di attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 7 della legge n. 388 del
2000.
Al fine di delineare compiutamente il quadro normativo
in cui si inserisce il citato articolo 63, si illustrano brevemente gli aspetti
più rilevanti dell'originaria disciplina del credito d'imposta per le nuove
assunzioni dettata dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, nonché le
successive modifiche ad essa apportate dalle disposizioni precedentemente
indicate.
1. LA DISCIPLINA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N.
388 DEL 2000
Il regime agevolativo istituito dall'art. 7 della
legge n. 388 del 2000 prevede il riconoscimento di un credito di imposta (pari a
€ 413,17 per ciascun neo-assunto e per ciascun mese) a favore dei datori di
lavoro che a partire dal 1 ottobre 2000 e sino al 31 dicembre 2003 incrementano
il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il comma 2 dell'art. 7, più precisamente, stabilisce
la necessità di eseguire due differenti tipologie di verifiche: la prima (da
effettuarsi con cadenza mensile) tendente a determinare l'incremento
occupazionale eventualmente verificatosi nella forza lavoro impiegata a tempo
indeterminato; la seconda (con cadenza annuale) tendente ad accertare la
conservazione, su base annuale, dell'incremento occupazionale raggiunto per
effetto delle nuove assunzioni.
Relativamente all'individuazione della misura del bonus
effettivamente spettante, il citato comma 2 prevede che esso sia determinato
sulla base della differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo
indeterminato rilevato al termine di ciascun mese e la base occupazionale di
riferimento costituita dal numero di lavoratori con contratto a tempo
indeterminato mediamente occupati in un prestabilito periodo (1 ottobre 1999 -
30 settembre 2000).
Il credito d'imposta matura mese per mese,
relativamente a ciascun nuovo assunto a tempo indeterminato che rappresenti un
incremento della base occupazionale rispetto a quella del periodo di
riferimento.
Il datore di lavoro, pertanto, ai fini della
quantificazione del contributo effettivamente spettante, al termine di ciascun
mese deve:
1. riscontrare il numero di lavoratori
dipendenti con contratto a tempo indeterminato (sia pieno che parziale);
2. misurare la differenza rispetto alla
media dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nel periodo
compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000 (intervallo temporale di
riferimento ai fini della commisurazione dell'agevolazione spettante, ai sensi
dell'art. 7, comma 2, della legge n. 388 del 2000). Tale differenza è di
seguito indicata con l'espressione "differenza rilevante";
3. confrontare tale differenza con il
numero dei lavoratori neo-assunti in possesso dei requisiti previsti dalla norma
agevolativa (età uguale o superiore a 25 anni e non svolgimento di attività di
lavoro dipendente a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti l'assunzione o,
alternativamente, portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104);
4. considerare quale incremento
occupazionale rilevante il numero delle unità lavorative che danno diritto al
credito d'imposta, rappresentato dal "minor valore" tra:
- la "differenza
rilevante";
- il numero dei lavoratori
"neo-assunti agevolabili", cioè in possesso dei requisiti previsti
dalla norma agevolativa, di cui al punto sub 3).
Qualora, il predetto "minor valore" risulti
positivo, il datore di lavoro realizza un incremento occupazionale rilevante e
potrà fruire mensilmente di un credito d'imposta complessivamente pari alla
misura unitaria dell'agevolazione (€ 413,17) moltiplicata per il predetto
"minor valore". Nel caso in cui quest'ultimo risulti nullo o
addirittura negativo, l'agevolazione non spetta, in quanto non si realizza alcun
incremento occupazionale rilevante.
Dai seguenti esempi emerge come la misura
dell'incremento occupazionale che genera il diritto al contributo sia sempre
rappresentata dal "minor valore" tra le variabili "differenza
rilevante" e "neo-assunti agevolabili", come sopra
determinate.
Si suppone che la rilevazione mensile sia compiuta al
31 maggio 2002.
Calcolo dell'agevolazione
Esempio 1
numero dei lavoratori in forza al 31 maggio 2002 18
media di riferimento (1 ott. 1999 - 30 sett. 2000) 15
differenza rilevante 3
neo-assunti agevolabili in forza al 31 maggio 2002
L'agevolazione è pari a 3
Esempio 2
numero dei lavoratori in forza al 31 maggio 2002 18
media di riferimento (1 ott. 1999 - 30 sett. 2000) 15
differenza rilevante 3
neo-assunti agevolabili in forza al 31 maggio 2002 2
L'agevolazione è pari a 2
Esempio 3
numero dei lavoratori in forza al 31 maggio 2002 14
media di riferimento (1 ott. 1999 - 30 sett. 2000) 15
differenza rilevante -1
neo-assunti agevolabili in forza al 31 maggio 2002 2
L'agevolazione è pari a 0
Il comma 2 del predetto
art. 7 ha, inoltre, disposto una ricognizione - con cadenza annuale - tendente a
verificare il mantenimento del livello occupazionale conseguito a seguito delle
nuove assunzioni: agli effetti di tale verifica assume rilevanza il confronto
tra la media dei lavoratori dipendenti complessivamente occupati su base annuale
(sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, ivi compresi i dipendenti
con contratto di lavoro con contenuto formativo) e la media dei lavoratori
dipendenti complessivamente occupati nel periodo di riferimento (1 ottobre 1999
- 30 settembre 2000). Il primo termine di tale confronto (media dei lavoratori
dipendenti complessivamente occupati su base annua) è determinato rispetto al
periodo 1 ottobre - 30 settembre di ciascuna annualità rientrante nel periodo
di durata della disciplina agevolativa.
La principale differenza di tale confronto annuale
rispetto alla verifica mensile dell'incremento occupazionale è costituita dalla
diversa ampiezza delle basi occupazionali utilizzate. La verifica annuale del
mantenimento del livello occupazionale, infatti, non si limita alla
considerazione della sola categoria dei lavoratori a tempo indeterminato, ma
abbraccia l'intera forza lavoro occupata (tanto nella componente con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, che in quella con contratto di lavoro a tempo
determinato).
La circostanza che il numero complessivo dei lavoratori
mediamente occupati nell'anno risulti pari o inferiore alla media del periodo di
riferimento, costituisce causa di decadenza dall'agevolazione in parola: di
conseguenza, il datore di lavoro - nei periodi successivi a quello in cui la
decadenza si è verificata - non può continuare ad avvalersi del credito
d'imposta per nessuna delle unità lavorative che hanno dato diritto
all'incentivo nel periodo oggetto di verifica (ad esempio, relativamente alla
prima annualità, 1 ottobre 2000 - 30 settembre 2001).
La decadenza dall'agevolazione (riscontrata a seguito
del predetto controllo su base annua) esplica, più precisamente, i propri
effetti a partire dall'inizio del periodo annuale successivo (vale a dire, dal
successivo mese di ottobre) e fa sì che - limitatamente alle unità lavorative
che hanno generato il credito d'imposta nel periodo sottoposto a controllo su
base annua - venga meno la possibilità di continuare a fruire del credito
d'imposta per i successivi periodi.
I lavoratori con riferimento ai quali è intervenuta la
decadenza continuano, tuttavia, ad essere presi in considerazione ai fini del
computo dei livelli occupazionali determinati mensilmente o annualmente ai fini,
rispettivamente, della concessione del credito d'imposta o della verifica della
conservazione del livello occupazionale.
Resta inteso che, successivamente all'avvenuto
accertamento di tale condizione, il datore di lavoro - pur non potendo
continuare ad avvalersi del credito d'imposta commisurato alle unità lavorative
che hanno dato diritto all'incentivo nell'anno oggetto di decadenza - potrebbe,
però, maturare il diritto al suddetto beneficio relativamente:
a) a lavoratori già in forza alle proprie
dipendenze (e in possesso dei requisiti di ammissibilità all'agevolazione
previsti dal comma 5 dell'art. 7 in esame) che non hanno potuto generare alcun
diritto al credito d'imposta, in quanto in eccesso rispetto agli incrementi
occupazionali rilevati;
b) ad ulteriori, nuove assunzioni che
effettuerà successivamente al periodo annuale per il quale è stata riscontrata
la decadenza.
Il datore di lavoro conserva la possibilità di fruire
in compensazione del credito d'imposta già maturato mensilmente nel periodo per
il quale si è verificata la decadenza (1 ottobre 2000 - 30 settembre 2001,
relativamente alla prima verifica annuale) che eventualmente non sia stato
ancora utilizzato, in quanto il diritto alla relativa utilizzazione deve
considerarsi ormai definitivamente acquisito.
Relativamente alle modalità di utilizzo del credito
d'imposta, il comma 4 del sopraccitato art. 7 ha disposto che quest'ultimo (che
non concorre né alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEG,
né alla formazione della base imponibile IRAP) è utilizzabile esclusivamente
in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'utilizzabilità in compensazione del credito maturato è possibile a partire
dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione. Al riguardo si
rammenta che l'originaria disciplina del bonus in questione ne prevedeva una
fruibilità automatica, in quanto - in seguito all'assunzione di un lavoratore
in possesso dei requisiti previsti dalla legge - il datore di lavoro poteva
direttamente impiegare l'importo del credito maturato (determinato secondo le
descritte modalità) in compensazione con gli importi a debito di qualsiasi
sezione del modello F24.
Al fine del riconoscimento del suddetto beneficio, il
comma 5 dell'art. 7 citato ha stabilito una serie di precisi requisiti:
1) l'età dei dipendenti di nuova
assunzione non deve essere inferiore a 25 anni;
2) i dipendenti di nuova assunzione non
devono aver svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato negli
ultimi 24 mesi (tale requisito non è, tuttavia, richiesto per i nuovi assunti
che siano portatori di handicap, individuati ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104);
3) il datore di lavoro che procede
all'assunzione deve rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, anche
con riferimento ai dipendenti rispetto ai quali non si è fruito del credito
d'imposta;
4) il datore di lavoro che procede
all'assunzione deve essere in regola con le prescrizioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori, di cui ai decreti legislativi 19
settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive
modificazioni, nonché dei successivi decreti legislativi attuativi di direttive
comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Il comma 10 del predetto art. 7, infine, ha introdotto
un ulteriore credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che - a far data
dal 1 gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2003 - realizzano incrementi
occupazionali rilevanti per effetto di assunzioni di nuovi dipendenti con
contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive situate in una
delle seguenti aree:
- territori individuati nell'art. 4 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche;
- aree comprese nell'obiettivo 1 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (che, nel
dettaglio, corrispondono alle seguenti regioni: Campania; Basilicata; Puglia;
Calabria; Sicilia; Sardegna);
- territori delle regioni Abruzzo e
Molise.
Si ricorda che (conformemente a quanto affermato con
risoluzione n. 270/E del 6 agosto 2002) costituiscono nuove assunzioni rilevanti
ai fini del riconoscimento di tale ulteriore contributo esclusivamente quelle
effettuate a far data dal 1 gennaio 2001: pertanto, eventuali incrementi
occupazionali rilevanti registrati nel periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2000
generano esclusivamente il diritto a fruire del credito d'imposta nella misura
base (€ 413,17).
A tal riguardo, si sottolinea che - negli ambiti
territoriali relativamente ai quali i datori di lavoro interessati possono
beneficiare di tale ulteriore credito d'imposta - è sufficiente siano ubicati
gli uffici, gli stabilimenti e le basi fisse presso i quali vengono assunti i
dipendenti, non rilevando a tal fine la circostanza che la sede legale o la
residenza dei predetti datori di lavoro sia ubicata altrove.
Tale ulteriore credito d'imposta (stabilito nella
misura di € 206,58 per ciascun nuovo dipendente) compete secondo la disciplina
ordinariamente prevista dal predetto art. 7 e rientra nel campo di applicazione
della regola cd. de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione delle
Comunità europee 96/C68/06 (pubblicata nella G.U.C.E. C68 del 6 marzo
1996).
In proposito si osserva ulteriormente che un lavoratore
- (in possesso dei requisiti stabiliti dal predetto art. 7, comma 5) -
inizialmente impiegato presso uno stabilimento localizzato al di fuori delle
aree previste dal comma 10 dell'art. 7, che venga successivamente destinato ad
una struttura produttiva ubicata in tali territori, non acquisirà il diritto a
fruire dell'ulteriore credito d'imposta.
Rispetto ad un lavoratore di nuova assunzione - in
seguito trasferito in uno dei predetti territori "agevolati" - il
datore di lavoro manterrà, pertanto, il diritto a fruire del credito d'imposta
esclusivamente nella misura base (€ 413,17), non venendo ad acquisire il
diritto all'utilizzo dell'ulteriore contributo (€ 206,58).
Ciò in quanto il predetto comma 10, nel delineare
l'ambito soggettivo di applicazione dell'ulteriore misura dell'agevolazione, fa
espresso riferimento alle assunzioni di nuovi lavoratori "da
destinare" a unità produttive ubicate nei territori predetti, intendendo
sottolineare che l'assunzione dei nuovi lavoratori - al fine di beneficiare
dell'ulteriore credito - debba avvenire in vista della specifica destinazione
presso tali stabilimenti.
Non è, pertanto, possibile far partecipare a tale
ulteriore beneficio lavoratori assunti per l'impiego presso strutture produttive
ubicate in aree diverse dai predetti territori.
Le medesime conclusioni valgono nell'opposta ipotesi di
un lavoratore impiegato sin dall'assunzione presso un impianto, si ponga,
situato in Calabria (e che, pertanto, genera un credito d'imposta mensile pari a
complessivi € 619,75, comprensivi del credito base (€ 413,17) e
dell'ulteriore contributo (€ 206,58)) che sia successivamente trasferito
presso un impianto localizzato in Piemonte: il dipendente in tal caso perderà
il diritto alla misura ulteriore del credito d'imposta, mantenendo, tuttavia, la
spettanza del credito nella misura base.
Per un più approfondito esame della disciplina
introdotta dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, nonché per l'analisi di
particolari problematiche ad essa connesse, si rinvia alle precisazioni
contenute nelle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001 (punto 1.5), n. 5/E del 26
gennaio 2001 (punto 2), n. 57/E del 18 giugno 2001 (punto 6), tutte reperibili
nella banca dati "Norme, circolari e risoluzioni" del sito www.agenziaentrate.it.
2. IL MONITORAGGIO DEGLI UTILIZZI DEL CREDITO
D'IMPOSTA E LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE N. 209 DEL 2002
L'art. 5 del decreto legge n. 138 del 2002 (convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002), nel confermare l'efficacia di
tutti i crediti d'imposta vigenti nell'ordinamento alla data della sua entrata
in vigore, ha introdotto una disposizione che ne impone il relativo
monitoraggio.
L'anzidetta disposizione prevede che questi ultimi
possono essere fruiti esclusivamente nei limiti degli oneri finanziari previsti
in relazione alle specifiche disposizioni agevolative.
Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
1 agosto 2002 (pubblicato nella G.U. del 6 agosto 2002, n. 183) è stato
individuato l'ammontare di risorse economiche destinabili per l'annualità 2002
alla dotazione del predetto bonus fiscale (pari nel complesso a € 652.138.210)
ed è stato stabilito - a far data dall'8 luglio 2002 - l'obbligo per i datori
di lavoro di presentare un'apposita istanza.
Più in dettaglio, l'art. 1, comma 2, del predetto
decreto, ha stabilito la necessità (al fine dell'attribuzione del contributo di
cui all'art. 7) di ottenere un'espressa autorizzazione da parte del Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, a seguito della presentazione
di un'apposita istanza - preventiva all'assunzione del dipendente - da parte del
datore di lavoro.
Contestualmente all'emanazione del decreto ministeriale
del 1 agosto 2000, sulla medesima G.U. del 6 agosto 2002 è stato pubblicato il
decreto interdirigenziale del Ragioniere Generale dello Stato, del Capo del
Dipartimento delle Politiche fiscali e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,
con il quale è stato comunicato l'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati a
copertura degli oneri finanziari connessi alla gestione del credito d'imposta,
di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000.
Per effetto della pubblicazione di tale ultimo decreto è,
dunque, divenuta operativa la previsione dell'art. 5, comma 2, del D.L. n. 138
del 2002 e, conseguentemente, a far data dal 6 agosto 2002 è stata inibita la
possibilità di fruire di nuovi crediti i cui presupposti si siano realizzati
successivamente all'8 luglio 2002 (data di entrata in vigore del D.L. n. 138 del
2002).
La coincidenza temporale dell'emanazione - e
pubblicazione in G.U. - dei predetti decreti ha, di fatto, impedito ai datori di
lavoro interessati la presentazione delle istanze preventive previste dal
decreto ministeriale del 1 agosto 2002. Nessun datore di lavoro ha, pertanto,
potuto presentare l'istanza preventiva richiesta dal predetto decreto per
l'attribuzione del bonus per l'incremento dell'occupazione i cui presupposti si
siano realizzati successivamente all'8 luglio 2002.
Al fine di superare le perplessità interpretative
sorte a seguito alla ravvicinata emanazione dei menzionati provvedimenti, il
legislatore è nuovamente intervenuto nella materia con una disposizione
tendente a conservare la spettanza dell'agevolazione a beneficio dei datori di
lavoro che alla data immediatamente precedente l'entrata in vigore del predetto
D.L. n. 138 (7 luglio 2002) avessero realizzato un incremento occupazionale
rilevante (conformemente a quanto originariamente disposto dall'art. 7 della
legge n. 388 del 2000).
L'art. 2 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209
(convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265) ha
provveduto a garantire i diritti dei datori di lavoro che hanno effettuato
assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato sino alla data del 7
luglio 2002 e ha, altresì, riconosciuto - sebbene entro limiti determinati - il
diritto alla fruizione del credito d'imposta per le nuove assunzioni anche in
relazione alle mensilità comprese nel periodo 8 luglio - 31 dicembre
2002.
In particolare, la disposizione in esame:
- ha fatto salve, sotto il profilo della
maturazione del diritto al predetto credito d'imposta, le assunzioni compiute
fino al 7 luglio 2002;
- ha stabilito, al fine del godimento di
tale incentivo fiscale, un limite all'efficacia delle assunzioni poste in essere
dopo il 7 luglio e sino al 31 dicembre 2002;
- ha stabilito che il credito d'imposta
complessivamente maturato nel secondo semestre dell'anno 2002 potesse essere
fruito a far data dal 1 gennaio 2003;
- ha stabilito - per mezzo di una
disposizione introdotta in sede di conversione legislativa - che non si debba
far luogo, entro i limiti del bonus corrispondente agli incrementi rilevati al 7
luglio 2002, alla restituzione del credito indebitamente compensato per
incrementi relativi ad assunzioni effettuate dopo il 7 luglio 2002 (quest'ultimo
aspetto è stato specificamente illustrato dalla risoluzione n. 385/E del 13
dicembre 2002).
2.1 Determinazione del credito d'imposta
La disposizione del citato art. 2 ha riguardato
esclusivamente gli incrementi occupazionali mensili rilevanti verificatisi nel
periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2002. Al fine di determinare
la misura del credito spettante per ciascuna delle mensilità comprese in detto
periodo, occorre distinguere le assunzioni effettuate sino al 7 luglio 2002 da
quelle compiute nel periodo 8 luglio - 31 dicembre 2002.
Gli incrementi occupazionali rilevanti realizzati sino
al 7 luglio 2002 rappresentano la soglia massima di accrescimento occupazionale
entro la quale poteva maturare mensilmente il diritto al contributo per il
periodo 1 luglio - 31 dicembre 2002.
In altri termini, l'art. 2 del decreto legge n. 209 del
2002 ha disposto una sorta di ricognizione straordinaria dell'incremento
occupazionale alla data del 7 luglio 2002 che, ai fini che qui interessano, va
considerata quale giorno finale del medesimo mese (e, pertanto, quale data in
cui procedere alla verifica della realizzazione del presupposto per la
maturazione del credito d'imposta, come precisato nella circolare n. 73/E del 2
settembre 2002).
Qualora, alla data del 7 luglio 2002, il "minor
valore" (calcolato secondo le modalità descritte al precedente paragrafo
1) risulti nullo o addirittura negativo, la misura massima fruibile
dell'agevolazione in parola è pari a zero e il datore di lavoro interessato non
può fruire del credito d'imposta per eventuali incrementi occupazionali
riscontrati al termine di ciascuno dei mesi compresi nel periodo dal 1 luglio al
31 dicembre 2002.
E' evidente, quindi, che nel secondo semestre del 2002
la maturazione del credito d'imposta è potuta avvenire esclusivamente a favore
dei datori di lavoro che sino alla data del 7 luglio 2002 avevano effettuato
assunzioni con contratti a tempo indeterminato per le quali, alla medesima data,
il credito risultasse spettante secondo le modalità di calcolo indicate nel già
richiamato paragrafo 1.
Tenendo presente quanto precisato in merito ai criteri
di calcolo dell'incremento occupazionale, si forniscono di seguito alcuni esempi
di determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 2 del decreto legge n.
209 del 2002, ipotizzando che la misura massima dell'agevolazione (rappresentata
dall'incremento occupazionale rilevato alla data del 7 luglio 2002, secondo i
criteri in precedenza evidenziati) sia pari a "4".
Calcolo dell'agevolazione
Esempio 4 - Maggiore incremento rispetto alla misura
massima numero dei lavoratori al 31 luglio 2002 15
media di riferimento (1 ott. 1999 - 30 sett. 2000) 10
differenza rilevante 5
neo-assunti agevolabili in forza al 31 luglio 2002 5
misura massima 4
L'agevolazione è pari a 4
L'incremento occupazionale rilevante è pari a 5, ma il bonus spetta per un
valore pari alla misura massima (4).
Esempio 5 - Minore incremento rispetto alla
misura
massima numero dei lavoratori al 31 luglio 2002 13
media di riferimento (1 ott. 1999 - 30 sett. 2000) 10
differenza rilevante 3
neo-assunti agevolabili in forza al 31 luglio 2002
5
misura massima 4
L'agevolazione è pari a 3
L'incremento occupazionale rilevante (3) è inferiore alla misura massima
(4). Si noti come, nell'ipotesi prospettata, la misura del bonus corrisponde al
"minor valore" tra le variabili "differenza rilevante" e
"neo-assunti agevolabili".
Esempio 6 - Decremento numero dei lavoratori
al 31 luglio 2002 9
media di riferimento 10
differenza rilevante -1
neo-assunti agevolabili in forza al 31 luglio 2002 5
Misura massima 4
L'agevolazione non spetta
In tale ipotesi, ancorché il datore di lavoro abbia effettuato nuove
assunzioni (5) di lavoratori in possesso dei requisiti previsti, l'incremento (o
meglio il decremento) occupazionale rilevante (-1) non consente di accedere
all'agevolazione.
Come si è visto, il
credito d'imposta poteva maturare, per i mesi da luglio a dicembre 2002,
esclusivamente nel caso in cui - alla data del 7 luglio 2002 - risultasse un
incremento rilevante derivante da assunzioni effettuate fino alla medesima
data.
Eventuali nuove assunzioni intervenute successivamente
al 7 luglio 2002 non possono generare - relativamente ai successivi mesi
dell'anno 2002 - ulteriore credito d'imposta rispetto a quello spettante nella
misura massima consentita.
Relativamente alle assunzioni effettuate nel periodo 8
luglio - 31 dicembre 2002, il secondo periodo della disposizione in commento ha
stabilito che queste ultime rilevino ai fini della maturazione dell'incentivo in
esame esclusivamente qualora l'incremento mensile del numero dei dipendenti non
superi la soglia massima rappresentata dall'incremento occupazionale riscontrato
alla data del 7 luglio 2002.
Mediante tale previsione, pertanto, è stata
inequivocabilmente prevista la rilevanza - ai fini della maturazione del credito
d'imposta di cui al predetto art. 2 - delle sole assunzioni compiute nel periodo
8 luglio-31dicembre 2002 al fine di reintegrare il numero dei lavoratori
occupati alla data del 7 luglio che non risultano più alle dipendenze del
datore di lavoro interessato all'agevolazione.
Tale circostanza può essersi verificata, ad esempio,
nel caso in cui successivamente al 7 luglio 2002 sia venuto meno (a causa di
dimissioni, licenziamento per giusta causa, ecc.) il rapporto di lavoro in capo
ad un lavoratore ed il datore di lavoro abbia in seguito effettuato una nuova
assunzione con contratto a tempo indeterminato di un dipendente in possesso dei
requisiti previsti dalla norma agevolativa. In tale evenienza, pertanto, il
numero dei lavoratori che danno diritto al bonus è rimasto immutato.
A chiarimento di quanto precisato, si propone il
seguente esempio, nel quale le espressioni "lavoratori agevolabili" e
"lavoratori non agevolabili" indicano, rispettivamente, le unità
lavorative in possesso o prive dei requisiti previsti dalla norma agevolativa
(art. 7, comma 5, della legge n. 388 del 2000). Viene ipotizzato che la misura
massima dell'agevolazione (rilevata al 7 luglio 2002), calcolata secondo i
criteri evidenziati in precedenza, sia pari a "3".
Esempio 7
Situazione al 7 luglio 2002
Numero dei lavoratori in forza al 7 luglio 2002 15
Media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000) 10
Differenza rilevante 5
Nuovi assunti agevolabili 3
Misura massima rilevata al 07.07.2002 3
Situazione al 31 luglio 2002
(nessuna variazione nella forza lavoro)
Numero lavoratori in forza al 31 luglio 2002
15
Media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000) 10
Differenza rilevante 5
Nuovi assunti agevolabili 3
Misura massima al 07.07.2002 3
L'agevolazione è pari a 3
Situazione al 31 agosto 2002
(licenziamento di n. 3 "lavoratori non agevolabili")
Numero lavoratori in forza al 31 agosto 2002 12
Media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000) 10
Differenza rilevante 2
Nuovi assunti agevolabili 3
Misura massima al 07.07.2002 3
L'agevolazione è pari a 2
Situazione al 30 settembre 2002
(assunzione di n. 5 "lavoratori non agevolabili")
Numero lavoratori in forza al 30 settembre 2002 17
Media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000) 10
Differenza rilevante 7
Nuovi assunti agevolabili 3
Misura massima al 07.07.2002 3
L'agevolazione è pari a 3
Situazione al 31 ottobre 2002
(assunzione di n. 4 "lavoratori agevolabili")
Numero lavoratori in forza al 31 ottobre 2002 21
Media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000) 10
Differenza rilevante 11
Nuovi assunti agevolabili 7
Misura massima al 07.07.2002 3
L'agevolazione è pari a 3
2.2 Utilizzo del bonus
Il terzo periodo dell'articolo 2 del decreto ha,
infine, stabilito che i crediti d'imposta maturati mensilmente nel periodo 1
luglio - 31 dicembre 2002 possano essere utilizzati a partire dal 1 gennaio 2003
in quote non superiori a un terzo del totale.
Il credito complessivamente maturato nei mesi da luglio
a dicembre 2002, pertanto, può essere utilizzato in compensazione - mediante
modello F24 - esclusivamente a partire dalla prima data di versamento unificato
immediatamente successiva al 31 dicembre 2002 (la disposizione, infatti,
consente l'utilizzo a partire dal 1 gennaio 2003), a condizione che l'utilizzo
stesso avvenga in quote mensili non eccedenti un terzo del credito
complessivamente spettante.
La misura di un terzo del totale cui commisurare la
singola rata del credito utilizzabile rappresenta, peraltro, solo l'importo
massimo compensabile in ciascun mese, per cui il beneficiario, qualora lo
ritenga opportuno, ben potrà optare per un utilizzo mediante quote di importo
inferiore.
Tuttavia, qualora l'importo di ciascuna rata risulti
superiore ai versamenti da effettuare nel mese, l'eccedenza non compensata potrà
essere utilizzata in compensazione in occasione dei versamenti da effettuare nel
mese successivo.
Così, per ipotesi, si supponga che un datore di lavoro
abbia maturato nel corso del periodo luglio - dicembre 2002 un credito d'imposta
nel complesso pari a € 15.000 e che abbia scelto di fruirne in tre rate
(ciascuna delle quali, stante il limite del terzo, sarà ovviamente pari a €
5.000). Qualora in occasione del primo versamento (ad esempio, il 16 gennaio
2003) l'importo dei versamenti complessivamente dovuti sia risultato pari a €
2.000, la rata predetta sarà utilizzata esclusivamente per tale importo.
La quota residua (pari a € 3.000) potrà essere
cumulata con la quota di credito compensabile in occasione della successiva
scadenza utile di versamento (ad esempio, 16 febbraio 2002): in tale momento,
pertanto, la quota mensile di credito utilizzabile ((pari a € 8.000
(5000+3000)) sarà di importo superiore al limite massimo di un terzo, previsto
per ciascuna rata mensile.
In altri termini, quanto non impiegato in un
determinato mese, a causa dell'insufficiente capienza degli importi a debito,
potrà essere "riportato" sulle quote utilizzabili nei mesi
successivi.
Tale principio consente, inoltre, di affermare che,
data la fruizione per quote mensili del credito, il beneficiario, a partire dal
1 aprile 2003, potrà utilizzare l'intero credito maturato, compensandolo in
un'unica soluzione alla prima data di versamento unificato immediatamente
successiva.
In altri termini, si può ritenere che l'utilizzo in
un'unica soluzione in data successiva al primo trimestre del 2003 sia il
risultato del cumulo di quanto non utilizzato nei mesi di gennaio, febbraio e
marzo.
Tale possibilità spetta a tutti i datori di lavoro
che, per qualunque motivo, non effettuano versamenti unificati con modello F24
nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003.
E' questo il caso, ad esempio, del datore di lavoro che
percepisce unicamente redditi da lavoro dipendente, il quale potrà utilizzare
interamente il credito maturato ai sensi del menzionato articolo 2 nella propria
dichiarazione dei redditi (anche in sede di liquidazione del Modello 730). Si
precisa a tale riguardo che il datore di lavoro che percepisca esclusivamente
redditi di tale tipologia potrà indicare nella propria dichiarazione dei
redditi l'importo del credito maturato sino alla data di presentazione della
medesima.
Si sottolinea, inoltre, che l'incentivo in esame potrà
essere fruito automaticamente, senza i limiti e le formalità (tra cui, in
particolare, l'obbligo di presentazione dell'istanza preventiva al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate) stabiliti dal richiamato
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1 agosto 2002.
2.3 Mantenimento del livello
occupazionale
Come già evidenziato, l'incremento occupazionale
rilevante ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 209 è determinato
secondo i criteri e le modalità di determinazione del credito d'imposta di cui
all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000.
Pertanto, in relazione alle fattispecie contemplate dal
predetto art. 2 continua a trovare applicazione quanto disposto dal secondo
periodo del comma 2 del citato articolo 7 in merito alla verifica annuale del
mantenimento del livello occupazionale conseguente alle nuove assunzioni.
In proposito, nel richiamare quanto illustrato nel
precedente paragrafo 1, si forniscono alcune precisazioni in relazione agli
effetti della peculiare disciplina introdotta dall'art. 2 del decreto legge n.
209 del 2002.
Com'è stato ricordato, per mantenere il diritto a
fruire dell'agevolazione, per ogni periodo annuale che inizia il 1 ottobre e
termina il 30 settembre dell'anno successivo, il numero complessivo dei
dipendenti mediamente occupati (comprendente, pertanto, anche quelli assunti con
contratto a tempo determinato) deve essere sempre superiore al livello
occupazionale complessivo mediamente registrato nel periodo 1 ottobre 1999 - 30
settembre 2000.
Qualora la differenza tra i predetti livelli
occupazionali sia pari a zero o negativa, il datore di lavoro decade
dall'agevolazione in commento: viene meno, pertanto, la possibilità di fruire
del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione a partire dal periodo
annuale successivo a quello in cui si è verificata l'assunzione, limitatamente
ai lavoratori in capo ai quali è già maturato il beneficio.
Resta, peraltro, impregiudicata la possibilità di
beneficiare dell'agevolazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 7
della legge n. 388 del 2000, rispetto a ulteriori incrementi occupazionali
rilevanti che si verifichino successivamente alla data di decadenza.
Il parziale blocco introdotto dall'art. 2 del decreto
n. 209 del 2002 in relazione alle assunzioni intervenute successivamente al 7
luglio 2002 non comporta, tuttavia, modifiche alle modalità di effettuazione
della verifica in oggetto.
Infatti, i lavoratori assunti in seguito al 7 luglio
2002 che realizzano incrementi occupazionali eccedenti la misura massima
rilevata al 7 luglio (e che, pertanto, non generano il diritto a fruire del
contributo), assumono, in ogni caso, rilevanza ai fini del descritto confronto
tra livelli occupazionali medi.
Tali lavoratori, pur non dando luogo ad alcun credito
d'imposta, fanno comunque parte della forza lavoro occupata e, pertanto, devono
essere computati ai fini della differenza (richiesta in vista della verifica
annuale) tra il livello occupazionale medio annuale e quello medio storico
Qualora la differenza tra i valori medi annuali e la
media storica complessiva di riferimento risulti nulla o negativa, il soggetto
beneficiario, per i periodi successivi al 30 settembre 2002, non potrà più
maturare alcun credito d'imposta in capo ai "lavoratori agevolati"
rispetto ai quali si è verificata l'ipotesi di decadenza (corrispondenti ai
dipendenti che hanno generato il diritto a fruire del credito d'imposta nel
periodo annuale sottoposto a verifica).
Resta salva, tuttavia, la possibilità di tornare a
godere del contributo relativamente ad ulteriori, nuove assunzioni di dipendenti
(in possesso dei requisiti richiesti dalla norma agevolativa) compiute dal
datore di lavoro successivamente alla data di accertamento della decadenza (30
settembre 2002).
Verifica annuale della conservazione del livello
occupazionale conseguito per effetto delle nuove assunzioni
Esempio 8
31 maggio 2002: verifica mensile dell'incremento occupazionale
numero lavoratori in forza al 31.05.2002
15
media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000) 10
differenza rilevante 5
neo-assunti agevolabili 8
neo-assunti agevolati 5
Alla data del 31 maggio 2002, il datore di lavoro gode del credito d'imposta
corrispondente a 5 nuovi lavoratori in possesso dei requisiti di agevolabilità.
30 giugno 2002: verifica mensile dell'incremento
occupazionale
numero lavoratori in forza al 30.06.2002
14
media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000) 10
differenza rilevante 4
neo-assunti agevolabili 8
neo-assunti agevolati 4
Nel mese di giugno 2002 viene meno il rapporto di lavoro in capo ad un
dipendente non in possesso dei requisiti di agevolabilità. Tale circostanza
determina una diminuzione della "differenza rilevante" registrata in
occasione della precedente verifica mensile, che si traduce in un decremento
della misura del credito spettante (4).
7 luglio 2002: rilevazione
"straordinaria" dell'incremento occupazionale
numero lavoratori in forza al 07.07.2002
14
media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000) 10
differenza rilevante 4
neo-assunti agevolabili 8
neo-assunti agevolati 4
misura massima 4
Il numero dei lavoratori che, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 209 del 2002,
sono in grado di generare il diritto al credito d'imposta è pari a 4 (misura
massima). Per effetto di quanto stabilito da tale disposizione, la fruibilità
del credito è, tuttavia, differita al 1 gennaio 2003 (in quote costanti non
superiori al terzo del totale).
31 luglio 2002: verifica mensile dell'incremento
occupazionale
numero lavoratori in forza al 31.07.2002
14
media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000) 10
differenza rilevante 4
neo-assunti agevolabili 8
Nel periodo 8 luglio - 31 luglio 2002 non si registrano variazioni della
forza lavoro occupata: pertanto, il numero di dipendenti in grado di generare il
diritto al credito d'imposta rimane pari a 4 (misura massima).
31 agosto 2002: verifica mensile dell'incremento
occupazionale
numero lavoratori in forza al 31.08.2002
16
media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000) 10
differenza rilevante + 6
neo-assunti agevolabili 10
Nel mese di agosto 2002 sono stati assunti due nuovi lavoratori in possesso dei
requisiti di ammissibilità all'agevolazione: tali assunzioni, tuttavia, sono
state compiute in eccesso rispetto alla misura massima rilevata al 7 luglio 2002
e, pertanto, non possono generare il diritto a godere del credito d'imposta in
esame che rimane pari a 4 (fruibile - a partire dal 1 gennaio 2003 - secondo le
modalità anzidette).
30 settembre 2002: verifica annua mantenimento
livello occupazionale
A) forza lavoro complessiva mediamente occupata 20
nell'annualità 1 ottobre 2001 - 30 settembre 2002
B) forza lavoro complessiva mediamente occupata
nel periodo di riferimento (1 ott. 1999 - 30 sett. 2000) 20
A = B Decadenza dall'agevolazione
Per effetto della decadenza, i lavoratori in capo ai quali - fino al 30
settembre 2002 - è maturato il credito d'imposta, non possono più rilevare,
quali lavoratori "agevolabili", ai fini della determinazione del
credito d'imposta per i periodi successivi.
Nell'esempio illustrato, si tratta dei 5 lavoratori agevolati nel mese di maggio
2002, anche se nel successivo mese di giugno 2002 - per effetto del particolare
criterio di calcolo dell'agevolazione - solo 4 di essi hanno generato credito
d'imposta.
I due nuovi dipendenti agevolabili assunti nel mese di agosto, non vengono,
invece, colpiti dagli effetti della decadenza, in quanto, essendo in eccesso
rispetto alla predetta misura massima, non hanno generato il diritto a godere
del credito d'imposta.
3. L'ARTICOLO 63 DELLA LEGGE FINANZIARIA PER
IL 2003
L'articolo 63 della legge finanziaria per il 2003
introduce, in materia di credito d'imposta per le nuove assunzioni, importanti
novità tra cui la conferma, per l'anno 2003, del credito d'imposta di cui
all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, l'estensione dell'agevolazione fino
a tutto il 31 dicembre 2006 (seppur con sostanziali modifiche quanto alla base
occupazionale di riferimento ed alla misura del contributo) e la previsione
della necessità, da parte del datore di lavoro interessato, di presentare
un'istanza cui deve seguire - per l'attribuzione del contributo - un esplicito
atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate.
La disciplina dettata dalla disposizione in esame
individua differenti regimi che variano in base alla considerazione della
particolare situazione soggettiva dei datori di lavoro potenzialmente
interessati all'agevolazione.
In particolare:
- il comma 1, lettera a), dell'art. 63 è
destinato ai datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 hanno realizzato
un incremento occupazionale rilevante (a coloro cioè che sono in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 209 del 2002) e conferma,
per l'anno 2003, l'agevolazione prevista dal citato articolo 7;
- la successiva lettera b) delinea il
profilo di un nuovo regime del credito d'imposta a favore degli incrementi
occupazionali che sostituisce - con decorrenze temporali differenziate in base
alla particolare posizione soggettiva del datore di lavoro - quello previsto
dall'articolo 7. Introduce a tal proposito nuovi e diversi importi del
contributo, nonchè un nuovo periodo di riferimento per il calcolo della media
storica della base occupazionale.
Il nuovo regime di cui alla richiamata lettera b) entra
in vigore
- dal 1 gennaio 2003, limitatamente ai
datori di lavoro che alla data del 7 luglio non risultavano in possesso di un
incremento occupazionale rilevante ai fini della maturazione del contributo di
cui all'art. 7 (privi, cioè, dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto
legge n. 209 del 2002);
- dal 1 gennaio 2004, per i datori di
lavoro - contemplati dalla predetta lettera a) del comma 1 dell'art. 63 in esame
- che, avendo registrato alla data del 7 luglio 2002 un incremento di base
occupazionale agevolabile, possono fruire per l'anno 2003 del credito d'imposta
di cui all'articolo 7.
La lettera c), comma 1, dell'art. 63 dispone,
relativamente ai contributi previsti dalle precedenti lettere a) e b) un
esplicito rinvio alle regole dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000,
citando, a titolo esemplificativo, "(...) quelle relative alle modalità e
ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base
occupazionale". Resta inteso che il predetto rinvio ha portata generale e
comprende, oltre ai predetti criteri espressamente richiamati, anche le
ulteriori prescrizioni contemplate dal citato art. 7 (tra cui, ad esempio, le
regole previste dal comma 5 in merito ai requisiti soggettivi richiesti ai nuovi
assunti al fine della spettanza del beneficio).
Il comma 2 dell'articolo 63 individua i limiti
temporali relativamente all'attribuzione e alla fruizione del credito d'imposta
di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
Il comma 3 dell'art. 63 prevede quale condizione
imprescindibile per la maturazione del diritto al credito d'imposta di cui al
comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, nonché di cui al comma 1, lett. b),
la presentazione da parte del datore di lavoro di un'istanza preventiva al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate ed il rilascio, da parte
di quest'ultimo, di un esplicito atto di assenso.
Il comma 4 stabilisce, infine, che le disposizioni dei
commi precedenti non hanno alcun effetto relativamente alle modalità di
utilizzo dei crediti d'imposta previsti dall'art. 2, comma 1, terzo periodo, del
decreto legge n. 209 del 2002. Si tratta dei crediti d'imposta generati
dall'incremento occupazionale rilevato al 7 luglio 2002 (nonché da eventuali
successive assunzioni compiute in sostituzione di lavoratori compresi in tale
incremento), maturati nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2002 e utilizzabili
soltanto a partire dal 1 gennaio 2003 in quote non superiori a un terzo del
totale. Per effetto di tale precisazione, i predetti crediti possono essere
legittimamente impiegati in compensazione - a partire da tale ultima data - alla
prima scadenza utile per i versamenti unificati (16 gennaio 2003), con
l'osservanza del predetto limite massimo di utilizzo (si richiamano in proposito
le considerazioni svolte nel precedente paragrafo 2.2 a proposito della
possibilità di utilizzare integralmente in compensazione gli importi predetti a
partire dalla prima scadenza utile del mese di aprile 2002). L'utilizzo dei
menzionati crediti non è, pertanto, subordinato alla presentazione dell'istanza
preventiva.
Si procede, di seguito, ad illustrare in modo più
dettagliato le disposizioni contenute nell'art. 63.
3.1 Art. 63, comma 1, lettera a) - Credito
d'imposta attribuibile, per l'anno 2003, ai datori di lavoro che hanno rilevato
un incremento occupazionale rilevante alla data del 7 luglio 2002
Le disposizioni contenute nel comma 1, lettera a),
dell'articolo 63, come preannunciato, sono riferite ai datori di lavoro che, ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 209 del 2002, abbiano registrato -
alla data del 7 luglio 2002 - un incremento occupazionale rilevante.
Tali soggetti possono continuare ad avvalersi del
credito d'imposta anche per le unità agevolabili che determinano un incremento
della base occupazionale al termine di ciascuno dei mesi da gennaio a dicembre
2003, con le seguenti specificazioni:
1) fino a concorrenza di un numero di tali
unità incrementali non superiore a quello che ha determinato l'incremento
rilevante al 7 luglio 2002, si ha diritto - fino al 31 dicembre 2003 - al
credito d'imposta nelle misure previste dall'articolo 7 della legge n. 388 del
2000 (pari, in dettaglio, a € 413,17 per ciascun nuovo assunto e per ciascun
mese, più l'eventuale, ulteriore credito di € 206,58 previsto dal comma 10
del medesimo articolo 7 a favore delle nuove assunzioni di lavoratori dipendenti
da destinare a unità produttive da ubicare nei territori ivi indicati) (art.
63, comma 1, lettera a), primo periodo);
2) relativamente alle unità incrementali
eccedenti il numero di cui al punto sub 1), il credito d'imposta compete per
ciascun lavoratore e per ciascun mese nella nuova misura di € 100 (ovvero di €
150, qualora l'assunto sia di età superiore a 45 anni) (art. 63, comma 1,
lettera a), secondo periodo); a tali importi si aggiunge un ulteriore contributo
di € 300 per ciascuna unità incrementale, nel caso in cui l'assunzione sia
effettuata nelle aree territoriali previste all'articolo 7, comma 10, della
legge n. 388 del 2000 (art. 63, comma 1, lettera a), terzo periodo).
Relativamente al maggior importo (€ 50) del credito
d'imposta a favore delle nuove assunzioni di lavoratori aventi più di 45 anni,
si precisa che per beneficiare di tale maggiorazione del contributo è
necessario che il nuovo dipendente abbia già compiuto 45 anni all'atto
dell'assunzione: non è, pertanto, possibile richiedere l'assenso per la
fruizione dell'ulteriore misura di € 50 rispetto a un neo-assunto - per il
quale si sia chiesto e ottenuto dall'Agenzia delle Entrate l'accesso al
beneficio nella misura base di € 100 - che abbia compiuto 45 anni
successivamente alla data dell'assunzione.
Con riferimento all'ulteriore contributo previsto a
favore delle assunzioni di dipendenti da destinare a strutture produttive
ubicate nei particolari territori indicati nell'art. 7, comma 10, della legge n.
388 del 2000, si fa presente che a tale ulteriore agevolazione si applica la
regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione CE 96/C68/06
(pubblicata nella G.U.C.E. C68 del 6 marzo 1996). In effetti, il rinvio - di
carattere generale - operato dalla citata lettera c) del primo comma dell'art.
63 in commento alle disposizioni dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000
comprende, senza dubbio alcuno, anche la previsione del comma 10 che richiama
espressamente l'applicabilità della predetta regola all'ulteriore credito
d'imposta introdotto a favore delle nuove assunzioni di dipendenti con contratto
a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori
individuati da tale ultima disposizione.
In particolare, a precisazione di quanto affermato sub
2), si sottolinea che il secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell'art.
63 riguarda gli incrementi occupazionali, rilevati al termine di ciascuno dei
mesi da gennaio a dicembre 2003, per la parte eccedente le unità incrementali
rilevanti alla data del 7 luglio 2002.
In tal modo nel computo degli incrementi agevolabili ai
sensi della predetta lettera a), comma 1, possono rientrare anche le assunzioni
effettuate (in eccesso rispetto alle unità agevolabili al 7 luglio 2002) nel
periodo 8 luglio - 31 dicembre 2002 che - per effetto dell'art. 2 del decreto
legge n. 209 del 2002 - non hanno dato luogo alla maturazione del credito
d'imposta.
In altri termini, la preclusione relativa a tali
assunzioni opera, di fatto, con esclusivo riferimento all'annualità 2002, con
la conseguenza che le stesse possono essere computate - a partire dalla prima
verifica mensile dell'anno 2003 - nella forza lavoro da confrontare con la media
storica della base occupazionale.
Allo stesso modo, nel computo delle unità incrementali
agevolabili da eseguirsi al termine delle mensilità comprese nel 2003,
rientrano anche i dipendenti assunti tra il 1 ottobre 2000 (data di decorrenza
iniziale della disciplina agevolativa istituita dall'art. 7 della legge n. 388
del 2000) e il 7 luglio 2002 che, pur in possesso dei requisiti richiesti dal
citato art. 7, non hanno generato il diritto all'agevolazione per effetto delle
previsioni dell'articolo 2 del decreto legge n. 209 del 2002.
Ci si riferisce, a titolo di esempio, ai lavoratori
assunti anteriormente all'8 luglio 2002 che, sebbene in possesso dei requisiti
di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, sono stati esclusi
dal beneficio, in quanto in eccesso rispetto alla misura massima rilevata alla
predetta data.
Si fa presente che non potranno, in ogni caso,
concorrere alla formazione dell'incremento occupazionale agevolabile, le unità
lavorative venute alla luce per effetto della dichiarazione di emersione di cui
al Capo I ("Norme per incentivare l'emersione dall'economia sommersa")
della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni. Tale
disciplina, più in dettaglio, ha riguardato i lavoratori che svolgevano
un'attività lavorativa nell'ambito della struttura aziendale o professionale
emersa per effetto della dichiarazione di emersione presentata dal datore di
lavoro: tali dipendenti, di conseguenza, essendo già occupati al momento in cui
è stata presentata la predetta dichiarazione (pur se la relativa posizione
risultava non in regola con la vigente normativa fiscale e/o contributiva), non
possono essere considerati "nuovi assunti" agevolabili ai sensi
dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000 (conformemente a quanto già chiarito
per mezzo delle circolari n. 17/E dell'11 febbraio 2002, punto 3.1 e n. 56/E del
20 giugno 2002, punto 4.1.1).
Riassumendo, in forza di quanto disposto dal comma 3
dell'articolo 63, l'attribuzione dell'incentivo per le nuove assunzioni avviene:
- in forma automatica, relativamente alle
nuove assunzioni effettuate entro il limite massimo rilevato al 7 luglio 2002.
In tal caso, come in precedenza evidenziato, il contributo - spettante con
esclusivo riferimento agli incrementi occupazionali realizzati sino al 31
dicembre 2003 - è riconosciuto negli importi originariamente previsti dall'art.
7 della legge n. 388 del 2000 (tanto per il credito base, quanto per l'ulteriore
contributo riconosciuto per le assunzioni effettuate nelle aree territoriali di
cui al comma 10 del medesimo articolo);
- esclusivamente a seguito di presentazione
di un'apposita istanza preventiva al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia
delle Entrate (e successivamente all'eventuale atto di assenso rilasciato da
parte dell'Agenzia delle Entrate), relativamente alle nuove assunzioni che
configurano incrementi occupazionali ulteriori rispetto al limite massimo
rilevato alla predetta data del 7 luglio 2002.
Si considerino a tal proposito i seguenti esempi.
Esempio n. 9
07.07.2002 Numero lavoratori in forza al 7 luglio 2002 105
Media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000)
100
Differenza rilevante 5
Neo-assunti agevolabili al 7 luglio 2002 8
Misura massima (ex art. 2 D.L. n. 209 del 2002) 5
20.10.2002 Assunzione di due ulteriori lavorator
"agevolabili" 2
15.12.2002 Dimissioni di uno dei lavoratori
"agevolati" in forza al 7 luglio - 1
31.01.2003 Numero lavoratori in forza al 31
gennaio 2003 106
Media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000)
100
Differenza rilevante 6
Neo-assunti agevolabili al 31 gennaio 2003 9
Incremento occupazionale rilevante 6
Al 31 gennaio 2003 si riscontra la seguente
situazione:
I. Lavoratori "agevolabili" che generano credito d'imposta in
forma automatica 5
II. Lavoratori "agevolabili" che generano credito d'imposta,
nei nuovi importi, fruibile previa presentazione ed approvazione
dell'istanza 1
Esempio n. 10
07.07.2002 Numero lavoratori in forza al 7 luglio 2002 105
Media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000)
100
Differenza rilevante 5
Neo-assunti agevolabili al 7 luglio 2002 3
Misura massima (ex D.L. n. 209 del 2002) 3
20.10.2002 Assunzione di tre ulteriori lavoratori
"agevolabili" 3
15.12.2002 Dimissioni di due lavoratori
"agevolabili" in forza al 7 luglio - 2
31.01.2003 Numero lavoratori in forza al 31
gennaio 2003 106
Media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000)
100
Differenza rilevante 6
Neo-assunti agevolabili al 31 gennaio 2003 4
Incremento occupazionale rilevante 4
Al 31 gennaio 2003 si riscontra la seguente
situazione:
I. Lavoratori "agevolabili" che generano credito d'imposta in
forma automatica 3
II. Lavoratori "agevolabili" che generano credito d'imposta,
nei nuovi importi, fruibile previa presentazione ed approvazione
dell'istanza 1
Esempio n. 11
07.07.2002 Numero lavoratori in forza al 7 luglio 2002 105
Media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000)
100
Differenza rilevante 5
Neo-assunti agevolabili al 7 luglio 2002 2
Misura massima (ex D.L. n. 209 del 2002) 2
20.09.2002 Assunzione di due nuovi lavoratori NON
"agevolabili" 2
25.10.2002 Assunzione di tre nuovi lavoratori
"agevolabili" 3
15.12.2002 Dimissioni dei due lavoratori
"agevolabili" - 2
31.01.2003 Numero lavoratori in forza al 31
gennaio 2003 108
Media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000)
100
Differenza rilevante 8
Neo-assunti agevolabili al 31 gennaio 2003 3
Incremento occupazionale rilevante 3
Al 31 gennaio 2003 si riscontra la seguente
situazione:
I. Lavoratori "agevolabili" che generano credito d'imposta in
forma automatica 2
II. Lavoratori "agevolabili" che generano credito d'imposta,
nei nuovi importi, fruibile previa presentazione ed approvazione
dell'istanza 1
Si può notare che il
procedimento di calcolo dell'agevolazione spettante, così come prospettato, fa
sì che qualora nel corso del 2003 venga meno un lavoratore che generava credito
d'imposta in forma automatica e negli importi originari, è possibile far
subentrare a quest'ultimo nella fruizione di tale maggior credito uno dei
lavoratori agevolabili cui è potenzialmente attribuibile il credito d'imposta
in misura ridotta, così da non perdere il beneficio rappresentato dalla
fruizione del bonus nelle maggiori misure di cui all'articolo 7 della legge n.
388 del 2000.
In tale evenienza, il datore di lavoro - per non
perdere il diritto alla fruizione del credito d'imposta in misura ridotta per il
quale abbia eventualmente ricevuto l'assenso dell'Agenzia delle Entrate - avrà
interesse ad assumere un nuovo lavoratore agevolabile.
Relativamente alla copertura finanziaria dell'onere
derivante dai contributi descritti, la lettera a), del primo comma, dell'art.
63, ha previsto differenti importi e modalità di finanziamento:
- riguardo all'importo base del credito in
misura ridotta (€ 100 o, in alternativa, € 150 qualora il neo assunto abbia
più di 45 anni) è stato stanziato un importo complessivo di 125 milioni di
Euro per l'annualità 2003;
- riguardo all'ulteriore credito previsto
per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10
dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, è stato previsto che il CIPE
intervenga con propria deliberazione ad individuare lo stanziamento finanziario
complessivo a valere sui fondi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge
finanziaria per il 2003.
3.2 Art. 63, comma 1, lett. b) - La nuova
misura del credito d'imposta per gli incrementi occupazionali
Alla lettera b) viene istituito, a partire dal 1
gennaio 2003, un nuovo contributo per gli incrementi occupazionali che
sostituisce quello previsto dall'originario articolo 7 della legge n. 388 del
2000.
Tale contributo compete esclusivamente ai datori di
lavoro che alla data del 7 luglio 2002 non abbiano registrato incrementi
occupazionali rilevanti.
Dal 1 gennaio 2004 le disposizioni disciplinanti la
nuova misura del contributo saranno applicabili anche ai datori di lavoro in
possesso di incrementi occupazionali rilevanti alla data del 7 luglio 2002 che,
come si è visto, per l'anno 2003 possono avvalersi delle disposizioni recate
dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 63.
3.2.1 Incrementi occupazionali registrati a
partire dal 1 gennaio 2003 da datori di lavoro non in possesso di incrementi
occupazionali rilevanti al 7 luglio 2002
Il comma 1, lettera b), dell'articolo 63, prevede, a
partire dal 1 gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2006, la concessione di un
credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che, pur non potendo vantare
alla data del 7 luglio 2002 alcun incremento occupazionale rilevante,
registrino, al termine di ciascuno dei mesi compresi tra gennaio 2003 e dicembre
2006, incrementi occupazionali rispetto alla "base occupazionale media
riferita al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002".
Il suddetto beneficio è attribuito nei medesimi
importi indicati al secondo e terzo periodo della lettera a) sopra esaminata,
ossia nella misura ordinaria di € 100 per ciascun lavoratore e per ciascun
mese (elevato a € 150, qualora il nuovo dipendente abbia, al momento
dell'assunzione, un'età superiore a 45 anni).
A tali importi si deve aggiungere, per ogni assunzione
effettuata negli ambiti territoriali di cui all'articolo 7, comma 10, della
legge n. 388 del 2000, un ulteriore credito d'imposta pari a € 300.
L'attribuzione di tale credito d'imposta è
condizionata alla presentazione di un'apposita istanza preventiva al Centro
operativo di Pescara ed al rilascio dell'atto di assenso da parte dell'Agenzia
delle Entrate.
Il nuovo contributo riprende - in virtù del
menzionato richiamo operato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 63 - il
meccanismo di calcolo proprio del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della
legge n. 388 del 2000, introducendo, tuttavia, una sostanziale novità
costituita da un nuovo termine temporale di riferimento per il calcolo della
base occupazionale media, rappresentato dal periodo compreso tra il 1 agosto
2001 ed il 31 luglio 2002.
Nel novero delle assunzioni agevolabili rientrano anche
quelle effettuate nel periodo compreso tra l'8 luglio ed il 31 dicembre 2002
che, per il 2002, non hanno potuto generare credito d'imposta a favore dei
predetti datori di lavoro, essendo questi ultimi - come detto - privi del
requisito indispensabile per poter beneficiare dell'agevolazione in tale periodo
(incremento occupazionale registrato alla data del 7 luglio 2002).
L'individuazione di un nuovo arco temporale per la
determinazione della media storica di riferimento comporta - come più avanti
meglio specificato - anche lo spostamento della data in cui effettuare
l'annuale ricognizione tendente a verificare il mantenimento del livello
occupazionale conseguito per effetto delle nuove assunzioni (da condurre secondo
le regole già stabilite dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 7 della
legge n. 388 del 2000): in particolare, il nuovo termine è fissato al 31 luglio
di ciascun anno.
Per far fronte all'onere finanziario derivante dai
predetti contributi, la lettera b) del primo comma dell'art. 63 ha previsto
differenti modalità di finanziamento a seconda dell'anno di effettuazione
dell'assunzione che dà luogo ad incremento della base occupazionale:
- relativamente all'anno 2003, è stato
previsto che i tutti i contributi (ivi compreso l'ulteriore credito di € 300)
trovino copertura nelle medesime risorse finanziarie indicate nel secondo e nel
terzo periodo della lettera a) del primo comma; pertanto, limitatamente all'anno
2003, le istanze presentate dai datori di lavoro privi di un incremento
occupazionale rilevante al 7 luglio 2002 concorreranno sugli stessi fondi
stanziati per far fronte all'onere derivante dalle istanze dei datori di lavoro
che alla data del 7 luglio 2002 hanno registrato un incremento occupazionale e
hanno effettuato assunzioni di nuovi lavoratori eccedenti il limite massimo
rilevato alla predetta data;
- relativamente agli anni dal 2004 al 2006,
è stato stabilito uno stanziamento massimo annuo pari a 125 milioni di Euro
riguardo al credito in misura ridotta (€ 100 o, in alternativa, € 150
qualora il neo assunto abbia più di 45 anni); per le medesime annualità,
riguardo all'ulteriore credito previsto per le assunzioni effettuate negli
ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, è
stato previsto che il CIPE intervenga con propria deliberazione ad individuare
lo stanziamento finanziario complessivo annuo a valere sui fondi previsti dagli
articoli 60 e 61 della legge finanziaria per il 2003.
3.2.2 Estensione del nuovo regime, a partire
dal 2004, a tutti i datori di lavoro
Ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 63,
a partire dal 1 gennaio 2004 il nuovo regime agevolativo si applicherà anche ai
datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto
legge n. 209 del 2002 (rispetto ai quali, come detto, trovano applicazione -
sino al 31 dicembre 2003 - le previsioni della lettera a) del medesimo comma
1).
Pertanto anche tali soggetti, a far data dal 1 gennaio
2004 e fino al 31 dicembre 2006, in sede di quantificazione del bonus dovranno
avere come riferimento:
- le assunzioni di lavoratori agevolabili
che determinano incrementi occupazionali eccedenti la media storica del periodo
compreso tra il 1 agosto 2001 ed il 31 luglio 2002;
- gli importi di cui al secondo e terzo
periodo della lettera a) dello stesso comma 1.
Anche in questo caso, come illustrato nel precedente
paragrafo, l'attribuzione del credito d'imposta è subordinata alla
presentazione di un'istanza preventiva al Centro operativo di Pescara ed
all'ottenimento dell'atto di assenso da parte dell'Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 1 gennaio 2004, nel calcolare, al
termine di ciascun mese, l'incremento rilevante ai fini della quantificazione
del credito potenzialmente spettante, il datore di lavoro potrà tener conto:
- sia degli incrementi occupazionali
conseguenti ad assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2003 (ovvero degli
incrementi occupazionali per i quali matura, fino al 31 dicembre 2003, il
credito nelle due forme di cui alla lettera a), primo periodo e secondo-terzo
periodo, del comma 1 dell'art. 63 in commento);
- sia degli incrementi derivanti da nuove
assunzioni effettuate a far data dal 1 gennaio 2004.
Per i predetti contributi valgono le medesime modalità
di copertura finanziaria descritte al paragrafo 3.2.1.
3.3 Art. 63, comma 2 - Termini per
l'attribuzione e la fruizione degli incentivi per l'incremento
dell'occupazione
Il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che le
condizioni per l'attribuzione del credito debbano realizzarsi non oltre il
termine massimo del:
- 31 dicembre 2003, relativamente ai
contributi - fruibili in via automatica e negli importi originariamente previsti
dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 - maturati a favore dei datori di lavoro
che abbiano registrato un incremento occupazionale rilevante alla data del 7
luglio 2002;
- 31 dicembre 2006, relativamente agli
altri contributi disciplinati dall'art. 63 - diversi da quelli prima richiamati
(in scadenza il 31 dicembre 2003) - fruibili soltanto dopo aver ricevuto
l'assenso dell'Agenzia delle Entrate conseguente alla presentazione di apposita
istanza preventiva.
In entrambe le ipotesi il contributo può essere fruito
esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
L'utilizzo del contributo è ammesso in date successive
a quelle precedentemente indicate nella sola ipotesi di incapienza.
A titolo esemplificativo, si consideri un datore di
lavoro che abbia ricevuto l'assenso dell'Agenzia delle Entrate in data 20 giugno
2006 relativamente ad un'istanza preventiva presentata in seguito all'incremento
occupazionale rilevato al termine del mese di maggio 2006 (conseguente
l'assunzione di tre nuovi dipendenti agevolabili ultraquarantacinquenni): in
tale ipotesi la misura del credito d'imposta riconosciuta al predetto datore di
lavoro sarà pari a € 450 per ciascun mese compreso nel periodo maggio -
dicembre 2006 (a condizione che tale incremento venga mantenuto sino al termine
di tale periodo).
Nella sola ipotesi in cui le somme liquidate in
occasione dei versamenti unificati effettuati nel periodo giugno - dicembre
2006, risultino di importo inferiore alla misura del credito d'imposta
complessivamente maturato, l'eccedenza non utilizzata potrà essere impiegata in
compensazione anche successivamente al 31 dicembre 2006.
3.4 Mantenimento del livello occupazionale -
Verifica annuale
L'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 63
della legge finanziaria per il 2003 non fa venir meno l'obbligo - ai fini del
mantenimento del diritto alla fruizione tanto del credito d'imposta previsto
dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, quanto delle nuove misure del
contributo introdotte dal citato art. 63 - della verifica annuale della
conservazione del livello occupazionale, prevista dal comma 2, del citato art.
7.
L'art. 63, sebbene non faccia espressa menzione
dell'obbligo di procedere a tale riscontro, contiene - alla lett. c) del comma 1
- un espresso rinvio (relativamente tanto ai datori di lavoro di cui alla
lettera a) del comma 1, quanto ai datori di lavoro di cui alla lettera b) del
medesimo comma) alle disposizioni del richiamato art. 7, "in particolare
(e, quindi, non esclusivamente) quelle relative alle modalità e ai tempi di
rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base
occupazionale".
Deve, pertanto, ritenersi che anche rispetto alle nuove
regole di funzionamento dell'incentivo introdotte dall'art. 63 continui ad
essere operante l'obbligo di verifica su base annuale - a pena di decadenza
dall'agevolazione - del mantenimento del livello occupazionale raggiunto in
seguito alle nuove assunzioni.
Si sottolinea a tal riguardo che, per effetto delle
disposizioni di tale ultimo articolo, la media storica di riferimento dei
lavoratori complessivamente occupati, fatta eccezione per i datori di lavoro
contemplati nel secondo periodo della lettera a) del comma 1, dovrà essere
rilevata - con decorrenza immediata dall'anno 2003 e per la generalità dei
crediti d'imposta maturati a decorrere dalla prima rilevazione mensile del
predetto anno 2003 - relativamente a un intervallo temporale diverso rispetto a
quello (1 ottobre 1999 - 30 settembre 2000) contemplato dal citato art. 7, comma
2.
I predetti soggetti, più precisamente, dovranno
confrontare il numero complessivo dei lavoratori occupati alle proprie
dipendenze (sia a tempo indeterminato, che a tempo determinato, ivi compresi i
lavoratori con contratti di formazione lavoro) con il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 agosto
2001 e il 31 luglio 2002. Tale ultimo periodo, come già evidenziato,
costituisce l'intervallo temporale di riferimento che tutti datori di lavoro a
far data dal 1 gennaio 2003 (fatta eccezione per quelli contemplati nel secondo
periodo della lettera a) del comma 1) devono utilizzare per l'individuazione
della base occupazionale media cui raffrontare il numero di dipendenti con
contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese, al fine di rilevare
l'eventuale incremento occupazionale agevolabile.
In conseguenza della modifica del periodo temporale di
riferimento viene a mutare anche il momento in cui procedere alla verifica
annuale del mantenimento del livello occupazionale: tale momento è da
individuarsi nella data del 31 luglio.
Come già accennato, i datori di lavoro di cui al
secondo periodo della lett. a) del predetto comma 1 (datori in possesso di un
incremento occupazionale rilevante alla data del 7 luglio 2002 e che effettuano
in seguito incrementi ulteriori rispetto a tale livello massimo) continueranno
ad effettuare la menzionata verifica - limitatamente all'anno 2003 - in data 30
settembre.
Anche tali soggetti, a partire dall'annualità 2004,
dovranno effettuare tale verifica in data 31 luglio con riferimento al nuovo
periodo 1 agosto 2001 - 31 luglio 2002.
Si considerino al riguardo i seguenti esempi
riguardanti, rispettivamente, un datore di lavoro che ha registrato un
incremento occupazionale rilevante alla data del 7 luglio 2002 (art. 63, comma
1,lettera a)) e un datore di lavoro privo di un incremento rilevante alla
predetta data (art. 63, comma 1,lettera b)).
Esempio 12 (si riprendono, per comodità, i
medesimi dati del precedente esempio 9)
Misura massima rilevata al 7 luglio 2002
5
31 gennaio 2003: verifica mensile dell'incremento
occupazionale
Numero lavoratori in forza al 31 gennaio 2003 106
Media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000) 100
Differenza rilevante 6
Neo-assunti agevolabili al 31 gennaio 2003 9
Incremento occupazionale rilevante 6
Al 31 gennaio 2003 si riscontra la seguente
situazione:
I. Lavoratori "agevolabili" che generano credito d'imposta in
forma automatica 5
II. Lavoratori "agevolabili" che generano credito d'imposta,
nei nuovi importi, previa presentazione ed approvazione dell'istanza
1
Si supponga che il datore di lavoro abbia
ottenuto l'assenso dell'Agenzia delle Entrate a fruire del credito per il
lavoratore agevolabile, ai sensi del secondo periodo della lettera a), comma 1,
dell'art. 63.
Inoltre, si ipotizzi che nel periodo 1 febbraio - 30 settembre 2003 non siano
intervenute variazioni nella forza occupazionale.
30 settembre 2003: verifica annua mantenimento
livello occupazionale
A) forza lavoro complessiva mediamente occupata
nell'annualità 1 ottobre 2002 - 30 settembre 2003
130
B) forza lavoro complessiva mediamente occupata
nel periodo di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000) 135
A < B Decadenza dall'agevolazione
Per effetto della decadenza, tutti i lavoratori (6) per i quali - sino al 30
settembre 2003 - è maturato il credito d'imposta, non potranno più rilevare,
quali lavoratori "agevolabili", ai fini della determinazione del
credito d'imposta per i periodi successivi.
15 ottobre 2003
Assunzione di tre nuovi lavoratori "agevolabili" 3
31 ottobre 2003: verifica mensile dell'incremento occupazionale
Numero lavoratori in forza al 31 ottobre 2003 109
Media di riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000) 100
Differenza rilevante 9
Neo-assunti agevolabili al 31 ottobre 2003 3
Incremento occupazionale rilevante
Al 31 ottobre 2003 si riscontrerà la seguente
situazione:
Lavoratori "agevolabili" che godono del credito d'imposta
fruibile automaticamente negli importi originari 3
Esempio 13 (datore di lavoro che al 7 luglio 2002
non ha registrato un incremento occupazionale rilevante, rientrante nella
previsione della lettera b) del comma 1 dell'art. 63)
30 aprile 2003
Numero lavoratori in forza al 31.01.2003
115
Media di riferimento (01.08.2001 - 31.07.2002) 112
Differenza rilevante 3
Neo-assunti "agevolabili" 5
Incremento occupazionale rilevante 3
Dalla data del 30 aprile 2003, il datore di
lavoro gode del credito d'imposta per n. 3 lavoratori (si suppone che il datore
di lavoro abbia ricevuto l'assenso dal Centro operativo di Pescara dell'Agenzia
delle Entrate).
31 maggio 2003
Numero lavoratori in forza al 31.05.2003
114
Media di riferimento (01.08.2001 - 31.07.2002) 112
Differenza rilevante 2
Neo-assunti "agevolabili" 5
Incremento occupazionale rilevante 2
Nel mese di maggio 2003 viene meno il rapporto di
lavoro relativamente ad un dipendente non agevolabile e, pertanto, la misura del
credito si riduce a 2.
30 giugno 2003
Numero lavoratori in forza al 30.06.2003
114
Media di riferimento (01.08.2001 - 31.07.2002) 112
differenza rilevante 2
Neo-assunti "agevolabili" 5
Incremento occupazionale rilevante 2
Nel mese di giugno 2003 non si verifica alcuna variazione della forza lavoro
occupata: pertanto, la misura del credito spettante resta pari a 2.
31 luglio 2003: verifica annua mantenimento
livello occupazionale
A) forza lavoro complessiva mediamente occupata
nell'annualità 1 agosto 2002 - 31 luglio 2003
130
B) forza lavoro complessiva mediamente occupata
nel periodo di riferimento (01.08.2001 - 31.07.2002) 130
A_= B Decadenza dall'agevolazione
Per effetto della decadenza, tutti i lavoratori per i quali - sino al 31 luglio
2003 - è maturato il credito d'imposta, non potranno più rilevare, quali
lavoratori "agevolabili", ai fini della determinazione del credito
d'imposta per i periodi successivi.
Nell'esempio illustrato, si tratta dei 3 lavoratori agevolati nel mese di aprile
2003, anche se nel mese di maggio 2003 - per effetto del particolare criterio di
calcolo dell'agevolazione - solo 2 di essi hanno generato credito d'imposta.
4. ART. 63, COMMA 3 -
L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PREVENTIVA
Il terzo comma dell'articolo 63 prevede, quale
condizione pregiudiziale all'attribuzione dei crediti d'imposta di cui al primo
comma, lettera a), secondo e terzo periodo, e di cui al primo comma, lettera b),
la presentazione da parte del datore di lavoro interessato di un'istanza
preventiva (rispetto alla fruizione del credito maturato). Il modello di istanza
(Mod. ICO), approvato con provvedimento direttoriale del 30 gennaio 2003, è
disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate,
www.agenziaentrate.it.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
Entrate, di prossima emanazione, verrà comunicata la data a partire dalla quale
sarà possibile inoltrare le istanze in via telematica al Centro operativo di
Pescara. Quest'ultimo provvederà a numerare ed esaminare le istanze pervenute
secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Agenzia
delle Entrate è tenuta a comunicare, mediante esplicito atto di assenso,
l'eventuale autorizzazione alla fruizione del credito secondo gli importi
indicati nell'istanza.
L'assenso verrà accordato previo esame delle singole
istanze basato sull'ordine cronologico di presentazione, sino ad esaurimento
delle somme appositamente stanziate.
In mancanza di espressa pronuncia dell'Agenzia delle
Entrate entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento dell'istanza,
quest'ultima deve intendersi respinta.
In relazione all'assenso si fa presente che l'art. 63
(lettera a), secondo e terzo periodo, del comma 1 e lettera b) del medesimo
comma) stabilisce differenti previsioni di copertura finanziaria,
rispettivamente per la misura base del contributo (€ 100, ovvero € 150 per i
neo-assunti ultra quarantacinquenni) e per l'ulteriore importo (€ 300) da
riconoscere ai nuovi assunti destinati a unità produttive ubicate nei territori
di cui all'art. 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000.
Il datore di lavoro interessato alla fruizione del
credito ha l'onere di comunicare, sulla base della rilevazione mensile
dell'incremento occupazionale, i dati relativi alle assunzioni già effettuate
che determinano incrementi agevolabili della base occupazionale ai sensi della
lettera a), secondo e terzo periodo, ovvero ai sensi della lettera b)
dell'articolo in esame.
Successivamente, qualora intenda fruire del credito
d'imposta per un importo superiore a quello autorizzato (sia per effetto di un
aumento delle unità lavorative agevolabili, sia nel caso in cui ad una o più
di esse spetti un maggior credito), dovrà presentare un'ulteriore istanza in
tal senso.
Quest'ultima ipotesi si verifica, tra l'altro, in
presenza di una nuova unità assunta per rimpiazzare un lavoratore agevolato
(circostanza che di per sé non rende necessaria alcuna comunicazione), qualora
il nuovo assunto, rispetto al sostituito, presenti caratteristiche che danno
diritto a fruire di un credito d'imposta di maggiore entità.
E' il caso, ad esempio, di un lavoratore agevolabile
quarantacinquenne assunto in sostituzione di un lavoratore agevolato trentenne:
il datore di lavoro deve presentare istanza per ottenere l'attribuzione del
maggior importo del credito d'imposta (pari a € 50) spettante per i lavoratori
ultra quarantacinquenni. Qualora l'istanza non venga accolta per esaurimento dei
fondi, il datore di lavoro continuerà a fruire, relativamente al neo assunto,
dell'ordinario credito d'imposta già in precedenza attribuitogli (pari a €
100 mensili).
L'istanza è presentata una tantum a valere sui fondi
stanziati per l'intero periodo di durata dell'agevolazione, vale a dire a
partire dal 2003 sino a tutto il 2006.
L'assenso accordato dall'Agenzia delle Entrate
attribuisce il diritto alla fruizione del credito d'imposta sino al 31 dicembre
2006.
Tenuto conto della continuità temporale tra le
disposizioni di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del primo
comma dell'art. 63, i datori di lavoro di cui al primo periodo della lettera a)
(che fruiscono in via automatica, sino al 31 dicembre 2003, del credito
d'imposta negli importi originari) possono presentare sin dal 2003 istanza per
l'attribuzione - a valere dal 1 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 - del
credito d'imposta negli importi di cui alla lettera b) per gli incrementi
occupazionali già effettuati e che, in seguito al confronto con la nuova media
storica, risultino agevolabili anche per il 2004.
Tali soggetti, infatti, dispongono già
dell'informazione relativa alla media storica rilevante a partire dal 1 gennaio
2004 (base occupazionale media registrata nel periodo 1 agosto 2001 - 31 luglio
2002) e, pertanto, sono in grado di stabilire se le assunzioni agevolabili
compiute in sostituzione di lavoratori compresi nell'incremento occupazionale
rilevato al 7 luglio 2002 daranno luogo, anche per l'anno 2004 e seguenti, a
incrementi occupazionali agevolabili.
Parimenti, anche i datori di lavoro di cui al secondo e
terzo periodo della lettera a) (che hanno compiuto assunzioni ulteriori rispetto
al limite massimo misurato al 7 luglio 2002) possono richiedere, nell'ambito
dell'istanza volta ad acquisire il diritto al credito d'imposta per l'anno 2003,
che l'autorizzazione venga concessa anche per gli anni 2004 e seguenti, qualora
gli incrementi occupazionali generati da tali assunzioni - in seguito al
confronto con la nuova media storica - risultino agevolabili anche per il
predetto periodo.
5. CODICI-TRIBUTO DISPONIBILI
AI FINI DELL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le ripetute modifiche normative intervenute nella
materia del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione hanno prodotto
effetti anche sui codici-tributo utilizzabili da parte dei datori di lavoro
interessati (al fine dell'impiego in compensazione del bonus spettante).
L'emanazione del decreto legge n. 138 del 2002 e la
successiva pubblicazione del decreto interdirigenziale di comunicazione
dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili hanno portato al blocco
degli utilizzi dei crediti i cui presupposti si siano verificati dopo l'8 luglio
2002: tale sospensione, come in precedenza descritto, è stata in seguito
parzialmente eliminata dall'art. 2 del decreto legge n. 209 del 2002 che,
tuttavia, ha disposto a propria volta un ulteriore blocco agli utilizzi in
compensazione del credito sino al 31 dicembre 2002.
Per effetto di tali provvedimenti, l'Agenzia ha
provveduto in un primo momento a sterilizzare l'operatività dei codici-tributo
impiegabili per l'utilizzo in compensazione del bonus, disponendone il
ripristino allo scadere del periodo di sospensione.
Tenuto conto, altresì, che per effetto dell'entrata in
vigore dell'art. 63 in commento sono stati emanati nuovi codici-tributo
appositamente dedicati al contributo disciplinato da tale disposizione, si
fornisce di seguito una tabella riepilogativa dei codici-tributo attualmente
disponibili per la fruizione del credito d'imposta per le nuove
assunzioni.
Si ricorda che i suddetti codici devono essere indicati
nella colonna "importi a credito compensati" della sezione Erario del
modello di versamento F 24 con l'indicazione, come periodo di riferimento,
dell'anno in cui si effettua la compensazione del credito espresso nella forma
AAAA.
Credito Maturato Fino Al 30 giugno 2002
6744
(Ris. n. 303/E del 13.09.2002) |
"Credito d'imposta per l'incremento
dell'occupazione i cui presupposti sono maturati entro la data del 30
giugno 2002 - Articolo 7 della legge 30 dicembre 2000, n. 388" |
6745
(Ris. n. 303/E del 13.09.2002) |
"Ulteriore credito d'imposta per
l'incremento dell'occupazione i cui presupposti sono maturati entro la
data del 30 giugno 2002 - Articolo 7 della legge 30 dicembre 2000, n.
388" |
Credito Maturato Nel Periodo 1 luglio - 31
dicembre 2002
| 6732 (Ris. n. 2/E dell'11.01.2001)
(L'operatività del codice (sospesa dalla Ris. n. 302/E del 12.09.2002) è
stata ripristinata - con decorrenza 1 gennaio 2003 - dalla Ris. n. 399/E
del 30.12.2002) |
"Credito d'imposta per l'incremento
dell'occupazione - Articolo 7 della legge 30 dicembre 2000, n. 388" |
| 6733 (Ris. n. 3/E del 18.01.2001)
(L'operatività del codice (sospesa dalla Ris. n. 302/E del 12.09.2002) è
stata ripristinata - con decorrenza 1 gennaio 2003 - dalla Ris. n. 399/E
del 30.12.2002) |
"Ulteriore credito d'imposta per
l'incremento dell'occupazione - Articolo 7 della legge 30 dicembre 2000,
n. 388" |
Credito Che Matura Nel Periodo 1 gennaio - 31
dicembre 2003
| 6751 (Ris. n. 2/E del 03.01.2003) (Gli
incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista
dall'art. 2 del D.L. n. 209 del 2002, determinano - anche per l'anno 2003
- il diritto al bonus negli importi stabiliti dall'art. 7 della legge n.
388 del 2000, relativamente ai datori di lavoro che alla data del 7 luglio
2002 abbiano rilevato un incremento occupazionale rilevante) |
"Credito d'imposta per l'incremento
dell'occupazione - art. 63, comma 1, lett. a), primo periodo" |
| 6758 (Ris. n. 3/E del 08.01.2003) (Gli
incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista
dall'art. 2 del D.L. n. 209 del 2002, determinano - anche per l'anno 2003
- il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'art. 7 della legge
n. 388 del 2000, relativamente ai datori di lavoro che alla data del 7
luglio 2002 abbiano rilevato un incremento occupazionale rilevante) |
"Ulteriore credito d'imposta per
l'incremento dell'occupazione - Art. 7, comma 10, legge 23 dicembre 2000,
n. 388 - Art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo, legge 27 dicembre
2002, n. 289" |
| 6752 Codice utilizzabile solo dopo aver
ricevuto l'assenso dell'Agenzia (Ris. n. 2/E del 03.01.2003) (Gli
incrementi occupazionali ulteriori rispetto alla misura massima prevista
dall'art. 2 del D.L. n. 209 del 2002, determinano - per l'anno 2003 - il
diritto al contributo, per l'intero territorio nazionale, nella misura di €
100, relativamente ai datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002
abbiano rilevato un incremento occupazionale rilevante) |
"Ulteriore credito d'imposta per
l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lett. a), secondo
periodo- contributo di 100 euro" |
| 6753 Codice utilizzabile solo dopo aver
ricevuto l'assenso dell'Agenzia (Ris. n. 2/E del 03.01.2003) (Gli
incrementi occupazionali ulteriori rispetto alla misura massima prevista
dall'art. 2 del D.L. n. 209 del 2002, determinano - per l'anno 2003 - il
diritto al contributo, per l'intero territorio nazionale, nella misura di €
100 (qualora il nuovo assunto agevolabile abbia un'età superiore a 45
anni), relativamente ai datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002
abbiano rilevato un incremento occupazionale rilevante) |
"Ulteriore credito d'imposta per
l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lett. a), secondo
periodo - contributo di 150 euro" |
| 6754 Codice utilizzabile solo dopo aver
ricevuto l'assenso dell'Agenzia (Ris. n. 2/E del 03.01.2003) (Nelle
ipotesi di cui ai codd. 6752 e 6753, qualora l'assunzione sia effettuata
negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n.
388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di € 300) |
"Ulteriore credito d'imposta per
l'incremento della occupazione - art. 63, comma 1, lett. a), terzo periodo
- contributo di 300 euro" |
Credito Che Matura Nel Periodo 1 gennaio 2003 -
31 dicembre 2006
| 6755 Codice utilizzabile solo dopo aver
ricevuto l'assenso dell'Agenzia (Ris. n. 2/E del 03.01.2003) (A far data
dal 1 gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di
lavoro che alla data del 7 luglio 2002 non hanno registrato un incremento
occupazionale rilevate e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006,
relativamente ai datori di lavoro di cui ai codd. 6751/652/6753/6754, per
ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale,
rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1/8/01 e
il 31/7/02, è attribuito il contributo di 100 euro) |
"Credito d'imposta per l'incremento
dell'occupazione - art. 63, comma 1, lett. b), contributo di 100
euro" |
| 6756 Codice utilizzabile solo dopo aver
ricevuto l'assenso dell'Agenzia (Ris. n. 2/E del 03.01.2003) (Come cod.
tributo 6755, spettante nella maggior misura di € 150 relativamente alle
assunzioni di dipendenti con più di 45 anni d'età) |
"Credito d'imposta per l'incremento
dell'occupazione - art. 63, comma 1, lett. b) - contributo di 150
euro" |
| 6757 Codice utilizzabile solo dopo aver
ricevuto l'assenso dell'Agenzia (Ris. n. 2/E del 03.01.2003) (Come cod.tributo
6755 ma contributo di 300 euro se assunzione effettuata in aree
svantaggiate, a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni
finanziarie di cui alla medesima lett. a) e, per gli anni dal 2004 al
2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lett.
a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e,
relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lett. a), nel
limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in
attuazione degli artt. 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi
previsti dagli stessi articoli) |
"Ulteriore credito d'imposta per
l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lett. b) - contributo di
300 euro" |
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