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Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n.
108, recante disposizioni in materia di usura
Decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394
GU 303 del 30/12/2000
[Testo coordinato con la legge di conversione 28/2001 ed eventuali successive modifiche]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Visti...)
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del
codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si
intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel
momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento.
2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse
verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati,
stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso
indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a quote di mutuo di importo originario non
superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio
vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera
b) del comma 1 e al comma 1-ter dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del
mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio
2001.
3. Il tasso di sostituzione
è stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo
gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno". 3. Il tasso di sostituzione
è stabilito, per le rate che scadono nel periodo 3 gennaio 2001 - 31 dicembre 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1976 -
ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno; per le rate che scadono nel periodo 1 gennaio 2002
- 31 dicembre 2002, al valore medio per il periodo gennaio 1977 - ottobre 2001 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore
ad un anno, e così di anno in anno di modo che l'ultimo mese, del periodo venticinquennale considerato per il calcolo del valore medio dei rendimenti
lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sia
sempre l'ottobre dell'anno antecedente al periodo, con decorrenza 1 gennaio, cui
si riferisce il nuovo tasso di sostituzione.
4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di
tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in
applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo
104 del trattato sull'Unione europea.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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