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Regolamento in materia di tassazione dei redditi di imprese estere
partecipate in attuazione dell'articolo 127bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi. Istanze di
interpello
Circolare Agenzia Entrate n. 18 del 12.02.2002
INDICE
1 Premessa
2 DISPOSIZIONI GENERALI
2.1 Soggetti interessati
2.2 Verifica della situazione di controllo
2.3 Stati o territori a regime fiscale privilegiato
2.4 Imputazione e tassazione dei redditi
2.5 Dichiarazione e scritture contabili
3 PROCEDURA DELL'INTERPELLO
3.1 Disapplicazione del comma 1 dell'articolo 127bis del TUIR
3.2 Soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza
3.3 Modalità di presentazione dell'istanza
3.4 Requisiti dell'istanza
3.5 Documentazione da allegare all'istanza
3.6 Risposta da parte dell'Agenzia delle entrate
3.7 Termini e modalità di comunicazione della risposta
3.8 Effetti dell'interpello
3.9 Decorrenza dei termini ai fini della presentazione delle istanze di interpello
3.10 Disposizioni transitorie
1 - Premessa
La normativa riguardante le cosiddette controlled foreign companies
(cfc) è stata introdotta dall'articolo 1 della Legge 21 novembre 2000, n.
342, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di
individuazione dei regimi di Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui all'articolo
127bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetta black list).
Tale provvedimento, emanato con D.M. 21 novembre
2001, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Ne consegue
che il disposto del citato articolo 127bis
del TUIR, per i soggetti - ad esempio -con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare,
è in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2002.
Con il Decreto Ministeriale 21 novembre 2001, n. 429, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001, di seguito regolamento,
emanato ai sensi dell'articolo 127bis, comma 8, del TUIR, sono state
stabilite, inoltre, le disposizioni di attuazione della disciplina riguardante le imprese estere partecipate
(cfc).
Ad integrazione delle circolari n. 207/E del 16 novembre 2000 e n. 9/E del 26 Gennaio 2001, si forniscono istruzioni agli uffici in merito ai
provvedimenti di recente emanazione, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'istanza di interpello di cui al comma 5
dell'articolo 127bis del TUIR, che i soggetti interessati sono ammessi a
presentare per la disapplicazione della disciplina recata dal citato art. 127bis.
E' opportuno segnalare in premessa la differenza sostanziale tra
l'interpello per la disapplicazione della normativa cfc oggetto della presente circolare e l'interpello "ordinario" di cui all'articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212. Infatti, mentre quest'ultimo
è lo strumento a disposizione del contribuente per conoscere l'interpretazione dell'Agenzia
delle entrate circa la portata e l'ambito applicativo della norma tributaria, l'interpello per la disapplicazione delle disposizioni
dell'articolo 127bis del TUIR permette al soggetto residente di dimostrare,
relativamente a ciascuna controllata estera e prima di presentare la dichiarazione dei redditi, la sussistenza dei presupposti per la
disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate.
2 DISPOSIZIONI GENERALI
2.1 Soggetti interessati
Presupposto per la applicazione della normativa relativa alle cfc
è il possesso di redditi conseguiti in uno degli Stati o territori con regime
fiscale privilegiato individuati dal D.M. 21 novembre
2001, cosiddetta black list, da imprese, società o enti controllati, direttamente o
indirettamente, da persone fisiche, anche non titolari di reddito di impresa in Italia, o dai soggetti di cui agli articoli 5
(società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) e 87, comma 1, lettere a), b) e c)
(soggetti passivi IRPEG) del TUIR, residenti nel territorio dello Stato.
Rientrano in detta disposizione anche i redditi conseguiti da controllate
estere, ancorché non residenti in uno degli Stati o territori individuati dal citato decreto ministeriale, che tuttavia provengano da stabili
organizzazioni situate in uno di detti Stati o territori.
Si considerano, inoltre, residenti o localizzati in Stati o territori con
regime fiscale privilegiato, così come individuati dal D.M. 21 novembre
2001, le società o gli enti ammessi comunque a fruire di tale regime.
2.2 Verifica della situazione di controllo
Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 21 novembre 2001, n.
429, per la verifica della sussistenza del controllo (che
è il presupposto per la imputazione dei redditi al soggetto residente) rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.
Nel caso in cui né dallo statuto del soggetto estero controllato
né dalle disposizioni generali del paese estero sia dato individuare una data
di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura dell'esercizio fiscale del soggetto residente
controllante.
Poiché per i soggetti residenti in Italia le disposizioni di cui
all'articolo 127bis del TUIR si applicano ai redditi delle controllate
estere localizzate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato conseguiti a decorrere dall'esercizio o periodo di gestione che inizia
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 4 del citato articolo
127bis (pubblicato, come riportato in premessa, il 23 novembre 2001), nel caso di controllate estere
con esercizio coincidente con l'anno solare dovranno essere imputati per trasparenza i redditi che verranno prodotti, da dette controllate, a partire
dall'anno 2002.
Per i soggetti residenti che acquisiscono il controllo di una cfc nel
corso del periodo d'imposta che inizia successivamente al 23 novembre 2001, il presupposto per imputare i relativi redditi per trasparenza
dovrà valutarsi con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio della
controllata estera. Pertanto, i soggetti residenti con esercizio coincidente con l'anno solare che acquisiscono nel corso del 2002 il controllo di dette
imprese, sono tenuti a dichiarare i relativi redditi nell'esercizio 01-01-2002/31-12-2002 solo se la posizione di controllo sussista alla data
di chiusura dell'esercizio della controllata estera.
Per chiarire il concetto sopra richiamato, si riporta l'esempio di un
soggetto residente in Italia, con esercizio coincidente con l'anno solare, il quale acquisisce, in data 7 settembre 2002, il controllo di una
società estera, residente in uno Stato incluso nella black list, che chiude
l'esercizio in data 30/6. Nella dichiarazione dei redditi relativa al 2002, il soggetto residente non
dovrà dichiarare il reddito della controllata estera, in quanto il presupposto del controllo, non sussistente alla data di
chiusura dell'esercizio della controllata estera (30/6), potrà rilevare solo con riferimento all'esercizio successivo. Conseguentemente, qualora il
soggetto residente, alla data 30/06/2003, detenesse ancora detta partecipazione,
dovrà imputare per trasparenza i redditi della controllata estera nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio che,
nell'esempio, chiude il 31/12/2003. I redditi da includere saranno quelli relativi al periodo d'imposta chiuso il 30 giugno 2003.
Per verificare la posizione di controllo anche nei confronti dei soggetti
diversi dalle società commerciali, si applicano i criteri indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile come specificato
dall'articolo 1, comma 3 del D.M. 21 novembre 2001, n.429, evidenziando che
in caso di controllo attribuibile a persone fisiche, devono essere considerati anche i voti spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo
grado ed agli affini entro il secondo.
2.3 Stati o territori a regime fiscale privilegiato
Il D.M. 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, ha individuato gli Stati ed i territori a regime fiscale
privilegiato di cui all'articolo 127bis
comma 4 del TUIR (cosiddetta black list).
Ai redditi conseguiti da imprese, società o enti residenti negli Stati a
regime fiscale privilegiato elencati all'articolo 1 del citato D.M., si rende applicabile la normativa cfc senza alcuna limitazione.
L'articolo 2 dello stesso D.M. individua invece quattro Stati (Bahrein,
Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Monaco) i cui regimi sono considerati anch'essi a
fiscalità privilegiata, con la esclusione di alcune fattispecie tassativamente individuate.
Il successivo articolo 3 individua infine determinati regimi agevolati,
previsti dalla normativa interna di Stati e territori a fiscalità non privilegiata, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo
127bis del TUIR.
Lo stesso articolo 3, al comma 2, estende il campo di applicazione delle
disposizioni riguardanti le società controllate estere ai soggetti e alle
attività insediati in uno degli Stati indicati nel comma 1, ammessi alla fruizione di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi in
virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria estera. Pertanto,
limitatamente agli Stati e territori indicati nell'articolo 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001 citato, è necessario verificare l'effettivo
trattamento fiscale riservato ai relativi redditi sulla base di specifiche disposizioni negoziali o amministrative, non essendo determinanti le
previsioni normative generali dettate per la categoria societaria di appartenenza.
Ad esempio, le disposizioni dell'articolo 127bis
del Tuir saranno applicabili alle società e alle stabili organizzazioni localizzate in
Svizzera che, pur astrattamente soggette ad imposta municipale e/o cantonale, di fatto beneficiano - per effetto di accordi amministrativi - di
trattamenti fiscali particolari, sostanzialmente analoghi alla esenzione dalle predette imposte. Tipicamente, questo
potrà avvenire in caso di possibilità, amministrativamente concessa, di deduzione di costi ed oneri
non documentati o di applicazione delle imposte municipali e/o cantonali su una base imponibile determinata in via forfetaria oppure rappresentata da
una frazione dell'utile effettivo. In questi casi, la società o la stabile organizzazione sono
sì formalmente assoggettate alle imposte cantonali o municipali, ma, per effetto delle agevolazioni concesse in via
amministrativa, la base imponibile cui si applicano le predette imposte è assai esiguo. Pertanto, risulta verificata, anche in questi casi, la
condizione del "livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia" richiamata dal comma 4 dell'articolo
127bis del TUIR e l'applicazione della normativa in commento
è pienamente giustificata.
2.4 Imputazione e tassazione dei redditi
Il reddito conseguito dalla controllata estera
è imputato al soggetto residente controllante prescindendo dal periodo di possesso della
partecipazione. Verificandosi il presupposto del controllo alla data di chiusura dell'esercizio della partecipata estera, il reddito conseguito
nell'esercizio dovrà essere imputato al soggetto residente controllante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Pertanto,
poiché il reddito in discorso è imputato al soggetto residente che esercita il
controllo come conseguenza del possesso della partecipazione agli utili alla data di chiusura del proprio esercizio, per procedere alla imputazione dei
redditi per trasparenza, è necessario che oltre al controllo (rilevato alla data di chiusura dell'esercizio della controllata), esista una
partecipazione agli utili del soggetto non residente ancora posseduta alla data di chiusura dell'esercizio della controllata.
2.5 Dichiarazione e scritture contabili
Il soggetto residente deve dichiarare, in apposito prospetto allegato
alla dichiarazione annuale, i redditi dell'impresa, società o ente non residente al quale si rendono applicabili le disposizioni del comma 1,
dell'articolo 127bis del TUIR.
Detto prospetto deve essere redatto sulla base dei dati del bilancio o di
altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della controllata estera predisposto secondo le disposizioni dello Stato o
territorio in cui risiede o è localizzata.
A fronte della diretta utilizzabilità dei dati contabili della controllata estera, il soggetto residente deve comunque essere in grado di
fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi
all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni
dall'eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
Nel caso di società o enti non residenti non soggetti alla tenuta della
contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione dell'apposito prospetto in
conformità alle norme contabili vigenti in Italia. Anche in questi casi, il soggetto
residente deve essere in grado di fornire, nel termine anzidetto, tutta la documentazione a supporto delle redazione del prospetto.
3 PROCEDURA DELL'INTERPELLO
3.1 Disapplicazione del comma 1 dell'articolo 127bis del TUIR
La normativa in materia di imprese estere partecipate prevede che i
soggetti residenti, tramite apposita istanza di interpello, possano ottenere una pronuncia di disapplicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del
citato art. 127bis, qualora dimostrino alternativamente:
- che la cfc svolga, in via principale, nello stato o territorio nel quale ha sede, una effettiva
attività industriale o commerciale;
- che dalle partecipazioni possedute non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
E' sufficiente pertanto dimostrare anche una sola delle riferite cause di
disapplicazione per ottenere l'accoglimento dell'istanza da parte della Agenzia delle entrate.
Il soggetto residente ha l'onere di interpellare l'amministrazione
finanziaria prima di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale intende disapplicare l'art.
127bis del TUIR.
Il mancato rispetto della condizione di
preventività non preclude la possibilità di acquisire il parere dell'Agenzia, ma l'eventuale
accoglimento dell'istanza (con la conseguente disapplicazione delle normativa
cfc) potrà valere solo a partire dal periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione presentata dopo la comunicazione della risposta
resa dall'Agenzia.
Decorsi 120 giorni senza che sia stato emesso un atto espresso da parte
dell'Agenzia delle entrate, la risposta si intende accolta, con la conseguenza che che alla controllata estera cui
è riferita l'istanza di interpello non si applicano le disposizioni dell'articolo
127bis del TUIR.
3.2 Soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza
Il soggetto interessato alla disapplicazione della normativa
cfc, deve presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate secondo le
modalità stabilite dall'articolo 5 del D.M. 21 novembre 2001, n. 429.
Poiché detto articolo rinvia espressamente al D.M. 26 aprile 2001, n.
209, che disciplina l'"interpello del contribuente" di cui all'art. 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, alla procedura in esame risulteranno
applicabili, ove compatibili, le relative disposizioni.
L'istanza può essere presentata dal contribuente, ovvero dai soggetti
che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso. Considerata la
peculiarità della materia, l'istanza di interpello non può essere presentata dai soggetti portatori di interessi collettivi, quali le
associazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali, fatta eccezione per le istanze riferite alle loro partecipazioni e non a quelle
degli associati, iscritti o rappresentati.
Oltre che dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza di
contribuenti diversi dalle persone fisiche, l'interpello può essere attivato anche dal procuratore generale o speciale del contribuente. In tal
caso, la procura deve essere conferita secondo le formalità stabilite all'articolo 63 del d.P.R. n. 600, del 29 settembre 1973. Infine,
poiché l'attività industriale o commerciale, richiamata dal comma 5 dell'articolo
127bis del TUIR, cui è riferita l'istanza di
interpello deve intendersi nella più ampia accezione contenuta nell'articolo 2195 del codice civile,
è da ritenere che anche le istituzioni finanziarie, bancarie ed assicurative possano presentare istanza
di interpello per la disapplicazione della normativa cfc.
3.3 Modalità di presentazione dell'istanza
L'articolo 5 del D.M. 21 novembre 2001, n. 429
dispone che l'istanza di interpello per la disapplicazione dell'art. 127bis
citato deve essere inoltrata alla Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e
contenzioso, per il tramite della Direzione regionale competente per territorio.
Pertanto, anche se rivolta alla Direzione centrale normativa e
contenzioso, l'istanza deve essere recapitata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del
contribuente.
L'istanza è redatta in carta libera, non essendo soggetta al pagamento
dell'imposta di bollo, ed è presentata alla competente Direzione regionale con una delle seguenti
modalità:
a) consegna a mano;
b) spedizione tramite servizio postale in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento.
Non sono previsti metodi di presentazione alternativi, quali ad esempio
il telefono, il fax e la posta elettronica.
Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo
provvederà a trasmetterla tempestivamente alla Direzione regionale incaricata; di tale trasmissione
sarà data contestualmente notizia al contribuente.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del D.M. 26 aprile 2001, n.
209 "la presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze
previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di
prescrizione". Pertanto, nel caso - ad esempio - di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente non
potrà rinviare il relativo adempimento alla data in cui l'Agenzia avrà fornito risposta all'interpello.
3.4 Requisiti dell'istanza
Stante il rinvio esplicito, da parte dell'articolo 5 del regolamento,
alle disposizioni del Decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209
concernente l'interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
è necessario che siano rispettate le condizioni ivi richiamate, anche ai fini
dell'ammissibilità dell'interpello in esame, relativo alle disposizioni sulle
cfc.
In particolare, a pena di inammissibilità, l'istanza di interpello per
la disapplicazione del comma 1 dell'articolo 127bis
del TUIR deve contenere i seguenti elementi:
a) dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante; in particolare, occorre specificare nome e cognome o ragione o denominazione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale;
b) identificazione della controllata estera per la quale si chiede la disapplicazione del comma 1, dell'articolo
127bis del TUIR;
c) indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale
domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria;
d) documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione prevista dal regolamento;
e) sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
Relativamente al punto sub d), alla istanza di interpello deve essere
allegata la documentazione necessaria a provare almeno uno dei motivi di disapplicazione della normativa relativa alle
cfc.
In particolare, l'articolo 5 del regolamento dispone che l'istanza di
interpello deve essere corredata di tutti gli elementi necessari a dimostrare che:
1. l'impresa, la società o altro ente non residente svolge una effettiva
attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, come sua principale
attività nello Stato o nel territorio che risulta incluso nella black list; ovvero
2. dal possesso delle partecipazioni il soggetto residente non consegue l'effetto di localizzare redditi in uno Stato o territorio incluso nella black list.
Con riguardo al requisito indicato sub e), il comma 4 dell'articolo 3 del
citato D.M. 26 aprile 2001, n. 209
statuisce che la mancata sottoscrizione "è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione della istanza
entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio". A tal fine la Direzione regionale competente a ricevere l'istanza
dovrà invitare il contribuente, anche tramite fax o posta elettronica, a recarsi presso i
suoi uffici per sottoscrivere l'istanza. L'interpello si considera regolarmente presentato alla data di sottoscrizione. Da tale data infatti,
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del regolamento citato, decorre il termine entro il quale l'Agenzia
è tenuta ad esprimere il suo parere.
In presenza di una delle richiamate cause di
inammissibilità, l'istanza non produce gli effetti tipici dell'interpello e, in particolare,
l'eventuale silenzio osservato dall'Agenzia nei 120 giorni successivi alla sua proposizione, non
potrà considerarsi come implicito accoglimento della istanza di disapplicazione del comma 1 dell'articolo
127bis del TUIR.
Ai fini della trasparenza nei rapporti con il contribuente,
è proponimento della scrivente Direzione di fornire comunque riscontro nei
termini a tutte le istanze incomplete, specificando i motivi che ne hanno determinato
l'inammissibilità.
A tal fine, nell'istanza di interpello, il contribuente
dovrà altresì indicare eventuali recapiti di telefax o e-mail per una maggior
rapidità nella comunicazione.
3.5 Documentazione da allegare all'istanza
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 26 aprile 2001, n.
209 citato, all'istanza di interpello occorre allegare "copia della
documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della
individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la
facoltà di acquisire, ove necessario l'originale non posseduto dei documenti". La competente Direzione regionale, ai sensi del successivo
articolo 4, comma 4, può chiedere che la documentazione presentata, venga integrata, quando
ciò sia necessario ai fini della risposta dell'Agenzia.
Detta richiesta può essere formulata una sola volta, per non pregiudicare
la tempestività del procedimento, che deve concludersi entro 120 giorni dalla proposizione dell'istanza o dalla ricezione della documentazione
integrativa.
La richiesta dei documenti, inoltrata secondo le stesse
modalità prescritte per la risposta illustrate al successivo paragrafo 3.8,
interrompe il termine assegnato all'Agenzia, che "inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa
consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello".
L'interruzione dei termini si protrae fintantoché il contribuente non
abbia fornito tutti i documenti richiesti; pertanto, eventuali ulteriori inviti ad esibire documenti, pur se motivati, non producono alcun effetto
sul decorso del termine perentorio di 120 giorni.
Si reputa opportuno evidenziare qui di seguito alcuni atti che
l'interessato potrebbe produrre per giustificare la richiesta di disapplicazione:
- atto costitutivo o statuto della controllata estera da cui possano ricavarsi notizie utili circa
l'attività svolta nello Stato o nel territorio incluso nella black list;
- documentazione (atto costitutivo, statuto, delibere, norme di riferimento,
etc.) dalla quale si possa desumere la data di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione della controllata estera;
e, in relazione ai presupposti per la disapplicazione:
- relazione descrittiva della struttura organizzativa dedicata allo svolgimento della
attività principale della controllata estera o della stabile organizzazione localizzata in uno Stato o territorio inclusi nella black list, con adeguata documentazione di supporto (normativa e delibere disciplinanti gli organi sociali e la loro
attività, contratti di lavoro, descrizione delle mansioni svolte dai dipendenti di qualifica
più elevata, autorizzazioni delle autorità locali, disponibilità di locali ad uso civile o industriale, utenze,
etc.);
- documentazione contabile e fiscale (bilancio, dichiarazioni dei redditi, perizie,
etc.) idonea a dimostrare che i redditi conseguiti dalle cfc sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in Stati o territori non inclusi nella black list ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria;
- documentazione attestante che i redditi della stabile organizzazione risultino sottoposti a tassazione ordinaria nello Stato o territorio in cui ha sede l'impresa la
società o l'ente partecipato, qualora il soggetto controllato non residente opera in uno degli stati o territori compresi nella cosiddetta black list per il tramite di stabili organizzazioni.
Come è evidente, si tratta di indicazioni esemplificative e non
esaustive, posto che il soggetto residente deve presentare, in relazione alla
peculiarità della fattispecie, anche altri documenti di prova obiettivamente utili alla dimostrazione di una delle condizioni di
disapplicazione previste dalla norma.
Allo stesso modo, l'Agenzia delle entrate, ai fini della completezza
dell'istruttoria, può chiedere in ogni caso al soggetto istante di integrare la documentazione presentata.
Il soggetto interessato avrà cura di tradurre in lingua italiana i
documenti da esibire. Peraltro il contribuente, ove lo ritenesse opportuno,
potrà presentare i documenti anche nella lingua originale. A titolo di esempio, il contribuente potrebbe ritenere significativo esibire la
situazione patrimoniale e il conto economico con la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dalla controllata estera, in lingua
originale e nella forma prevista dalla normativa locale.
3.6 Risposta da parte dell'Agenzia delle entrate
L'Agenzia delle entrate valuterà
l'effettività della attività principale svolta dalla controllata estera, nello Stato o territorio con
regime fiscale privilegiato, in relazione alla idoneità della struttura organizzativa, in loco predisposta per lo svolgimento della stessa
attività principale. Nel caso di società o ente estero non localizzato nello Stato o
territorio con regime fiscale privilegiato, ma operante in uno dei predetti Stati o territori mediante una stabile organizzazione, la verifica
dell'effettività sarà condotta relativamente alle attività poste in essere dalla stabile organizzazione.
In alternativa, valuterà l'effettiva localizzazione dei redditi
qualora nell'istanza venga evidenziato che i redditi prodotti fuori dagli Stati o territori a
fiscalità privilegiata sono già stati sottoposti integralmente a tassazione ordinaria in altri paesi non privilegiati e che
questi redditi concorrono per più del 75% al reddito complessivo conseguito dalla controllata residente in uno Stato o territorio a
fiscalità privilegiata.
Infine nel caso di società controllata non residente che consegua
redditi in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi operante, in relazione alla quale dall'istanza
non sia desumibile lo svolgimento di un'attività commerciale effettiva,
dovrà verificarsi, ai fini della disapplicazione della normativa in discorso, che i redditi della stabile organizzazione risultino sottoposti
integralmente a tassazione ordinaria nello Stato o territorio in cui ha sede l'impresa, la
società o l'ente partecipato.
Per consentire un appropriato esame della istanza da parte della
Direzione centrale normativa e contenzioso, le Direzioni regionali trasmetteranno, unitamente alla documentazione presentata dal contribuente,
il proprio parere motivato circa la idoneità della documentazione presentata a supporto delle asserite cause di disapplicazione della
normativa relativa alle cfc.
Qualora la documentazione presentata dal contribuente non sia ritenuta
sufficiente, la Direzione regionale competente a ricevere l'istanza
avanzerà formale richiesta di integrazione documentale.
Perché sia in ogni caso rispettato il termine di 120 giorni, entro il
quale occorre comunicare all'interpellante la decisione della Agenzia delle entrate, la Direzione regionale competente
curerà l'inoltro dell'istanza di interpello, completa della documentazione presentata dal contribuente e del
proprio motivato parere, mediante servizio di posta celere, alla: Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - Ufficio
Fiscalità internazionale, Torre B, piano X, Viale Europa 242, 00144 Roma, evidenziando nella lettera di trasmissione che trattasi di "Interpello
preventivo per la disapplicazione dell'articolo 127bis
del TUIR".
3.7 Termini e modalità di comunicazione della risposta
Come già indicato nella circolare n. 50 del 31 maggio 2001, il termine
di 120 giorni assegnato per la risposta decorre:
- nel caso di consegna diretta, dalla data in cui l'istanza di interpello
è assunta al protocollo dell'ufficio;
- in caso di spedizione a mezzo servizio postale, dalla data in cui
è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale
è stata spedita l'istanza;
- nel caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui
l'istanza è sottoscritta;
- qualora l'ufficio interessato non sia autorizzato a rispondere, dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente;
- dalla data in cui l'ufficio richiedente riceve la documentazione integrativa nel caso sia stata richiesta.
In considerazione dell'importanza che, nell'ambito del procedimento di
interpello, assume la data di ricezione dell'istanza, le strutture regionali addette al ricevimento della corrispondenza adotteranno rigorose cautele per
la corretta rilevazione delle istanze e per il rilascio delle relative ricevute (apposizione di timbro a calendario sul plico e sulla ricevuta,
firma leggibile dell'operatore, ecc.).
La risposta scritta e motivata della Direzione Centrale normativa e
contenzioso deve essere notificata all'interpellante secondo le modalità stabilite dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro 120
giorni dalla presentazione dell'istanza di interpello.
In alternativa alla notificazione, è prevista la
possibilità di comunicare la risposta al contribuente con una delle seguenti
modalità:
- mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria; in tal caso la risposta si intende fornita alla data in cui il contribuente o il domiciliatario appongono la propria firma sull'avviso di ricevimento;
- per via telematica, al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza.
3.8 Effetti dell'interpello
La risposta dell'Agenzia vincola l'operato degli uffici. In
virtù delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 5 del regolamento, decorso il termine
di 120 giorni senza un atto espresso, l'istanza si intende accolta, con la conseguenza che le disposizioni di cui all'articolo
127bis, comma 1, del TUIR non saranno applicabili ai redditi della cfc oggetto di interpello.
La risposta fornita dall'Agenzia produce effetti a decorrere dal periodo
d'imposta per il quale il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi scade successivamente alla comunicazione della
risposta da parte dell'Agenzia, limitatamente alla controllata estera identificata nell'istanza di interpello.
La risposta dell'Agenzia permetterà la disapplicazione dell'articolo
127bis del TUIR anche per i periodi di imposta successivi a quello appena
richiamato, a condizione tuttavia che le circostanze e i presupposti in base ai quali
è stato fornito (anche implicitamente) parere favorevole da parte dell'Agenzia, non si siano nel frattempo modificati.
Al riguardo, per salvaguardare nel tempo gli effetti di una pronuncia
favorevole, il soggetto residente dovrà riproporre istanza di interpello, rappresentando all'Agenzia delle Entrate tutti i mutamenti significativi
nelle circostanze di fatto e di diritto, verificatisi successivamente alla presentazione dell'istanza.
In alternativa, il soggetto residente che intenda beneficiare della
disapplicazione in periodi di imposta successivi a quello per il quale è stato ottenuto l'assenso dell'Agenzia,
dovrà dimostrare, in sede di controllo, che i fatti e le circostanze sopravvenuti sono ininfluenti ai
fini del giudizio sulla disapplicazione dell'art. 127bis. In mancanza di
tale dimostrazione, il soggetto residente non potrà beneficiare della disapplicazione per i periodi d'imposta successivi.
Nel caso in cui un soggetto residente consegue il controllo di una
partecipazione estera per la quale sia stato già ottenuto l'assenso dell'Agenzia alla disapplicazione, il nuovo controllante, per poter
beneficiare del parere favorevole, dovrà notificare tale circostanza all'Agenzia delle Entrate, indicando gli estremi identificativi della
controllata estera e del soggetto residente che aveva precedentemente presentato l'istanza di interpello.
3.9 Decorrenza dei termini ai fini della presentazione delle istanze di interpello
Le disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere
partecipate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
decreti di cui all'articolo 127bis, comma 4, del TUIR.
Poiché detti decreti, come riportato in premessa, sono stati pubblicati
in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre 2001, limitatamente alle controllate estere con esercizio coincidente con l'anno solare, le disposizioni si
applicano a decorrere dai redditi conseguiti nell'esercizio che inizia il 1 gennaio 2002.
In tal caso (esercizio della controllata estera coincidente con l'anno
solare), si potranno verificare le seguenti ipotesi:
1. il soggetto residente in Italia risulta
già operare in uno degli Stati o territori indicati nella cosiddetta black list (di cui al D.M. 21 novembre 2001, citato) mediante il possesso di una partecipazione di controllo alla data del 1 gennaio 2002;
2. il soggetto residente in Italia non esercita il controllo di alcuna partecipazione in uno degli Stati o territori indicati nella cosiddetta black list alla data del 1 gennaio 2002, ma intende a breve acquisire il controllo di una impresa ivi residente.
Nella ipotesi sub 1 il soggetto residente potrà,
già dal 1 gennaio 2002, presentare istanza di interpello.
Nella ipotesi sub 2, invece, il soggetto residente
potrà presentare istanza di interpello solo dopo che avrà acquisito il controllo della
impresa estera e potrà solo da quella data chiedere, in via preventiva (rispetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), la
valutazione dell'Agenzia circa la possibilità di disapplicare la normativa in discorso per i redditi che verranno conseguiti a partire dall'esercizio
in cui si sarà verificato il presupposto del controllo.
Ancorché il comma 3 dell'articolo 1 del regolamento individui, quale
momento rilevante per la sussistenza del controllo da parte del soggetto residente, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del
soggetto estero controllato, si ritiene comunque possibile presentare istanza di interpello
già dal momento in cui è stata acquisita la partecipazione di controllo ma non ancora verificato il presupposto
temporale del controllo per la applicazione dell'articolo 1, comma 1, del regolamento.
3.10 Disposizioni transitorie
Per i soggetti che risultano già operare nel periodo d'imposta in
corso al 23 novembre 2001 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo
127bis del TUIR) nei paesi e territori individuati dal regolamento, il termine entro il quale l'Agenzia
deve fornire la risposta in merito all'eventuale disapplicazione delle disposizioni sulle controllate estere
è di 180 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di interpello.
A tal fine, i soggetti residenti in Italia, che intendano presentare
istanza di interpello relativa a controllate estere devono dichiarare nella istanza la eventuale situazione di
operatività preesistente.
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