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Interventi urgenti in materia di ammortizzatori
sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua
Decreto legge 24 novembre 2000, n. 346 - Non convertito
GU 277 del 27/11/2000
Art. 1. - Disposizioni in materia di
ammortizzatori sociali e di previdenza
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo
comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni,
è elevata al 40 per cento dal 1° dicembre 2000 e per i soggetti con età
anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali
incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari
e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160.
2. Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001,
il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della
stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del
lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro a malattia professionale ai
sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate
di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2000, anche se
la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.
3. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144, le parole: "e fino a lire 590 miliardi a decorrere
dall'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi
per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002".
4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, valutato in
lire 80 miliardi per il 2000, in lire 527 miliardi per il 2001 e in lire 562
miliardi a decorrere dal 2002, si provvede:
a) quanto a lire 80 miliardi per l'anno 2000, a lire
277 miliardi per l'anno 2001 e a lire 245 miliardi per l'anno 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e quanto a lire 23 miliardi per l'anno 2001 mediante
utilizzo delle proiezioni dello stanziamento relativo all'accantonamento del
Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 227 miliardi per l'anno 2001 e a lire
317 miliardi a decorrere dall'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dopo la parola: "finalizzato" sono inserite le seguenti:
", a decorrere dall'anno 2000," e, in fine, sono aggiunte le seguenti
parole: "nel limite delle risorse impegnate allo scopo nell'ambito del
predetto Fondo".
6. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
e comunque non oltre il 31 dicembre 2001 sono prorogati:
a) il trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'articolo 62,
comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 69
miliardi, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la
riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento
ovvero la loro riallocazione; qualora al termine della presente proroga
risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non
ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le
disposizioni in materia di integrazione salariale e di mobilità di cui alla
legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) il trattamento straordinario di integrazione
salariale, con scadenza entro l'11 agosto 2000, concesso ai sensi dell'articolo
3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per concordato preventivo con
cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori, dipendenti
da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico
superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre
1999, n. 488, ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive
modificazioni, nel limite di lire 3 miliardi e 850 milioni;
c) il trattamento straordinario di integrazione
salariale e di mobilità di cui all'articolo 62,
comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei confronti di un
numero massimo di 1900 unità, nel limite di lire 46 miliardi e 400 milioni;
d) il trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'articolo 62,
comma 1, lettera e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite in lire 44
miliardi e 100 milioni;
e) il trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'articolo 62,
comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 7
miliardi e 300 milioni;
f) il trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'articolo 62,
comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di un
numero massimo di centocinquanta lavoratori, nel limite di lire 4 miliardi;
g) i trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62,
comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici ed alle imprese
di vigilanza, nel limite di lire 10 miliardi e 830 milioni;
h) i trattamenti di mobilità e di disoccupazione
speciale di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f) della legge 17 maggio
1999, n. 144, nel limite di lire 9 miliardi e 100 milioni;
i) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 62,
comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 16
miliardi, di cui lire 8,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo
dell'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
lire 7,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima
lettera c).
7. Ai lavoratori già dipendenti da società di cui
all'articolo 62, comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a seguito di risoluzione di
contratto d'affitto e riconsegna dell'azienda entro il giugno 2000, sono
rientrati alle dipendenze delle società di cui al predetto articolo 62,
comma 1, lettera c), è concesso, a decorrere dalla data di risoluzione del
contratto d'affitto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, il trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 45
unità, nel limite di lire 1 miliardo e 960 milioni.
8. All'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62,
comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31
dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2001".
I relativi benefici sano concessi nel limite di lire 1 miliardo e 100 milioni.
9. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, ai lavoratori già beneficiari del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è concesso il trattamento di disoccupazione speciale previsto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, in deroga alla disciplina
vigente in tale materia, per la durata massima di 18 mesi a decorrere dalla data
del licenziamento, nel limite di lire 12 miliardi e 240 milioni.
10. L'indennità di mobilità, con scadenza nel corso
dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate
agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali di cui al decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e
al decreto 22 luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre
1999, è prorogata, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite di lire 6
miliardi e 100 milioni.
11. All'articolo 62,
comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "di
lire 38 miliardi e 700 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "di
lire 77 miliardi".
12. Qualora il drastico calo degli appalti di cui
all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, provochino nuove e/o ulteriori
eccedenze strutturali di personale delle aziende industriali appaltatrici di
lavori di installazione di reti telefoniche, non affrontabili con il ricorso
alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere ai lavoratori
delle predette aziende, per le quali sussistano le condizioni ed i requisiti del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 gennaio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1999, il trattamento di
integrazione salariale straordinaria in deroga alla medesima normativa, per
l'anno 2001, nel limite di lire 70 miliardi, onde consentire, anche mediante
appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori
interessati al predetto trattamento, ovvero la loro riallocazione. Ove al
termine del periodo concesso risultino residue eccedenze di personale a
carattere strutturale, ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le
stesse saranno gestite attraverso le modalità di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223.
13. Ai lavoratori, dipendenti da aziende dichiarate
fallite a seguito di rigetto di una precedente istanza di ammissione alla
procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, che hanno già
usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 223 del 1991, collocati in
mobilità entro l'anno 1996 e comunque dopo la fruizione di periodi del predetto
trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, è riconosciuto, nel limite
di lire 3 miliardi, il trattamento economico di mobilità per un periodo
effettivo di durata pari al trattamento straordinario di integrazione salariale
concesso ai sensi del citato decreto-legge n. 478 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 56 del 1994. A tale fine, i lavoratori interessati
presentano apposita istanza alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.) competenti per territorio entro e non oltre sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Il trattamento di mobilità, con scadenza entro il
14 febbraio 2000, dei dipendenti da aziende interessate da accordi di programma,
stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1996, n. 64, ed
operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, è prorogato, sino al 31
dicembre 2001, per un numero massimo di centoquarantacinque unità e nel limite
di lire 7 miliardi e 240 milioni ai lavoratori titolari di indennità di
mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. È altresì
prorogata, in favore di quei lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree
interessate agli interventi della legge 14 maggio 1981, n. 219, per i quali sono
stati avviati contratti d'area la cui scadenza era prevista al 28 febbraio 2000,
l'indennità di mobilità, fino al 31 dicembre 2001, nel limite di lire 3
miliardi e 200 milioni.
15. Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennità
di mobilità, relativamente agli anni 1999 e 2000, ai soggetti di cui al
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, prorogata per l'anno 1999 dall'articolo 81, comma 3,
dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e per l'anno 2000 dall'articolo 62,
comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stanziata la somma
di lire 94 miliardi.
16. La corresponsione dei ratei di trattamento di fine
rapporto, a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista
dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, trova
applicazione, nel limite di lire 10 miliardi e 280 milioni, anche per i periodi
di proroga concessi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in applicazione dell'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale trattamento è erogato
ai soggetti aventi titolo direttamente da parte dell'I.N.P.S., limitatamente ai
periodi in cui hanno effettivamente fruito del trattamento straordinario di
integrazione salariale ed in ogni caso fino alla data del 31 dicembre 2001.
17. La misura dei trattamenti di cui al comma 6, ad
eccezione di quelli di cui alla lettera b) per l'anno 2000 e quelli di cui alla
lettera g), è ridotta del 20 per cento. La misura del trattamento di cui al
comma 7 è ridotta del 20 per cento per l'anno 2001. La misura del trattamento
di cui al comma 10 è ridotta del 10 per cento. La misura dei trattamenti di cui
al comma 14 è ridotta del 10 per cento per l'anno 2000 e del 20 per cento per
l'anno 2001.
18. All'onere derivante dai commi da 6 a 16, valutato
complessivamente in 458 miliardi di lire, si provvede:
a) quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 358 miliardi a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2000.
19. I trattamenti di mobilità è di disoccupazione
speciale di cui ai commi da 6 a 15 sono erogati dall'I.N.P.S. sulla base di
specifiche disposizioni impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
20. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni
contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli
accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2001".
21. In attesa della ridefinizione delle attività di
controllo dei programmi di sviluppo previsti dall'articolo 1-ter del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, le somme stanziate per il finanziamento delle attività
di cui al citato articolo 1-ter per l'anno 2000 sono conservate per l'anno 2001.
Art. 2. - Disposizioni in materia di lavori
socialmente utili
1. La data di presentazione della domanda di
ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è
differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31
dicembre 1999 dei relativi requisiti.
2. Ferma restando la possibilità di stipulare
convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma l, del citato decreto legislativo n.
81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti
dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare,
entro il 31 dicembre 2000, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in
riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 aprile
2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000.
In particolare le convenzioni prevedono:
a) la realizzazione, da parte delle regioni, di
programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con
l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla
stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per
cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni
possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano raggiunti gli
obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a
tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di
quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale
e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre
2000, anche a copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma
2, del citato decreto legislativo n. 81, del 2000,
del 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e
dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si
impegnano a versare all'I.N.P.S.; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili
a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non
inferiore al precedente, finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei
soggetti interessati da situazioni di straordinarietà; a tale scopo, per l'anno
2001, verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi
dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81
del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo
45, comma 6 della legge n. 144 del 1999;
c) la possibilità di impiego, da parte delle regioni,
delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività
socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure
aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno
delle situazioni di maggiore difficoltà.
3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui
al comma 2, sono trasferite alle regioni la responsabilità di destinazione
delle risorse finanziarie ai sensi del medesimo comma 2 e rese applicabili le
misure previste dal citato decreto legislativo n. 81
del 2000 fino al 31 dicembre 2001.
4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, è soppressa la parola: "assicurativi".
5. Limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti
locali che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di
soggetti collocati in attività socialmente utili, aumentando al 50 per cento la
percentuale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468.L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli
enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le
assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n.
468 del 1997.
Art. 3. - Disposizioni in materia di
previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato
1. Per far fronte all'obbligo della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento e
al funzionamento dei fondi di previdenza complementare di cui al citato decreto
legislativo n. 124 del 1993 per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente
definite, eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, è assegnata
la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2000. Tale somma è trasferita
all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (I.N.P.D.A.P.), che provvede al successivo versamento ai fondi di
previdenza complementare con modalità stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 100
miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.
Art. 4. - Disposizioni in materia di
formazione continua
1. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via
prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati
tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere
destinati ai "Fondi paritetici bilaterali per la formazione continua",
a seguito della loro istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base
alla consistenza numerica degli aderenti a settori interessati dai singoli Fondi
e dagli aderenti a ciascuno di essi.
2. Per le annualità di cui al comma 1, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale continua ad effettuare il versamento
stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito
dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993 al Fondo di
cui al medesimo comma.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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