|
Certificazione dei risultati delle competizioni di
Formula 1 ai fini delle scommesse previste dal D.M. 2 agosto 1999, n. 278, Capo
I
Circolare Agenzia Entrate n. 8 del 25.01.2002
Come è noto, con D.M. 2 agosto 1999, n. 278, sono
state istituite e disciplinate nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa
relative ad eventi sportivi di primario rilievo nazionale ed internazionale
diversi da quelli gestiti o controllati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
e dalle scommesse sulle corse dei cavalli.
Con il medesimo decreto è stata altresì istituita la scommessa a totalizzatore
denominata "Formula 101", collegata alle gare automobilistiche
internazionali del Campionato Mondiale di Formula Uno, organizzate dalla
Federation International de l'Automobile - FIA
Con la presente circolare si intendono fornire
chiarimenti in ordine all'attuale sistema di esercizio di dette scommesse a
quota fissa e a totalizzatore, la cui gestione è stata oggetto di critiche da
parte di alcuni organi della stampa sportiva specializzata.
In particolare, è stato rilevato che il criterio di
certificazione dei risultati degli eventi che costituiscono oggetto delle
scommesse in questione sarebbe diverso da quello utilizzato per l'analoga
scommessa "Formula 101", prevista dal titolo II dello stesso decreto
ministeriale n. 278, fondato sulle risultanze dell'ordine di arrivo,
sottoscritto dai commissari di gara, emesso dopo l'effettuazione, ad opera degli
stessi, dei controlli tecnici delle auto, come chiarito dall'Amministrazione
finanziaria con circolare n. 194/E del 27 ottobre 2000.
I risultati delle scommesse diverse da quelle ippiche e
da quelle sugli eventi sportivi gestiti dal CONI sono accertati, invece, sulla
base di elementi e notizie oggettivamente riscontrabili da cui attingere i
risultati al termine della gara e, precisamente, l'ordine di arrivo acquisito
dal sito Internet ufficiale delle federazioni sportive e da trasmissioni
televisive specializzate.
Per una migliore comprensione dei termini della
questione e per stabilire quale metodologia di convalida dei risultati sia da
adottare, appare opportuno l'esame preliminare delle norme riguardanti la
materia.
L'articolo 3 del D.M. n. 278 del 1999 stabilisce che
"per l'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1, i concessionari
abilitati applicano le disposizioni del regolamento approvato con decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e, in particolare, in quanto
compatibili, quelle di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 ...".
L'articolo 5, comma 2, del D.M. 2 giugno 1998, n. 174
dispone che "le scommesse possono avere per oggetto anche fatti connessi
alle competizioni stesse purchè riscontrabili o determinabili dai referti
arbitrali".
L'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto prevede che
"il risultato oggetto della scommessa è tempestivamente reso pubblico dal
CONI. Le modificazioni al risultato conseguito sul campo non influiscono
sull'esito delle scommesse effettuate".
L'articolo 5, comma 3, del D.M. n. 278 del 1999
stabilisce che "l'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi oggetto
di scommesse è responsabilità dei concessionari abilitati all'accettazione
delle stesse sulla base di referti arbitrali".
L'articolo 11, comma 6, del citato decreto n. 278
recita: "Il coordinamento organizzativo ... dell'acquisizione dei risultati
ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 1 del
presente regolamento, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula
Uno, è riservato, tramite apposita convenzione, alla FIA, ovvero ad altro
soggetto dalla stessa delegato allo svolgimento delle attività previste dal
presente decreto".
L'esame sistematico delle disposizioni riportate
consente di formulare le seguenti considerazioni:
a) le scommesse automobilistiche in discorso sono strutturalmente diverse da
quella denominata "Formula 101", consistente nel pronosticare le prime
otto vetture classificate nelle gare di Gran Premio del Campionato del Mondo di
Formula 1. Le scommesse automobilistiche in parola consistono, infatti, nel
pronostico del vincitore del Campionato del Mondo (ante post), del vincitore di
ogni Gran Premio (sul vincente), di quale tra due concorrenti si è piazzato
meglio (testa a testa) ovvero si è classificato o meno (classificato/non
classificato).
La maggiore complessità e l'entità dei premi relativi
alla Formula 101 rispetto alle altre scommesse (più elementari rispetto agli
esiti oggetto del pronostico), devono necessariamente determinare una differente
disciplina tra le due tipologie di scommesse, anche agli effetti
dell'accertamento dei risultati delle competizioni;
b) il criterio dell'utilizzo dei risultati al termine della gara, usato per le
scommesse sulle corse motociclistiche e per gli eventi internazionali inseriti
nei palinsesti del CONI per le scommesse sportive, non ha creato, dopo due anni
di applicazione, problemi di attendibilità dei risultati, al di là della
eterogeneità dei metodi usati;
c) il criterio in uso ha il vantaggio di consentire un sollecito pagamento delle
vincite e l'utilizzo delle somme riscosse per ulteriori giocate, giovando quindi
alla celerità ed al volume del gioco;
d) il criterio predetto non presenta, poi, gli inconvenienti propri dell'altro
criterio: è di applicazione immediata in quanto non bisogna aspettare i tempi
(due o più ore per le gare estere) per l'emanazione dell'ordine di arrivo
valido per la scommessa "Formula 101"; non presuppone inoltre gli
accordi onerosi, specialmente sotto il profilo economico, tra i gestori delle
scommesse e le federazioni internazionali per "l'acclaramento dei risultati
riguardanti gli eventi oggetto di scommesse ... sulla base dei referti
arbitrali" (D.M. n. 278/99, articolo 5, comma 3). Appare evidente che il
rispetto della norma appena richiamata sarebbe di impossibile attuazione
pratica, soprattutto se si considera che i concessionari (attualmente circa 2000
tra ippici e sportivi) dovrebbero rivolgersi contemporaneamente alla giuria per
acquisire il verdetto ufficiale.
In conclusione, pur riconoscendosi l'opportunità di
una regolamentazione esplicita del metodo attualmente in uso per evitare
contestazioni e per non disorientare gli scommettitori (oggettivo riscontro
degli esiti delle gare), si ritiene che si debba, nell'immediato, fare
applicazione di tale metodo in via interpretativa e cioè sulla base del rinvio
contenuto nell'articolo 3 del D.M. n. 278 del 1999 agli articoli 5, comma 2, e
8, comma 5 del D.M. 2 giugno 1998, n. 174, che disciplina le scommesse sportive
gestite dal CONI.
In altri termini, si è ritenuto opportuno
privilegiare, nel conflitto tra i due gruppi di norme suelencati, l'applicazione
delle disposizioni che non pregiudicano l'operatività del gioco, in luogo di
quelle che finirebbero per paralizzarne l'esercizio. Le conclusioni suesposte
sono state condivise dalla Commissione per la soluzione delle controversie sulle
scommesse sportive istituita ai sensi dell'art. 38 del decreto del Ministro
delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto
della presente circolare.
|