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Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza
dell'Amministrazione della giustizia
Decreto legge 24 novembre 2000, n. 341
GU 275 del 24/11/2000
[Testo coordinato con la legge di conversione 19.01.2001, n.
4 ed eventuali successive modifiche]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Visti...)
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Nuove disposizioni sulla separazione dei processi e in materia di custodia
cautelare
Art. 1.
1. All'articolo 18, comma 1, del codice di
procedura penale, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà
per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione".
[2. Soppresso]
[3. Soppresso]
4. Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
"Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti
in fase di indagine). - 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio
dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni
di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice".
5. Dopo l'articolo 132 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:
"Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di
udienza) - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità
assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza
con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.".
Art. 2.
1. All'articolo 303, comma 1, lettera b), del
codice di procedura penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
"3-bis) qualora si proceda per i delitti di
cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e
3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase
precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla
lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di
cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti". 1-bis. All'articolo
303, comma 1, lettera d), primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le
parole: "sentenza irrevocabile di condanna" sono aggiunte le seguenti:
", salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis)".
2. All'articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice
di procedura penale, dopo le parole: "commi 1, 2 e 3" sono aggiunte le
seguenti: "senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo
303, comma 1, lettera b), numero 3-bis)".
[3. Soppresso]
[4. Soppresso]
5. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nei confronti dell'imputato scarcerato
per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui
ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato
la custodia cautelare.".
6. All'articolo 307 del codice di procedura penale,
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Qualora si proceda per taluno dei
reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le
misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente.".
7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del
codice di procedura penale, dopo le parole: "trasgredendo alle prescrizioni
inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1" sono inserite
le seguenti: "o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera b)" e le
parole: "si è dato" sono sostituite dalle seguenti: "stia per
darsi".
Art. 3.
1. Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di
procedura penale, dopo le parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis" sono
inserite le seguenti: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n.
7-bis".
2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il
numero 7, è aggiunto il seguente:
"7-bis) dei delitti previsto dagli articoli
600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;".
Art. 4.
1. All'articolo 533 del codice di procedura penale,
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando la condanna riguarda
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche
se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la
sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso
condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare
e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in
libertà".
1-bis. All'articolo 523, comma 1, del codice di
procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche in ordine
alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis".
2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale,
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo
533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per
ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della
condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine
di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è
accordata precedenza.".
2-bis. All'articolo 154 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
"4-bis. Il Presidente della corte d'appello
può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla
redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del
codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni,
esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i
giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del
provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura".
Art. 5.
Le disposizioni del presente capo si applicano
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
Capo II
Norme per la celebrazione dei processi per reati di particolare gravità
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:
"Art. 145-bis (Aule di udienza protette). -
1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,
del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule
protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente
competente, il Presidente della Corte d'appello, su proposta del Presidente del
Tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del
distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del
distretto, il Ministero della giustizia fornisce al Presidente della Corte
d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione
dell'aula disponibile, individuata nel distretto di corte d'appello più vicino.
2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato prima della
notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma
dell'articolo 133.".
Capo III
Interpretazione autentica dell'articolo 442 comma 2 del codice di procedura
penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati
puniti con l'ergastolo.
Art. 7.
1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del
codice di procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve
intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.
2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura
penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla pena
dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato
continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.".
Art. 7-bis.
1. All'articolo 441-bis del codice di procedura
penale, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si
applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2".
Art. 8.
1. Nei processi penali in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o
è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata
formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al
comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare
la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende
secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata
fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono
utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura
penale.
2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico
ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7,
l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta
giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa
era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ultima
data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del
comma 1.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.
Capo IV
Disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari
riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del
codice di procedura penale.
Art. 9.
1. Nei procedimenti penali in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui
agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di
entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata
massima delle indagini preliminari è di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di
cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura
penale.
Capo V
Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale e dell'ordinamento
penitenziario
Art. 10.
1. All'articolo 656 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole da:
"consegnati" fino a: "presentare" sono sostituite dalle
seguenti: "notificati al condannato e al difensore nominato per la fase
dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del
giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata";
b) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole:
"presentata l'istanza" sono aggiunte le seguenti: "nonché la
certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1,
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309,";
c) al comma 6, primo periodo, dopo la parola:
"presentata" sono inserite le seguenti: "dal condannato o dal
difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato";
d) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i
seguenti:
"Se l'istanza non è corredata dalla
documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella
cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima
dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso,
la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla
richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma
dell'articolo 666, comma 5";
e) al comma 8 sono premesse le parole: "Salva la
disposizione del comma 8-bis,";
f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Quando è provato o appare probabile
che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al
comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le
opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione
della notifica";
g) al comma 10, primo periodo, le parole: ", senza
formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione
domiciliare" sono sostituite dalle seguenti: "alla eventuale
applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5". 2. Al
comma 2 dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "è allegata"
sono inserite le seguenti: ", a pena di inammissibilità,".
3. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 94 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dopo le parole: "deve essere allegata" sono inserite le
seguenti: ", a pena di inammissibilità,".
Art. 11.
1. Nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "629, secondo comma del
codice penale" sono inserite le seguenti: ", 416 realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e
dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice
penale".
Capo VI
Proroga e modifica delle disposizioni in materia di applicazione dell'articolo
41-bis dell'ordinamento penitenziario e di videoconferenze.
Art. 12.
1. Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n.
11, comma 1, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2002".
Art. 13.
1. Nel comma 1 dell'articolo 45-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "Nei
casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis".
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
"Art. 134-bis (Partecipazione a distanza nel
giudizio abbreviato).- 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e
1-bis, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il
giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.".
Art. 15.
1. L'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:
a) nel comma 1 è soppressa la lettera c);
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1,
la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei
confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui
all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.".
Capo VII
Norme in materia di applicazione di particolari strumenti tecnici di controllo
alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e ai
condannati in stato di detenzione domiciliare.
Art. 16.
1. Nell'articolo 275 del codice di procedura
penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Nel disporre le misure diverse dalla
custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in
relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso
concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato.".
2. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale
è inserito il seguente:
"Art. 275-bis (Particolari modalità di
controllo). - 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in
sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene
necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la
disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento
il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti
anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di
controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi,
con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di
eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al
giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il
verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei
mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di
installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.".
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 276 del codice di
procedura penale è aggiunto è il seguente:
"1-ter. In deroga a quanto previsto nel
comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari
concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro
luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua
sostituzione con la custodia cautelare in carcere.".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di
procedura penale è aggiunto il seguente:
"5-bis. Non possono essere concessi gli
arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma
dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui
si procede.".
Art. 17.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-ter della legge
26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
"4-bis. Nel disporre la detenzione
domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la
disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere
modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante
mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.".
Art. 18.
1. Il condannato o la persona sottoposta a misura
cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo
altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici
adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro
applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre
anni.
Art. 19.
1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto
di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di
installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi
elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone
sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti
dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso
previsto dall'articolo 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Capo VIII
Norme sull'ord1namento giudiziario e sul personale ammin1strativo
Art. 20.
1. Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n.
374, è aggiunto il seguente comma:
"2-ter. L'indennità di cui al comma 2-bis
spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti
effettivamente assegnato altro giudice.".
Art. 21.
1. Per la copertura dei posti in organico degli
uffici dei giudici di pace del distretto di Napoli, istituiti con decreto del
Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 sono considerate valide le domande
di nomina presentate in base all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto
del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998.
2. Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si
applica la disciplina contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia
4 dicembre 1998, nonchè la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni.
Art. 22.
1. Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, dopo il comma primo, è aggiunto il seguente: "I
giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma
nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui
al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma
della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno
successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma
i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento
della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di
decreto del Ministro.
2. Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: "La
nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del
decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata
triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.".
2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di
incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i
vice procuratori onorari attualmente in servizio decorsi nove mesi dalla
scadenza del triennio di nomina in corso.
Art. 23.
1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai
sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è
attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima
indennità indicata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998,
n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di applicazione.
2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi
dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si
applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4
maggio 1998, n. 133.
3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di
eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della
magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli
procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo
massimo di un anno.".
Art. 24.
1. La distribuzione degli organici
dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le
medesime è modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, purché le modifiche non
comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva come
definita dai provvedimenti preesistenti.
1-bis. L'amministrazione giudiziaria provvede alla
copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo
alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima
amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli
39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 20, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
1-ter. Nelle procedure di assunzione del personale
amministrativo e tecnico di cui all'articolo 14 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, fino al completamento degli
organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2000 ,
l'amministrazione penitenziaria è autorizzata a servirsi delle graduatorie
degli idonei dei concorsi pubblici espletati anche da altre pubbliche
amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e con il
consenso degli idonei direttamente interessati.
Art. 24-bis.
1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.
374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Ai magistrati onorari che esercitano la
funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di L. 70.000 per
ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività
di apposizione dei sigilli, nonchè di L. 110.000 per ogni altro processo
assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
3. È altresì dovuta un'indennità di L. 500.000
per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per
l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi
generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono
riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000
milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili
dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.
Art. 24-ter.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta
un'indennità di L. 150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di
consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.
2. Ai vice procuratori onorari spetta
un'indennità di L. 150.000 per ogni udienza in relazione alla quale è
conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche
se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati
nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al
giorno".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000
milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili
dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.
Capo IX
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Art. 25.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, valutato in lire 1.720 milioni per l'anno 2000, in lire 15.760 milioni
per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni
a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando:
quanto a lire 1.720 milioni per l'anno 2000 e lire
2.480 milioni per l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 961
milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire
38.280 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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