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Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto
Decreto legge 22 giugno 2000, n. 167
GU 144 del 22/06/2000
[ Testo coordinato con la legge di conversione 229/2000 ed eventuali successive modifiche
- nota
T&L ]
Art. 01.
1. All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n.
298, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Costituisce comunque
violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati
all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto
internazionale".
Art. 1.
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data del 1o gennaio 2000, all'articolo 62 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo
della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle
trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale,
possono dedurre un importo pari a lire 110.000 al giorno, elevate a lire 180.000
per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di
trasporto".
Art. 2.
1. A decorrere dal periodo di imposta relativo
all'anno 1999, gli importi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29
marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n.
162, sono elevati rispettivamente a L. 45.500 e L. 81.000.
2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo
45, comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi" sono
sostituite dalle seguenti: "75 miliardi", le parole: "23
miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi" e le
parole: "90 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "130
miliardi".
Art. 2-bis.
1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000,
n. 137, la parola "autovetture" è sostituita dalle seguente:
"autoveicoli".
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi a
decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2. 2. All'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono aggiunte, in fine, le
parole: ", assicurando comunque la copertura degli oneri di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167".
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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