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Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte
inflazionistiche
Decreto legge 28 marzo 2000, n. 70
GU 73 del 28/02/2000
[Testo coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2000, n.
137 ed eventuali successive modifiche]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Visti...)
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
(Soppresso)
Art. 2.- Misure per il contenimento
dell'inflazione nel settore assicurativo
1. (Soppresso).
2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in
relazione al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di assicurazione non
possono applicare nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non
risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti.
Per i contratti stipulati entro un anno da tale data nelle formule tariffarie
che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di
sinistri si applicano le tariffe esistenti alla medesima data.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per
autovetture, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui
all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché ai contratti
offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di
tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso
assicuratore.
3. Le imprese di assicurazione non possono modificare
il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio,
nonché le relative regole evolutive delle proprie formule tariffarie che
prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri,
per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le imprese esercenti
il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla relativa legge di
conversione, sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti
anche nella formula tariffaria bonus-malus con franchigia assoluta, non
opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire
cinquecentomila e non superiore a lire un milione.
La scelta tra la formula tariffaria bonus-malus con
franchigia, nonché la scelta degli importi della franchigia stessa, spetta
unicamente all'assicurato".
5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai
commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi
all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori
al tasso programmato di inflazione, l'assicurato può risolvere il contratto
mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o
all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza. In questo caso non si
applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'articolo
1901, secondo comma, del codice civile.
5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da
parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.
[5-ter. Abrogato]
5-quater. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e
il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in
Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a
decorrere dal 1º gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei
propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che
operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti
dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono
ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza
dell'ISVAP.
5-quater 1. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
5-quinquies. L'inosservanza degli obblighi di
comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle
seguenti sanzioni amministrative: a) da lire due milioni a lire sei milioni in
caso di mancato invio dei dati; b) da lire un milione a lire tre milioni in caso
di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative
sono maggiorate del dieci per cento, in ogni caso di reiterazione
dell'inosservanza dei suddetti obblighi.
Art. 3.
(Soppresso)
Art. 4.
(Soppresso)
Art. 5.
(Soppresso)
Art. 6.
(Soppresso)
Art. 7. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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