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Costituzione della Repubblica Italian
[Aggiornata fino alla legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012]
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
Principi fondamentali
1. L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.
2. La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
3. Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
4. La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
5. La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
6. La Repubblica tutela con apposite norme
le minoranze linguistiche.
7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
8. Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.
9. La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
10. L'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito
nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica
secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello
straniero per reati politici.
11. L'Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
12. La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano; verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
PARTE PRIMA
Diritti e doveri dei cittadini
TITOLO I
Rapporti civili
13. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,
se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per
la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali.
15. La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
16. Ogni cittadino può circolare e
soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica
e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
17. I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica.
18. I cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare.
19. Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
20. Il carattere ecclesiastico e il fine
di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere
causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per
la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
21. Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa
periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
22. Nessuno può essere privato, per
motivi politici, della capacità giuridica della cittadinanza, del nome.
23. Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
24. Tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari.
25. Nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei
casi previsti dalla legge.
26. L'estradizione del cittadino può
essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
27. La responsabilità penale è
personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
28. I funzionari e i dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi
penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici.
TITOLO II
Rapporti etico-sociali
29. La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
30. E' dovere e diritto dei genitori
mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
31. La Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei
compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.
32. La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
33. L'arte e la scienza sono libere e
libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non
statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai
loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e
gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il
diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.
34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.
TITOLO III
Rapporti economici
35. La Repubblica tutela il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
36. Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla
legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
37. La donna lavoratrice ha gli stessi
diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
38. Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi,
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità
e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
39. L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
40. Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo regolano.
41. L'iniziativa economica privata è
libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali.
42. La proprietà è pubblica o privata. I
beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che
ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
43. A fini di utilità generale la legge
può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di
utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
44. Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone
obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
45. La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
46. Ai fini della elevazione economica e
sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
47. La Repubblica incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio
del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
Rapporti politici
48.- Sono elettori tutti i cittadini,
uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio
è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini residente all'estero e ne assicura l'effettività.
A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere,
alla quale sono assegnati seggi in numero stabilito da norma costituzionale e
secondo criteri determinati dalla legge
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
49. Tutti i cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale.
50. Tutti i cittadini possono rivolgere
petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
51. Tutti i cittadini dell'uno o
dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale
fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto
di lavoro.
52. La difesa della patria è sacro dovere
del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del
cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
53. Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
54. Tutti i cittadini hanno il dovere di
essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
PARTE SECONDA
Ordinamento della Repubblica
TITOLO I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
55. Il Parlamento si compone della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
56. La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della
elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
57. Il Senato della Repubblica è eletto a
base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei
quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei resti più alti.
58. I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno
di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno di età.
59. E' senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
60. La Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
61. Le elezioni delle nuove Camere hanno
luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.
62. Le Camere si riuniscono di diritto il
primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo
dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di
diritto anche l'altra.
63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
64. Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
65. La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità.
67. Ogni membro del Parlamento rappresenta
la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
68. I membri del Parlamento non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto
per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
69. I membri del Parlamento ricevono una
indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi.
70. La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
71. L'iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta
da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.
72. Ogni disegno di legge, presentato ad
una Camera , secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione
e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che
sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le
forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale
ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
73. Le leggi sono promulgate dal
Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
74. Il Presidente della Repubblica, prima
di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una
nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
75. E' indetto referendum popolare per
deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente
valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
76. L'esercizio della funzione legislativa
non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
77. Il Governo non può, senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di
legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti
in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti.
78. Le Camere deliberano lo stato di
guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
79. L'amnistia e l'indulto sono concessi
con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine
per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
80. Le Camere autorizzano con legge la
ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
81. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle
fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione
delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi
per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i
criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese
dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle
pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto
dei principi definiti con legge costituzionale.
82. Ciascuna Camera può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata
in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di
inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni della Autorità giudiziaria.
TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
83. Il Presidente della Repubblica è
eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
84. Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei
diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con
qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
85. Il Presidente della Repubblica è
eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera
dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
86. Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la
elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il
maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione.
87. Il Presidente della Repubblica è il
capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
88. Il Presidente della Repubblica può,
sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi
della legislatura.
89. Nessun atto del Presidente della
Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla
legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
90. Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che
per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
91. Il Presidente della Repubblica, prima
di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
92. Il Governo della Repubblica è
composto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio
dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
93. Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica.
94. Il Governo deve avere la fiducia delle
due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle
Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta
del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione.
95. Il Presidente del Consiglio dei
ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene
la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando
l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.
96. Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i
reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito
pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
98. I pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se
non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi
ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo,
i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
99. Il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
100. Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico -amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
La Magistratura
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
101. La giustizia è amministrata in nome
del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
102. La funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del
popolo all'amministrazione della giustizia.
103. Il Consiglio di Stato e gli altri
organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
104. La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore
generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo
dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati
dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
105. Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
106. Le nomine dei magistrati hanno luogo
per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
107. I magistrati sono inamovibili. Non
possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni.
Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
108. Le norme sull'ordinamento giudiziario
e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
partecipano all'amministrazione della giustizia.
109. L'Autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria.
110. Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
111. La giurisdizione si attua mediante il
giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne
assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di
un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della
natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al
giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo
difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a
tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
112. Il Pubblico ministero ha l'obbligo di
esercitare l'azione penale.
113. Contro gli atti della Pubblica
Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare
gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti
dalla legge stessa.
TITOLO V
Le Regioni, le Province, i Comuni
Art. 114. La Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati
dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento.
[115.- abrogato con Legge costituzionale
18.10.2001, n. 3]
Art. 116. Il Friuli Venezia Giulia,
la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di
cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata.
Art. 117. La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato
Art. 118. Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119. I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa,
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad
assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia
con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla
legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese
di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti, con la contestuale definizione di piani di
ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di
ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
Art. 120. La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto
al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme
e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave
per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
121. Sono organi della Regione: il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la
politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
122. Il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una
Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o
ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra
i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto
regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e
diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
123. Ciascuna Regione ha uno statuto che,
in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale
legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del
Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza
dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
[124.- abrogato con Legge costituzionale
18.10.2001, n. 3]
125.- [ comma abrogato con Legge
costituzionale 18.10.2001, n. 3]
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di
primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
126. Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono
altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è
adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un
quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In
ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127. Il Governo, quando ritenga
che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di
legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto
avente valore di legge
[128.- abrogato con Legge costituzionale
18.10.2001, n. 3]
[129.- abrogato con Legge costituzionale
18.10.2001, n. 3]
[130.- abrogato con Legge costituzionale
18.10.2001, n. 3]
131. Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia
Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi;
Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
132. Si può con legge costituzionale,
sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne
facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni
della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta,
siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
133. Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono
stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la
stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
Garanzie costituzionali
Sezione I
La Corte costituzionale.
134. La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli
tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a
norma della Costituzione.
135. La Corte costituzionale è composta
di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per
un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni di esercizio.
I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte
da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che
il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
136. Quando la Corte dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza
di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed
ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario
provvedano nelle forme costituzionali.
137. Una legge costituzionale stabilisce
le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa
alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione
Leggi costituzionali
138. Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro
tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di
una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza
dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
139. La forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I - Con l'entrata in vigore della Costituzione il
Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della
Repubblica e ne assume il titolo.
II - Se alla data della elezione del Presidente
della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano
alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III - Per la prima composizione del Senato della
Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica,
i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per
essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee
legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea
Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei
deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni
in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del
decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV - Per la prima elezione del Senato il Molise
è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli
compete in base alla sua popolazione.
V - La disposizione dell'art. 80 della
Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali che importano oneri
alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI - Entro cinque anni dall'entrata in vigore
della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
Tribunale supremo militare in relazione all'art. 111.
VII - Fino a quando non sia emanata la nuova
legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
VIII - Le elezioni dei Consigli regionali e degli
organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno
dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e
dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni,
devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello
dello Stato e degli enti locali.
IX - La Repubblica, entro tre anni dall'entrata
in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X - Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di
cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V,
della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in
conformità con l'art. 6.
XI - Fino a cinque anni dall'entrata in vigore
della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni,
a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo rimanendo tuttavia
l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII - E' vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio
dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di
voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII - [ I membri e i discendenti di Casa Savoia
non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. ]
I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che siano
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV - I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I
predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del
nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV - Con l'entrata in vigore della Costituzione
si ha per convertito in legge il D.Lgs.Lgt. 25 giugno 1944, n. 151,
sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI - Entro un anno dalla entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle
precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
implicitamente abrogate.
XVII - L'Assemblea costituente sarà convocata
dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1943, sulla legge per la
elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla
legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea costituente può
essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie
attribuite alla sua competenza dagli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, comma
primo e secondo, del D.Lgs.Lgt. 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle
legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di
risposta scritta.
L'Assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di
almeno duecento deputati.
XVIII - La presente Costituzione è promulgata
dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da
parte dell'Assemblea costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune
della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché
ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
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